Sono stati rivisti i diritti 2008 della Camera di Commercio.
Ricordo che i "diritti" CCIAA sono intesi da anni ormai come un vero e proprio tributo. Le novità sono sostanziali; cambiano le tariffe e le aliquote, dando così notevole differenza di calcolo fra impresa e impresa.
Le imprese individuali vedono un aumento del 10% secco: da 80 a 88 euro.
Le società di capitali invece vedono ridursi il diritto da 373 a 200euro, con fatturato inferiore a 100mila euro. Oltre tale soglia, al diritto si aggiunge una percentuale sul fatturato, a scaglioni (tanto per semplificarci la vita). Gli scaglioni vanno dallo 0,15% al 0,001%, in base al fatturato. Le unità locali pagano il 20% della sede principale. rimane l'obbligo di versamento con F24 alla scadenza pagamento imposte sul reddito.
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
mercoledì 27 febbraio 2008
codici attività ATECOFIN
Segnalo che dal gennaio 2008 sono variati i codici attività ATECOFIN.
Questa è la tabella di raccordo da i "vecchi" codici (del 2004) e quelli in vigore dal 2008: clicca qui.
Questa è la tabella di raccordo da i "vecchi" codici (del 2004) e quelli in vigore dal 2008: clicca qui.
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ATECOFIN,
IVA codici attività
rivendita auto usate: acquisto CEE
Ieri, 26.02.2008 la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 15/E.
Ritengo d'interesse per i commercianti di autoveicoli, che utilizzano il regime del margine IVA, in merito ad acquisti di auto dalla Unione Europea.
Questo il testo della Circolare.
da ora, infatti, prima di immatricolare l'automezzo in Italia, vanno trasmessi i documenti all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti IVA agevolata.
Questo il testo della nota Informativa dell'Agenzia Entrate.
Ritengo d'interesse per i commercianti di autoveicoli, che utilizzano il regime del margine IVA, in merito ad acquisti di auto dalla Unione Europea.
Questo il testo della Circolare.
da ora, infatti, prima di immatricolare l'automezzo in Italia, vanno trasmessi i documenti all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti IVA agevolata.
Questo il testo della nota Informativa dell'Agenzia Entrate.
martedì 26 febbraio 2008
ispezioni CCIAA
Consiglio a tutti gli imprenditori del settore abbigliamento e arredamento di verificare la propria merce in magazzino e in negozio.
La Camera di Commercio (almeno quella di Milano) ha pubblicato un interessante opuscolo di 44 pagine che contiene il vademecum dell'etichettatura della merce. Si parla di fibre, di materiali, di etichette e soprattutto di garanzia di qualità della merce che vendiamo nei nostri negozi.
Ho scoperto che molti negozianti non ne sapevano nulla.. e questo non fa' onore alla categoria, né alla Pubblica Amministrazione che a mio avvisa non porta a conoscenza gli operatori di (anche) questi obblighi che imcombono sulle attività al dettaglio e all'ingrosso, con adeguata pubblicità d'interesse pubblico.
Ovviamente molti di questi negozianti mi hanno anche risposto che ci sono altrettanti venditori ambulanti, evasori totali, che vendono merce senza nemmeno l'etichetta... ma questo é tutt'altro mondo... e non sono qui per fare molemiche. Lascio ad altre professioni il mestiere di verificare il commercio al dettaglio, anche se purtroppo lo Stato che emana le Leggi é il primo a non fare una capillare pulizia del commercio illegale.
Guarda caso, però, se ti capita un'ispezione, le sanzioni sono salate!
Questo é l'opuscolo citato, che tengo a far divulgare nell'interesse di tutti (non certo dei clienti di FacendoImpresa, che sono già stati ben informati).
La Camera di Commercio (almeno quella di Milano) ha pubblicato un interessante opuscolo di 44 pagine che contiene il vademecum dell'etichettatura della merce. Si parla di fibre, di materiali, di etichette e soprattutto di garanzia di qualità della merce che vendiamo nei nostri negozi.
Ho scoperto che molti negozianti non ne sapevano nulla.. e questo non fa' onore alla categoria, né alla Pubblica Amministrazione che a mio avvisa non porta a conoscenza gli operatori di (anche) questi obblighi che imcombono sulle attività al dettaglio e all'ingrosso, con adeguata pubblicità d'interesse pubblico.
Ovviamente molti di questi negozianti mi hanno anche risposto che ci sono altrettanti venditori ambulanti, evasori totali, che vendono merce senza nemmeno l'etichetta... ma questo é tutt'altro mondo... e non sono qui per fare molemiche. Lascio ad altre professioni il mestiere di verificare il commercio al dettaglio, anche se purtroppo lo Stato che emana le Leggi é il primo a non fare una capillare pulizia del commercio illegale.
Guarda caso, però, se ti capita un'ispezione, le sanzioni sono salate!
Questo é l'opuscolo citato, che tengo a far divulgare nell'interesse di tutti (non certo dei clienti di FacendoImpresa, che sono già stati ben informati).
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IVA auto 40%, 90% o 100% ?!
Ancora sulla detraibilità IVA auto (e spese accessorie).
Questa volta a pronunciarsi é lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato la Risoluzioe n. 6/dpf a data 20.02.2008 (prot. 1619/2008). Mio malgrado non posso inserire il link al testo ufficiale, perché ancora non disponsibile sui siti della Pubblica Amministrazione.
In sostanza la risoluzione esprime quanto segue:
1) le auto utilizzate da imprese e professionisti ad "uso promiscuo" (fra privato e impresa) non si verifica la quota effettiva di utilizzo per la finalità d'impresa, ma l'IVA è detraibile forfettariamente al 40% su acquisto, noleggio, leasing, carburanti, ricambi, manutenzione, custodia e impiego (la Risoluzione dice anche "pedaggi stradali inclusi!")
2) le auto utilizzate da imprese e professinisti ad "uso esclusivo" (solo per l'impresa) posso far detrarre all'impresa l'IVA sulle spese indicate sopra al 100%.
Fra i casi di utilizzo esclusivo é prevista l'assegnazione del mezzo al dipendente, se a questo paga un corrispettivo per l'utilizzo.
Queste le parole della Risoluzione (pag. 5) a riguardo:
In particolare, devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ad IVA (...) I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).
Questa volta a pronunciarsi é lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato la Risoluzioe n. 6/dpf a data 20.02.2008 (prot. 1619/2008). Mio malgrado non posso inserire il link al testo ufficiale, perché ancora non disponsibile sui siti della Pubblica Amministrazione.
In sostanza la risoluzione esprime quanto segue:
1) le auto utilizzate da imprese e professionisti ad "uso promiscuo" (fra privato e impresa) non si verifica la quota effettiva di utilizzo per la finalità d'impresa, ma l'IVA è detraibile forfettariamente al 40% su acquisto, noleggio, leasing, carburanti, ricambi, manutenzione, custodia e impiego (la Risoluzione dice anche "pedaggi stradali inclusi!")
2) le auto utilizzate da imprese e professinisti ad "uso esclusivo" (solo per l'impresa) posso far detrarre all'impresa l'IVA sulle spese indicate sopra al 100%.
Fra i casi di utilizzo esclusivo é prevista l'assegnazione del mezzo al dipendente, se a questo paga un corrispettivo per l'utilizzo.
Queste le parole della Risoluzione (pag. 5) a riguardo:
In particolare, devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ad IVA (...) I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).
La risoluzione prosegue anche specificando quale debba essere il corrispettivo (base imponibile) dei servizi messi a disposizione dei dipendenti. Ecco le parole originali della Risoluzione richiamata (pag. 5 e 6):
Per i veicoli messi a disposizione dei dipendenti dietro corrispettivo, si è inteso in ogni caso evitare – come precisa la relazione governativa alle nuove norme – l’effetto distorsivo che potrebbe derivare dalla detrazione integrale nel caso in cui sia previsto un corrispettivo non in linea con il mercato. A tal fine – nell’esercizio della facoltà accordata agli Stati Membri dall’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE – la lettera c) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha modificato l’articolo 13 del decreto IVA.
Nella lettera b) del nuovo terzo comma di detto articolo è stato segnatamente previsto che, in caso di messa a disposizione dei veicoli di cui trattasi da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo. Inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi del primo comma dell’articolo 18 del decreto IVA.
Nella lettera b) del nuovo terzo comma di detto articolo è stato segnatamente previsto che, in caso di messa a disposizione dei veicoli di cui trattasi da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo. Inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi del primo comma dell’articolo 18 del decreto IVA.
La Risoluzione Ministeriale ampia lo spettro di veduta anche in capo al Fringe Benefit a cui il dipendente va incontro. Ecco il seguito della Risoluzione (pag. 6):
Per le operazioni dietro corrispettivo per le quali l’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE consente agli Stati membri la facoltà di individuare la base imponibile nel valore normale, l’articolo 72 della stessa direttiva individua tale valore nel corrispettivo che, allo stesso stadio di commercializzazione, sarebbe praticato in regime di libera concorrenza per cessioni e prestazioni analoghe, e – qualora non siano accertabili cessioni o prestazioni analoghe – nel prezzo di acquisto o di costo per le cessioni di beni e nelle spese di esecuzione per le prestazioni di servizi.
Nel recepire tali disposizioni, con la lettera d) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, si è inteso circoscrivere le difficoltà di tipo operativo cui può dare adito l’utilizzazione quale base imponibile di un ammontare oggetto di stima – quale appunto il valore normale – in luogo di un ammontare determinato contrattualmente dalle parti, quale è il corrispettivo.
In questo senso, il nuovo sesto comma dell’articolo 14 del decreto IVA, aggiunto dalla predetta disposizione, prevede una regola particolare per la messa a disposizione a titolo oneroso, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore. In particolare, al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, viene stabilito che per tali operazioni il valore normale sia determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell’Irpef, ovvero in misura pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso inclusa. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita – in luogo del corrispettivo – dall’importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Una precisazione merita, infine, l’ipotesi in cui – in una situazione nella quale di regola il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo – gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati. Al riguardo, deve ritenersi che anche in relazione a tale fattispecie si rendano applicabili soluzioni analoghe a quelle indicate nel presente paragrafo.
Nel recepire tali disposizioni, con la lettera d) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, si è inteso circoscrivere le difficoltà di tipo operativo cui può dare adito l’utilizzazione quale base imponibile di un ammontare oggetto di stima – quale appunto il valore normale – in luogo di un ammontare determinato contrattualmente dalle parti, quale è il corrispettivo.
In questo senso, il nuovo sesto comma dell’articolo 14 del decreto IVA, aggiunto dalla predetta disposizione, prevede una regola particolare per la messa a disposizione a titolo oneroso, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore. In particolare, al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, viene stabilito che per tali operazioni il valore normale sia determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell’Irpef, ovvero in misura pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso inclusa. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita – in luogo del corrispettivo – dall’importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Una precisazione merita, infine, l’ipotesi in cui – in una situazione nella quale di regola il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo – gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati. Al riguardo, deve ritenersi che anche in relazione a tale fattispecie si rendano applicabili soluzioni analoghe a quelle indicate nel presente paragrafo.
Tutt'altro regime vale invece per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Riporto anche qui il testo originale della Risoluzione (pag. 6 e 7):
Ai sensi del secondo periodo della lettera c) dell’articolo 19-bis1, la limitazione forfetaria della detrazione al 40 per cento non trova in ogni caso applicazione – indipendentemente dalla
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circostanza che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell’esercizio di impresa – nel caso in cui lo stesso sia acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore di cui trattasi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (circostanza che deve ritenersi ricorrente, in via meramente esemplificativa, quando l’attività propria dell’acquirente sia caratterizzata dalla commercializzazione dei predetti veicoli o dalla locazione, anche finanziaria, o noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi).
Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Peraltro, in queste due ipotesi nelle quali la detrazione dell’imposta va commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli nell’esercizio dell’impresa, potrebbe essere, in pratica, non agevole individuare ex ante la quota del bene o servizio acquistato destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, ove sia operata una detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto IVA, non modificato dalla legge finanziaria 2008, con una base imponibile pari al valore normale determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA.
Per la specifica ipotesi della messa a disposizione senza corrispettivo, da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa, come si ricava dal nuovo sesto comma del citato articolo 14, che fa riferimento anche al caso in cui non sia richiesto al dipendente uno specifico corrispettivo.
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circostanza che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell’esercizio di impresa – nel caso in cui lo stesso sia acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore di cui trattasi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (circostanza che deve ritenersi ricorrente, in via meramente esemplificativa, quando l’attività propria dell’acquirente sia caratterizzata dalla commercializzazione dei predetti veicoli o dalla locazione, anche finanziaria, o noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi).
Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Peraltro, in queste due ipotesi nelle quali la detrazione dell’imposta va commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli nell’esercizio dell’impresa, potrebbe essere, in pratica, non agevole individuare ex ante la quota del bene o servizio acquistato destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, ove sia operata una detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto IVA, non modificato dalla legge finanziaria 2008, con una base imponibile pari al valore normale determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA.
Per la specifica ipotesi della messa a disposizione senza corrispettivo, da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa, come si ricava dal nuovo sesto comma del citato articolo 14, che fa riferimento anche al caso in cui non sia richiesto al dipendente uno specifico corrispettivo.
Per non finire di stupire, la risoluzione ha effetto retroattivo ( meno male che viene pubblicata il 20 febbraio 2008 quando fra qualche giorno abbiamo da chiudere le comunicazioni dati IVA 2007!). Ecco il testo originale (pag. 8):
Per il carattere generalmente ricognitivo delle disposizioni di cui si è detto, nella lettera c) del comma 264 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 si prevede che le stesse trovino applicazione per le operazioni effettuate – nel significato tecnico che la locuzione assume ai sensi dell’articolo 6 del decreto IVA – a partire dal 28 giugno 2007, vale a dire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della citata decisione del Consiglio.
Ai sensi della lettera b) dello stesso comma 264, invece, le disposizioni che, modificando innovativamente gli articoli 13 e 14 del decreto IVA, individuano le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso, trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2008.
Ai sensi della lettera b) dello stesso comma 264, invece, le disposizioni che, modificando innovativamente gli articoli 13 e 14 del decreto IVA, individuano le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso, trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2008.
il decreto milleproroghe 2007
testo del d.l. 248/2007. Fatta la finanziaria 2007 con mille novità (e oltre 300pagine di contenuti), ecco il decreto "mille-proroghe" che fa slittare parecchio di quel testo a data prefisssata, da destinarsi o a chissà quando, visto che trattandosi di decreto legge deve essere convertito o prorogato a giorni, pena decadenza.
recesso del socio: costo deducibile
Segnalo la Risoluzione Agenzia Entrate n 64/E del 25.02.2008 (questo il testo) perché stabilisce una volta per tutte che le somme corrisposte al socio che recede é deducibile dalla società di persone (snc o sas). Il caso tratta della deducibilità delle somme corrisposte direttamente dalla società al socio che recede, diminuendo il proprio capitale sociale, ed eventualmente diminuendo anche il patrimonio netto. Questa deducibilità avviene per competenza e non per cassa; vale a dire non importa se il socio viene liquidato monetariamente per esempio nei tre anni successivi all'atto di recesso.
Diverso é il caso di società di capitali, dove la liquidazione della quota al socio che recede é tassata in capo al socio come reddito di capitale. Interessante é invece vedere lo sviluppo dei casi in cui ci fosse tassazione per trasparenza in capo a SRL, che non viene menzionata, né sollevata come questione.
Diverso é il caso di società di capitali, dove la liquidazione della quota al socio che recede é tassata in capo al socio come reddito di capitale. Interessante é invece vedere lo sviluppo dei casi in cui ci fosse tassazione per trasparenza in capo a SRL, che non viene menzionata, né sollevata come questione.
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fare pace col fisco... voglio lo sconto!?
Tutti più o meno abbiamo seguito con curiosità le vicende tributarie di Valentino Rossi. Non mi interessa commentare né lui né le sue scelte. Mi interessa pensare a quanti imprenditori mi hanno detto negli ultimi giorni: "perché io devo pagare tutto per intero e invece arriva Valentino che deve pagare 100milioni di euro e riesce a ottenere sconti dal Fisco che a me non vengono concessi?!".
Il dubbio esistenziale che coglie il contribuente é legittimo. Ma non sottovaluti l'operato dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di competenza (Pesaro). Personalmente non ho studiato il caso. Quindi ancora una volta mi astengo dal giudicare. Mi sono però aggiornato da riviste specializzate e ho appreso che per il Campione non sono stati risevati né comportamenti di "comodo", né di favoreggiamento. L'entità dell'importo al Fisco interessa poco; gli sconti non esistono nella legislazione italiana...nemmeno per i campioni, i VIP o le star. Nel caso in questione la difesa tributaria ha applicato l'adesione al contraddittorio e richiesto la deducibilità dei costi che altrimenti non erano stati considerati dall'ente accertatore. In fin dei conti il contribuente in questione ha regolarizzato la sua posizione pagando il dovuto, come avremmo fatto noi "comuni mortali" che lavoriamo ogni giorno impegnati nelle nostre professioni e imprese e che magari non arriviamo a poterci permettere di pagare 35milioni di euro fra imposte, sanzioni e interessi.
A chi mi chiede di voler avere "uno sconto" o di "sedersi a tavolino con gli Ispettori" ricordo che la legge vale per tutti... o comunque così voglio continuare a pensarlo!
(fonti varie, fra cui per il pubblico: ItaliaOggi del 13.02.2008 p. 38; IlSole24Ore del 26.02.2008 p. 29))
Il dubbio esistenziale che coglie il contribuente é legittimo. Ma non sottovaluti l'operato dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di competenza (Pesaro). Personalmente non ho studiato il caso. Quindi ancora una volta mi astengo dal giudicare. Mi sono però aggiornato da riviste specializzate e ho appreso che per il Campione non sono stati risevati né comportamenti di "comodo", né di favoreggiamento. L'entità dell'importo al Fisco interessa poco; gli sconti non esistono nella legislazione italiana...nemmeno per i campioni, i VIP o le star. Nel caso in questione la difesa tributaria ha applicato l'adesione al contraddittorio e richiesto la deducibilità dei costi che altrimenti non erano stati considerati dall'ente accertatore. In fin dei conti il contribuente in questione ha regolarizzato la sua posizione pagando il dovuto, come avremmo fatto noi "comuni mortali" che lavoriamo ogni giorno impegnati nelle nostre professioni e imprese e che magari non arriviamo a poterci permettere di pagare 35milioni di euro fra imposte, sanzioni e interessi.
A chi mi chiede di voler avere "uno sconto" o di "sedersi a tavolino con gli Ispettori" ricordo che la legge vale per tutti... o comunque così voglio continuare a pensarlo!
(fonti varie, fra cui per il pubblico: ItaliaOggi del 13.02.2008 p. 38; IlSole24Ore del 26.02.2008 p. 29))
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lunedì 18 febbraio 2008
accertamento induttivo sui famigliari dell'imprenditore
Il 07 febbraio 2008 la Corte di Cassazione (con sentenza n. 2843/2008) ha confermato l'accertamento del tutto interessante svolto dall'Agenzia Entrate a un imprenditore, ditta individuale.
Il motivo della rilevanza é che malgrado l'imprenditore (un autotrasportatore) avesse una contabilità regolare e il suo tenore di vita conforme a quanto dichiarato, il Fisco si é aggrappato ai movimenti sui conti correnti della figlia dell'imprenditore, adducendo che le entrate erano da far risalire all'attività del padre, che aveva libera disponibilità sul conto corrente.
Dal punto di vista giuridico questa possibilità di riconduzione del reddito all'imprenditore è contenuta nelle norme sull'accertamento induttivo, addossando al contribuente l'onere della prova dell'estraneità dei fatti alla propria impresa, che ovviamente é davvero difficile poter dimostrare!
Il motivo della rilevanza é che malgrado l'imprenditore (un autotrasportatore) avesse una contabilità regolare e il suo tenore di vita conforme a quanto dichiarato, il Fisco si é aggrappato ai movimenti sui conti correnti della figlia dell'imprenditore, adducendo che le entrate erano da far risalire all'attività del padre, che aveva libera disponibilità sul conto corrente.
Dal punto di vista giuridico questa possibilità di riconduzione del reddito all'imprenditore è contenuta nelle norme sull'accertamento induttivo, addossando al contribuente l'onere della prova dell'estraneità dei fatti alla propria impresa, che ovviamente é davvero difficile poter dimostrare!
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Dpr 600 (accertamento)
autotrasporti: agevolazioni per l'Euro5
In attuazione dell'art.1 comma 919 Legge 299/2006 é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpr 273 del dicembre 2007, reso pubblico soltanto il 12 febbraio 2008.
Questo il testo del Decreto Presidenziale: clicca qui.
In sostanza l'agevolazione prevede sgravi per l'acquisto di motrici e camion sulla differenza di prezzo fra Euro4 ed Euro5. L'agevolazione spettante é nell'ordine di circa 2.500euro fino a 4.250 in funzione del 30% del sovrapprezzo per l'acquisto di Euro5 e di eventale Area Depressa dove é situata l'impresa.
restiamo in attesa di Decreto di Attuazione.
Questo il testo del Decreto Presidenziale: clicca qui.
In sostanza l'agevolazione prevede sgravi per l'acquisto di motrici e camion sulla differenza di prezzo fra Euro4 ed Euro5. L'agevolazione spettante é nell'ordine di circa 2.500euro fino a 4.250 in funzione del 30% del sovrapprezzo per l'acquisto di Euro5 e di eventale Area Depressa dove é situata l'impresa.
restiamo in attesa di Decreto di Attuazione.
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lunedì 4 febbraio 2008
artigiani e commercianti: INPS al 20%
Segnalo che dal 01 gennaio 2008 i contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti, eccedenti il minimale sono aumentati al 20% sul reddito imponibile.
I contributi minimi 2008 sono imposti come segue:
- artigiani euro 2.763,80 annui (da versare in quattro rate trimestrali);
- commercianti euro 2.776,24 annui (da versare in quattro rate trimestrali).
Gli importo sopra indicati si dimezzano ("sconto" del 50%) per i soggetti over65anni già in pensione INPS.
I contributi minimi 2008 sono imposti come segue:
- artigiani euro 2.763,80 annui (da versare in quattro rate trimestrali);
- commercianti euro 2.776,24 annui (da versare in quattro rate trimestrali).
Gli importo sopra indicati si dimezzano ("sconto" del 50%) per i soggetti over65anni già in pensione INPS.
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