sabato 20 dicembre 2008

partita IVA intracomunitaria

In caso di cessione di beni a cliente intracomunitario, é sempre bene (per obblighi di dilgenza) verificare che il destinatario esista e sia riconosciuto nel Paese estero. Nel caso in cui andassimo a fatturare a destinatario non esistente, cadremmo nelle sanzioni di emissione di fattura con dati errati e non solo (sanzioni per omesso addebito IVa, ecc).

Per controllare la partita IVA di uno stato membro UE ci si può collegare facilmente al sito Agenzia Entrate e verificare l'esistenza della partita IVA. clicca qui per il servizio AgenziaEntrate

Bonus straordinario 2008 del Decreto Salvacrisi: modulistica

In riferimento a nostro precedente post ad oggetto il bonus straordinario riconosciuto a pensionati e lavoratori (cfr cliccando qui), segnalo che sono stati pubblicati dall'Agenzia entrate i moduli inerenti.

Il modulo da presentare al datore lavoro (o erogatore pensione): clicca qui
Le istruzioni per il modulo di cui sopra: clicca qui

Il modulo da presentare all'Agenzia Entrate: clicca qui
Le istruzioni per il modulo di cui sopra:
clicca qui

IVA - testo unico europeo - dir. 2006/112/CE

Ritengo utile segnalare il Testo Unico in materia IVA che é contenuto nella direttiva della Comunità Europa n. 2006/112/CE.
clicca qui per il testo.

Questa ha sostituito la sesta direttiva CEE del 1977 (77/338/CEE).

Quanto sopra non é da confondere con il Dpr 633/72 che é la norma istitutiva IVA in ambito Italia.

mercoledì 3 dicembre 2008

decreto SalvaCrisi - mutuo prima casa a tasso variabile

art. 2 del d.l. 185/2008

per i mutui 1' casa a tasso variabile, se la differenza - per le rate da saldare nel 2009- fra tasso applicato(senza spread, spese o altre maggiorazioni) e tasso contrattuale é maggiore del 4% lo Stato accolla la quota eccedente.
Vale solo per mutui sulla prima casa, eccetto abitazioni categorie A1,A8,A9 (di lusso) e alle persone fisiche per contratti stipulati fino al 31.10.2008

salvo errori&omissioni

decreto SalvaCrisi - bonus ai lavoratori dipendenti

art. 1 del d.l. 185/2008.
si prevede un bonus straordinario (una tantum) ai lavoratori dipendenti, agli assimilati e ai pensionati.

BONUS------SOGGETTO BENEFICIARIO----reddito max del nucleo fam.
200 euro-----pensionato solo,nel nucleo fam----<15.000euro
300 euro-----2 componenti nucleo famigliare---<17.000euro
450 euro-----3 componenti nucleo famigliare---<17.000euro
500 euro-----4 componenti nucleo famigliare---<20.000euro
600 euro-----5 componenti nucleo famigliare---<20.000euro
1.000euro----più di 5 componenti nucleo fam---<22.000euro

- il bonus é esente da imposte e contributi:
- viene erogato dai sostituti d'imposta (datore lavoro o ente che eroga la pensione);
- va fatta richiesta al sostituto d'imposta entro il 31.01.2009 su apposito modulo;
- per il sostituto d'imposta il bonus é compensabile

salvo errori & omissioni

decreto SalvaCrisi

Ecco per sommi capi il contenuto del decreto "salvacrisi" emanato dal governo, a firma del Min. Economia e Finanze Tremonti.

Si tratta del decreto legge 185 del 29.11.2008.

questo il link al d.l. 185/2008.

Nei prossimi post, provvederemo a schematizzare il contenuto della norma,
ricordando a tutti che i decreti-legge, per loro natura, possono essere modificati prima della conversione in Legge o addirittura non confermati quindi decadono.
D'altra parte a tutti i cittadini sono note le controversie (politiche e non) che imperversano in questi giorni internet e i media in generale, ad esempio in materia di IVA sulla TV (a pagamento), bonus energia, ecc ecc. staremo a vedere.

lunedì 20 ottobre 2008

reverse charge in edilizia.

Nell'ambito dell'edilizia, ricordo che dal 01.01.2007 é stato attivito il regime del "reverse charge IVA".

La norma di riferimento é la Legge 296 del 2006 (finanziaria 2007) all'art. 1, comma 44.

Esiste una circolare ministeriale esplicativa che é la numero 37 del 2006. clicca qui per il testo.

In sostanza chi emette fattura per prestazione d'opera in ambito edile inserirà dicitura "non soggetto IVA art. 17 comma 6 del Dpr 633/72" (esente da marca da bollo).

Chi riceve la fattura non imponibile in questo senso, dovrà integrarla dell'aliquota IVA e dell'importo dell'IVA liquidato sull'imponibile.
La fattura dovrà essere registrata nel registro IVA acquisti e per la sola IVA nel registro IVA vendite, in modo tale che non risulti credito o debito IVA.
Contattate il vostro commercialista di per la effettiva contabilizzazione nel vostro gestionale di contabilità.

giovedì 2 ottobre 2008

ZFU: ecco la lista!

Stilata la lista dei Comuni d'Italia fiscalmente agevolati: le Zone Franche Urbane. "Ovviamente" niente da fare per Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Trentino.

Questo un articolo a cura della redazione FiscoOggi (Agenzia Entrate). clicca qui

martedì 30 settembre 2008

spese ristoranti e alberghi - novità IVA e redditi

Spese di ristorazione (pasti) e pernottamenti (vitto e alloggio presso alberghi) sono diventati rilevanti ai fini IVA perché si può (finalmente) detrarre e il costo finisce in bilancio come deducibile al 75%.

Per allinearsi alla normativa IVA europea, con la Legge 133 (agosto) 2008 é stata sancita la detraibilità IVA dalle fatture ristoranti e alberghi [dal 01 settembre 2008] e la deducibilità del costo al 75% [dal 01 gennaio 2009] per le spese inerenti l'attività d'impresa o professionale.

In altre parole l'IVA é detraibile se la spesa (vitto e/o alloggio) é INERENTE l'attività d'impresa o professionale.

Perché questo sia possibile, condizione necessaria (ma non sufficiente) é che la spesa sia documentata da fattura (e non scontrino, salvo scontrino parlante, cioé integrato del numero di partita IVA del destinatario).

La spesa non é detraibile ai fini IVA/redditi come qui esposto, se rientra nella fattispecie della "spesa di rappresentanza", rimandando alla disciplina fiscale preposta a quella fattispecie.

Dal punto di vista "costo" di spesa ristorazione / albergo la legge distingue fra il regime dei professionisti e il regime delle imprese.

Per i professionisti (art. 54, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 54 del TUIR, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile il 75%del costo (cioé ora imponibile), nel limite del 2% dei compensi dichiarati (cioé incassati; ricordiamoci che il reddito professionale é tassato per "cassa" e non per "competenza").
--> spesa di rappresentanza relativi ad alberghi e ristoranti = é deducibile nel massimo dell'1% dei compensi, ridotto al 75% per analogia di cui alla norma precedente.
--> spese di vitto/alloggio per partecipazione a convegni/congressi = sono deducibili al 50% per definizione e vista la nuova disciplina (IVA detraibile) il costo é deducibile al 75%
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) non rientrano in questa novità, essendo regolate nell'art. 95, comma 3 dello stesso TUIR)
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3

Per le imprese (art. 109, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 109, vedere comma 5

--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile, se inerente lo'attività d'impresa, nel limite del 75% del costo sostenuto (cioé dell'imponibile).
--> spese rappresentanza per albeghi e ristoranti = é deducibile (art. 108 c. 2)
questo é l'art. 108, vedere c. 2
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) sono disciplinate dall'art. 95 comma 3.
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3

questo il testo della circolare Direzione nazionale Ag. Entrate (n. 53 del 05/09/2008)

lunedì 1 settembre 2008

novità d'estate

Tornati dalle ferie, più o meno tutti...eccoi sulla scrivania il mattone della Legge 133/2008 pubblicata in Gazzetta Ufficiale a fine Agosto. Le novità sono tante e consiglio a chi interessa di prenderne nota. Nei prossimi giorni ne analizzeremo il contenuto, facendo riferimento alle novità che riguardano la maggior parte dei nostri lettori, trascruando (ahimé) le sezioni di normativa specifica.
Questo il testo della legge (oltre 200pagine): clicca qui.

ancora sulle ZFU - zone franche urbane

Avevamo già accennato al tema delle Zone Franche Urbane, come novità della Finanziaria 2007. Ora, nel mese di Agosto 2008 le Regioni dovrebbero aver depositato la lista dei Comuni interessati dall'agevolazione alla Commissione preposta. Stiamo a vedere cosa ne uscirà. Per il momento invito chi é interessato a leggere questo articolo a riguardo, tratto dal Notiziario Agenzia Entrate:
clicca qui

venerdì 4 luglio 2008

fatturazione delle cessioni avvenute online

Più di un imprenditore mi ha chiesto come fatturare le vendite effettuate in internet. Chi distribuisce software, chi immagini, chi per pochi euro vende procedure, fogli di calcolo e tanto altro ancora si é posto la domanda: come posso fatturare ai clienti, senza avere enormi quantità di fatture emesse, di importo minimo ciascuna?

Una legge di riferimento c'é: é la legge finanziaria del 1997 (L. 662/97) che all'art. 3, comma 136 prevede la possibilità di farsi gestire gli incassi e la fatturazione attiva da un intermediario abilitato. Peccato (per l'imprenditore) che quella legge di 11 anni fa non abbia ancora avuto regolamentazione, e pertanto non é soluzione di fatto operante, né di prospettiva attuale...

La soluzione é una sola: arrangiarsi, adeguarsi ed emettere fattura per ogni singola transazione.

Il fisco in data 03 luglio 2008 ha emesso una interessante Risoluzione Ministeriale (n. 274/E), a seguito di interpello di un contribuente. Per chi non lo sapesse, la procedura di interpello é una domanda posta al Ministero delle Finanze il quale emette Risoluzione al caso, se il quesito non prevede soluzioni elementari, ed evidenzia problematiche di rilievo - . Questo atto é vincolante per il contribuente, ma l'analogia come forma di interpretazione vale per la platea nazionale.

Per questo cliccando qui potete leggere il quesito, la soluzione e la risposta della Direzione Nazionale dell'Agenzia Entrate.

mercoledì 2 luglio 2008

studi settore: le sanzioni

Ricordo che l'omessa (o scorretta) esposizione dei dati nella dichiarazione annuale degli Studi di Settore é sanzionata dal combinato disposto di queste norme:

art. 1 del D.Lgs. 471/1997,
art. 5 del D.Lgs. 471/1997,
art. 32 del D.Lgs. 446/1997

lunedì 30 giugno 2008

manovra d'estate: il d.l. 112 del 2008

Tante novità in materia fiscale; per citarne alcune:
- cumulo pensione e redditi di lavoro
- contratto apprendistato
- contratto occasionale accessorio
- studi settore "locali"
- abolizione elenchi clienti-fornitori IVA
- carta identità decennale
- notifica telematica nel processo civile
- contrasto al trasferimento di residenza all'estero (di comodo) delle persone fisiche
- parziale semplificazione del DPS (privacy)
- tetto di 12.500euro ai movimenti di denaro
- abolizione del vincolo di incasso con bonifico o assegno dei compensi percepiti dai professionisti
- gli studi di settore dovranno essere publicati in corso d'anno e non oltre fine esercizio
- abrogazione espressa di diverse leggi e norme
- consulenti del lavoro: variazione alla tenuta scritture contabili
e tanto (anche troppo) ancora!

Questo il testo del decreto legge pubblicato in GazzettaUfficiale il 25.06.2008.
Segue l'elaborato prodotto da IlSole24Ore, in due puntate, tratto dal sito della testata Sole24Ore.it:
dossier n.1
dossier n.2

mercoledì 25 giugno 2008

sospensione termini "estivi" in materia tributaria

I termini processuali di sospensione di 45 giorni fra il primo agosto e il 15 settembre (inclusi) valgono anche ai fini tributari, non solo in materia processuale civile e penale.
Il riferimento normativo é la legge 742/1969.
Ricordo che l'interruzione é solo in materia processuale; i versamenti dovuti all'Erario non subiscono pertanto alcuna interruzione.
Questo il testo dell'art. 1 della citata legge.

Legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1969, n. 281.

Art. 1. 1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.

mercoledì 18 giugno 2008

dichiarazione redditi 2007 - Unico 2008 - modelli e istruzioni

Per trovare modelli di dichiarazione dei redditi 2007 si può agevolmente cercare qui sotto. Sono riportati i modelli UnicoPF, UNICOSP e UnicoSC con le relative istruzioni. (fonte: Agenzia Entrate)

Unico Persone Fisiche (ex 740)
modello 1' parte......................................................istruzioni 1' parte
modello 2' parte......................................................istruzioni 2' parte
modello 3' parte......................................................istruzioni 3' parte
(la differenza fra i tre modelli é contenuta sulla prima pagina delle istruzioni)
parametri unicoPF
parametri professionisti_modello..............................istruzioni
parametri impresa persone fisiche_modello...............istruzioni
indicatori normalità economica
provvedimenti utili (circolari ufficiali Min. Finanze)
06.03.2008 (liquidazioni e controllo, indicatori normalità e altro)
04.03.2008_primo (correzioni alle istruzioni)
04.03.2008_secondo (scheda 5 e 8 x1000)
15.02.2008 (trasmissione telematica_specifiche) tecniche
31.01.2008(approvazione modelli e istruzioni

Unico Società Persone( ex 750)
modello.....................................................................istruzioni
parametri professioni_modello....................................istruzioni
parametri impresa.....................................................istruzioni
indicatori normalità economica



Unico Società di Capitali (ex 760)
modello......................................................................istruzioni
parametri..................................................................istruzioni
indicatori normalità economica

Irap - Imposta sul Reddito delle Attività Produttive
Persone Fisiche
Società di Persone
Società di Capitali

IVA - Imposta sul Valore Aggiunto
modello.............istruzioni
mod 74bis (pre-fallimento)
mod 26LP (IVA di gruppo)
mod VR (IVA a rimborso)

Studi di Settore
istruzioni parte comune
servizi
commercio
manifatture
professionisti
(nella tabella a cui conduce il link, trovate il codice attività dell'impresa e a sinistra il link per lo studio di settore da compilare per l'anno 2007)


tabella raccordo ATECO_atecofin

lunedì 9 giugno 2008

ICI - esonero prima casa

La risoluzione ministeriale direzione federalismo fiscale del dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha finalmente chiarito (in sette pagine) come applicare l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per il 2008.

Ecco il testo: clicca qui

scadenze dichiarazioni fiscali redditi 2007

Il testo del decreto legge 03 giugno 2008, n. 97 ad oggetto (tra il resto) la proroga delle dichiarazioni redditi e 770 anno di competenza 2007, il tutto contenuto nell'art. 3 dello stesso d.l..

Clicca qui per il testo.

Le nuove scadenze dei dichiarativi sono pertanto:

-UnicoPF se presentato a posta/banca al 30 giugno 2008
-mod 770 semplificato al 10 luglio 2008
-UnicoPF e UnicoSP (740 e 750) al 30 settembre 2008
-UnicoSC (760) al 30 settembre 2008

mercoledì 30 aprile 2008

INPS contributi artigiani e commercianti

Scade il 16 maggio la prima rata dei contrbuti FISSI artigiani e commercianti 2008. Ricordo che in base al reddito vanno poi eventualmente versati i contributi a PERCENTUALE, che sono dovuti superando la soglia del minimo su cui é calcolato il contributo fisso. I contributi furono stabiliti nel 1990 al 12%, oggi -anno 2008- si versa il 20% (artigiani)(non solo: paga il 21% chi supera i 40.765euro anno di reddito lordo) e il 20,09% (commercianti).

Per il 2008 questi contributi fissi (gli importi del contributo sono da suddividere in 4 rate costanti trimestrali, le cui scadenze sono fissate: 16.5, 16.8, 16.11, 16.2.2009):
artigiani: contributo fisso 2.763,80
commercianti: contributo fisso 2.776,24

reddito minimale: euro 13.147,68
massimale: euro 67.942,00 (oltre il quale non si paga il contributo INPS)

(salvo errori o modifiche successive)

martedì 29 aprile 2008

nuovo codice deontologico del dottore commercialista

questo il link al nuovo codice deontologico professionale dei dottori commericialisti ed esperti contabili, approvato il 09 aprile 2008.

clicca qui

sabato 15 marzo 2008

IVA sulle imbarcazioni

Interessante Risoluzione Agenzia Entrate in materia di IVA sulle imbarcazioni da diporto. Da leggere con attenzione in caso di applicazione; in sostanza l'acquisto di imbarcazione da diporto può essere fatturata in non imponibilità IVA se il mezzo é destinato al noleggio.
Questa la Risoluzione n. 95 del 14.03.2008.

giovedì 13 marzo 2008

cessione a San Marino - come fatturare?

ricordo che la fatturazione per cessioni di beni alla Repubblica di San Marino é dettagliatamente descritta nel Decreto Ministero delle Finanze del 24.12.1993.
Questo il testo.

mercoledì 12 marzo 2008

Istituita la commissione Imprese Immobiliari

Come da Finanziaria 2008 é stata creata la Commissione di studio sulla Fiscalità Diretta e Indiretta delle Imprese immobiliari.


Questo il decreto ministeriale.

mezzi pubblici? abbonamento detraibile da Unico Persone fisiche

Finanziaria 2008 ha previsto che gli abbonamenti per i trasporti pubblici siano detraibili dall'IRPeF. La soglia massima é di 250 di spesa all'anno, che permette un risparmio del 19%. Quindi per ben che vada il risparmio fiscale é di euro 47,50.
Ma aggiungamo anche questo alla dichiarazione, goccia su goccia non dimentichiamo di dicharare tutto ciò che ci permette di avere risparmio di imposta!

Questa la circolare n. 19 del 07 marzo 2008 in merito.

lunedì 10 marzo 2008

imposta di bollo sugli assegni "non trasferibili"

Imposta di bollo sugli assegni emessi senza la dicitura NON TRASFERIBILE.
Dal 30 aprile 2008 le banche emetteranno assegni con prestampata la dicitura "non traferibile". Su esplicita richiesta verranno emessi assegni "liberi". Su questi verrà addebitato 1,50 euro ciascuno, a titolo di "marca da bollo".
Inoltre le GIRATE dell'assegno traferibile, devono essere integrate del codice fiscale del beneficiario.

L'imposta di bollo sugli estratti conto ovviamente permane, la novità é solo un costo in più per chi ha necessità di emettere assegni bancari o postali trasferibili.

Questa la circolare n. 18 della Direzione Agenzia delle Entrate, datata 07 marzo 2008, ha di fatto esposto chiaramente la normativa contenuta nel d.lgs. 231/2007 art. 49 comma 10. Nel resto del testo, il comportamento per vaglia cambiari e assegni circolari.

domenica 9 marzo 2008

falsari...che fare?

Segnalo questa interessante intervista, a firma Ilsole24Ore, inerente la contraffazione di banconote Euro.

Questo il video. Dura quasi una mezz'oretta, ma può valer la pena prenderne visione, soprattutto se siamo commercianti e maneggiamo denaro contante.

venerdì 7 marzo 2008

tassa vidimazione libri sociali 2008

Ricordo che il 16 marzo 2008 scade la tassa di vidimazione libri sociali per le società di capitali (srl, spa).
Per capitali sociali "normali" (sotto i 516.456,90 euro) la tassa é di euro 309,87; (oltre la soglia di capitale sociale indicata, la tassa è di euro 516,46).
Va' versato con mod. F24, indicando nella sezione ERARIO il codice tributo 7085 e l'anno 2008.

non é reato mentire per tutelare il proprio onore!

Fantastica Sentenza della Cassazione Penale (n. 10381/2008): in sostanza la moglie infedele aveva mentito ai Pubblici Ufficiali. Interrogata più volte su telefonate ingiuriose arrivate a suo marito da uno "sconosciuto", questa ha sempre negato di conoscerne l'origine. Ma dato che le telefonate arrivavano dalla sua scheda telefonica, é stata denunciata per favoreggiamento e falsa testimonianza. Il motivo? le telefonate si é scoperto provenivano dal suo amante!
Beh, la Corte d'Appello prima e la Cassazione poi (vertice della giurisprudenza penale italiana) hanno confermato la "non punibilità ex art. 384 del Codice Penale" perché la donna ha mentito "per difendere il proprio onore".
Non mi intrometto nei fatti personali, né in quelli di cuore, ma da lunedì, quando tornerò al lavoro, non saprò veramente cosa rispondere agli imprenditori che mi chiederanno se é lecito mentire al fisco per "difendere il proprio onore". Vi ho avvisati: risparmiatemi la risata!
(ironia a parte, l'art. 384 del codice penale prevede che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore", nei casi espressamente previsti dal Codice Penale artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378; l'area tributaria-civile-d'impresa é esclusa.)

giovedì 6 marzo 2008

proposta nuova tariffa per i commercialisti

Questo il link alla proposta di nuova tariffa Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili inviata al Ministero di Grazia e Giustizia nel febbraio 2008. Per il momento rimane in vigore il Dpr 100/1997 che contiene tariffe siglate nel 1992 a parzialmente liberalizzate dal Ministro Bersani.

martedì 4 marzo 2008

contributi ENASARCO 2008

La fondazione Enasarco ha fissato le tariffe contributive per gli agenti e rappresentanti di commercio anno 2008. Validi dal 01 gennaio 2008, sono come riportiamo qui di seguito (verificare successive eventuali modifiche).

(Fonte Enasarco del 04.03.2008):

Massimali:
- monomandatari euro 26.603,00
- plurimandatari: euro 15.202,00
Minimali:
- monomandatari euro 759,00
- plurimandatari euro 381,00

questo il link per le istruzioni su come effettuare il calcolo.
questo il link per effettuare i calcoli, anche ai fini del FIRR (Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto)

IVA dovuta solo all'incasso

E' vero che siamo in campagna elettorale, ma la proposta del PDL é davvero interessante e appare come un sogno per migliaia di imprenditori: far diventare l'IVA esigibile dallo Stato solo quando il cliente ha pagato la fattura.

Tutti sappiamo che oggi - all'opposto - il debito IVA sorge nel momento in cui la fattura viene emessa, anche se incassata dopo mesi (o nei casi peggiori... mai!).

Interessante prima pagina de IlSole24Ore di oggi - 04.03.2008 - a firma nientemeno che Raffaele Rizzardi. Dopo aver analizzato brevemente la possibilità della gestione in conformità al dettato Comunitario e amministrativo, alcuni regimi già vigenti, l'autore indica come auspicabile l'intervento del futuro legsitlatore. Speriamo che qualcuno si muova sui fatti e non solo sulle parole, nell'interesse di tutti (imprenditori e non).

mercoledì 27 febbraio 2008

diritti CCIAA 2008

Sono stati rivisti i diritti 2008 della Camera di Commercio.
Ricordo che i "diritti" CCIAA sono intesi da anni ormai come un vero e proprio tributo. Le novità sono sostanziali; cambiano le tariffe e le aliquote, dando così notevole differenza di calcolo fra impresa e impresa.
Le imprese individuali vedono un aumento del 10% secco: da 80 a 88 euro.
Le società di capitali invece vedono ridursi il diritto da 373 a 200euro, con fatturato inferiore a 100mila euro. Oltre tale soglia, al diritto si aggiunge una percentuale sul fatturato, a scaglioni (tanto per semplificarci la vita). Gli scaglioni vanno dallo 0,15% al 0,001%, in base al fatturato. Le unità locali pagano il 20% della sede principale. rimane l'obbligo di versamento con F24 alla scadenza pagamento imposte sul reddito.

codici attività ATECOFIN

Segnalo che dal gennaio 2008 sono variati i codici attività ATECOFIN.
Questa è la tabella di raccordo da i "vecchi" codici (del 2004) e quelli in vigore dal 2008: clicca qui.

rivendita auto usate: acquisto CEE

Ieri, 26.02.2008 la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 15/E.
Ritengo d'interesse per i commercianti di autoveicoli, che utilizzano il regime del margine IVA, in merito ad acquisti di auto dalla Unione Europea.
Questo il testo della Circolare.
da ora, infatti, prima di immatricolare l'automezzo in Italia, vanno trasmessi i documenti all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti IVA agevolata.
Questo il testo della nota Informativa dell'Agenzia Entrate.

martedì 26 febbraio 2008

ispezioni CCIAA

Consiglio a tutti gli imprenditori del settore abbigliamento e arredamento di verificare la propria merce in magazzino e in negozio.
La Camera di Commercio (almeno quella di Milano) ha pubblicato un interessante opuscolo di 44 pagine che contiene il vademecum dell'etichettatura della merce. Si parla di fibre, di materiali, di etichette e soprattutto di garanzia di qualità della merce che vendiamo nei nostri negozi.
Ho scoperto che molti negozianti non ne sapevano nulla.. e questo non fa' onore alla categoria, né alla Pubblica Amministrazione che a mio avvisa non porta a conoscenza gli operatori di (anche) questi obblighi che imcombono sulle attività al dettaglio e all'ingrosso, con adeguata pubblicità d'interesse pubblico.
Ovviamente molti di questi negozianti mi hanno anche risposto che ci sono altrettanti venditori ambulanti, evasori totali, che vendono merce senza nemmeno l'etichetta... ma questo é tutt'altro mondo... e non sono qui per fare molemiche. Lascio ad altre professioni il mestiere di verificare il commercio al dettaglio, anche se purtroppo lo Stato che emana le Leggi é il primo a non fare una capillare pulizia del commercio illegale.
Guarda caso, però, se ti capita un'ispezione, le sanzioni sono salate!

Questo é l'opuscolo citato, che tengo a far divulgare nell'interesse di tutti (non certo dei clienti di FacendoImpresa, che sono già stati ben informati).

IVA auto 40%, 90% o 100% ?!

Ancora sulla detraibilità IVA auto (e spese accessorie).
Questa volta a pronunciarsi é lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato la Risoluzioe n. 6/dpf a data 20.02.2008 (prot. 1619/2008). Mio malgrado non posso inserire il link al testo ufficiale, perché ancora non disponsibile sui siti della Pubblica Amministrazione.

In sostanza la risoluzione esprime quanto segue:
1) le auto utilizzate da imprese e professionisti ad "uso promiscuo" (fra privato e impresa) non si verifica la quota effettiva di utilizzo per la finalità d'impresa, ma l'IVA è detraibile forfettariamente al 40% su acquisto, noleggio, leasing, carburanti, ricambi, manutenzione, custodia e impiego (la Risoluzione dice anche "pedaggi stradali inclusi!")
2) le auto utilizzate da imprese e professinisti ad "uso esclusivo" (solo per l'impresa) posso far detrarre all'impresa l'IVA sulle spese indicate sopra al 100%.
Fra i casi di utilizzo esclusivo é prevista l'assegnazione del mezzo al dipendente, se a questo paga un corrispettivo per l'utilizzo.
Queste le parole della Risoluzione (pag. 5) a riguardo:
In particolare, devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ad IVA (...) I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).
La risoluzione prosegue anche specificando quale debba essere il corrispettivo (base imponibile) dei servizi messi a disposizione dei dipendenti. Ecco le parole originali della Risoluzione richiamata (pag. 5 e 6):
Per i veicoli messi a disposizione dei dipendenti dietro corrispettivo, si è inteso in ogni caso evitare – come precisa la relazione governativa alle nuove norme – l’effetto distorsivo che potrebbe derivare dalla detrazione integrale nel caso in cui sia previsto un corrispettivo non in linea con il mercato. A tal fine – nell’esercizio della facoltà accordata agli Stati Membri dall’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE – la lettera c) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha modificato l’articolo 13 del decreto IVA.
Nella lettera b) del nuovo terzo comma di detto articolo è stato segnatamente previsto che, in caso di messa a disposizione dei veicoli di cui trattasi da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo. Inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi del primo comma dell’articolo 18 del decreto IVA.
La Risoluzione Ministeriale ampia lo spettro di veduta anche in capo al Fringe Benefit a cui il dipendente va incontro. Ecco il seguito della Risoluzione (pag. 6):
Per le operazioni dietro corrispettivo per le quali l’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE consente agli Stati membri la facoltà di individuare la base imponibile nel valore normale, l’articolo 72 della stessa direttiva individua tale valore nel corrispettivo che, allo stesso stadio di commercializzazione, sarebbe praticato in regime di libera concorrenza per cessioni e prestazioni analoghe, e – qualora non siano accertabili cessioni o prestazioni analoghe – nel prezzo di acquisto o di costo per le cessioni di beni e nelle spese di esecuzione per le prestazioni di servizi.
Nel recepire tali disposizioni, con la lettera d) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, si è inteso circoscrivere le difficoltà di tipo operativo cui può dare adito l’utilizzazione quale base imponibile di un ammontare oggetto di stima – quale appunto il valore normale – in luogo di un ammontare determinato contrattualmente dalle parti, quale è il corrispettivo.
In questo senso, il nuovo sesto comma dell’articolo 14 del decreto IVA, aggiunto dalla predetta disposizione, prevede una regola particolare per la messa a disposizione a titolo oneroso, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore. In particolare, al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, viene stabilito che per tali operazioni il valore normale sia determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell’Irpef, ovvero in misura pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso inclusa. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita – in luogo del corrispettivo – dall’importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Una precisazione merita, infine, l’ipotesi in cui – in una situazione nella quale di regola il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo – gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati. Al riguardo, deve ritenersi che anche in relazione a tale fattispecie si rendano applicabili soluzioni analoghe a quelle indicate nel presente paragrafo.
Tutt'altro regime vale invece per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Riporto anche qui il testo originale della Risoluzione (pag. 6 e 7):
Ai sensi del secondo periodo della lettera c) dell’articolo 19-bis1, la limitazione forfetaria della detrazione al 40 per cento non trova in ogni caso applicazione – indipendentemente dalla
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circostanza che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell’esercizio di impresa – nel caso in cui lo stesso sia acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore di cui trattasi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (circostanza che deve ritenersi ricorrente, in via meramente esemplificativa, quando l’attività propria dell’acquirente sia caratterizzata dalla commercializzazione dei predetti veicoli o dalla locazione, anche finanziaria, o noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi).
Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Peraltro, in queste due ipotesi nelle quali la detrazione dell’imposta va commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli nell’esercizio dell’impresa, potrebbe essere, in pratica, non agevole individuare ex ante la quota del bene o servizio acquistato destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, ove sia operata una detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto IVA, non modificato dalla legge finanziaria 2008, con una base imponibile pari al valore normale determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA.
Per la specifica ipotesi della messa a disposizione senza corrispettivo, da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa, come si ricava dal nuovo sesto comma del citato articolo 14, che fa riferimento anche al caso in cui non sia richiesto al dipendente uno specifico corrispettivo.
Per non finire di stupire, la risoluzione ha effetto retroattivo ( meno male che viene pubblicata il 20 febbraio 2008 quando fra qualche giorno abbiamo da chiudere le comunicazioni dati IVA 2007!). Ecco il testo originale (pag. 8):
Per il carattere generalmente ricognitivo delle disposizioni di cui si è detto, nella lettera c) del comma 264 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 si prevede che le stesse trovino applicazione per le operazioni effettuate – nel significato tecnico che la locuzione assume ai sensi dell’articolo 6 del decreto IVA – a partire dal 28 giugno 2007, vale a dire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della citata decisione del Consiglio.
Ai sensi della lettera b) dello stesso comma 264, invece, le disposizioni che, modificando innovativamente gli articoli 13 e 14 del decreto IVA, individuano le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso, trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2008.

il decreto milleproroghe 2007

testo del d.l. 248/2007. Fatta la finanziaria 2007 con mille novità (e oltre 300pagine di contenuti), ecco il decreto "mille-proroghe" che fa slittare parecchio di quel testo a data prefisssata, da destinarsi o a chissà quando, visto che trattandosi di decreto legge deve essere convertito o prorogato a giorni, pena decadenza.

recesso del socio: costo deducibile

Segnalo la Risoluzione Agenzia Entrate n 64/E del 25.02.2008 (questo il testo) perché stabilisce una volta per tutte che le somme corrisposte al socio che recede é deducibile dalla società di persone (snc o sas). Il caso tratta della deducibilità delle somme corrisposte direttamente dalla società al socio che recede, diminuendo il proprio capitale sociale, ed eventualmente diminuendo anche il patrimonio netto. Questa deducibilità avviene per competenza e non per cassa; vale a dire non importa se il socio viene liquidato monetariamente per esempio nei tre anni successivi all'atto di recesso.
Diverso é il caso di società di capitali, dove la liquidazione della quota al socio che recede é tassata in capo al socio come reddito di capitale. Interessante é invece vedere lo sviluppo dei casi in cui ci fosse tassazione per trasparenza in capo a SRL, che non viene menzionata, né sollevata come questione.

fare pace col fisco... voglio lo sconto!?

Tutti più o meno abbiamo seguito con curiosità le vicende tributarie di Valentino Rossi. Non mi interessa commentare né lui né le sue scelte. Mi interessa pensare a quanti imprenditori mi hanno detto negli ultimi giorni: "perché io devo pagare tutto per intero e invece arriva Valentino che deve pagare 100milioni di euro e riesce a ottenere sconti dal Fisco che a me non vengono concessi?!".
Il dubbio esistenziale che coglie il contribuente é legittimo. Ma non sottovaluti l'operato dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di competenza (Pesaro). Personalmente non ho studiato il caso. Quindi ancora una volta mi astengo dal giudicare. Mi sono però aggiornato da riviste specializzate e ho appreso che per il Campione non sono stati risevati né comportamenti di "comodo", né di favoreggiamento. L'entità dell'importo al Fisco interessa poco; gli sconti non esistono nella legislazione italiana...nemmeno per i campioni, i VIP o le star. Nel caso in questione la difesa tributaria ha applicato l'adesione al contraddittorio e richiesto la deducibilità dei costi che altrimenti non erano stati considerati dall'ente accertatore. In fin dei conti il contribuente in questione ha regolarizzato la sua posizione pagando il dovuto, come avremmo fatto noi "comuni mortali" che lavoriamo ogni giorno impegnati nelle nostre professioni e imprese e che magari non arriviamo a poterci permettere di pagare 35milioni di euro fra imposte, sanzioni e interessi.
A chi mi chiede di voler avere "uno sconto" o di "sedersi a tavolino con gli Ispettori" ricordo che la legge vale per tutti... o comunque così voglio continuare a pensarlo!
(fonti varie, fra cui per il pubblico: ItaliaOggi del 13.02.2008 p. 38; IlSole24Ore del 26.02.2008 p. 29))

lunedì 18 febbraio 2008

accertamento induttivo sui famigliari dell'imprenditore

Il 07 febbraio 2008 la Corte di Cassazione (con sentenza n. 2843/2008) ha confermato l'accertamento del tutto interessante svolto dall'Agenzia Entrate a un imprenditore, ditta individuale.
Il motivo della rilevanza é che malgrado l'imprenditore (un autotrasportatore) avesse una contabilità regolare e il suo tenore di vita conforme a quanto dichiarato, il Fisco si é aggrappato ai movimenti sui conti correnti della figlia dell'imprenditore, adducendo che le entrate erano da far risalire all'attività del padre, che aveva libera disponibilità sul conto corrente.
Dal punto di vista giuridico questa possibilità di riconduzione del reddito all'imprenditore è contenuta nelle norme sull'accertamento induttivo, addossando al contribuente l'onere della prova dell'estraneità dei fatti alla propria impresa, che ovviamente é davvero difficile poter dimostrare!

autotrasporti: agevolazioni per l'Euro5

In attuazione dell'art.1 comma 919 Legge 299/2006 é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpr 273 del dicembre 2007, reso pubblico soltanto il 12 febbraio 2008.
Questo il testo del Decreto Presidenziale: clicca qui.

In sostanza l'agevolazione prevede sgravi per l'acquisto di motrici e camion sulla differenza di prezzo fra Euro4 ed Euro5. L'agevolazione spettante é nell'ordine di circa 2.500euro fino a 4.250 in funzione del 30% del sovrapprezzo per l'acquisto di Euro5 e di eventale Area Depressa dove é situata l'impresa.

restiamo in attesa di Decreto di Attuazione.

lunedì 4 febbraio 2008

artigiani e commercianti: INPS al 20%

Segnalo che dal 01 gennaio 2008 i contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti, eccedenti il minimale sono aumentati al 20% sul reddito imponibile.
I contributi minimi 2008 sono imposti come segue:
- artigiani euro 2.763,80 annui (da versare in quattro rate trimestrali);
- commercianti euro 2.776,24 annui (da versare in quattro rate trimestrali).
Gli importo sopra indicati si dimezzano ("sconto" del 50%) per i soggetti over65anni già in pensione INPS.

venerdì 4 gennaio 2008

Tassazione separata per i redditi persona fisica

Comma 40 LF 2008 - dal 2008 i contribuenti persone fisiche, titolari di redditi d'impresa o di partecipazione in snc e/o sas possono optare per una tassazione in "trasparenza" al 27,50% sugli utili non distribuiti. La parte di utile prelevata va assoggettata a reddito ordinario.
Comma 41 LF 2008 - l'opzione detta non è esercitabile se l'impresa è in contabilità semplificata.
Comma 42 LF2008 - l'opzione di cui sopra è sottoposta a decreto Min Finanze di cui attendiamo il testo

Immobili e imprenditore individuale

Comma 37 LF2008 - la legge Finanziaria prevede un'agevolazione per le ditte individuali proprietarie di unità immobiliari. Entro il 30.04.2008 infatti è possibile estromettere l'immobile (passandolo all'imprenditore nella sua sfera "privata"), con effetto dal 01.01.2008 al costo di imposizione agevolata al 10% (valida Irpef, Irap e regionale) fra il valore normale e il valore fiscale riconosciuto. Se l'immobile è assoggettabile a IVA, l'imposta sostitutiva passa al 30%. Le imposte derivanti possono esser versate in tre rate (giugno 2008, dicembre 2008 e marzo 2009), sulle rate vanno liquidati interessi al 3%annuo.

Imprese immobiliari

Comma 36 LF2008 - entro il 30.06.2008 il Ministero delle Finanze creerà una commissione di studio della fiscalità diretta e indiretta sulle imprese immobiliari con il compito di monitorare e adottare modifiche normative nel settore.

Ammortamenti - primo anno

Comma 33 LF 2008- in attesa di revisione della tabella dei coefficienti di ammortamento, per l'anno 2008, per i beni acquistati nell'anno ed entrati in funzione nello stesso, non si applica la riduzione del 50%. La differenza non imputata in conto economico, si indicherà in dichiarazione redditi.

Spese di rappresentanza

Comma 33 LF2008 - fino al 2007 le spese di rappresentanza sono deducibili in ragione di 1/3 del loro ammontare (art 108 comma2 TUIR), in 5 anni. Dal 2008 diventano interamente deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute se rispondenti "ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto Min.Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa".
Rimangono deducibili le spese per omaggi e regalie se di importo inferiore a 50 euro ognuno. La norma vale dal 2007.

Partecipazioni "in trasparenza" snc e sas - perdite

Comma 33 LF2008 - le perdite attribuite in trasparenza da snc o sas sono compensabili solo con utili della stessa specie, eventualmente fino al 5' anno successivo a quello della perdita da coprire. La norma vale dal 2007.

Interessi passivi nel reddito d'impresa

Comma 33 LF2008 - viene integralmente riscritto l'art. 96 del TUIR (dpr 917/86). Gli interessi passivi diversi da quelli inclusi nel costo dei beni (art 110 c.1. lett b), di fatto sono gli interessi capitalizzati al cespite) sono deducibili fino a occorrenza degli interessi attivi. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo). Per ROL si intende (il testo della legge prosegue a ricordarlo) la differenza fra valori e costi della produzione (righe A e B del conto economico "CEE"), con esclusione delle voci di cui al n. 10 lettera a) e b), dei canoni leasing.
Per gli anni 2008 e 2009 esisterà una soglia di limite di deducibilità aumentato rispettivamente di 10.000 e di 5.000euro.

IRES (srl e spa) al 27,5%

Comma 33 LF2008 - l'aliquota IRES (sul reddito delle società di capitali) scende dal 33% al 27,5%. La norma vale dal 2007.

Interessi passivi nel reddito d'impresa

Comma 33 LF2008 - gli interessi passivi contabilizzati dall'imprenditore sono deducibili nel limite del rapporto fra il totale dei ricavi imponibili e il totale dei ricavi complessivi (anche esenti). La norma vale dal 2007.

Determinazione reddito complessivo delle Persone Fisiche

Determinazione del reddito complessivo delle Persone Fisiche
Comma 29 e 33 LF 2008 - riscrive integralmente l'art 8 del TUIR (dpr 917/86), soprattutto facendo riferimento alle perdite conseguite dalle società di persone. (es: esclusione delle perdite conseguite in attività professionali)

Ristrutturazioni "ecologiche"

Commi da 20 a 25 LF2008 - prorogata al 31.12.2010 la detraibilità delle spese di "ristrutturazioni ecologica" istituita con la Legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006 art 1 commi 344,345,346,347,353,358 e 359)

Ristrutturazioni IVA al 10%

Comma 18 LF2008 - prorogata per il 2008, 2009 e 20010 l'applicazione IVA al 10% per le operazioni di recupero edilizio (ristrutturazioni)

Ristrutturazioni 36%

Comma 17 LF 2008 - prorogate per il 2008, 2009, 2010 le agevolazioni 36% per le ristrutturazioni, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Permangono altre agevolazioni o limitazioni come da L. 289/2002 art 2 c. 5 e L. 488/2001 art. 9 c.2.
Comma 19 LF2008 - l'agevolazione è valida se in fattura è evidenziato il costo della manodopera

Detrazione figli a carico

Comma 15 LF2008 - ai genitori con almeno 4 figli a carico è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200euro. Questa detrazione è ripartita al 50% fra i due coniugi. In caso di separazione/divorzio la quota è detraibile come da sentenza di separazione/divorzio. Se un coniuge è a carico dell'altro al primo spetta il 100% di detrazione.
Questa norma vale già dal 2007 (comma 16)

Redditi da immobili - esenzione

Comma 13 LF2008- se al reddito del contribuente partecipano soltanto redditi fondiari (terreni e fabbricati) d'importo inferiore a 500euro, l'imposta non è dovuta. Questa norma vale già per il 2007: comma 14.

Abitazione principale in affitto - "giovani"

Comma 9 LF2008 - Premesso che la Repubblica italiana intende per "giovani" i soggetti fra i 20 e i 30 anni (chissà perché i 18 e 19enni sono esclusi), è concesso a detti giovani che stipulano contratto di locazione per l'abitazione principale spettano detrazioni come indicate nel TUIR (dpr 917/86) all'art. 16 comma 1bis [praticamente 991,60euro se il reddito è inferiore a 15.493,71 euro], per i primi 3 anni, purché la locazione non avvenga con locatori i genitori del beneficiario..

Abitazione principale in affitto - detrazione

Comma 9 LF2008 - dal 2008 l'inquilino che paga l'affitto per la propria abitazione principale può detrarre una quota di:
- euro 300 se i redditi sono inferiori a euro 15.493,71 (in Lire 30milioni) (il fisco converte ancora da lire le basi imponibili, ma arrotonda per difetto le detrazioni; questo ne è un esempio)
- euro 150 se i redditi sono inferiori a 30.987,41 ma maggiori di quanto sopra.
Ovviamente il fisco italiano non ha ancora idea di quali siano i costi delle locazioni; le cifre sopra indicate sono su base annuale.
Comma 10 LF2008- queste soglie di detrazione sono valide già dal 2007; essendo peggiorative rispetto alla situazione precedente, ecco un bell'esempio di norma tributaria retroattiva.

ICI - caso di separazione legale

Comma 6 LF2008- In caso di separazione legale il coniuge al quale non rimane l'uso dell'abitazione principale, può continuare a pagare l'ICI come se fosse abitazione principale, a meno che non abbia disponibilità di altro immobile nello stesso Comune.

ICI - agevolata dal 2009 per impianti "ecologici"

Comma 6 LF2008 - per gli immobili dove i proprietari abbiano installato "impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico" i Comuni possono deliberare un'aliquota agevolata ICI. Questa agevolazione vale per 3 anni su impianti termici solari, 5 anni per gli altri impianti.

ICI - ulteriore detrazione abitazione principale

Comma 5 LF 2008 - per il calcolo ICI abitazione principale si detrae un ulteriore 1,33 per mille dalla base imponibile. Questa detrazione ha un tetto massimo di 200euro, da ripartire pro-quota fra i contribuenti dell’unità immobiliare e su base annuale (quindi da ripartire pro-tempo per i giorni di abitazione principale). La detrazione non vale per immobili registrati al catasto come A1, A8 e A9 (es: appartamenti di lusso, ville, ecc)

Finanziaria per il 2008

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2007 la Legge Finanziaria per l'anno 2008 (legge n.244/2007).

Questo il link al testo della Gazzetta Ufficiale: clicca qui.

Faccio notare che il testo si compone di oltre 300 pagine, dove in 3 articoli é stata ridisegnata la griglia della fiscalità nazionale per il 2008, in vigore già dal 01 gennaio.
Nelle prossime settimane provvederemo ad emettere -su questo blog- singoli post che espongono i dettagli che interessano gli imprenditori, nella generalità dei casi che seguiamo. Ometteremo di analizzare le normative locali e quelle specifiche a settori non rilevanti per la collettività. Per i casi specifici d'interesse sarete contattati direttamente dal personale di Studio.