lunedì 27 aprile 2009

Lungaggini burocratiche? nessun diritto di risarcimento al contribuente

Più di un contribuente da noi assistito ci ha chiesto in questi anni di professione di poter citare in giudizio la Pubblica Amministrazione (nello specifico amministrazione finanziaria) per ottenere rimborso danni per il tempo letteralmente perso a sistemare avvisi bonari, cartelle esattoriali, sgravi di vincoli aministrativi, iscrizioni di ipoteche del tutto errate e non dovute in principio.

A riguardo é interessante una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 8703 del 09 aprile 2009 - udienza del 17.3.2009).

In sostanza (strabiliante, se non sconvolgente!) il contribuente, residente a Catania, dopo aver chiesto tramite Giudice di Pace 300(trecento) euro a titolo di risarcimento danni ritenuto "(...)violato il divieto del nemin ledere, in considerazione della lunghezza dell'iter burocratico, durato sei mesi, con conseguente turbamento del "diritto alla tranquillità" del (contribuente) facendogli spendere tempo ed energie, tra visite "a vuoto" agli sportelli, richieste e reiterati solleciti, per dimostrare che la somma richiestagli non era dovuta (...)" si é visto negare dalla Cassazione l'ammontare.

La sentenza infatti recita "(...)nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del "diritto alla tranquillità" insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidiani "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione" (c.d. bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria(...)".

Insomma: richiesta di risarcimento rigettata. Ovvero armarsi di pazienza.

lunedì 20 aprile 2009

IVA auto 2008

In questi giorni di quadrature di bilanci e di assestamenti in vista delle prossime dichiarazioni, mi rendo conto che la confusione regna in materia di detraibilità IVA auto.

Cerco, per quanto possibile, di chiarire i comportamenti da tenere in materia, rimandando ogni imprenditore al proprio commercialista di riferimento, al fine di non fraintedere il contenuto che segue. Ogni tipologia d'impresa infatti é a sé stante e potrebbe ricadere in talune fattispecie specifiche qui non trattate.

trattiamo di veicoli stradali a motore
ACQUISTO
fonte:
art. 19 bis 1 lett c) del dpr 633/72. NB: testo in vigore dal 01.09.2008,
a seguito di sentenza del Consiglio dell'Unione europea del 28.06.2007.

clicca qui per il testo

SE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione incluse): IVA detraibile al 100%

SE NON ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione): IVA detraibile al 40%

SE AGENTI DI COMMERCIO: IVA detraibile al 100%.

CONSUMI
fonte art. 19 bis 1 lett d) del dpr 633/72.

valgono le regole come impostate per l'acquisto degli stessi mezzi.
Per consumi la norma intende carburanti, lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, rimessaggi (vedere in dettaglio).

sabato 20 dicembre 2008

partita IVA intracomunitaria

In caso di cessione di beni a cliente intracomunitario, é sempre bene (per obblighi di dilgenza) verificare che il destinatario esista e sia riconosciuto nel Paese estero. Nel caso in cui andassimo a fatturare a destinatario non esistente, cadremmo nelle sanzioni di emissione di fattura con dati errati e non solo (sanzioni per omesso addebito IVa, ecc).

Per controllare la partita IVA di uno stato membro UE ci si può collegare facilmente al sito Agenzia Entrate e verificare l'esistenza della partita IVA. clicca qui per il servizio AgenziaEntrate

Bonus straordinario 2008 del Decreto Salvacrisi: modulistica

In riferimento a nostro precedente post ad oggetto il bonus straordinario riconosciuto a pensionati e lavoratori (cfr cliccando qui), segnalo che sono stati pubblicati dall'Agenzia entrate i moduli inerenti.

Il modulo da presentare al datore lavoro (o erogatore pensione): clicca qui
Le istruzioni per il modulo di cui sopra: clicca qui

Il modulo da presentare all'Agenzia Entrate: clicca qui
Le istruzioni per il modulo di cui sopra:
clicca qui

IVA - testo unico europeo - dir. 2006/112/CE

Ritengo utile segnalare il Testo Unico in materia IVA che é contenuto nella direttiva della Comunità Europa n. 2006/112/CE.
clicca qui per il testo.

Questa ha sostituito la sesta direttiva CEE del 1977 (77/338/CEE).

Quanto sopra non é da confondere con il Dpr 633/72 che é la norma istitutiva IVA in ambito Italia.

mercoledì 3 dicembre 2008

decreto SalvaCrisi - mutuo prima casa a tasso variabile

art. 2 del d.l. 185/2008

per i mutui 1' casa a tasso variabile, se la differenza - per le rate da saldare nel 2009- fra tasso applicato(senza spread, spese o altre maggiorazioni) e tasso contrattuale é maggiore del 4% lo Stato accolla la quota eccedente.
Vale solo per mutui sulla prima casa, eccetto abitazioni categorie A1,A8,A9 (di lusso) e alle persone fisiche per contratti stipulati fino al 31.10.2008

salvo errori&omissioni

decreto SalvaCrisi - bonus ai lavoratori dipendenti

art. 1 del d.l. 185/2008.
si prevede un bonus straordinario (una tantum) ai lavoratori dipendenti, agli assimilati e ai pensionati.

BONUS------SOGGETTO BENEFICIARIO----reddito max del nucleo fam.
200 euro-----pensionato solo,nel nucleo fam----<15.000euro

300 euro-----2 componenti nucleo famigliare---<17.000euro
450 euro-----3 componenti nucleo famigliare---<17.000euro
500 euro-----4 componenti nucleo famigliare---<20.000euro
600 euro-----5 componenti nucleo famigliare---<20.000euro
1.000euro----più di 5 componenti nucleo fam---<22.000euro

- il bonus é esente da imposte e contributi:
- viene erogato dai sostituti d'imposta (datore lavoro o ente che eroga la pensione);
- va fatta richiesta al sostituto d'imposta entro il 31.01.2009 su apposito modulo;
- per il sostituto d'imposta il bonus é compensabile

salvo errori & omissioni

decreto SalvaCrisi

Ecco per sommi capi il contenuto del decreto "salvacrisi" emanato dal governo, a firma del Min. Economia e Finanze Tremonti.

Si tratta del decreto legge 185 del 29.11.2008.

questo il link al d.l. 185/2008.

Nei prossimi post, provvederemo a schematizzare il contenuto della norma,
ricordando a tutti che i decreti-legge, per loro natura, possono essere modificati prima della conversione in Legge o addirittura non confermati quindi decadono.
D'altra parte a tutti i cittadini sono note le controversie (politiche e non) che imperversano in questi giorni internet e i media in generale, ad esempio in materia di IVA sulla TV (a pagamento), bonus energia, ecc ecc. staremo a vedere.

lunedì 20 ottobre 2008

reverse charge in edilizia.

Nell'ambito dell'edilizia, ricordo che dal 01.01.2007 é stato attivito il regime del "reverse charge IVA".

La norma di riferimento é la Legge 296 del 2006 (finanziaria 2007) all'art. 1, comma 44.

Esiste una circolare ministeriale esplicativa che é la numero 37 del 2006. clicca qui per il testo.

In sostanza chi emette fattura per prestazione d'opera in ambito edile inserirà dicitura "non soggetto IVA art. 17 comma 6 del Dpr 633/72" (esente da marca da bollo).

Chi riceve la fattura non imponibile in questo senso, dovrà integrarla dell'aliquota IVA e dell'importo dell'IVA liquidato sull'imponibile.
La fattura dovrà essere registrata nel registro IVA acquisti e per la sola IVA nel registro IVA vendite, in modo tale che non risulti credito o debito IVA.
Contattate il vostro commercialista di per la effettiva contabilizzazione nel vostro gestionale di contabilità.

giovedì 2 ottobre 2008

ZFU: ecco la lista!

Stilata la lista dei Comuni d'Italia fiscalmente agevolati: le Zone Franche Urbane. "Ovviamente" niente da fare per Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Trentino.

Questo un articolo a cura della redazione FiscoOggi (Agenzia Entrate). clicca qui

martedì 30 settembre 2008

spese ristoranti e alberghi - novità IVA e redditi

Spese di ristorazione (pasti) e pernottamenti (vitto e alloggio presso alberghi) sono diventati rilevanti ai fini IVA perché si può (finalmente) detrarre e il costo finisce in bilancio come deducibile al 75%.

Per allinearsi alla normativa IVA europea, con la Legge 133 (agosto) 2008 é stata sancita la detraibilità IVA dalle fatture ristoranti e alberghi [dal 01 settembre 2008] e la deducibilità del costo al 75% [dal 01 gennaio 2009] per le spese inerenti l'attività d'impresa o professionale.

In altre parole l'IVA é detraibile se la spesa (vitto e/o alloggio) é INERENTE l'attività d'impresa o professionale.

Perché questo sia possibile, condizione necessaria (ma non sufficiente) é che la spesa sia documentata da fattura (e non scontrino, salvo scontrino parlante, cioé integrato del numero di partita IVA del destinatario).

La spesa non é detraibile ai fini IVA/redditi come qui esposto, se rientra nella fattispecie della "spesa di rappresentanza", rimandando alla disciplina fiscale preposta a quella fattispecie.

Dal punto di vista "costo" di spesa ristorazione / albergo la legge distingue fra il regime dei professionisti e il regime delle imprese.

Per i professionisti (art. 54, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 54 del TUIR, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile il 75%del costo (cioé ora imponibile), nel limite del 2% dei compensi dichiarati (cioé incassati; ricordiamoci che il reddito professionale é tassato per "cassa" e non per "competenza").
--> spesa di rappresentanza relativi ad alberghi e ristoranti = é deducibile nel massimo dell'1% dei compensi, ridotto al 75% per analogia di cui alla norma precedente.
--> spese di vitto/alloggio per partecipazione a convegni/congressi = sono deducibili al 50% per definizione e vista la nuova disciplina (IVA detraibile) il costo é deducibile al 75%
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) non rientrano in questa novità, essendo regolate nell'art. 95, comma 3 dello stesso TUIR)
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3

Per le imprese (art. 109, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 109, vedere comma 5

--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile, se inerente lo'attività d'impresa, nel limite del 75% del costo sostenuto (cioé dell'imponibile).
--> spese rappresentanza per albeghi e ristoranti = é deducibile (art. 108 c. 2)
questo é l'art. 108, vedere c. 2
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) sono disciplinate dall'art. 95 comma 3.
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3

questo il testo della circolare Direzione nazionale Ag. Entrate (n. 53 del 05/09/2008)

lunedì 1 settembre 2008

novità d'estate

Tornati dalle ferie, più o meno tutti...eccoi sulla scrivania il mattone della Legge 133/2008 pubblicata in Gazzetta Ufficiale a fine Agosto. Le novità sono tante e consiglio a chi interessa di prenderne nota. Nei prossimi giorni ne analizzeremo il contenuto, facendo riferimento alle novità che riguardano la maggior parte dei nostri lettori, trascruando (ahimé) le sezioni di normativa specifica.
Questo il testo della legge (oltre 200pagine): clicca qui.

ancora sulle ZFU - zone franche urbane

Avevamo già accennato al tema delle Zone Franche Urbane, come novità della Finanziaria 2007. Ora, nel mese di Agosto 2008 le Regioni dovrebbero aver depositato la lista dei Comuni interessati dall'agevolazione alla Commissione preposta. Stiamo a vedere cosa ne uscirà. Per il momento invito chi é interessato a leggere questo articolo a riguardo, tratto dal Notiziario Agenzia Entrate:
clicca qui

venerdì 4 luglio 2008

fatturazione delle cessioni avvenute online

Più di un imprenditore mi ha chiesto come fatturare le vendite effettuate in internet. Chi distribuisce software, chi immagini, chi per pochi euro vende procedure, fogli di calcolo e tanto altro ancora si é posto la domanda: come posso fatturare ai clienti, senza avere enormi quantità di fatture emesse, di importo minimo ciascuna?

Una legge di riferimento c'é: é la legge finanziaria del 1997 (L. 662/97) che all'art. 3, comma 136 prevede la possibilità di farsi gestire gli incassi e la fatturazione attiva da un intermediario abilitato. Peccato (per l'imprenditore) che quella legge di 11 anni fa non abbia ancora avuto regolamentazione, e pertanto non é soluzione di fatto operante, né di prospettiva attuale...

La soluzione é una sola: arrangiarsi, adeguarsi ed emettere fattura per ogni singola transazione.

Il fisco in data 03 luglio 2008 ha emesso una interessante Risoluzione Ministeriale (n. 274/E), a seguito di interpello di un contribuente. Per chi non lo sapesse, la procedura di interpello é una domanda posta al Ministero delle Finanze il quale emette Risoluzione al caso, se il quesito non prevede soluzioni elementari, ed evidenzia problematiche di rilievo - . Questo atto é vincolante per il contribuente, ma l'analogia come forma di interpretazione vale per la platea nazionale.

Per questo cliccando qui potete leggere il quesito, la soluzione e la risposta della Direzione Nazionale dell'Agenzia Entrate.

mercoledì 2 luglio 2008

studi settore: le sanzioni

Ricordo che l'omessa (o scorretta) esposizione dei dati nella dichiarazione annuale degli Studi di Settore é sanzionata dal combinato disposto di queste norme:

art. 1 del D.Lgs. 471/1997,
art. 5 del D.Lgs. 471/1997,
art. 32 del D.Lgs. 446/1997

lunedì 30 giugno 2008

manovra d'estate: il d.l. 112 del 2008

Tante novità in materia fiscale; per citarne alcune:
- cumulo pensione e redditi di lavoro
- contratto apprendistato
- contratto occasionale accessorio
- studi settore "locali"
- abolizione elenchi clienti-fornitori IVA
- carta identità decennale
- notifica telematica nel processo civile
- contrasto al trasferimento di residenza all'estero (di comodo) delle persone fisiche
- parziale semplificazione del DPS (privacy)
- tetto di 12.500euro ai movimenti di denaro
- abolizione del vincolo di incasso con bonifico o assegno dei compensi percepiti dai professionisti
- gli studi di settore dovranno essere publicati in corso d'anno e non oltre fine esercizio
- abrogazione espressa di diverse leggi e norme
- consulenti del lavoro: variazione alla tenuta scritture contabili
e tanto (anche troppo) ancora!

Questo il testo del decreto legge pubblicato in GazzettaUfficiale il 25.06.2008.
Segue l'elaborato prodotto da IlSole24Ore, in due puntate, tratto dal sito della testata Sole24Ore.it:
dossier n.1
dossier n.2

mercoledì 25 giugno 2008

sospensione termini "estivi" in materia tributaria

I termini processuali di sospensione di 45 giorni fra il primo agosto e il 15 settembre (inclusi) valgono anche ai fini tributari, non solo in materia processuale civile e penale.
Il riferimento normativo é la legge 742/1969.
Ricordo che l'interruzione é solo in materia processuale; i versamenti dovuti all'Erario non subiscono pertanto alcuna interruzione.
Questo il testo dell'art. 1 della citata legge.

Legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1969, n. 281.

Art. 1. 1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.

mercoledì 18 giugno 2008

dichiarazione redditi 2007 - Unico 2008 - modelli e istruzioni

Per trovare modelli di dichiarazione dei redditi 2007 si può agevolmente cercare qui sotto. Sono riportati i modelli UnicoPF, UNICOSP e UnicoSC con le relative istruzioni. (fonte: Agenzia Entrate)

Unico Persone Fisiche (ex 740)
modello 1' parte......................................................istruzioni 1' parte
modello 2' parte......................................................istruzioni 2' parte
modello 3' parte......................................................istruzioni 3' parte
(la differenza fra i tre modelli é contenuta sulla prima pagina delle istruzioni)
parametri unicoPF
parametri professionisti_modello..............................istruzioni
parametri impresa persone fisiche_modello...............istruzioni
indicatori normalità economica
provvedimenti utili (circolari ufficiali Min. Finanze)
06.03.2008 (liquidazioni e controllo, indicatori normalità e altro)
04.03.2008_primo (correzioni alle istruzioni)
04.03.2008_secondo (scheda 5 e 8 x1000)
15.02.2008 (trasmissione telematica_specifiche) tecniche
31.01.2008(approvazione modelli e istruzioni

Unico Società Persone( ex 750)
modello.....................................................................istruzioni
parametri professioni_modello....................................istruzioni
parametri impresa.....................................................istruzioni
indicatori normalità economica



Unico Società di Capitali (ex 760)
modello......................................................................istruzioni
parametri..................................................................istruzioni
indicatori normalità economica

Irap - Imposta sul Reddito delle Attività Produttive
Persone Fisiche
Società di Persone
Società di Capitali

IVA - Imposta sul Valore Aggiunto
modello.............istruzioni
mod 74bis (pre-fallimento)
mod 26LP (IVA di gruppo)
mod VR (IVA a rimborso)

Studi di Settore
istruzioni parte comune
servizi
commercio
manifatture
professionisti
(nella tabella a cui conduce il link, trovate il codice attività dell'impresa e a sinistra il link per lo studio di settore da compilare per l'anno 2007)


tabella raccordo ATECO_atecofin

lunedì 9 giugno 2008

ICI - esonero prima casa

La risoluzione ministeriale direzione federalismo fiscale del dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha finalmente chiarito (in sette pagine) come applicare l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per il 2008.

Ecco il testo: clicca qui

scadenze dichiarazioni fiscali redditi 2007

Il testo del decreto legge 03 giugno 2008, n. 97 ad oggetto (tra il resto) la proroga delle dichiarazioni redditi e 770 anno di competenza 2007, il tutto contenuto nell'art. 3 dello stesso d.l..

Clicca qui per il testo.

Le nuove scadenze dei dichiarativi sono pertanto:

-UnicoPF se presentato a posta/banca al 30 giugno 2008
-mod 770 semplificato al 10 luglio 2008
-UnicoPF e UnicoSP (740 e 750) al 30 settembre 2008
-UnicoSC (760) al 30 settembre 2008

mercoledì 30 aprile 2008

INPS contributi artigiani e commercianti

Scade il 16 maggio la prima rata dei contrbuti FISSI artigiani e commercianti 2008. Ricordo che in base al reddito vanno poi eventualmente versati i contributi a PERCENTUALE, che sono dovuti superando la soglia del minimo su cui é calcolato il contributo fisso. I contributi furono stabiliti nel 1990 al 12%, oggi -anno 2008- si versa il 20% (artigiani)(non solo: paga il 21% chi supera i 40.765euro anno di reddito lordo) e il 20,09% (commercianti).

Per il 2008 questi contributi fissi (gli importi del contributo sono da suddividere in 4 rate costanti trimestrali, le cui scadenze sono fissate: 16.5, 16.8, 16.11, 16.2.2009):
artigiani: contributo fisso 2.763,80
commercianti: contributo fisso 2.776,24

reddito minimale: euro 13.147,68
massimale: euro 67.942,00 (oltre il quale non si paga il contributo INPS)

(salvo errori o modifiche successive)

martedì 29 aprile 2008

nuovo codice deontologico del dottore commercialista

questo il link al nuovo codice deontologico professionale dei dottori commericialisti ed esperti contabili, approvato il 09 aprile 2008.

clicca qui

sabato 15 marzo 2008

IVA sulle imbarcazioni

Interessante Risoluzione Agenzia Entrate in materia di IVA sulle imbarcazioni da diporto. Da leggere con attenzione in caso di applicazione; in sostanza l'acquisto di imbarcazione da diporto può essere fatturata in non imponibilità IVA se il mezzo é destinato al noleggio.
Questa la Risoluzione n. 95 del 14.03.2008.

giovedì 13 marzo 2008

cessione a San Marino - come fatturare?

ricordo che la fatturazione per cessioni di beni alla Repubblica di San Marino é dettagliatamente descritta nel Decreto Ministero delle Finanze del 24.12.1993.
Questo il testo.

mercoledì 12 marzo 2008

Istituita la commissione Imprese Immobiliari

Come da Finanziaria 2008 é stata creata la Commissione di studio sulla Fiscalità Diretta e Indiretta delle Imprese immobiliari.


Questo il decreto ministeriale.

mezzi pubblici? abbonamento detraibile da Unico Persone fisiche

Finanziaria 2008 ha previsto che gli abbonamenti per i trasporti pubblici siano detraibili dall'IRPeF. La soglia massima é di 250 di spesa all'anno, che permette un risparmio del 19%. Quindi per ben che vada il risparmio fiscale é di euro 47,50.
Ma aggiungamo anche questo alla dichiarazione, goccia su goccia non dimentichiamo di dicharare tutto ciò che ci permette di avere risparmio di imposta!

Questa la circolare n. 19 del 07 marzo 2008 in merito.

lunedì 10 marzo 2008

imposta di bollo sugli assegni "non trasferibili"

Imposta di bollo sugli assegni emessi senza la dicitura NON TRASFERIBILE.
Dal 30 aprile 2008 le banche emetteranno assegni con prestampata la dicitura "non traferibile". Su esplicita richiesta verranno emessi assegni "liberi". Su questi verrà addebitato 1,50 euro ciascuno, a titolo di "marca da bollo".
Inoltre le GIRATE dell'assegno traferibile, devono essere integrate del codice fiscale del beneficiario.

L'imposta di bollo sugli estratti conto ovviamente permane, la novità é solo un costo in più per chi ha necessità di emettere assegni bancari o postali trasferibili.

Questa la circolare n. 18 della Direzione Agenzia delle Entrate, datata 07 marzo 2008, ha di fatto esposto chiaramente la normativa contenuta nel d.lgs. 231/2007 art. 49 comma 10. Nel resto del testo, il comportamento per vaglia cambiari e assegni circolari.

domenica 9 marzo 2008

falsari...che fare?

Segnalo questa interessante intervista, a firma Ilsole24Ore, inerente la contraffazione di banconote Euro.

Questo il video. Dura quasi una mezz'oretta, ma può valer la pena prenderne visione, soprattutto se siamo commercianti e maneggiamo denaro contante.

venerdì 7 marzo 2008

tassa vidimazione libri sociali 2008

Ricordo che il 16 marzo 2008 scade la tassa di vidimazione libri sociali per le società di capitali (srl, spa).
Per capitali sociali "normali" (sotto i 516.456,90 euro) la tassa é di euro 309,87; (oltre la soglia di capitale sociale indicata, la tassa è di euro 516,46).
Va' versato con mod. F24, indicando nella sezione ERARIO il codice tributo 7085 e l'anno 2008.

non é reato mentire per tutelare il proprio onore!

Fantastica Sentenza della Cassazione Penale (n. 10381/2008): in sostanza la moglie infedele aveva mentito ai Pubblici Ufficiali. Interrogata più volte su telefonate ingiuriose arrivate a suo marito da uno "sconosciuto", questa ha sempre negato di conoscerne l'origine. Ma dato che le telefonate arrivavano dalla sua scheda telefonica, é stata denunciata per favoreggiamento e falsa testimonianza. Il motivo? le telefonate si é scoperto provenivano dal suo amante!
Beh, la Corte d'Appello prima e la Cassazione poi (vertice della giurisprudenza penale italiana) hanno confermato la "non punibilità ex art. 384 del Codice Penale" perché la donna ha mentito "per difendere il proprio onore".
Non mi intrometto nei fatti personali, né in quelli di cuore, ma da lunedì, quando tornerò al lavoro, non saprò veramente cosa rispondere agli imprenditori che mi chiederanno se é lecito mentire al fisco per "difendere il proprio onore". Vi ho avvisati: risparmiatemi la risata!
(ironia a parte, l'art. 384 del codice penale prevede che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore", nei casi espressamente previsti dal Codice Penale artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378; l'area tributaria-civile-d'impresa é esclusa.)

giovedì 6 marzo 2008

proposta nuova tariffa per i commercialisti

Questo il link alla proposta di nuova tariffa Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili inviata al Ministero di Grazia e Giustizia nel febbraio 2008. Per il momento rimane in vigore il Dpr 100/1997 che contiene tariffe siglate nel 1992 a parzialmente liberalizzate dal Ministro Bersani.

martedì 4 marzo 2008

contributi ENASARCO 2008

La fondazione Enasarco ha fissato le tariffe contributive per gli agenti e rappresentanti di commercio anno 2008. Validi dal 01 gennaio 2008, sono come riportiamo qui di seguito (verificare successive eventuali modifiche).

(Fonte Enasarco del 04.03.2008):

Massimali:
- monomandatari euro 26.603,00
- plurimandatari: euro 15.202,00
Minimali:
- monomandatari euro 759,00
- plurimandatari euro 381,00

questo il link per le istruzioni su come effettuare il calcolo.
questo il link per effettuare i calcoli, anche ai fini del FIRR (Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto)

IVA dovuta solo all'incasso

E' vero che siamo in campagna elettorale, ma la proposta del PDL é davvero interessante e appare come un sogno per migliaia di imprenditori: far diventare l'IVA esigibile dallo Stato solo quando il cliente ha pagato la fattura.

Tutti sappiamo che oggi - all'opposto - il debito IVA sorge nel momento in cui la fattura viene emessa, anche se incassata dopo mesi (o nei casi peggiori... mai!).

Interessante prima pagina de IlSole24Ore di oggi - 04.03.2008 - a firma nientemeno che Raffaele Rizzardi. Dopo aver analizzato brevemente la possibilità della gestione in conformità al dettato Comunitario e amministrativo, alcuni regimi già vigenti, l'autore indica come auspicabile l'intervento del futuro legsitlatore. Speriamo che qualcuno si muova sui fatti e non solo sulle parole, nell'interesse di tutti (imprenditori e non).

mercoledì 27 febbraio 2008

diritti CCIAA 2008

Sono stati rivisti i diritti 2008 della Camera di Commercio.
Ricordo che i "diritti" CCIAA sono intesi da anni ormai come un vero e proprio tributo. Le novità sono sostanziali; cambiano le tariffe e le aliquote, dando così notevole differenza di calcolo fra impresa e impresa.
Le imprese individuali vedono un aumento del 10% secco: da 80 a 88 euro.
Le società di capitali invece vedono ridursi il diritto da 373 a 200euro, con fatturato inferiore a 100mila euro. Oltre tale soglia, al diritto si aggiunge una percentuale sul fatturato, a scaglioni (tanto per semplificarci la vita). Gli scaglioni vanno dallo 0,15% al 0,001%, in base al fatturato. Le unità locali pagano il 20% della sede principale. rimane l'obbligo di versamento con F24 alla scadenza pagamento imposte sul reddito.

codici attività ATECOFIN

Segnalo che dal gennaio 2008 sono variati i codici attività ATECOFIN.
Questa è la tabella di raccordo da i "vecchi" codici (del 2004) e quelli in vigore dal 2008: clicca qui.

rivendita auto usate: acquisto CEE

Ieri, 26.02.2008 la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 15/E.
Ritengo d'interesse per i commercianti di autoveicoli, che utilizzano il regime del margine IVA, in merito ad acquisti di auto dalla Unione Europea.
Questo il testo della Circolare.
da ora, infatti, prima di immatricolare l'automezzo in Italia, vanno trasmessi i documenti all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti IVA agevolata.
Questo il testo della nota Informativa dell'Agenzia Entrate.

martedì 26 febbraio 2008

ispezioni CCIAA

Consiglio a tutti gli imprenditori del settore abbigliamento e arredamento di verificare la propria merce in magazzino e in negozio.
La Camera di Commercio (almeno quella di Milano) ha pubblicato un interessante opuscolo di 44 pagine che contiene il vademecum dell'etichettatura della merce. Si parla di fibre, di materiali, di etichette e soprattutto di garanzia di qualità della merce che vendiamo nei nostri negozi.
Ho scoperto che molti negozianti non ne sapevano nulla.. e questo non fa' onore alla categoria, né alla Pubblica Amministrazione che a mio avvisa non porta a conoscenza gli operatori di (anche) questi obblighi che imcombono sulle attività al dettaglio e all'ingrosso, con adeguata pubblicità d'interesse pubblico.
Ovviamente molti di questi negozianti mi hanno anche risposto che ci sono altrettanti venditori ambulanti, evasori totali, che vendono merce senza nemmeno l'etichetta... ma questo é tutt'altro mondo... e non sono qui per fare molemiche. Lascio ad altre professioni il mestiere di verificare il commercio al dettaglio, anche se purtroppo lo Stato che emana le Leggi é il primo a non fare una capillare pulizia del commercio illegale.
Guarda caso, però, se ti capita un'ispezione, le sanzioni sono salate!

Questo é l'opuscolo citato, che tengo a far divulgare nell'interesse di tutti (non certo dei clienti di FacendoImpresa, che sono già stati ben informati).

IVA auto 40%, 90% o 100% ?!

Ancora sulla detraibilità IVA auto (e spese accessorie).
Questa volta a pronunciarsi é lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato la Risoluzioe n. 6/dpf a data 20.02.2008 (prot. 1619/2008). Mio malgrado non posso inserire il link al testo ufficiale, perché ancora non disponsibile sui siti della Pubblica Amministrazione.

In sostanza la risoluzione esprime quanto segue:
1) le auto utilizzate da imprese e professionisti ad "uso promiscuo" (fra privato e impresa) non si verifica la quota effettiva di utilizzo per la finalità d'impresa, ma l'IVA è detraibile forfettariamente al 40% su acquisto, noleggio, leasing, carburanti, ricambi, manutenzione, custodia e impiego (la Risoluzione dice anche "pedaggi stradali inclusi!")
2) le auto utilizzate da imprese e professinisti ad "uso esclusivo" (solo per l'impresa) posso far detrarre all'impresa l'IVA sulle spese indicate sopra al 100%.
Fra i casi di utilizzo esclusivo é prevista l'assegnazione del mezzo al dipendente, se a questo paga un corrispettivo per l'utilizzo.
Queste le parole della Risoluzione (pag. 5) a riguardo:
In particolare, devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ad IVA (...) I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).
La risoluzione prosegue anche specificando quale debba essere il corrispettivo (base imponibile) dei servizi messi a disposizione dei dipendenti. Ecco le parole originali della Risoluzione richiamata (pag. 5 e 6):
Per i veicoli messi a disposizione dei dipendenti dietro corrispettivo, si è inteso in ogni caso evitare – come precisa la relazione governativa alle nuove norme – l’effetto distorsivo che potrebbe derivare dalla detrazione integrale nel caso in cui sia previsto un corrispettivo non in linea con il mercato. A tal fine – nell’esercizio della facoltà accordata agli Stati Membri dall’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE – la lettera c) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha modificato l’articolo 13 del decreto IVA.
Nella lettera b) del nuovo terzo comma di detto articolo è stato segnatamente previsto che, in caso di messa a disposizione dei veicoli di cui trattasi da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo. Inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi del primo comma dell’articolo 18 del decreto IVA.
La Risoluzione Ministeriale ampia lo spettro di veduta anche in capo al Fringe Benefit a cui il dipendente va incontro. Ecco il seguito della Risoluzione (pag. 6):
Per le operazioni dietro corrispettivo per le quali l’articolo 80 della direttiva n. 2006/112/CE consente agli Stati membri la facoltà di individuare la base imponibile nel valore normale, l’articolo 72 della stessa direttiva individua tale valore nel corrispettivo che, allo stesso stadio di commercializzazione, sarebbe praticato in regime di libera concorrenza per cessioni e prestazioni analoghe, e – qualora non siano accertabili cessioni o prestazioni analoghe – nel prezzo di acquisto o di costo per le cessioni di beni e nelle spese di esecuzione per le prestazioni di servizi.
Nel recepire tali disposizioni, con la lettera d) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, si è inteso circoscrivere le difficoltà di tipo operativo cui può dare adito l’utilizzazione quale base imponibile di un ammontare oggetto di stima – quale appunto il valore normale – in luogo di un ammontare determinato contrattualmente dalle parti, quale è il corrispettivo.
In questo senso, il nuovo sesto comma dell’articolo 14 del decreto IVA, aggiunto dalla predetta disposizione, prevede una regola particolare per la messa a disposizione a titolo oneroso, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore. In particolare, al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, viene stabilito che per tali operazioni il valore normale sia determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell’Irpef, ovvero in misura pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso inclusa. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita – in luogo del corrispettivo – dall’importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Una precisazione merita, infine, l’ipotesi in cui – in una situazione nella quale di regola il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo – gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati. Al riguardo, deve ritenersi che anche in relazione a tale fattispecie si rendano applicabili soluzioni analoghe a quelle indicate nel presente paragrafo.
Tutt'altro regime vale invece per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Riporto anche qui il testo originale della Risoluzione (pag. 6 e 7):
Ai sensi del secondo periodo della lettera c) dell’articolo 19-bis1, la limitazione forfetaria della detrazione al 40 per cento non trova in ogni caso applicazione – indipendentemente dalla
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circostanza che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell’esercizio di impresa – nel caso in cui lo stesso sia acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore di cui trattasi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (circostanza che deve ritenersi ricorrente, in via meramente esemplificativa, quando l’attività propria dell’acquirente sia caratterizzata dalla commercializzazione dei predetti veicoli o dalla locazione, anche finanziaria, o noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi).
Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Peraltro, in queste due ipotesi nelle quali la detrazione dell’imposta va commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli nell’esercizio dell’impresa, potrebbe essere, in pratica, non agevole individuare ex ante la quota del bene o servizio acquistato destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, ove sia operata una detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto IVA, non modificato dalla legge finanziaria 2008, con una base imponibile pari al valore normale determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA.
Per la specifica ipotesi della messa a disposizione senza corrispettivo, da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa, come si ricava dal nuovo sesto comma del citato articolo 14, che fa riferimento anche al caso in cui non sia richiesto al dipendente uno specifico corrispettivo.
Per non finire di stupire, la risoluzione ha effetto retroattivo ( meno male che viene pubblicata il 20 febbraio 2008 quando fra qualche giorno abbiamo da chiudere le comunicazioni dati IVA 2007!). Ecco il testo originale (pag. 8):
Per il carattere generalmente ricognitivo delle disposizioni di cui si è detto, nella lettera c) del comma 264 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 si prevede che le stesse trovino applicazione per le operazioni effettuate – nel significato tecnico che la locuzione assume ai sensi dell’articolo 6 del decreto IVA – a partire dal 28 giugno 2007, vale a dire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della citata decisione del Consiglio.
Ai sensi della lettera b) dello stesso comma 264, invece, le disposizioni che, modificando innovativamente gli articoli 13 e 14 del decreto IVA, individuano le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso, trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2008.

il decreto milleproroghe 2007

testo del d.l. 248/2007. Fatta la finanziaria 2007 con mille novità (e oltre 300pagine di contenuti), ecco il decreto "mille-proroghe" che fa slittare parecchio di quel testo a data prefisssata, da destinarsi o a chissà quando, visto che trattandosi di decreto legge deve essere convertito o prorogato a giorni, pena decadenza.

recesso del socio: costo deducibile

Segnalo la Risoluzione Agenzia Entrate n 64/E del 25.02.2008 (questo il testo) perché stabilisce una volta per tutte che le somme corrisposte al socio che recede é deducibile dalla società di persone (snc o sas). Il caso tratta della deducibilità delle somme corrisposte direttamente dalla società al socio che recede, diminuendo il proprio capitale sociale, ed eventualmente diminuendo anche il patrimonio netto. Questa deducibilità avviene per competenza e non per cassa; vale a dire non importa se il socio viene liquidato monetariamente per esempio nei tre anni successivi all'atto di recesso.
Diverso é il caso di società di capitali, dove la liquidazione della quota al socio che recede é tassata in capo al socio come reddito di capitale. Interessante é invece vedere lo sviluppo dei casi in cui ci fosse tassazione per trasparenza in capo a SRL, che non viene menzionata, né sollevata come questione.

fare pace col fisco... voglio lo sconto!?

Tutti più o meno abbiamo seguito con curiosità le vicende tributarie di Valentino Rossi. Non mi interessa commentare né lui né le sue scelte. Mi interessa pensare a quanti imprenditori mi hanno detto negli ultimi giorni: "perché io devo pagare tutto per intero e invece arriva Valentino che deve pagare 100milioni di euro e riesce a ottenere sconti dal Fisco che a me non vengono concessi?!".
Il dubbio esistenziale che coglie il contribuente é legittimo. Ma non sottovaluti l'operato dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di competenza (Pesaro). Personalmente non ho studiato il caso. Quindi ancora una volta mi astengo dal giudicare. Mi sono però aggiornato da riviste specializzate e ho appreso che per il Campione non sono stati risevati né comportamenti di "comodo", né di favoreggiamento. L'entità dell'importo al Fisco interessa poco; gli sconti non esistono nella legislazione italiana...nemmeno per i campioni, i VIP o le star. Nel caso in questione la difesa tributaria ha applicato l'adesione al contraddittorio e richiesto la deducibilità dei costi che altrimenti non erano stati considerati dall'ente accertatore. In fin dei conti il contribuente in questione ha regolarizzato la sua posizione pagando il dovuto, come avremmo fatto noi "comuni mortali" che lavoriamo ogni giorno impegnati nelle nostre professioni e imprese e che magari non arriviamo a poterci permettere di pagare 35milioni di euro fra imposte, sanzioni e interessi.
A chi mi chiede di voler avere "uno sconto" o di "sedersi a tavolino con gli Ispettori" ricordo che la legge vale per tutti... o comunque così voglio continuare a pensarlo!
(fonti varie, fra cui per il pubblico: ItaliaOggi del 13.02.2008 p. 38; IlSole24Ore del 26.02.2008 p. 29))

lunedì 18 febbraio 2008

accertamento induttivo sui famigliari dell'imprenditore

Il 07 febbraio 2008 la Corte di Cassazione (con sentenza n. 2843/2008) ha confermato l'accertamento del tutto interessante svolto dall'Agenzia Entrate a un imprenditore, ditta individuale.
Il motivo della rilevanza é che malgrado l'imprenditore (un autotrasportatore) avesse una contabilità regolare e il suo tenore di vita conforme a quanto dichiarato, il Fisco si é aggrappato ai movimenti sui conti correnti della figlia dell'imprenditore, adducendo che le entrate erano da far risalire all'attività del padre, che aveva libera disponibilità sul conto corrente.
Dal punto di vista giuridico questa possibilità di riconduzione del reddito all'imprenditore è contenuta nelle norme sull'accertamento induttivo, addossando al contribuente l'onere della prova dell'estraneità dei fatti alla propria impresa, che ovviamente é davvero difficile poter dimostrare!

autotrasporti: agevolazioni per l'Euro5

In attuazione dell'art.1 comma 919 Legge 299/2006 é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpr 273 del dicembre 2007, reso pubblico soltanto il 12 febbraio 2008.
Questo il testo del Decreto Presidenziale: clicca qui.

In sostanza l'agevolazione prevede sgravi per l'acquisto di motrici e camion sulla differenza di prezzo fra Euro4 ed Euro5. L'agevolazione spettante é nell'ordine di circa 2.500euro fino a 4.250 in funzione del 30% del sovrapprezzo per l'acquisto di Euro5 e di eventale Area Depressa dove é situata l'impresa.

restiamo in attesa di Decreto di Attuazione.

lunedì 4 febbraio 2008

artigiani e commercianti: INPS al 20%

Segnalo che dal 01 gennaio 2008 i contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti, eccedenti il minimale sono aumentati al 20% sul reddito imponibile.
I contributi minimi 2008 sono imposti come segue:
- artigiani euro 2.763,80 annui (da versare in quattro rate trimestrali);
- commercianti euro 2.776,24 annui (da versare in quattro rate trimestrali).
Gli importo sopra indicati si dimezzano ("sconto" del 50%) per i soggetti over65anni già in pensione INPS.

venerdì 4 gennaio 2008

Tassazione separata per i redditi persona fisica

Comma 40 LF 2008 - dal 2008 i contribuenti persone fisiche, titolari di redditi d'impresa o di partecipazione in snc e/o sas possono optare per una tassazione in "trasparenza" al 27,50% sugli utili non distribuiti. La parte di utile prelevata va assoggettata a reddito ordinario.
Comma 41 LF 2008 - l'opzione detta non è esercitabile se l'impresa è in contabilità semplificata.
Comma 42 LF2008 - l'opzione di cui sopra è sottoposta a decreto Min Finanze di cui attendiamo il testo

Immobili e imprenditore individuale

Comma 37 LF2008 - la legge Finanziaria prevede un'agevolazione per le ditte individuali proprietarie di unità immobiliari. Entro il 30.04.2008 infatti è possibile estromettere l'immobile (passandolo all'imprenditore nella sua sfera "privata"), con effetto dal 01.01.2008 al costo di imposizione agevolata al 10% (valida Irpef, Irap e regionale) fra il valore normale e il valore fiscale riconosciuto. Se l'immobile è assoggettabile a IVA, l'imposta sostitutiva passa al 30%. Le imposte derivanti possono esser versate in tre rate (giugno 2008, dicembre 2008 e marzo 2009), sulle rate vanno liquidati interessi al 3%annuo.

Imprese immobiliari

Comma 36 LF2008 - entro il 30.06.2008 il Ministero delle Finanze creerà una commissione di studio della fiscalità diretta e indiretta sulle imprese immobiliari con il compito di monitorare e adottare modifiche normative nel settore.

Ammortamenti - primo anno

Comma 33 LF 2008- in attesa di revisione della tabella dei coefficienti di ammortamento, per l'anno 2008, per i beni acquistati nell'anno ed entrati in funzione nello stesso, non si applica la riduzione del 50%. La differenza non imputata in conto economico, si indicherà in dichiarazione redditi.

Spese di rappresentanza

Comma 33 LF2008 - fino al 2007 le spese di rappresentanza sono deducibili in ragione di 1/3 del loro ammontare (art 108 comma2 TUIR), in 5 anni. Dal 2008 diventano interamente deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute se rispondenti "ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto Min.Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa".
Rimangono deducibili le spese per omaggi e regalie se di importo inferiore a 50 euro ognuno. La norma vale dal 2007.

Partecipazioni "in trasparenza" snc e sas - perdite

Comma 33 LF2008 - le perdite attribuite in trasparenza da snc o sas sono compensabili solo con utili della stessa specie, eventualmente fino al 5' anno successivo a quello della perdita da coprire. La norma vale dal 2007.

Interessi passivi nel reddito d'impresa

Comma 33 LF2008 - viene integralmente riscritto l'art. 96 del TUIR (dpr 917/86). Gli interessi passivi diversi da quelli inclusi nel costo dei beni (art 110 c.1. lett b), di fatto sono gli interessi capitalizzati al cespite) sono deducibili fino a occorrenza degli interessi attivi. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo). Per ROL si intende (il testo della legge prosegue a ricordarlo) la differenza fra valori e costi della produzione (righe A e B del conto economico "CEE"), con esclusione delle voci di cui al n. 10 lettera a) e b), dei canoni leasing.
Per gli anni 2008 e 2009 esisterà una soglia di limite di deducibilità aumentato rispettivamente di 10.000 e di 5.000euro.

IRES (srl e spa) al 27,5%

Comma 33 LF2008 - l'aliquota IRES (sul reddito delle società di capitali) scende dal 33% al 27,5%. La norma vale dal 2007.

Interessi passivi nel reddito d'impresa

Comma 33 LF2008 - gli interessi passivi contabilizzati dall'imprenditore sono deducibili nel limite del rapporto fra il totale dei ricavi imponibili e il totale dei ricavi complessivi (anche esenti). La norma vale dal 2007.

Determinazione reddito complessivo delle Persone Fisiche

Determinazione del reddito complessivo delle Persone Fisiche
Comma 29 e 33 LF 2008 - riscrive integralmente l'art 8 del TUIR (dpr 917/86), soprattutto facendo riferimento alle perdite conseguite dalle società di persone. (es: esclusione delle perdite conseguite in attività professionali)

Ristrutturazioni "ecologiche"

Commi da 20 a 25 LF2008 - prorogata al 31.12.2010 la detraibilità delle spese di "ristrutturazioni ecologica" istituita con la Legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006 art 1 commi 344,345,346,347,353,358 e 359)

Ristrutturazioni IVA al 10%

Comma 18 LF2008 - prorogata per il 2008, 2009 e 20010 l'applicazione IVA al 10% per le operazioni di recupero edilizio (ristrutturazioni)

Ristrutturazioni 36%

Comma 17 LF 2008 - prorogate per il 2008, 2009, 2010 le agevolazioni 36% per le ristrutturazioni, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Permangono altre agevolazioni o limitazioni come da L. 289/2002 art 2 c. 5 e L. 488/2001 art. 9 c.2.
Comma 19 LF2008 - l'agevolazione è valida se in fattura è evidenziato il costo della manodopera

Detrazione figli a carico

Comma 15 LF2008 - ai genitori con almeno 4 figli a carico è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200euro. Questa detrazione è ripartita al 50% fra i due coniugi. In caso di separazione/divorzio la quota è detraibile come da sentenza di separazione/divorzio. Se un coniuge è a carico dell'altro al primo spetta il 100% di detrazione.
Questa norma vale già dal 2007 (comma 16)

Redditi da immobili - esenzione

Comma 13 LF2008- se al reddito del contribuente partecipano soltanto redditi fondiari (terreni e fabbricati) d'importo inferiore a 500euro, l'imposta non è dovuta. Questa norma vale già per il 2007: comma 14.

Abitazione principale in affitto - "giovani"

Comma 9 LF2008 - Premesso che la Repubblica italiana intende per "giovani" i soggetti fra i 20 e i 30 anni (chissà perché i 18 e 19enni sono esclusi), è concesso a detti giovani che stipulano contratto di locazione per l'abitazione principale spettano detrazioni come indicate nel TUIR (dpr 917/86) all'art. 16 comma 1bis [praticamente 991,60euro se il reddito è inferiore a 15.493,71 euro], per i primi 3 anni, purché la locazione non avvenga con locatori i genitori del beneficiario..

Abitazione principale in affitto - detrazione

Comma 9 LF2008 - dal 2008 l'inquilino che paga l'affitto per la propria abitazione principale può detrarre una quota di:
- euro 300 se i redditi sono inferiori a euro 15.493,71 (in Lire 30milioni) (il fisco converte ancora da lire le basi imponibili, ma arrotonda per difetto le detrazioni; questo ne è un esempio)
- euro 150 se i redditi sono inferiori a 30.987,41 ma maggiori di quanto sopra.
Ovviamente il fisco italiano non ha ancora idea di quali siano i costi delle locazioni; le cifre sopra indicate sono su base annuale.
Comma 10 LF2008- queste soglie di detrazione sono valide già dal 2007; essendo peggiorative rispetto alla situazione precedente, ecco un bell'esempio di norma tributaria retroattiva.

ICI - caso di separazione legale

Comma 6 LF2008- In caso di separazione legale il coniuge al quale non rimane l'uso dell'abitazione principale, può continuare a pagare l'ICI come se fosse abitazione principale, a meno che non abbia disponibilità di altro immobile nello stesso Comune.

ICI - agevolata dal 2009 per impianti "ecologici"

Comma 6 LF2008 - per gli immobili dove i proprietari abbiano installato "impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico" i Comuni possono deliberare un'aliquota agevolata ICI. Questa agevolazione vale per 3 anni su impianti termici solari, 5 anni per gli altri impianti.

ICI - ulteriore detrazione abitazione principale

Comma 5 LF 2008 - per il calcolo ICI abitazione principale si detrae un ulteriore 1,33 per mille dalla base imponibile. Questa detrazione ha un tetto massimo di 200euro, da ripartire pro-quota fra i contribuenti dell’unità immobiliare e su base annuale (quindi da ripartire pro-tempo per i giorni di abitazione principale). La detrazione non vale per immobili registrati al catasto come A1, A8 e A9 (es: appartamenti di lusso, ville, ecc)

Finanziaria per il 2008

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2007 la Legge Finanziaria per l'anno 2008 (legge n.244/2007).

Questo il link al testo della Gazzetta Ufficiale: clicca qui.

Faccio notare che il testo si compone di oltre 300 pagine, dove in 3 articoli é stata ridisegnata la griglia della fiscalità nazionale per il 2008, in vigore già dal 01 gennaio.
Nelle prossime settimane provvederemo ad emettere -su questo blog- singoli post che espongono i dettagli che interessano gli imprenditori, nella generalità dei casi che seguiamo. Ometteremo di analizzare le normative locali e quelle specifiche a settori non rilevanti per la collettività. Per i casi specifici d'interesse sarete contattati direttamente dal personale di Studio.

mercoledì 12 dicembre 2007

sentenza unica: 13milioni di euro.

Segnalo per curiosità questo comunicato Agenzia Entrate con cui viene dato ragione al fisco di un accertamento che dopo 27 anni si chiude confermano un'"evasione" di 3 miliardi di Lire. Questa ha causato a suo tempo circa 2miliardi e mezzo di Lire di credito erariale fra imposte e sanzioni. Ora il tutto é lievitato a 13milioni (di euro); per giunta il tutto in capo agli eredi del contribuente.
Questo l'articolo tratto dal sito AgenziaEntrate: link

non pagare imposte? nella ZFU

La finanziaria 2008 prevede la creazione di ZoneFrancheUrbane (per il momento non si sà dove siano), per cui in Italia ci saranno "paradisi fiscali autorizzati" dal Ministero stesso. Lì le micro imprese (vedremo come saranno definite) avranno esenzione totale da imposte dirette per 5anni (e nei successivi 10 se va bene pagheranno il 20%), niente contributi per i dipendenti(!), esenzione IRAP e ICI e chi più ne ha più ne metta.
Un bel lavoro per incentivare le "zone depresse"; mi chiedo solo che fine stà facendo l'articolo 53 della Costituzione: "tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la loro capacità contributiva". Ovviamente sono critico non verso il "privilegio" di cui si potrà godere nelle ZFU (fortunati loro), ma del fatto che chi ha comprato con sacrifici il proprio stabilimento, con altri sacrifici ha lesinato per assumere dipendente su dipendente, e altrettanto si é fornito di organizzazione lavorando senza tregua, non può godere di alcun privilegio perché non ha pensato di fare tutto questo in una ZFU, ma semplicemente in una parte della sua Italia che - a differenza da lui- "non é depressa".

lunedì 12 novembre 2007

locazione: imponibile IRPEF anche se non incassato

Ricordo che i canoni di locazione sono reddito imponibile per il locatore in base al principio "per competenza" e non "per cassa". Pertanto l'affitto concorre al reddito ache se non viene di fatto pagato da parte del conduttore.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 12905 del 1° giugno 2007 ribardisce che perfino la successiva risoluzione del contratto per mancati pagamenti vale per dimostrare la possibilità di non dichiarare il reddito non incassato.

Interessanti le parole: "salvo che non risulti l'inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva".

link Agenzia Entrate alla sentenza Cassazione

acquisto intracomunitario: contabilizzazione IVA.

Tutte le imprese hanno ormai a che fare almeno una volta nell'anno fiscale con movimenti intraCEE in materia IVA, siano essi acquisti o vendite.
Nel caso di vendita dall'Italia non si pongono grossi problemi, trattandosi in fondo di una cessione non imponibile.

Per gli acquisti intracomunitari, invece, bisogna sempre ricordarsi di provvedere alla cosidetta "autofatturazione" dell'acquisto con cui si annota la fattura fornitore nel registro IVA acquisti e la stessa fattura ("integrata") nel registro IVA vendite.

L'Agenzia Entrate ha emesso questo aggiornamento in materia.
link Agenzia Entrate 1' puntata
link Agenzia Entrate 2' puntata

venerdì 12 ottobre 2007

idee d'impresa: enoteca.

L'attività di enoteca, vineria o "wine bar" che dir si voglia, é può essere un interessante business, se creato in una zona intelligente e condotta con sapienza.

Lo scopo dell'enoteca é l'offerta di vino, acompagnati da piccoli assaggi per la degustazione. Per questo l'investimento é relativamente esiguo.
La parte principale é l'allestimento del locale: oltre al locale é necessario un buon arredamento in tema. L'attrezzatura é minima: và dall'allestimento di una piccola cucina, e suppellettili quali bicchieri e bicchieri da degustazione, apparati frigoriferi ecc.
L'investimento, escluso il locale, può aggirarsi in poche decine di migliaia di euro.

L'attività d'impresa và svolta previo lo svolgimento dei seguenti adempimenti:
- apertura Partita IVA (prima ancora eventuale costituzione di società),
- iscrizione alla Camera di Commercio
- iscrizione al REC (registro esercenti il commercio)
- licenza per l'apertura del locale,
- messa "a norma" del locale (uscite di sicurezza, bagni, areazione, ecc)
- autorizzazione sanitaria (rilasciata dall'ASL di competenza)
- dichiarazione inizio attività al Comune di sede dell'attività.

Per ulteriori informazioni, contattaci senza impegno: f.cesena@mclink.it

idee d'impresa: organizzare eventi

Più di un imprenditore (o neofita tale) mi ha sottoposto il quesito su come é disciplinata l'attività di organizzazione eventi, spettacoli, meeting, attività ricreative, fiere, ecc., al fine di intraprenderne l'impresa.

Non mi soffermo sulla forma giuridica dell'azienda (tipo di società) che è soggettiva, ma cercherò in estrema sintesi di tracciare i confini oggettivi per svolgere l'attività.

Lo svolgimento dell'impresa é possibie anche disponendo di strumentazioni relativamente limitate (attrezzature audio-video) che comportano investimenti minimi quantificabili in alcune decine di migliaia di euro.
L'investimento maggiore e fondamentale stà invece nella capacità organizzativa dell'imprenditore, sia dal punto di vista ricerca clienti (che riguarda ogni azienda) ma soprattutto dal profilo selezione e organizzazione delle risorse. Possono essere necessari per un evento professionisti come conduttori, registi, musicisti, ecc. L'introduzione in un tessuto sociale professionale é quindi requisito indispensabile per il successo dell'iniziativa, rivolto a persone con spicccate doti nelle pubbliche relazioni, di marketing e organizzative.

Dal punto di vista prettamente legislativo é richiesta la costituzione di impresa con relativa iscrizione alla Camera di Commercio e Partita IVA, e in aggiunta, la relativa licenza di Pubblica Sicurezza.
E' quest'ultimo requisito che spesso fa infrangere o rallentare il sogno d'impresa.
Ma spesso le cose sono più semplici di quello che appaiono ad un primo impatto.
Basti pensare infatti che l'organizzazione di eventi rientra nel dettato dell'art. 115 del TULP (Testo Unico di Pubblica Sicurezza r.d. 773/1931), nella voce delle "agenzie pubbliche".
Il problema oggi é rivestito dalla competenza delegata agli Enti Locali, nello specifico i Comuni. Infatti l’art. 163, lettera d) del D.Lgs. 112/1998 ha riservato al Questore solo specifiche attività (quelle di: - agenzia di affari di recupero crediti, - agenzia di pubblici incanti (aste), - agenzia matrimoniale e - agenzia di pubbliche relazioni), demandando il resto agli enti Locali.
In buona sostanza bisogna fare riferimento quindi alla disciplina regionale di competenza (se esiste) e poi al Comune spesso alla sezione della Polizia amministrativa, di solito retta dal settore Commercio e pubblici esercizi del Municipio. Per ogni dettaglio sui di documenti e sui requisiti necessari al rilascio della licenza é quindi indispensabile recarsi al Comune della sede legale dell'attività, e fare riferimento in taluni casi anche all'atuorizzazione alla disciplna del Comune dello svolgimento della manifestazione.

Per maggiori informazioni non esistate a contattarci a mezzo email, senza impegno a: f.cesena@mclink.it

lunedì 1 ottobre 2007

responsabilità della trasmissione telematica

Segnalo la circolare n. 52/E del 2007 che riespone la normativa in capo ai soggetti che trasmettono in via telematica le dichiarazioni al Ministero Finanze.
questa la circolare 52/E del 2007.

accertamento sintetico: circolare operativa.

L'accertamento sintetico é determinato dall'articolo 38, commi 4 e 5 del Dpr 600/1973.
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007

studi settore e capacità contributiva: sentenza Cassazione

Ritengo interessante la sentenza della Cassazione, in merito ad accertamento studi di settore avanzato dall'Agenzia Entrate, a carico di un contribuente che malgrado l'attività iniziata di sana pianta non ingranasse effettivamente, si é visto un maggior reddito attribuito in base ai coefficienti.

La Cassazione ha sancìto che l'accertamento "deve basarsi non solo su coefficienti presuntivi di calcolo" ma deve essere integrata "da altri elementi oggettivi, specifici delle situazione sulla quale si sta effettuando il controllo. La flessibilità degli strumenti induttivi di determinazione della capacità contributiva di un soggetto trova origine direttamente dall'art. 53 della Costituzione.

Segnalo per questo la sentenza Corte di Cassazione n. 18983 del 2007.

sabato 29 settembre 2007

detrazione al 55% sugli immobili: risparmio energetico

Trovo parecchia disinformazione fra i soggetti che ristrutturano casa e mi chiedono che agevolazioni esistono a riguardo. Mi riferisco alle detrazioni del 36% e del 41% per le ristrutturazioni di casa e pertinenze. Constato però maggior disinformazione nell'ulteriore agevolazione sugli immobili, volte a scontare il 55% delle opere se destinate al risparmio energetico.

Per questo motivo segnalo la circolare applcativa n.36 del 2007, che rende operativa la procedura introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2007.

questo il link

Segnalo che:
- l'agevolazione del 55% può essere usufruita non solo dal "privato" che adegua il proprio immobile, ma anche da imprenditori e professionisti per la loro sede di attività, anche se in affitto (verificare i termini specifici nella circolare), per qualsiasi categoria catastale (inclusi capannoni, uffici, ecc.).
- l'elenco delle spese agevolabili e le modabilità di detrazione sono contenute nella circolare citata, ai paragrafi 3 e 5.

lunedì 24 settembre 2007

trasferisco la società all'estero per pagare minori imposte?!

Una recente sentenza della CTP (commissione tributaria provinciale) di Firenze, ha assegnato la vittoria del ricorso all'Agenzia Entrate.
Motivo del ricorrente? Con accertamento si é visto attribuire in Italia il reddito della sua impresa localizzata all'estero, ma amministrata dal suolo di madre patria.

La cosidetta "esterovestizione" é un'arma a doppio taglio.

Invito gli interessati a leggere l'articolo di FISCOoggi. Questo il link

dipendente e incidente nell'orario di lavoro. L'INAIL non risponde, se il lavoratore si é attardato.

Interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di lavoro dipendente.

In sintesi il lavoratore, nell'orario di mansioni, ha avuto un incidente d'auto. L'INAIL però non risarcisce il danno perchè il dipendente si é attardato per motivi futili e personali dal rientrare al luogo di lavoro.

Interessante sotto il profilo giuridico la sentenza della Corte sezione Lavoro.
questo il link, tratto da altalex

giovedì 20 settembre 2007

fringe benefit autoveicoli in uso al dipendente

In base al decreto legge 81/2007 art. 15bis comma 7 lett. a) (del 02 luglio 2007, convertito nella Legge 127/2007), l'utilizzo dell'auto aziendale da parte del lavoratore dipendente ha subìto un ritorno alla tassazione del 30% (non più del 50%) ai fini Irpef su una base imponibile pari ad una percorrenza forfettaria di 15.000kilometri anno valutati in base al tariffario ACI.

link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)

mercoledì 19 settembre 2007

palestre e piscine: onere detraibile per i figli a carico.

ricordo che per l'anno 2007 le spese di palestre, piscine e altre attività sportive dilettantistiche dei figli a carico del contribuente, sono onere detraibile nel limite del 19% per un massimo di 210 euro / anno.

perché l'onere sia dimostrabile ai fini tributari (da inserire nel modello Unico 2008/redditi 2007), questa la procedura:

"la spesa va certificata mediante bollettino bancario o postale,
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l'indicazione della ditta,
della denominazione o ragione sociale e della sede legale, oppure, se
persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonche' del codice
fiscale. E' inoltre necessario riportare la causale di pagamento,
l'attivita' sportiva esercitata, l'importo corrisposto per la prestazione
resa, i dati anagrafici e il codice fiscale del praticante l'attivita'
sportiva e del soggetto che effettua il pagamento".

Queste parole sono tratte dal comunicato stampa Agenzia Entrate del 14.5.2007.
vedi il comunicato.

martedì 18 settembre 2007

auto aziendali: costo e IVA, il punto della situazione.

Dopo le ultime modifiche viste e vissute nei mesi passati, apportate alla deducibilità IVA e detraibilità dei costi auto aziendali in Italia si è creata molta confusione, aggrovigliata in una matassa di norme e aliquote nella quale è facile rimanere imbrogliati.

Cerco di fare un po' di chiarezza, invitando il lettore comunque a interpellare il proprio commercialista per verificare il caso soggettivo e chiarire la posizione fiscale del contribuente. La disciplina di sotto riportata non sarà necessariamente in seguito aggiornata, pertanto raccomandiamo anche di verificare che il contenuto sia ancora attuale nel momento della eventuale adozione. Inoltre, rimane fuori dal discorso che segue il trattamento fiscale delle auto degli agenti di commercio, delle società di leasing, dei tassisti e dei veicoli immatricolati autocarro, per citare alcuni casi che vengono disciplinati da normative 'ad hoc'. Di seguito indichiamo con la parola generica "veicoli" i mezzi di trasporto a motore, meglio intesi come auto, motocicli, ciclomotori ecc. Se necessario viene dettagliata la distinzione per i singoli beni.

Più o meno tutto è iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia UE (del 14.09.2006), nella quale la suprema Corte ha stabilito la violazione alle norme europee in materia di detraibilità IVA (ricordo che le norme UE sono fonte di gradino pari o superiore a quelle italiane, nelle materie da queste disciplinate).
In materia di indetraibilità IVA sul costo di auto aziendali, ricordiamo che l'Italia ha obbligato negli ultimi anni a rendere totalmente indetraibile (100%) l'IVA su tali costi, in contrasto con il coordinato comportamento dei Paesi dell'Unione Europea. Da questa sentenza sappiamo tutti che l'Italia ha dovuto dapprima sobbarcarsi l'onere di restituire ai contribuenti il 50% dell'IVA non detratta; siamo ancora tutti più o meno in alto mare infatti, per quanto riguarda la "richiesta di rimborso IVA auto", da presentare al prossimo 20 ottobre 2007.
Sappiamo anche che il nostro governo ha cominciato un lungo gioco di ping pong con l'armonizzatore europeo, vincendo per sfinimenti sotto rete, uno sconto del 10% dell'IVA da restituire per cui il rimborso concesso ai contribuenti è rimasto confermato al 40% anziché al 50%. Questa aliquota è stata accertata in data 27 giugno 2007. Da questa autorizzazione è rimasta implicita anche per il futuro (per quanto dura) la deducibilità IVA al 40% delle spese auto non interamente utilizzate ai fini professionali (con questo intendiamo gli autocarri che hanno disciplina diversa. Cfr. altri post di questo blog). Nel frattempo il governo italiano ha adottato la indeducibiltà del costo totale (100%) sulle auto non strumentali (quindi non "necessarie" all'attività d'impresa), compensando la "perdita" IVA concessa a detrazione con il maggior incasso di imposte dirette [ricordo che se un costo è indeducibile dal reddito, và da sé che questo costo diventa base imponibile Irpef o Ires]. Ma ancora una volta il grande occhio dell'UE ha vigilato e l'Italia ha emanato una nuova norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2007 che ha integrato (rimaneggiandolo) l'art. 164 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR Dpr 917/86).In estrema sintesi, da valutare caso per caso, la disciplina aggiornata ad oggi è la seguente.
vedi l'art. 164 aggiornato al 18.8.2007, cliccando qui.



deducibilità dei COSTI dei veicoli.
Il costo dell'auto da parte dell'imprenditore è deducibile solo (ed esclusivamente) in questi casi:
1 - al 100% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - solo ed esclusivamente se sono 'strumentali' all'attività d'impresa.
b) i mezzi adibiti ad uso pubblico.Per capire il concetto e la portata di 'strumentalità' in senso tributario si veda la Risoluzione Agenzia Entrate (se non si ha voglia di leggerla tutta, si legga almeno a pag. 4 il primo capoverso) dove il Ministero delle Finanze, in risposta a un interpello di un contribuente ha sancito che perfino le auto date ai dipendenti per eseguire visite tecniche presso i clienti NON sono strumentali!, asserendo che si ritengono strumentali solo quegli autoveicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata.
Questo il link.

2) - al 40% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - se detti veicoli NON sono strumentali come indicato dal punto precedente.

Nota per gli agenti di commercio à in deroga sono deducibili i costi all'80% per gli stessi beni strumentali indicati al punto 2), se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Nota per i professionisti à sono deducibili al 40%, limitatamente ad un solo veicolo.


Le franchigie ai costi d'acquisto dei veicoli.
l'aliquota del 40% o dell'80% di deducibilità del costo, come sopra indicato nel punto 2) non tiene conto della quota che eccede:
- 35milioni di lire per auto e caravan, (50milioni per agenti e rappresentanti di commercio)
- 8milioni di lire per motociclii
- 4 milioni di lire per ciclomotori.
In altre parole, per esempio, un'auto il cui costo sia di 50milioni di lire è deducibile per un imprenditore, non agente di commercio, al 40% di 35milioni di lire, pertanto: 14milioni di lire (perdonatemi se conto ancora in lire, ma mi adatto agli strumenti del nostro Ministero. E fortuna vuole che abbiano abbandonato dai testi di legge la 'libra moneta' di carolingia memoria). Non illudiamoci qua: ricordiamoci che il costo d'acquisto di un autoveicolo utilizzato nell'impresa và ammortizzato (cioè spalmato) su più anni. Ma questo è un altro discorso.

Il leasing e il noleggio dei veicoli.
Prosegue l'art. 164 del Dpr 917/86 con la disciplina del leasing e del noleggio dei veicoli. Se i beni suddetti sono stati acquistati con leasing (locazione finanziaria), i canoni pagati nel periodo di locazione vanno riproporzionati alle franchigie sopra riportate e pertanto la quota annuale deducibile al 40% deve essere calcolata nella franchigia di:
- 7 milioni di lire per auto e caravan, -
- 1,5milioni di lire per motocicli e
- 8.cento.mila lire per i ciclomotori(praticamente sono i valori indicati sopra, divisi per 5).

3) - al 90%
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nella maggior parte dell'anno.(per promiscuo si intende l'utilizzo privato e aziendale del mezzo, sfruttato dal dipendente, nella maggior parte dell'anno. Io deduco almeno per 183 giorni. Ma su questo spartiacque c'è dottrina contraria. Vedremo che dirà la giurisprudenza.) In questo caso il fringe benefit in capo al lavoratore dipendente viene tassato su una base imponibile pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza figurativa (quindi forfetaria) di 15.000km anno, al costo stabilito nella tabella ACI.

detraibilità IVA sui veicoli.
Questo il testo dell'art 19bis1 del dpr 633/1972 presente sul sito dell'Agenzia Entrate, ad oggi NON aggiornato - si vedano le lettere c) e d) che ancora prescrivono la totale non detraibilità IVA sull'acquisto di auto- : clicca qui
Il motivo per cui la fonte normativa italiana sull'IVA non è stata 'corretta' è relativamente semplice: lo stesso consiglio dell'Unione Europea con propria decisione n. 441 del 27/06/2007, ha autorizzato la detraibilità IVA al 40% per i soggetti che acquistino autoveicoli non integralmente strumentali per l'impresa. Ricordiamoci che una "decisione" dell'UE è vincolante per il destinatario, in base all'art. 249 comma 4 del Trattato CEE, senza che sia obbligatorio pertanto per l'Italia recepire in una propria norma di ordinamento interno la disciplina contenuta nel citato atto UE. Rifacciamoci pertanto alla Decisione UE, apprendendo il testo direttamente dalla GUUE (gazzetta ufficiale dell'unione europea), questo il link, dove al punto 5) si legge esplicitamente che la detraibilità IVA per le auto ad uso promiscuo è detraibile al 40% a far data dal 27/06/2007. Rimane detraibile al 100% l'IVA per l'acquisto effettuato dagli agenti di commercio (art. 19 bis 1 lett c del dpr 633/72, ultima riga).

RIASSUMENDO e semplificando estremamente:
costi auto:
- strumentali: deducibilità al 100%
- se non strumentali: deducibilità al 40% del costo, entro la franchigia (35milioni, ecc)
IVA sulle auto:
- strumentali: detraibilità 100%
- se non strumentali: detraibilità a 40% (salvo agenti di commercio al 100%)

Ricordo ancora una volta di contattare il proprio consulente fiscale di fiducia per verificare la propria situazione in materia di deducibilità costi auto e detraibilità IVA relativa. I dati sopra esposti si devono ritenere solo appunti personali di chi li ha scritti. Invito a verificare gli aggiornamenti della materia in oggetto, che subisce repentine variazioni e che questo blog non ha obblighi di aggiornamento né di segnalare le novità al pubblico.
Nessuna responsabilità può essere imputata a chi ha scritto questo post.

lunedì 17 settembre 2007

rimborsi IVA auto prorogati al 20 ottobre 2007

E' stato proprogato il termine di presentazione delle dichirazioni telematiche "rimborsi IVA auto", dal 20 settembre al 20 ottobre 2007.

Questo il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate

marchi e brevetti: database mondiale completo

Ecco il link all'utilisimo database dei brevetti mondiali: cliccare qui.

CCIAA: nuove tariffe per il Registro Imprese

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29.08.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 settembre 2007, sono state modificate le tariffe dei diritti delle Camere di Commercio (visure, certificati, bollinature, iscrizioni, cancellazioni, altri atti e documenti del Registro Imprese).

Segnalo l'abolizione del diritto di segreteria CCIAA per la dichiarazione di inizio attività e attribuzione IVA.

clicca qui per il testo Gazz. Uff. del decreto 29.8.2007 (nella seconda pagina il "nuovo taiffario"CCIAA").

venerdì 14 settembre 2007

iniziative d'impresa: energia dall'acqua di mare?!

Scoperta accidentale e occasionale come lo scopritore ha ammesso, quella di scomporre le molecole d'acqua di mare, liberando energia bruciando l'idrogeno contenuto in esse.

Apprendo la notizia da internet, confermata da siti istituzionali e di ricerca USA.

Il medico (John Kanzius) specializzato nella ricerca contro il cancro ha utilizzato un radiofrequenzimentro per dividere le cellule malate da quelle sane.
Provando a desalinizzare l'acqua di mare con lo strumento, l'acqua si é incendiata sprigionando energia.

Il Governo degli Stati Uniti stà provvedendo a incentivare l'iniziativa con finanziamenti ad-hoc.

Ritengo la notizia interessante per il nostro blog.


questo il link a un notiziario video, riportato in YouTube.

giovedì 13 settembre 2007

sostituzione frigoriferi e congelatori. procedura per l'agevolazione.

Nella Finanziaria per il 2007 l'agevolazione per la sostituzione dei frigoriferi e congelatori é stata forse presa sottogamba, sebbene ne avessimo già parlato in un precedente post. Evidentemente l'entità della detrazione é di modesta rilevanza, ma...se stiamo sostituendo il vecchio frigorifero, perché non utilizzare l'agevolazione tributaria?

Segnalo la procedura per la detrazione del costo, contenuta nella circolare 24/E dell'Agenzia Entrate datata 27.04.2007. Ricordo che vale per tutto il 2007 (anche per gli acquisti già effettuati, comprovati da fattura o scontrino parlante) e dà diritto al 20% di detrazione fino a un massimo di 200 euro.
questo il link

libri usati e prodotti filatelici

Qualche operatore del settore "usati" si pone questa domanda: vendo libri di seconda mano ...devo emettere fattura? ricevuta? scontrino?

Ebbene la risposta arriva cristallina dall'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 73/2007. (questo il link)

La Risoluzione rimanda al d.l. 23.02.1995, n. 41 (convertito in legge 85/1995 ->la "famosa" delle del regime del margine).

In sonstanza la risposta é negativa. Non é necessario certificare la vendita ambulante di libri usati (acquistati da privati) mediante corrispettivo, ad eccezione dei libri d'antiquariato (per i quali é necessaria ricevuta o scontrino).

Questo perché é applicato il regime del margine.

Diverso é il discorso per i francobolli e le collezioni filateliche (penso anche numismatiche, quindi): essendo non "di modico valore", per le argomentazioni contenute nella Risoluzione che invito a leggere, le cessioni vanno sempre certificate da scontrini o ricevute fiscali.

lunedì 10 settembre 2007

trasmissione corrispettivi entro il 25 settembre 2007

I contribuenti "minimi in franchigia" devono trasmettere in via telematica entro il giorno 25 settembre 2007 i corrispettivi dei primi 8 mesi dell'anno.

L'adempimento riguarda i commercianti al dettaglio che nel 2006 abbiano faturato meno di 7mila euro e altri come specificato di seguito nel link all'informazione.

Questo il link all'Agenzia Entrate.

la TV della camera di commercio di Milano

Segnalo l'esistenza di "impresalive.tv", la TV internet della CCIAA di Milano.

Questo il link per vederla gratuitamente.

nuova camera di commercio: Monza e Brianza

Silenziosamente é nata la Camera di Commercio di Monza e Brianza.
Gli imprenditori con sede legale nell'area di Monza e Brianza (questo l'elenco) devono riferirsi a questa Camera di Commercio e non più alla camera di Commercio di Milano.

Clicca qui per il sito della Camera di Commercio di Monza e Brianza.

fiscalità del Trust

Segnalo la circolare ministeriale n. 48 dell'agosto 2007 inerente l'imposizione tributaria del trust. Non la commento, trattandosi di materia relativamente poco applicata, sebbene spesso alcuni imprenditori mi chiedono di spiegar loro di che si tratta. La ritengo però molto interessante, perché in 25 pagine riporta di fatto e di diritto l'intera disciplina italiana del trust (ancora molto poco o per niente utilizzata, rispetto ai Paesi di diritto anglosassone).

clicca qui per la circolare ministeriale.

venerdì 7 settembre 2007

Partita IVA sui siti aziendali

Ricordo a tutti gli imprenditori che sui siti aziendali (imprese e professionisti) é obbligatorio inserire il numero di Partita IVA del titolare del sito e, se é esercitato commercio elettronico, anche i dati identificativi dell'internet service provider.

L'obbligo deriva dall'articolo 2 del dpr 404/2001 e prevede sanzioni da 258,23 euro a un massimo di 2.065,83 euro.

licenziamento per uso improprio del cellulare aziendale

Ritengo interessante per i miei lettori questo articolo tratto dal sito de "ilSole24Ore" di oggi, rigurdante la giusta causa per il licenziamento di lavoratori dipendenti che utilizzano impropriamente il cellulare aziendale (nelle ore di lavoro, e non).

questo il link.

giovedì 6 settembre 2007

Condivisione documenti su Google. Siamo tranquilli?

A scopo ludico qualcuno di noi ha cominciato da mesi a "giocare" con le funzionalità Google-web inerenti la condivisione file e cartelle.

Ora leggo con stupore e sconsolatezza del cavillo giuridico contenuto nelle condizioni di utilizzo di GoogleApps. Spero si tratti davvero di una imbroglio di parole e di non altri tipi di garbugli.

Vi invito a leggere il post di punto-informatico.it, cliccando qui.

martedì 4 settembre 2007

interessi di mora per i tardivi pagamenti

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tasso d'interesse applicabile ai pagamenti tardivi (Gazz. Uff. Rep. It. 175 del 30.07.2007).

Ricordo che questo tasso é semestrale e vale per il periodo 01 luglio 2007-31 dicembre 2007 (come previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002).

Per le transazioni commerciali: 4,07%+7% = applicabile l' 11,07%
Per transazioni con prodotti alimentari deteriorabili: 4,07%+9%= applicabile 13,07%.

spese di rappresentanza, pubblicità o costi "normali"?

Spesso mi trovo a confrontarmi con imprenditori di ogni estrazione per la deducilità delle spese di pubblicità, propaganda, rappresentanza, e chi più ne ha più ne metta.

Vorrei in maniera assolutamente sintetica segnalare le implicazioni tributarie che sottostanno alle varie configurazioni delle spese, che vanno ben oltre alla semplice "etichetta" con cui si infilano in contabilità seguendo il piano dei conti.

SPESE DI RAPPRESENTANZA.
Sono spese sostenute per accrescere, posizionare, promuovore l'immagine dell'azienda presso il pubblico generalmente inteso. Si tratta di spese sostenute senza un vantaggio diretto, a favore di terze persone che non danno un contro-corrispettivo diretto all'impresa che le elargisce (per esempio finanziare un'opera, una biblioteca, ecc.).

SPESE DI PUBBLICITA' e PROPAGANDA.
Sono spese sostenute al fine di promuovere i prodotti, il marchio dell'impresa o l'azienda stessa nel suo insieme. Si tratta di spese sostenute con la stipula di un contratto a prestazioni reciproche (una parte si obbliga a "far pubblicità" con i veicoli di promozione disponibili e l'altra parte si obbliga al pagamento. Per esempio il semplice volantinaggio o la pubblicità sui canali TV).

SPESE ORDINARIE (INERENTI).
Sono spese considerate "normali", in regime ordinario, che sebbene sostenute in particolari iniziative di promozione non sono da considerare spese di pubblicità né di rappresentanza. Per esempio in caso di vendite promozionali, saldi di stagione, ecc.

Perché la distinzione sopra riportata?
Perché ovviamente a livello fiscale le spese di rappresentanza, le spese di pubblicità e le spese ordinarie hanno deducibilità fiscali differenti a seconda che siano state sostenute in attività d'impresa o professionale o in regime agricolo o altro ancora..

intermediari ablitati: ravvedimenti possibili.

Ricordo che la Finanziaria 2007 ha modificato (fra il resto) l'art 39 comma 1bis del D.Lgs 241/97 in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Nello specifico quindi, le sanzioni per omesse o tardive trasmissione in via telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati ricordo sono da 516 a 5.164 euro (art. 7bis del D.Lgs. 241/97).

Ma tali sanzioni sono ravvedibili da parte dell'incaricato, trattandosi di violazioni tributarie (prima della Finanziaria 2007 non si riteneva tali, pertanto non valeva il regime del ravvedimento operoso).

sabato 1 settembre 2007

sicurezza nei luoghi di lavoro

Tutti quanti siamo stati alle prese qualche anno fa, e tuttora lo siamo, con la conosciuta, talvolta contestata e talaltra temuta "legge 626", inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro.



Forse qualcuno si é persa la legge 123/2007 perché pubblicata il 10 agosto 2007, io per primo non lo nascondo e non me ne vergogno. (spero che anche i miei visitatori e lettori abbiano goduto di serene ferie, se non altro nella settimana di ferragosto!)




La portata di questa legge non é però da poco: viene data delega al Governo di emanare (o partorire) entro 9 mesi dalla pubblicazione un Testo Unico che riscriva l'intero istituto giuridico della sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse le relative sanzioni. anzitutto mi chiedo: verrà quindi abrogata la 626? Staremo a vedere..., per il momento il d.lgs 626/1994 è stato modificato in parte dall'articolo 3 della sopra citata legge.



Per il momento, la cosa importante da sottolineare e porre in evidenza al lettore é la parte che riguarda la sicurezza nei cantieri.
Dal primo settembre (oggi) debutta infatti l'obbligo di esibizione del tesserino da parte dei lavoratori addetti nei cantieri edili, nei casi di appalto e subappalto. Le sanzioni sono di 500euro per ogni dipendente non "tesserato". Per datori di lavoro con meno di 10 lavoratori può essere creato un unico registro, vidimato presso la direzione provinciale del lavoro. (art. 6 della citata legge 123/2007).

giovedì 17 maggio 2007

attenzione ai virus via email

Tengo a diffondere l'avviso che il provider McLink - che utilizzo per la mia posta elettronica - da oggi segnala ad ogni accesso al sito.

"ATTENZIONE!!!

In queste ultime ore si sta registrando un massivo inoltro di messaggi di posta elettronica con il quale il mittente, il sedicente "Capitano della Polizia Prisco Mazzi - pr_mazzi@poliziadistato.it", segnala ai destinatari che il loro personal computer avrebbe visitato siti web che violano la normativa sul diritto d'autore, invitandoli inoltre ad effettuare il download del file compresso denominato "avviso_98361420.zip", allegato alle e-mail in questione, e ad eseguirlo mediante l'utilizzo della parola chiave "1605".
In realtà, tale messaggio nasconde un tentativo di diffusione di un virus informatico, altamente pericoloso per l'utenza internet che incautamente dovesse accogliere l'invito in questione.
Si precisa, al riguardo, che l'indirizzo di posta elettronica mittente, riportato nelle e-mail inviate, è frutto di contraffazione dell'header dei messaggi e che nessun Funzionario della Polizia di Stato risponde alle generalità "Prisco Mazzi".

mercoledì 18 aprile 2007

lavorare da casa: i costi deducibili per gli imprenditori.

Per gli imprenditori che utilizzano la casa (luogo di residenza) come anche strumentale alla propria attività, ricordo che vale l'articolo 64 comma 2 del TUIR.

Presupposto: l'imprenditore non deve disporre di altro immobile adibito esclusivamente all'attività d'impresa (a differenza del lavoratore autonomo, che é tenuto a non disporre di altro immobile adibito alla professione, nello stesso Comune - cfr. art. 54 comma 3 TUIR).

Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;


questo il citato art. 64 co. 2 TUIR

lavorare da casa: i costi deducibili per i lavoratori autonomi.

Per i lavoratori autonomi che utilizzano la casa (luogo di residenza) come anche strumentale alla propria attività, ricordo che vale l'articolo 54 comma 3 del TUIR.

Presupposto: il professionista / lavoratore autonomo "NON deve disporre nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività".

Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;
- le spese per i servizi inerenti a tale immobile sono deducibili al 50%;

questo il citato art. 54 co. 3 TUIR

parola d'ordine: delocalizzarsi.

Con alcuni amici e clienti ho parlato già negli scorsi mesi, se non anni, di come la tecnologia ci stia aiutando a delocalizzare la nostra professione.

Sicuramente per la mia esperienza personale, riesco a seguire clienti fisicamente lontani, come se invece fossero nell'hinterland della città.

Grazie a PC portatili, cellulari, connessioni internet, videoconferenza e così via diversi imprenditori hanno iniziato a intasare meno le strade dal percorso casa-ufficio, organizzandosi efficacemente da altre postazioni loro congeniali. Questo a vantaggio anche di tutti: minor traffico, minor inquinamento, minor stress, maggiore reperibilità, maggiore "presenza".

Qualche giorno fa su IlSole24Ore ho letto un articolo a riguardo. Era il 16aprile2007, pagina I (dell'inserto "affari privati").

Si parla anche lì di questi aspetti e di quanto costi effettivamente delocalizzarsi; questo termine non é usato nell'articolo, ma l'ho sempre utilizzato parlando di come poter essere fuori dall'azienda, e allo stesso tempo presente in essa.

In tutto, secondo l'articolista un paio di migliaia di euro.
Io aggiungerei, oltre al costo monetario, che il maggior costo da sostenere é la capacità di organizzarsi e di autodeterminarsi. Il rischio è per molti il non saper staccarsi dal lavoro.

Bar interni al circolo: é soggetto a imposte ordinarie

La Cassazione nello scorso 30 marzo 2007 ha provveduto con Sentenza n. 7953 a sciogliere ogni dubbio. Molti gestori di bar "chiusi" (nel senso di non aperti al pubblico) situati in circoli privati, club culturali, ricreativi o associazioni ritenevano di non essere soggetti a tassazione ordinaria per la distribuzione di bevande ai propri iscritti.

Nell citata sentenza viene stabilito che, laddove l'ente incassa un corrispettivo a fronte di una mescita di bevande, questo é tassato come rientrante nell'attività commerciale ordinaria d'impresa e non rientra nella finalità istituzionale dell'associazione o club che sia.

coltivazioni di elettricità e gasolio.

Ritengo molto interessante e fantastico il progresso che la scienza stà sviluppando in materia di ricerca e creazione di energia non inquinante, anche se purtroppo ancora silenziosamente per le orecchie del mondo occidentale.

Intendo qui solo accennare alle vere e proprie coltivazioni di Jatropha, pianta dalla quale si riesce già a produrre un olio che funziona come normale carburante (gasolio), come normale olio per lampade, fertilizzant, sapone e anche gas per fornelli da cucina!

Sicuramente si tratta di una speranza per i Paesi finora emarginati dall'utilizzo di motori diesel ed di energia elettrica, per evidente mancanza delle fonti.

Le foglie di questa pianta sono velenose per l'uomo, ma la combustione dell'olio che ne deriva no. E pare che non sia nemmeno inquinante.

In alcuni Paesi d'Africa (Tanzania soprattutto) le coltivazioni stanno prendendo piede e c'é già chi sta creando imprese agricole di produzione gasolio e di elettricità.

Un sincero in bocca al lupo ai pionieri di queste imprese!

clicca qui per visitare il sito di JatrophaBioDiesel

CUD rifatti dall'INPS per 1milione e 600mila pensionati

Per effetto del ricalcolo degli acconti addizionali comunali e regionali per il 2007 sulla base 2006, l'INPs si é vista costretta a rielaborare e rispedire ai pensionati almeno 1.600.000 CUD.

Attenzione quindi và prestata a chi effettuerà le dichiarazioni dei redditi, perché il contrbuente si trova in possesso di due modelli CUD dei quali il secondo annulla e sostituisce il precedente.

Guida sulla ristrutturazione edilizia 36% e 41%

Segnalo la Guida dell'Agenzia Entrate ad oggetto la detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia (36 o 41%).

Questo il link.

Guida sulla compravendita della casa

L'Agenzia delle Entrate, fra le pubblicazioni che effettua durante l'anno, ha creato
questa guida "alla compravendita della casa", aggiornata alle ultime novità 2007 (marzo).


Interessante per chiunque stia pensando di vendere o acquistare un immobile.

venerdì 13 aprile 2007

rimborso IVA sulle AUTO: rinvio al 20 settembre 2007

é stato (finalmente!) pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale l'atteso rinvio delle richieste di rimborso IVA indetraibile sulle auto.

Il tutto slitta al 20 settembre. Confido nel fatto che non sia solo un rinvio temporale, ma che nel frattempo la normativa cambi anche nella sostanza. Stiamo ad aspettare (come sempre).

Questo il link al decreto di rinvio.

giovedì 12 aprile 2007

associazioni sportive dilettantistiche -

E' stata pubblicata la prima guida 2007 dell'Agenzia ad oggetto le associazioni sportive dilettantistiche.

Clicca qui per vederla.

Inviaci una email per contattarci, senza impegno.

IRPEF: addizionali comunali

spesso non sappiamo dove trovare un elenco completo e (relativamente aggiornato) delle addizionali comunali all'IRPEF.
Ecco allora il database. clicca qui , é poi sufficiente inserire il nome del comune, per avere le addizionali comunali IRPEF nella "storia".

ICI - aliquote e detrazioni; le delibere comunali

spesso non sappiamo dove trovare un elenco completo e (relativamente aggiornato) delle aliquote ICI dei comuni italiani, o le delibere comunali, le detrazioni, inerenti l'imposta sugli immobili.
Ecco allora il database. clicca qui , é poi sufficiente inserire il nome del comune, per avere le aliquote ICI nella "storia".

venerdì 30 marzo 2007

pedaggi autostradali: IVA indetraibile

dpr 633/72 art. 19 bis 1, comma 1, lettera e).

Questo é l'"indirizzo" per trovare nel tessuto delle norme fiscali l'esplicita indetraibilità IVA dei canoni di pedaggio autostradali (telepass o no).

Questo tipo di detraibilità si intende oggettiva, quindi a prescindere dal tipo di contribuente.

auto strumentali: una risoluz. agenzia entrate

ritengo molto interessante la domanda contenuta in questa risoluzione n. 59 del 23 marzo 2007.

Invito tutti alla sua lettura, essendo tutte le imprese interessate al trattamento fiscale del proprio parco auto (IVA e reddito imponibile).

Dopo aver ben identificato la domanda, ovviamente consiglio una attenta lettura della risposta fornita dalla direzione Agenzia Entrate, che sinteticamente NON riconosce strumentale l'auto utilizzata dall'impresa, negando qualsiasi deducilibilità dei costi.

Riporto le parole dell'Agenzia: "Pertanto, nel caso di specie, la scirvente ritiene che ai fini dell'IRES alle quattro autovetture in esame - di cui tre utilizzate con contratto di leasign e una con contratto di noleggio di lungo termine - e ai correlati costi di esercizio debba applicarsi il regime fiscaale della totale indeducibilità, in quanto trattasi di autoveicoli "non strumentali" all'attività d'impresa".

Per quanto rigarda la detraibilità IVA, invece, l'Agenzia ricorda che é esistente un "buco" legislativo: quello che permarrà finché l'Unione Europea non si pronuncerà sulla quota di detrazione IVA ammessa. Finché non avremo questo "parere" quindi l'IVA rimane detraibile ai sensi generici dell'art. 19 dpr 633/72.

A mio parere quindi, siamo in un assurdo caso in cui l'IVA sull'acquisto é detraibile, ma il costo indeducibile!

il rimborso IVA auto 2003-2006 verso la revisione?

Stò leggendo dai giornali di questi giorni di come la confusione generata dal fantasioso meccanismo fiscale di richiesta di rimborso IVA non detratta sulle auto stia portando al collasso l'intera procedura.

Il governo stà pensando a un disegno di legge (nemmeno a un decreto d'urgenza!), facendo pensare almeno due linee guida che potranno seguire:

- rinviare di un buon periodo tutta la procedura (sappiamo che i tempi di approvazione della legge sono di alcuni mesi);
- rendere la tassazione dell'IVA indetraibile restituita non analitica, ma ad hoc con imposta sostitutiva (c'é chi parla di un 5%?!).

Al 16 aprile 2007 (fra due settimane) c'é la scadenza del termine di presentazione della richeista di rimborso. Stiamo a vedere che succede: occhi aperti!

finanziamento agevolato agli artigiani

Fino ad esaurimento fondi, é disponibile un finanziamento agevolato nella misura del 100% degli investimenti effettuati da imprese artigiane in aree depresse (zona obiettivo 2).

L'importo degli investimenti ammessi al bando é dai 20mila ai 500mila euro.

Le spese ammesse sono per:
- ristrutturazioni fabbricati,
- macchinari,
- impianti,
- attrezzature.

Il periodo delle spese ammesse và dai 12 mesi antecedenti e i 12 successivi alla partecipazione al bando.

La durata del finanziamento agevolato può essere la massimo di 6 anni, rimborsabile in rate semestrali.

Il tasso applicato al finanziamento:
- 50% del finanziamento a tasso zero (rimborsato da fondo regionale)
- 50% del finanziamento messo a disposiozione da primari Istituti bancari con media di tasso 1%+euribor a 6 mesi

Inviateci una email per esporci il vostro caso, senza impegno, a: f.cesena@mclink.it

mercoledì 28 marzo 2007

archiviazione dei documenti contabili

Mi risulta ancora piuttosto disinformata la platea di contribuenti che cercano soluzioni alle questioni di spazio nei propri archivi.

Ormai da un paio d'anni esiste un tessuto più o meno solido di norme civilistiche e fiscali a fine di agevolare l'archiviazione dei documenti.

Questo il link al sito Min. finanze, laddove si accenna all'argomento.

Lo ritengo ben fatto e sintetico. Non servono miei commenti.

bilanci in forma abbreviata. i limiti.

Ai sensi dell'art. 2435bis del codice civile, ricordo che il deposito dei bilanci può avvenire in forma abbreviata o ordinaria.

Ovviamente parlo di bilanci società di capitali (srl ed spa).

La forma ordinaria di redazione del bilancio é per tutte le società.
La forma abbreviata é permessa alle sole società che abbiano avuto nell'anno precedente valori superiori ad almeno DUE su TRE dei parametri qui indicati
(valori validi dal bilancio del 31.12.2006, perché negli anni precedenti le soglie erano inferiori):
1) * ATTIVO di stato patrimoniale € 3.650.000
2) * RICAVI € 7.300.000
3) * numero medio dipendenti: 50

dove si intende:
1) ATTIVO la sommatoria dell'attivo di stato patrimoniale, come previsto nella struttura indicata dal codice civile;
2) RICAVI rigo A1 del conto economico prescritto dal codice civile;
3) numero medio dipendenti occupati nell'anno, calcolati con una media ponderta per i giorni di appartenenza nell'azienda.

lunedì 19 marzo 2007

in Germania si diminuiscono le imposte

Con i fatti (e non con le parole) in Germania é in corso un interessante alleggerimento fiscale in capo alle imprese. Dal 2008 infatti pare che le aliquote d'imposta scenderanno dall'attuale (oltre) 38% a meno del 30%.

Motivo? Mantenere i livelli di concorrenza fiscale fra i Paesi UE e non rischiare la perdita di gettito derivante dai propri imprenditori che fuggono all'estero, attratti da imposizione agevolata rispetto a quella locale.

Di questo avevo già parlato in altri post in materia di fiscalità internazionale.

Questo é l'articolo da cui traggo la notizia.

rimborsi IVA auto: un miraggio?!

ritengo eloquente l'articolo di oggi su IlSole24Ore pag. 29 (questo il link): una strada tortuosa e complessa quella della richiesta di rimborso. E non solo: talvolta anche contro-producente se non solo poco conveniente.

Ma d'altra parte sono ottimista per quanto sento dire dalle commissioni tributarie (mediante le loro sentenze) che pare stiano dando la meglio ai ricorrenti che hanno chiesto per il passato il 100% del rimborso IVA e non solo del 40% come "concesso" dal governo nella via non battagliera del giudice tributario.

Mi riferisco alle sentenze della ctp (commissione tributaria provinciale)
-di Vicenza sez. 4 n. 407/04/06,
-di Parma sez. 8 n. 113/08/07,
-di Reggio Emilia sez. 2 n. 98/02/07 e 99/03/07

Per questo consiglio di "tirare avanti" e chiediamo al fisco ciò che ci spetta!

elenchi IVA - clienti/fornitori: slitta la scadenza un'altra volta.

Eccoci ai tempi di rimandi e rinvii delle scadenze.

Leggo su IlSole24Ore del 17marzo pag. 28 che la scadenza già dilazionata per gli allegati clienti-fornitori sarà unificata al 15 ottobre per tutti i contribuenti.

La prima scadenza era al 29 aprile 2007 per tutti i ocntribuenti, poi é stato scaglionato l'admepimento in funzione del regime IVA e del numero di anagrafiche da allegare (vedi precedenti scadenze cliccando qui).

Ora aspettiamo la pubblicazione della notizia anche in Gazzetta Ufficiale, altrimeti rimarrà voce di corridoio dell'Agenzia Entrate, così da creare solo confusione ai contribuenti.

venerdì 16 marzo 2007

bar: abolita la possibilità di "dare l'esame da privatista".

Chi vuole aprire un bar o un ristorante (somministrazione alimenti e bevande) é tenuto ad essere iscritto al REC (registro esercenti il commercio).

A sua volta, per l'iscrizione al REC, é necessario da quest'anno frequentare obbligatoriamente i corsi CAPAC (provincia di Milano), non essendo più possibile tentare la via da privatista, presentandosi all'esame, dopo aver studiato in via privata, appunto.

La Legge che prevede questa modifica é regionale, e per la Regione Lombardia é del 27 febbraio 2007, la numero 5.

Per la provincia di Milano, ecco il link alla camera di commercio per i corsi abilitanti al REC.

mercoledì 14 marzo 2007

certificazione dividendi 2006

ricordo che nel mese di marzo và consegnata la certificazione dei dividendi corrisposti ai propri quotisti/azionisti per attestatre le distribuzioni di dividendi effettuate nel 2006. Ovviamente mi riferisco alle società di capitali (srl ed spa).

Il modello si chiama "certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati" (CUPE).

Questo é il modello della certificazione, completa di istruzioni e relativo provvedimento dell'Agenzia Entrate.

lunedì 12 marzo 2007

Opero dall'estero in Italia. Sono tassato in Italia?

Ritengo interessante, e per questo la cito in questo post, la .risoluzione n. 41 del 09 marzo 2007.

Tale documento riguarda un interpello (cioé un quesito) proposto da un contribuente residente in Repubblica di san Marino (ma si potrebbe trattare di qualsiasi altro Paese) esercente l'attività di acquisto crediti su territorio italiano.

Il contribuente suppone di non avere stabile organizzazione né "materiale" (cioé senza sede fissa in Italia) ai sensi dell'art. 162 commi da 1 a 5 del TUIR), né "personale" (stesso art. 162 ma commi da 6 a 8), per il concetto che trattandosi di cessione di crediti pro-soluto (il contribuente ritiene), si tratti di cessione di beni per i quali non si configura stabile organizzazione soggettiva.

Il contribuente conclude chiedendo se la popria posizione fiscale sia corretta con l'Italia (cioé di non dichiarare nulla al fisco italiano, ritenendosi non in possesso di stabile organizzazione nel territorio).

Ovviamente la posizione dell'Agenzia Entrate é leggermente diversa (d'altra parte ognuno tira l'acqua al proprio mulino!).

Anzitutto l'Agenzia cita l'art. 151 del TUIR, che ritiene soggette ad imposte italiane le operazioni intrattenute da soggetti residenti all'estero, se le operazioni d'impresa sono esercitate in Italia, anche senza stabile organizzazione.

Si tenga presente che il citato art. 151 effettivamente rimanda in via esplicita all'art. 23 (e quindi al 6) del TUIR (praticamente tutte le tipologie di reddito: fabbricati, terreni, lavoro dipendente e autonomo nonché d'impresa).

Si conclude:
- se esiste stabile organizzazione sono dovute le imposte in base al reddito prodotto in Italia (reddito = differenza fra ricavi e costi nel territorio);
- se non esiste stabile organizzazione, il reddito prodotto in Italia é soggetto ad imposte secondo la fattispecie impositiva oggettiva a cui il reddito fa riferimento (terreni, fabbricati, lavoro autonomo, ecc).

Al caso di specie (contribuente Sammarinese operante nel settore del recupero crediti acquistati pro-soluto) l'Agenzia Entrate propone anzitutto "ruling internazionale" (che ha una funzione più "vincolante" di un interpello, e permette un'indagine operativa soggettiva più approfondita, al fine di prevenire contenzioso in futuro) ai sensi dell'art. 8 d.l. 30.09.2003 n. 269 convertito in Legge n. 326/2006.
E in via secondaria la stessa Agenzia ricorda che trova comunque applcazione l'". art. 23 comma 1 lettera f) del TUIR: sono prodotti (e quindi tassabili) nel territorio dello Stato italiano "i redditi diversi derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso".

spese mediche rimborsate dall'assicurazione: indetraibili... o forse sì!?

l'Art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR, prevede che siano detraibili al 19% le spese mediche sostenute dal contribuente nell'anno di sostenimento delle stesse (ricordo che il principio di imputazione é per cassa).
Ovviamente stiamo trattando di persone fisiche, e non rileva che siano imprenditori o meno.
L'articolo citato impone anche, fra gli altri requisiti, che le spese siano effettivamente "rimaste a carico del contribuente".
Pertanto é abbastanza logico che qualora un'assicurazione - per esempio - abbia rimborsato in tutto o in parte tali spese, gli oneri sono del tutto (o parzialmente, per la differenza) indetraibili.
Ma, prosegue l'art. 15 TUIR, sono invece detraibili le spese non rimaste a carico del contribuente per effetto di rimborsi assicurativi, se i premi della polizza non é deducibile o detraibile dal reddito stesso.

Ancora: non é da escludere la convenienza dell'integrale deducibilità delle spese mediche, anche se rimborsate mediante assicurazioni detratte, e provvedere ad inserire il rimborso assicurativo nei redditi soggetti a tassazione separata.

Pertanto, prima di decidere sulla detraibilità o meno delle spese mediche, é bene provvedere ad una verifica approfondita del caso, del contribuente e della natura del rimborso delle spese stesse.
Spunto di riflessione é la risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 2007.

allego inoltre il citato art. 15 del Dpr 917/86 (tuir), é composto da 5 pagine. ma non perdiamoci d'animo! ..

venerdì 9 marzo 2007

archiviazione ottica delle fatture

Ancora in questa settimana un cliente mi chiedeva come archiviare su CD le immagini PDF delle fatture clienti e fornitori. Lui pensava fosse sufficiente masterizzarle sul suporto e conservarlo in archivio. Sbagliando.

La normativa per l'archiviazione dei documenti contabili su supporto magnetico prevede degli standard ben determinati, fra cui la certificazione del soggetto (firma digitale) e la marca temporale.

allego questo interessante e utile (nonché sintetico) LINK all'elaborato dell'Agenzia Entrate a riguardo.

tassa vidimazione libri sociali

le società di capitali (sintetizzo in: srl ed spa) devono provvedere al pagamento della TASSA di VIDIMAZIONE ANNUALE dei LIBRI SOCIALI.

Si provvede con mod. F24 e nella sezione erario si indica il codice tributo 7085, anno di riferimento 2007.

L'importo a debito da versare é (in alternativa) di euro:
309,87 per le società con capitale sociale inferiore a euro 516.456,90;
516,46 per le società con capitale sociale pari o superiore a euro 516.456,90.

linguaggio Xbrl

Ho letto qualche giorno fa su una rivista specializzata, che si sta creando con un nuovo linguaggio informatico la possibilità (e l'obbligo) per noi commercialisti di comunicare con maggior facilità con la Pubblica Amministrazione.

L'Xbrl (extensible business reporting language) é infatti un valido strumento che ci vedrà utenti dall'anno prossimo nell'invio dei bilanci societari alla Camera di Commercio. La CCIAA disporrà così dei dati di bilancio (per esempio) in un "formato elettronico elaborabile" e non un file PDF del tutto "morto".

Il database che si verrà a creare col tempo é di tutto interesse per tutti: verifiche e controlli a tutto campo con controlli incrociati su tutti i fronti.

Complimenti alla tecnologia e ai passi da gigante che sta facendo nel nostro settore da qualche anno a questa parte.

Mi auguro anche che tutto funzioni a dovere... e non che pe colpa di qualche miserabile "bit" arrivino cartelle pazze a zeri indefiniti ai contribuenti (clienti) che in alcuni casi ancora ignorano a che serva un PC, e stanno da giorni ancora litigando col proprio bancario perché non gli accetta l'F24 scritto con la stilografica su tre copie in originale!

giovedì 8 marzo 2007

privacy: datori di lavoro, internet, posta elettornica e dipendenti

L'equazione regge solo se il datore di lavoro e il dipendente opereranno nel rispetto (anche) della nuova linea guida pubblicata dal Garante e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Questo é il link alla "norma".

Non intendo volutamente sintetizzare il contenuto della linea guida, perché la ritengo opportunamente sintentica e schematica, benché sia contenuta in qualche pagina stampata.

Lascio a tutti la responsabilità di leggerla e attuarla.

mercoledì 7 marzo 2007

i patti di famiglia: successione o no per la mia impresa?

I cosidetti PATTI DI FAMIGLIA sono novità del 2006 nel sistema giuridico italiano e sono stati "tirati in ballo" anche nella Finanziaria per il 2007. E' d'obbligo quindi parlarne anche qui, ritenendo che l'argomento possa interessare di fatto quasi tutte le imprese italiane; ad eccezione delle grosse imprese dove il vincolo di parentela fra i soci non esiste.

Tutto nasce con la
Legge n. 55 del 2006, in vigore dal 16 marzo dello stesso anno.

Questa Legge ha inserito nel Codice Civile gli articoli dal 768bis al 768octies.

La parte di codice civile così riscritto và a tratteggiare la possibilità, dentro confini ben delineati, per un imprenditore di lasciare in eredità a un soggetto "prescelto", e non fare cadere in successione la propria impresa (o quota).
L'evidente vantaggio và a favore dell'azienda che non si trova "sgretolata" fra parenti - eredi i quali magari nulla di imprenditoriale hanno in testa o nei propri interessi.


Prima della riforma dei patti di famiglia valeva il precedente art. 458 del codice civile: "Divieto di patti successori -
E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

Ora questo art. 458 é stato così riscritto, con la riforma di cui trattiamo:
"Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

Di fatto il patto di famiglia é un contratto (non un atto di ultima volontà, qindi non un testamento o simile).

La materia é piuttosto articolata e complessa, per questo motivo segnalo in questo post solo l'esistenza di questa possibilità di comportamento che l'imprenditore può tenere, nell'interesse dell'impresa che verrebbe ad esistere dopo la sua morte.
Inoltre è bene valutare caso per caso come possa convenire uno o l'altro comportamento, anche in vista dei risvolti tributari che ne derivano, a seguito della reintrodotta imposta di successione.

A chiunque sia interessato, possiamo valutare e personalizzare le considerazioni in funzione del caso reale d'impresa in esame. Inoltrateci senza impegno una email con l'interesse ad essere contattati a riguardo.

Germania condannata dalla Corte UE in materia di credito d'imposta sui dividendi. Italia a rischio?

Ieri sul sito della Corte di Giustizia europea é stata pubblicata la sentenza di cui alla Causa C-292/2004 che ritengo di interesse per tutte le imprese che abbiano distribuito dividendi negli anni 2002 e 2003, dall'Italia verso il resto d'Europa.

Infatti nella causa era giudicato il comportamento del fisco tedesco, ma nulla vieta di immedesiarsi in quello italiano per gli stessi motivi, e pensare alla illegittima discriminazione effetuata nei confronti dei percettori di dividendi di società.

Nel caso trattato dalla Corte, é stato contestato infatti alla Germania di "favorire" i beneficiari residenti rispetto ai non residenti, in merito alla tassazione (beneficio del credito d'imposta) in capo al percettore stesso.

La massima della sentenza potrebbe essere sintetizzata nel concetto che un diverso trattamento tributario nei confronti di contribuenti nazionali o esteri (membri UE) configura un ingiustificato ostacolo alla libera circolazione dei capitali invece sancita e garantita nel trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea.

Mi vien da pensare, se non sbaglio, che pari trattamento discriminatorio era riservato ai beneficiari di dividendi nel periodo 2002-2003 laddove si trattasse di tassazione ordinaria dei dividendi e non di quella a titolo d'imposta.

ricorso in commissione tributaria: i termini

Tutti noi professionisti sappiamo che il termine per proporre ricorso in Commissione Tributaria é di 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento.

Porgo l'attenzione alla modalità con cui questi 60 giorni variano però in funzione di come il ricorso viene presentato alla stessa CT.

Con sentenza cassazione del 2006, n. 27067 la Suprema Corte ribadisce che i 60 giorni sono:
- dalla data di spedizione della raccomandata del plico senza busta
- dalla data di ricevimento della raccomandata da parte della CT se i lplico é in busta.

Questa la massima: "Il ricorso spedito a mezzo posta con plico raccomandato in busta, invece che senza busta come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non avendo il timbro postale apposto direttamente sul retro del ricorso (ma sulla busta che lo contiene), non si intende proposto alla data di spedizione bensi' a quella di ricezione."

lunedì 5 marzo 2007

associazioni senza fine di lucro - norme fiscali

Le associazioni senza fine di lucro, le Pro-Loco, le associazioni e società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, possono optare per le agevolazioni contenute nella Legge 398/1991.

I cori amatoriali, le associazioni bandistiche, filodrammatiche, di musica e danza senza fine di lucro aderiscono alle agevolazioni di cui alla citata legge 398 in funzione dell'esplicito rimando ad essa contenuto nella Legge 350/2003 art. 2 comma 31.

Per estrema sintesi il regime agevolato vale come segue (contattateci per approfondimenti):
- ricavi "commerciali" inferiori a 250.000euro;
- i contributi pubblici sono 'non imponibili' purché non siano corrispettivo di alcuna controprestazione e sia erogato per scopi generali dell'associazione (non per finalità specifiche o suggerite dall'ente locale).

Per quanto riguarda l'IVA, ricordo che l'associazione opera in ambito fuori campo per opzione. Vale l'art. 74 comma 6 per la detrazione forfetaria sugli acquisti, come segue:
- dalle sponsorizzazioni può detrarre il 10% dell'IVA,
- dai proventi per pubblicità può detrarre il 50% dell'IVA,
tenuto conto del volume "vendite" e relativi acquisti.

il promotore finanziario é un agente di commercio

la nota Minitero del Lavoro n. 2524/2005 sancisce che il promotore finanziario opera come agente o mandatario e pone in essere un rapporto giuridico pari al rapporto di agenzia con il proprio mandante.

Pertanto ricordo che oltre a sussistere per il promotore finanziario il regime civile dell'art. 1742 CC (definizione di agenzia) egli é anche tenuto alla contribuzione ENASARCO oltre a quella previdenziale INPS.

A livello fiscale il regime IVA per le auto é di detraibilità al 100%, ma essendo esente al 100% il proprio fatturato in praticamente tutti i casi (pro-rata 100%) diviene integralmente indetraibile per conseguenza.

Per i redditi invece l'auto é deducibile all'80% con il massimale di 25.822,84euro per automezzo.

..e così via, come per gli agenti di commercio.

privacy al 31 marzo!

Ricordo che a fine marzo (come ogni anno, dall'anno scorso) esiste l'onere per tutti di prsentare o rinnovare il DPS (acronimo di Documento Programmatico dela Sicurezza).

L'anno scorso ricordo che molti agenti di commercio mi dissero di essere "esonerati" o "esonerabili" per loro convinzioni e sotto la loro responsabilità non stilarono alcunché perché convinti che obbligati fossero solo le aziende mandanti.

Quest'anno stiamo cercando di diffondere la cultura di adempiere al DPS per la tutela della privacy di clienti e fornitori e terzi soggetti (lavoratori dipendenti, ecc).

Anche FederAgenti ha emanato la propria newsletter ad oggetto: "agenti di commercio: obbligo della privacy entro il 31 marzo 2007".


Allora .. tutti pronti?

le banche del tempo

Non è fantascienza, qualche mese fa ricordo me ne parlò un cliente. Accantonai l'idea con un ghigno ironico, o malinconico: "ah.. se esistessero" gli dissi.

Ebbene: esistono! Spero che lui legga questo mio post, e che domani mi chiami trionfante dicendomi: "te l'avevo detto!".

Ebbene, ecco i principi legali (che...ammetilo, tu però non fosti in grado di fornirmi).

Il concetto é semplice. Un associato offre un'unità di tempo (ora solare) per il disbrigo di una mansione a lui congeniale e riceve, quando e come intenderà, una pari unità di tempo in altra materia. Si può spaziare ovviamente dalla consulenza informatica al dog-sitting e così via.

La terminologia giuridica è pari pari a quella bancaria: estratto conto, versamento e prelevamento. Per assurdo ideologico non esiste interesse, che vede il tempo come l'entità a braccetto con il tasso a base del suo calcolo.

L'impresa "bancaria" é giuridicamente una associazione, ma non é riconosciuto il beneficio di ONLUS.

Per un approfondimento individuale segnalo le due leggi cardine che citano indirettamente il concetto di banca del tempo:

- Legge 383 del 07.12.2000 "disciplina delle associazioni di promozione sociale"

- Legge 53 del 08.03.2000 vedi l'art. 9 comma 1 lettera a), laddove si rende istituzionale la "banca del tempo" come risorsa a cui gli enti locali devono fare riferimento per la gestione delle risorse "tempo" per maternità e paternità (nel caso della legge 53)

esercito commercio "occasionale": sono un privato o un imprenditore? Interessante sentenza della Cassazione.

Penso che il mio post di qualche giorno fa in materia di commercio internet ebay da fastidio al fisco americano abbia posto a parecchie persone la "pulce nell'orecchio" in materia di commercio sotto forma di privati e non sotto forma di impresa.

Deduco questo - con ovvia soddisfazione personale - tenendo sott'occhio quotidianamente le visite a questo blog.

Penso quindi sia rilevante aggiungere a prova dell'illegalità di esercitare commercio "privato" la sentenza della Cassazione dell'ultimo dicembre scorso.

La sentenza n. 27208 del 20.12.2006 parla infatti di "presunzione di esercizio del commercio" per un soggetto che acquistava "grandi" quantitativi di beni senza essere titolare di Partita IVA ed é stato accertato in capo a lui dall'Agenzia Entrate una attribuzione di attività d'impresa per la sola operazione di aver acqsuitato all'asta mobili d'antiquariato che poi ha provveduto a rivendere a terzi.

Il contribuente (o meglio, il soggetto) non avendo dichiarato alcunché al fisco si é visto recapitare accertamento ai fini IVA e redditi perchè ritenuta rilevante l'attività d'impresa da lui svolta rispetto a qualsiasi attività occasionale, non organizzata e non professionale che svolgerebbe un "privato" (che acquisterebbe beni e servizi per il proprio consumo e bisogno ed eventualmente rivenderebbe successivamente, dopo aver soddisfatto le proprie necessità).

Inutile aggiungere il finale della sentenza Cassazione: il ricorso l'ha perso il contribuente.

per lo studio del diritto tributario comparato

Ho sempre stimato il prof. Enrico De Mita. In questi mesi anche occasionale docente di un corso presso l'Università statale di Milano, dove frequento un interessante approfondimento in tema di "formazione permanente" in materia di diritto tributario.

Fra le pieghe delle serate passate in compagnia di illustri relatori, il prof. De Mita ha segnalato un suo lavoro di traduzione di due importanti volumi di diritto tributario: uno per il sistema francese ed uno per il sistema tedesco.

Entrambi, assieme, formano un ineguagliabile tessuto di cultura in materia di diritto tributario comparato, al fine di intendere i coinvolgimenti che portano o porteranno l'Italia ad allinearsi al filone europeo in tema di federalismo, elusione fiscale, dossier fiscale del contribuente, e così via.

Consiglio la lettura ovviamente ai professionisti e a chiunque sia interessato di politica economica e scienza delle finanze.

IVA: istanza di rimborso per le auto/moto

Sappiamo ormai tutti che la Corte europea ha condannato il fisco italiano a restituire ai propri contribuenti (imprenditori) l'IVA che questi non hanno potuto detrarre in passato per divieto imposto dalla normativa tributaria nazionale.

Spetta ora a noi chiedere il rimborso di quell'IVA mediante due vie alternative:

1) in via forfettaria
2) in via analitica.

Nel primo caso (che caldamente consiglio rispetto alla seconda alternativa) l'impresa chiede un rimborso forfettario pari al 40% dell'IVA indetraibile dichiarata in passato. Questa richiesta di rimborso và presentata in via telematica entro il 16 aprile prossimo. Nel secondo caso, invece, la richiesta avviene in via analitica, pertanto liquidando fattura per fattura il rimborso che spetterebbe e chiedendo in via soggettiva un riesame da parte dell'Agenzia Entrate della dichiarazione presentata ai tempi per provare il diritto al credito.

Trascuro il punto 2) e mi fermo alla via del forfait che anche se può apparire più "semplice", già da molti della dottrina viene additata come una procedura così arzigogolata da far desistere anche i casi più semplici.

Non perdiamoci d'animo.

Questo è il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb76620eaba7f9d/comunicato_stampa.pdf

Segnalo quanto segue:
- il periodo di riferimento per il quale può essere chiesto il rimborso IVA va dal 01.01.2003 al 13.09.2006;
- gli acquisti con IVA indetraibile si devono riferire ad auto, moto, accessori, consumi, e costi inerenti con IVA che all'epoca era indetraibile;
- l'IVA su tali oneri è rimborsata dal fisco in ragione del 40% dell'importo dell'IVA stessa;
- vanno indicati i numeri dei documenti contabili (fatture, schede carburanti, ecc) che sono stati contabilizzati anno per anno - pertanto è necessaria una rivisitazione nei documenti contabili dei singoli anni;
- il totale dell'IVA che si chiede a rimborso è stato, nel singolo anno fiscale, dedotto dal reddito d'impresa come "costo". Pertanto in questa sede si dovrà apportare al reddito d'impresa una "variazione in aumento" al reddito, e procedere alla riliquidazione delle imposte dovute sul reddito così ri-conteggiato (IRES, IRPEF, IRAP, addizionali regionali e comunali, ecc ecc)
- ovviamente la ri-liquidazione delle imposte dovute sul rimborso IVA è da farsi anno per anno (2003, 2004 , 2005 e 2006) - che a conti fatti - in caso di società di persone - significa praticamente rielaborare le dichiarazioni redditi soci e società (ricalcolo delle imposte dovute, tenendo conto no-tax area, deduzioni e scaglioni di reddito ai fini irpef);
- ritengo interessante il quesito che mi son posto in merito agli studi di settore di quegli anni: in un'impresa con importi rilevanti, gli studi di settore sarebbe legittimo poterli "ritoccare" aggiustandoli del minor costo auto. Ma non c'è traccia nel modello di rimborso di dove indicare tali importi e tantomeno sono scaduti i termini per la trasmissione tardiva-correttiva delle dichiarazioni studi di settore stessi. Attendo di trovare riposta in qualche circolare, o articolo di dottrina.
- la sopravvenienza attiva che deriva nel reddito 2007 per il rimborso che avverrà, non dovrà essere ovviamente tassabile in sede di dichiarazione redditi, perché nella maniera sopra citata avremo già provveduto a rendere imponibile la mancata deduzione del costo (IVA non rimasta indetraibile);
- la dichiarazione dovrà essere presentata in via telematica;
- in parecchi casi (si vedano articoli sui giornali professionali) può non convenire chiedere il rimborso dell'IVA per l'incidenza degli oneri professionali in merito alle consulenze e alle rielaborazioni dei redditi;
- si tenga in dovuta considerazione che nel caso di rivendita dell'auto/moto con fattura che fu emessa esente art. 10 comma 27quinquies, và ora assoggettata ad IVA per la parte di cui si chiede rimborso. Anche per questo secondo motivo molti imprenditori potrebbero rilevare non conveniente chiedere il rimborso di quanto invece possibile.
- Tralascio in questo post di citare anche il caso in cui l'auto fosse attribuita in uso al dipendente per evitare di appesantire il discorso anche con la gestione dei frange-benefits.
Inviatemi una email per approfondire il discorso sui casi di specie o per avere un preventivo per l'elaborazione della dichirazione.

la "para"-contabilità é fiscalmente rilevante

La Corte di Cassazione ha emesso una interessante sentenza - n. 3222 del 14.2.2007 - in materia di accertamento del reddito di contribuente imprenditore.

Infatti il ricorrente (cioé l'imprenditore che si é opposto all'accertamento induttivo) ha chiesto la disapplicazione della prova che matrici di assegni, appunti presi sul calendario e annotati su block notes vari perché -da lui- ritenuti non "ufficiale", o comunque non ufficializzati sui registri contabili.

Il giudice tributario di primo e secondo grado non ha riconosciuto questa richiesta di disapplicazione, che é stata pure ribadita in Cassazione nella citata sentenza di febbraio.

Pertanto se le prove sono "gravi, precise e concordanti" e anche se sono appaiono contrarie alle scritture contabili valgono a dimostrare a favore del fisco la para-contabilità di ciò che non é stato indicato sui registri.

autocarri sotto l'occhio del fisco

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato con il 2007 a dare la caccia a quegli autoveicoli immatricolati autocarro, che tali non sono.

Sappiamo tutti infatti che possedere un autocarro nell'impresa permette di dedurne integralmente i costi e detrarne il 100% dell'IVA.

Il fisco ha provveduto ad emanare un paio di paginette per scovare chi abbia fatto immatricolare autocarro il proprio autoveicolo, solo per godere dei vantaggi nelle tasse di fine anno.

Sinteticamente il Provvedimento Agenzia Entrate del 06.12.2006, questo é il link prescrive che si intende "autocarro", a prescindere dalla immatricolazione (omologa sul libretto di circolazione) qualsiasi veicolo che dalla carta di circolazione non soddisfi anche uno dei tre seguenti requisiti:

- codice carrozzeria F0 (effe zero) al punto J2 del libretto di circolazione;
- almeno 4 posti;
- rapporto tra la potenza motore (Pt), in KW, e portata (P), ottenuta come differenza tra massa complessiva (Mc) e tara (T) in tonnellate, uguale o superiore a 180, come di seguito indicato nella formula:

Pt (Kw)
I = ----------- >= 180
Mc - T (t)

martedì 27 febbraio 2007

ebay da fastidio al fisco americano?!

Del dibattito che si sta scatenando in materia fiscale per il sito Ebay (e simili)se ne sente parlare da mesi. Ma ormai il tempo stringe e il fisco americano ha puntato sia il dito che gli occhi alle movimentazioni commerciali su quel "mercato virtuale" a cui soggiacciono in verità profitti ben materiali.

Sul IlSole24Ore di oggi -27.02.2007 pag. 11- leggo l'interessante articolo a tutta pagina dedicato al mercato Ebay e alla dimensione che le transazioni commerciali nel loro insieme stanno raggiungendo: 222 milioni di utenti registrati nel mondo, 4,3milioni di "neo-commercianti" che operano su Ebay, e 500.000US$ di transazioni commerciali che vengono effettuate ogni anno sul sito.

Il fisco americano sta chiedendo al gestore del portale di avere informazioni fiscali analitiche per ogni compra-vendita, al fine di scovare chi svolge attività d'impresa sotto forma "privata".

Per la eloquente risposta Ebay, riporto quanto scritto sul giornale citato: "L'internet company, gelosa della politica di protezione della privacy dei suoi aderenti non ne vuole sapere. Spetta chi vende dichiarare correttamente i propri guadagni, e non a Ebay di comportarsi come 'grande fratello'".

Si cita inoltre la situazione Italia: il mercato Ebay ha 1,5milioni di transazioni in offerta in ogni momento, 7milioni di visitatori e circa 6mila neo-imprenditri commerciali italiani.

Ricordo che il fisco italiano permette il mercato "privato", cioé fra soggetti non imprenditori se la vendita di beni o la prestazione di servizi non ha carattere pofessionale o d'impresa secondo i combinati disposti delle definizioni date dal codice civile e dal Testo Unico sulle Imposte sui Redditi.

lunedì 26 febbraio 2007

circ. 10/2007: incentivo all'esodo dei lavoratori

E' stata pubblicata la circolare n. 10/2007 avente per titolo: Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23 - Abrogazione del
comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir - Modifiche alla disciplina fiscale
applicabile alle somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di anticipare l'esodo dei lavoratori.

Ritengo non direttamente interessati gli imprenditori che assisto, pertanto tralascio il commento.

circ. 9/2007: IRAP riconosciuta legittima dalla UE

Negli ultimi tre anni c'é stato un pesante dibattito (tutto italiano) sulla legittimità dell'IRAP.
qualcuno é arrivato a contestarla in Commissione Tributaria, facendo ricorso rado per grado, fino a presentare la vertenza sulla scrivania della corte di Giustizia europea.
Il tema del contendere era il fatto che per alcuni contribuenti l'IRAP veniva a sommarsi all'IVA - già dovuta sul volume d'affari dell'impresa - e pertanto si creava una doppia imposizione su una stessa base imponibile IVA, che di per sé é illegittima per la VI direttiva comunitaria IVA che istituisce tale stessa imposta.
Il 03 ottobre 2006 é stata emanata sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea (la numero C 475/03) sancendo che l'IRAP é legittima e non é in contrasto con la normativa IVA.
La circolare n. 9/2007 riporta quanto ho esposto e inoltre "detta" come chiudere in maniera 'agevolata' i ricorsi giacenti presso le Commissioni Tributarie aventi per oggetto contenzioso in materia IRAP.

volontariato: creare un'associazione

Sul IlSole24Ore di oggi 26febbraio2007 trovo un interessante inserto in materia di "volontariato", come creare una associazione.
Non é tanto analizzato il profilo burocratico, quando i rapporti interpersonali, di iniziativa, e di idee che portano a definire cosa sia agevolabile sotto il profilo civilistico e fiscale al fine di non incappare in discussioni (talvolta letali) con il fisco che accerterebbe lo scopo poco mutualistico o assistenziale, facendo ricadere l'associazione nelle imprese con scopo lucrativo e non associativo.
Consiglio la lettura dell'inserto a chiunque stia pensando ad aprire una ONLUS (Organismi Non Lucrativi ad Utilità Sociale).

domenica 25 febbraio 2007

norme tributarie al limite della legittimità

Leggo con piacere che il professor De Mita (Enrico), docente presso l'Università Cattolica di Milano, ha pubblicato l'atteso articolo nel quale dichiara ai limiti della legittimità costituzionale la (fra le tante, aggiungo io) norma che prevede ai comuni la libertà di agire sulle addizionali comunali.
Il problema ovviamente non stà in questo, ma nel fatto che "la trasformazione delle deduzioni per carichi di famglia in detrazioni di imposta comporta l'applicazione di nuovi criteri per fissare la base imponibile delle addizionali stesse".
Ebbene nel corso dell'articolo viene esplicitata la illegittimità delle addizionali che prevedono parità di trattamento per situazioni contributive differenti, facendosi un baffo dei principi costituzionali della capacità contributiva e della eguaglianza.
Infatti nel caso di contribuenti con ad esempio tre famigliari a carico, le addizionali Irpef sono le stesse di un single. "A situazioni oggettivamente diverse di fatto viene applicato lo stesso trattamento".

Rimando ovviamente la lettura del testo integrale su IlSole24Ore del 20 febbraio 2007, "sistema iniquo e ai limiti della legittimità" in prima pagina.

accertamenti tributari e rapporti bancari

Ricordo a tutti i contribuenti che la normativa tributaria da quest'anno riserva agli enti accertatori (dogana, agenzia entrate, ...) la disponibilità di tutte le informazioni finanziarie intrattenute sul territorio nazionale da ogni titolare di rapporto bancario o simile.
Infatti banche, SIM, società di leasing, posta, ecc ecc, dovranno comunicare entro il 30 aprile -per il periodo 2005 e 2006 e poi periodicamente dal 2007- tutti i dati disponibili a conoscenza dell'Istituto finanziario per ogni signolo codice fiscale.
Questa massa di dati verrà convogliata e parcheggiata in un database tenuto presso la Pubblica Amministrazione. I saldi dei rapporti o i singoli movimenti saranno eventualmente richiesti successvamente dall'ente accertatore (secondo i disposti dell'art. 32 dpr 600 e art 51 dpr 633).
In verità, per ovvie ragioni di privacy, nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febb 2007 (dm 19 gennaio) si precisa le modalità con cui la polizia tributaria o comunque gli enti indagatori potranno accedere ai dati.
Rimane escluso l'accesso agli organismi non tributari, come per esempio i magistrati e la polizia.
Pare che siano esclusi dalla segnalazione i "delegati" ad operare sui conti, nonché gli affidatari dei conti stessi.

elenco clienti-fornitori: le scadenze

E' stato approvato il decreto Agenzia Entrate che prevede per la trasmissione degli allegati clienti-fornitori (dati 2006) queste scadenze:
- 29 aprile i contribuenti con liquidazione IVA mensile che abbiano da comunicare fino a 10.000 nominativi
- 15 ottobre i contribuenti con liquidazione IVA mensile che abbiano da comunicare oltre i 10.000 nominativi
- 15 novembre i contribenti con liquidazione IVA trimestrale.

Si ricorda che sono pbbligati alla trasmissione tutti i contribuenti IVA.

Sono escluse dalla comunicazione gli acquisti e le cessioni IntraComunitarie, tutte le importazioni, ed alcune esportazioni.

Siamo in attesa della pubblicazione in gazzetta Ufficiale di quanto sopra riportato.

giovedì 22 febbraio 2007

telematico intasato: occhio a non pagare di più!

Un cliente, mesi fa, mi raccontò di aver avuto un grave problema con l'F24 telematico, che gli generò un ingente danno finanziario.
Ora leggo su IlSole24Ore del 20 febbraio, pag. 35, "Il fisco corre ai ripari per l'ingorgo telematico", che quel suo danno é divenuto il problema di molti.
Stò parlando del pagamento (obbligatorio) dell'F24 telematico: il server dell'Agenzia delle Entrate, per potente che sia, ha una capacità pur sempre limitata di acquisire dati contemporaneamente. Il 16 febbraio scorso la rete era talmente intasata dai contribuenti che stavano pagando le imposte dovute, che non riusciva a produrre le relative ricevute.
Alcuni (a leggere: molti) intermediari e contribuenti non avendo ottenuto la ricevuta del pagamento che stavano effetuanto, nel dubbio, hanno ripetuto l'operazione anchce più di due volte.
Questo ha creato doppi e tripli pagamenti degli F24.
L'agenzia entrate ha promesso che risolverà il problema, ponendo magari dei controlli sui pagamenti già effettuati per lo stesso codice fiscale alla stessa scadenza

...quindi un occhio di attenzione in più quando si pagano le imposte...altrimenti diamo al governo il motivo di pensare che sono davvero aumentate le entrate fiscali!

le nuove addizionali comunali

controlla in questo elenco -elaborato da Ilsole24Ore e pubblicato il 21febbraio'07- se il tuo Comune di residenza ha variato l'aliquota dell'addizionale IrPeF per il 2007.

L'elenco conprende i comuni che hanno deliberato le aliquote a tutto il 15 febbraio.

clicca qui

Italia - Svizzera: verso un accordo fiscale?

Ho già avuto modo di parlare della Svizzera e dei rapporti non troppo floridi che l'Italia le riserva in materia tributaria. Leggo con interesse (IlSole24Ore del 21 febbraio '07, pag. 32) che il Ministro degli Esteri della confederazione elvetica sarà in Italia il 5 marzo per una visita ufficiale.
All'ordine del giorno, fra il resto, la richiesta da parte di Berna di rivedere l'inserimento nella "black list" (=lista dei paradisi fiscali) da parte dell'Italia, non ritenendo giustificato l'inserimento.
Inoltre il dibattito tutto europeo contro la Svizzera per "concorrenza fiscale" ritenuta scorretta da parte di Bruxelles.

vedi altro post "svizzera" cliccando qui.

mercoledì 21 febbraio 2007

art. 38 dpr 600 - accertamento sintetico del reddito - sentenza della cassazione

Da quando ci sono gli studi di settore non si parla d'altro che di quelli come strumento di accertamento e quindi come termometro "a cui stare attenti". Ma ricordo che anche altre fonti di accertamento sono nelle mani della Pubblica Amministrazione, oltre a quello citato. Come l'istituto dell'accertamento sintetico che é applicabile a tutti i contribuenti persone fisiche, titolari di partita IVA o meno.
L'art. 38 del dpr 600/73 é schietto: nella sostanza dice che l'Agenzia Entrate può procedere a rettificare la dichiarazione di un contribuente (persona fisica) quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivamente percepito dal contribuente.
Al comma 4 dello stesso articolo poi si precisa che l'ufficio può accertare (cioé ricalcolare) sinteticamente il reddito del soggetto se presunzioni certe, precise e concordanti portano a ritenere che il contribuente abbia per esempio un tenore di vita superiore a quello che con il reddito dichiarato potrebbe sostenere.
Ancora: l'accertamento scatta se il reddito sintetico é superiore almeno di un quarto rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

La Corte di Cassazione é stata chiamata a giudicare sul caso di un contribuente che ai tempi dell'accertamento possedeva quattro autoveicoli di cui uno d'epoca, ovviamente oltre al resto.
La sentenza é la numero 1294 del 22 gennaio 2007, e questo il link del report Agenzia Entrate.

questo, per completezza, il testo dell'art. 38 dpr 600/73:

Titolo: accertamento sintetico - rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.

"L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)."

agenti di commercio: sentenza della Cassazione

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione (sezione tributaria) è stata emessa il 30 gennaio 2007 con numero 1910.

La materia del contendere era la deducibilità o meno di un fondo, posto nel bilancio della società rappresentata, per accantonamento di una somma pari agli accantonamenti effettuati in vista della possibile erogazione dell’indennità suppletiva di clientela agli agenti di commercio, in adempimento degli obblighi imposti dai contratti collettivi del settore.

La Corte Suprema ha detto no.

Raccomando, di leggere con calma la sentenzaovvero l'estratto predisposto dall'Agenzia Entrate, soprattutto dove si ricorda che la quota di accantonamento per fine mandato é deducibile, ma é indeducibile (tema della sentenza) l'indennità suppletva di clientela che non é sempre dovuta da parte della rappresentata, ma solo in circostanze predeterminate.

comunicazione annuale dati IVA

scade a fine febbraio l'adempimento telematico della comunicazione annuale dati IVA.

questo é il link al sito agenzia entrate con il sunto della normativa di riferimento.

giovedì 15 febbraio 2007

informative clienti - fornitori

a fine aprile 2007, salvo proroga dell'ultimo minuto che già é nell'aria, dovremo adempiere alla comunicazione clienti e fornitori delle nostre imprese per l'anno 2006.

Tutti siamo stati sommersi da carte e fax di richiesta conformità dei dati fiscali contenuti negli archivi informatici altrui con i nostri dati che abbiamo già esposto in fattura.

Tutta questa carta - come ho già detto in altro precedente post - non serve a nulla, perché nell'allegato da trasmettere sarà obbligatorio inserire il codice fiscale-partiva IVA e l'importo delle transazioni in euro.

Ogni altro dato é superfluo.

Il tutto é confermato anche dall'interessante analisi condotta da "diritto su web" in materia anche di privacy.

Consiglio a tutti di dargli un'occhiata QUI ...e ovviamente di attenersi ai documenti Programmatici per la Sicurezza predisposti per la propria azienda, come ricordato in fondo all'articolo di cui al link.

auto aziendali ... quali i comportamenti per il 2006

interessante l'articolo pubblicato oggi su IlSole24Ore che riguarda il comportamento da tenere per l'anno 2006 in materia di acquisto autoveicoli, alla luce della manovra Finanziaria2007.

Questo l'articolo

condomini: ritenute dovute solo se superiori a 200euro

emendamento alle novità appena introdotte e in scadenza domani!

I condomini che devono operare le nuove ritenute del 4% sono tenuti a versarle solo se gli importi a debito superano i 200euro. Altrimenti sono differiti al periodo successivo, finché il debito supera i 200euro.

Come sempre si fa la legge, che già porta disagi, e si crea pure il controsenso della scadenza prorogata ad oltranza. Con buona pace di chi é felice che il contribuente sbagli e paghi le dovute sanzioni.

Questa novità é in un emendamento al dl Bersani, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi attenzione ai versamenti di domani: speriamo che il disegno di legge venga approvato.

Questo l'articolo in Ilsole24Ore di oggi

mercoledì 14 febbraio 2007

Unione europea contro la Svizzera per le imposte

Sul sito de Ilsole24Ore di oggi leggo della UE che ha intenzione di intavolare un dialogo con la Svizzera per la "concorrenza fiscale" che il Paese del cioccolato offre alle società con sede su suolo Svizzero, che operino in UE.

Infatti -a parte le aliquote cantonali e federali che sommate fanno meno della metà di quanto si paga per esempio in Italia- in Svizzera esiste una sorta di "discriminazione" che prevede una tassazione per le società operanti in Svizzera e una tassazione agevolata per quelle che operano in UE.

Bruxelles é preoccupata....gli imprenditori anche....i professionisti pure....intanto leggiamoci L'articolo de IlSole24Ore

circ. 8/2007: permuta immobiliare e imposte

L'agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 8/2007 ad oggetto le permute immobiliari e le imposte ipotecaria e catastale.

Non essendo di quotidiana ripetizione, tralascio il commento, rimandando però al contenuto al link della circolare:

Circolare n 8/2007

martedì 13 febbraio 2007

parametri redd 2006

sono state pubblicate le istruzioni ministeriali relative ai modelli Parametri redditi 2006.

Ecco i link:


- redditi d'impresa

- redditi professionisti

indicatori di normalità economica

Sono stati pubblicati gli indicatori di normalità economica.
La Legge finanziaria per il 2007 ha previsto che per i contribuenti -titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo- per i quali non sono applicabili gli studi di settore, devono allegare alla dichiarazione redditi 2006 gli 2indicatori di normalità", al fine di far emergere la presenza di ricavi non dichiarati (art. 1 comma comma 19 Legge 296/2006).
Qui di seguito elenco i modelli:


società persone
società capitali
persone fisiche

In rinvio gli elenchi clienti-fornitori

Novità che arrivano, rinvii che nascono: era in agenda per il 29 aprile la scadenza della presentazione degli elenchi clienti-fornitori.

Ora è nell'aria un rinvio. Un rinvio da mal di testa:
- al 29 aprile rimangono i mensili con meno di 10.000nominativi;
- al 30 giugno i trimestrali con meno di 10.000 nominativi;
- in autunno chi deve trasmettere oltre 10.000 nominativi.

Il tutto e il suo contrario poi è contenuto nell'articolo di pag. 25 de Ilsole24Ore di oggi, dove si legge che da "voci di corridoio" si é appreso che la scadenza (scaglionata, altimenti sarebbe troppo facile!) verrà differita integralmente in autunno.

Staremo a vedere. Non mi interessa il colore, ma intanto segno: Prodi aveva detto che voleva accorciare gli adempimenti telematici. Per il momento mi pare che il suo governo li stia semplicemente ingarbugliando, spalmandoli nei mesi dell'anno, creando confusione e disorientamento non solo fra gli imprenditori.

lunedì 12 febbraio 2007

esenzione IVA per asili e case di riposo

Ai gestori di asili nido ricordo che le prestazioni effettuate nell'esercizio tipico dell'impresa sono esenti da IVA ex art. 10 numero 21 del Dpr 633/72. Per comodità lo riporto:


Sono esenti da imposta:
(...)
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case diriposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, leprestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
(...)

Quindi anche gli addebiti accessori e le somministrazioni di pasti rientranti nell'attività ordinaria dell'asilo o della casa di riposo sono esenti IVA.

domenica 11 febbraio 2007

le leggi sul sito del Parlamento italiano non sono ufficiali?

Per carattere personale (e forse anche per obbligo verso i miei clienti) cerco sempre di approfondire le notizie di cui vengo a conoscenza, ricercando così la normativa di riferimento, fonte di qualsiasi "news". Ritengo che "per sentito dire" sarebbe assurdo operare non solo nella professione, ma anche nel mondo delle imprese in cui tutti lavoriamo dedicando la nostra passione e dedizione, e prendendo ognuno il proprio fardello di responsabilità per l'operato che svolgiamo nelle nostre aziende.

Nelle ricerche di approfondimento tematiche mi addentro così nei testi di legge di cui dispongo dai libri presso il mio studio, dai giornali e -certamente non ultimo- dalle fonti ufficiali che provengono dalle Istituzioni a disposizione in internet.

Ultimamente devo però confessare di aver timore (e non di natura reverenziale) di accedere al sito del Parlamento della Repubblica italiana.

Vedete questo link e leggete con me nel sottotitolo della pagina che contiene il motore di ricerca della normativa: "La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità".

Vero che la "Gazzetta" é "Ufficiale", ma mi chiedo: il Parlamento della mia nazione non si assume responsabilità in tema di divulgazione del proprio lavoro?!

agenti di commercio: competenza fiscale delle provvigioni

La Risoluzione Agenzia Entrate n. 91 del 12.07.2006 ha sancito un interessante punto chiave in materia di competenza delle provvigioni derivante dal contratto di agenzia.

Esse infatti non vanno certamente "per cassa" e sono imputate al conto economico "per competenza", non derivante dalla esigibilità (emissione di fattura), ma per la competenza che deriva dalla "data di stipula del contratto fra l'agente e il terzo".

Quindi: occhio ai bilanci delle agenzie (di cui all'artt. 1742 e ss. del c.c.) perché le provvigioni vanno per competenza "stretta".

questo é il link della Risoluzione

abolizione certificati medici

Il 19 ottobre 2006 è stato firmato dal Governo un disegno di legge del Ministero della Salute Livia Turco. Ovviamente non è ancora legge di Stato, ma è interessante conoscerne già il contenuto, per la portata di semplificazione degli adempimenti amministrativi (spesso solo burocratici) in materia sanitaria.

In estrema sintesi il ddl prevede di:

- semplificare le procedure di rilascio farmaci contro il dolore (sia oppiacei che stupefacenti ad uso terapeutico)
- abolire il "certificato di sana e robusta costituzione" (quello che tutti abbiamo fatto almeno una volta nella vita per iscriverci al circolo del tennis o all'ora di pallavolo della scuola);
- abolire il certificato di "idoneità al lavoro" per il pubblico impiego ed altri certificati (maestri sci, rivendita tabacchi ed altri ancora);
- divieto di vendita alcolici nelle aree di sosta lungo tutto il percorso autostradale nazionale, non solo nelle ore notturne;

Questo è il disegno di legge al sito del Governo Italiano.

venerdì 9 febbraio 2007

finanziamento agevolato agli artigiani

Nelle aree depresse (zona Obiettivo 2) sono stanziati finaziamenti agevolati alle imprese artigiane.

L'importo del finanziamento arriva a coprire il 100% del fabbisogno ed il tasso applicato é attorno al 2,2%-2,4%.

Gli investimenti finanziabili vanno dai 20.000 ai 500.000euro per:
- ristrutturazioni immobiliari,
- acquisto attrezzature, impianti e macchinari.

I finanziamenti possono avere al massimo durata di 6 anni e devono riguardare acquisti effettuati nei 12 mesi passati o da effettuare nei prossimi 12.

Tempo della pratica poco più di un mese. Le risorse sono fino ad esaurimento fondi.

Se interessati ad una valutazione soggettiva, inviate un email a: f.cesena@mclink.it