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...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
martedì 27 marzo 2012
dichiarazione redditi 2011
giovedì 13 ottobre 2011
IVA dal 20% al 21%
questo il link alla circolare 45/E Agenzia Entrate. A oltre due settimane dall'entrata in vigore della nuova aliquota ecco le "istruzioni" dell'Agenzia Entrate sull'appplicazione dell'aliquota IVA al 21%.
In sostanza la circolare 45/E del 2011 "concede" più tempo per adeguare i propri sistemi informatici all'IVA 21%: potrà essere versata l'IVA in più (1% sull'imponibile) conguagliando i conti non soltanto nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale ordinarie), ma anche :
--> entro il 27 dicembre 2011 (scedenza dell'acconto IVA 2011), oppure
--> entro il 16 marzo 2012 (scadenza IVA annuale a saldo 2011)
maggiorando i versamenti dei soli interessi di dilazione (sulla differenza IVA 20 e 21%)
mercoledì 12 ottobre 2011
spesometro per il 2010: la trasmissione é posticipata al 31.12.2011
questo il link del provvedimento Agenzia Entrate
che posticipa il termine di presentazione della Comunicazione
martedì 19 luglio 2011
il nuovo regime dei MINIMI
L'art. 27 del d.l. contiene il nuovo regime dei MINIMI,
che analizziamo qui di seguito:
- entrata in vigore: dal 01.01.2012, ma utilizzabile anche da chi abbia già iniziato attività nel 2008, già in regime dei minimi. Il nuovo regime varrà per l'anno d'inizio attività e per i 4 consecutivi (ad esempio se ho aperto la P.IVA nel 2009, sono stato regime minimo per il 2009, il 2010 e lo sono anche nel corrente 2011. Dall'anno prossimo 2012 rientrerò nel nuovo regime dei minimi (nuove aliquote che vedremo di seguito) e sarò ancora nel regime dei minimi anche per il 2013, per complessivi 5 anni).
Ma c'é di più: il regime dei minimi può essere prorogato su richiesta del contribuente fino all'anno di compimento del 35' anno di età inlcuso.
- il regime dei minimi ha una tassazione del reddito con aliquota agevolata (imposta sostitutiva) che congloba Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale. Fino al 31.12.2010 l'aliquota sostitutiva é pari al 20% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo prodotto sotto il regime dei minimi, dall'anmno 2012 incluso l'imposta scende al 5% sullo stesso reddito. Ai fini del reddito si intendono i ricavi meno i costi inerenti l'attività e i contributi INPS (che vengono trattati come oneri deducibili e non detraibili - come per tutti i contribuenti "ordinari").
- i requisiti per poter essere nel regime dei minimi sono:
a) il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale, d'impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni precedenti l'inizio attività
b) il contribuente non può avere più di 35 anni di età
c) l'attività da esercitare non sia prosecuzione di attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività svolta in precedenza non consistesse nella pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di attività professionali come ad esempio l'avvocato o il medico)
- inoltre i requisiti del nuovo regime minimi assume come presupposti gli stessi del precedente regime dei minimi (valido fino al 31.12.2011) che prevede:
- fatturato massimo 30.000euro/anno
- non devono essere fatte cessioni all'esportazione
- non di deve avere lavoratori dipendenti o a progetto
- il valore dei beni strumentali non deve superare i 15.000euro.
- tassazione del reddito conseguito nel regime dei minimi al 5% a decorrere dal reddito prodotto nel 2012; tassazione al 20% per il reddito prodotto fino al 2011 incluso (precedente regime dei minimi)
- nessun adempimento IVA, ad esclusione di certificare i comepnsi/ricavi con scontrini-ricevute fiscali e fatture (in via ordinaria, conservare le fatture e protocollarle in via ordinaria e presentare gli elenchi Intrastat in via ordinaria)
- esclusione IRAP
- esclusione Studi Settore e Parametri.
Per l'oggetto di tutto quanto sopra vi invito a contattare il vostro Commercialista di fiducia per verificare i requisiti e i vantaggi o gli svantaggi in merito all'apertura di un'attività con il nuovo regime dei minimi.
In ogni caso siamo a vostra disposizione per colloqui (anche a mezzo email o telefono) ricordando che non esiste alcuna "distanza" per ottenere consulenze da parte nostra e gestione di contabilità o dichiarazioni fiscali.
Contattateci senza impegno a:
filippo.cesena@gmail.com
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per un uso improprio di quanto qui riportato e in ogni caso senza aver verificato il caso di specie con lo scrivente o con un nostro collega Commercialista.
lunedì 15 febbraio 2010
Intrastat - novità dal 2010
1) territorialità delle prestazioni dei servizi (dir. 8/2008/CE)
A_viene esteso l'obbligo di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat anche alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO resi in ambito comunitario. Fino al 2009 ricordo che i modelli Intrastat erano obbligatori soltanto per le cessioni/acquisti di beni e non per i servizi.
B_il luogo della tassazione ai fini IVA relativamente alle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA residenti in Paesi UE è la residenza del committente (cliente). In altre parole: se rendiamo servizi a imprese (soggetti IVA) residenti in UE, in fattura addebitiamo l'aliquota IVA esistente nel loro Paese. Se il committente (cliente) non è titolare di partita IVA (ente o privato) l'IVA da addebitare in fattura è quella vigente in Iitalia.
2) modalità di presentazione dei modelli Intrastat (telematico) (dir. 117/2008/CE)
obbligo di presentazione in maniera telematica dei modelli Intrastat (non più cartacei, né con "dischetto"). Per abilitarsi alla trasmissione telematica vedere il sito www.agenziadogane.gov.it e seguire le istruzioni per le autenticazioni (chiedere PIN, installare software, ecc.)
3) scadenze dei modelli Intrastat
il principio generale è che il modello Intrastat telematico va trasmesso con cadenza mensile (entro il giorno 19 del mese successivo a quello di competenza).
In deroga, per i soggetti che nei 4 trimestri precedenti hanno avuto volume Intra inferiore a 50.000euro può essere presentato con cadenza trimestrale. Il termine di presentazione è il giorno 19 del mese successivo al trimestre di competenza (es: 19 aprile per il primo trimestre 2010).
NB: non esiste più la possibilità di trasmettere modello Intrastat annuale!
lunedì 23 novembre 2009
Intrastat - revisioni dal 2010
Dal gennaio 2010 verrà anche eliminata la presentazione dell'Intrastat annuale, per dare spazio alle scadenze solo mensili e trimestrali; verranno rivisti gli scaglioni di presentazione.
Sarà obbligatoria la presentazione dei modelli Intastat anche per le prestazioni di servizi (oggi è previsto solo per le cessioni di beni)
Quanto sopra in base al recepimento della Direttiva 2006/112/Ce, di prossima emanazione in Decreto Legislativo in via di approvazione al Parlamento italiano.
Sostanziali novità anche in materia IVA intraUE che riformeranno l'attuale normativa IVA UE "transitoria" (lo è dal 1993).
lunedì 27 aprile 2009
Lungaggini burocratiche? nessun diritto di risarcimento al contribuente
A riguardo é interessante una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 8703 del 09 aprile 2009 - udienza del 17.3.2009).
In sostanza (strabiliante, se non sconvolgente!) il contribuente, residente a Catania, dopo aver chiesto tramite Giudice di Pace 300(trecento) euro a titolo di risarcimento danni ritenuto "(...)violato il divieto del nemin ledere, in considerazione della lunghezza dell'iter burocratico, durato sei mesi, con conseguente turbamento del "diritto alla tranquillità" del (contribuente) facendogli spendere tempo ed energie, tra visite "a vuoto" agli sportelli, richieste e reiterati solleciti, per dimostrare che la somma richiestagli non era dovuta (...)" si é visto negare dalla Cassazione l'ammontare.
La sentenza infatti recita "(...)nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del "diritto alla tranquillità" insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidiani "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione" (c.d. bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria(...)".
Insomma: richiesta di risarcimento rigettata. Ovvero armarsi di pazienza.
lunedì 20 aprile 2009
IVA auto 2008
Cerco, per quanto possibile, di chiarire i comportamenti da tenere in materia, rimandando ogni imprenditore al proprio commercialista di riferimento, al fine di non fraintedere il contenuto che segue. Ogni tipologia d'impresa infatti é a sé stante e potrebbe ricadere in talune fattispecie specifiche qui non trattate.
trattiamo di veicoli stradali a motore
ACQUISTO
fonte:
art. 19 bis 1 lett c) del dpr 633/72. NB: testo in vigore dal 01.09.2008,
a seguito di sentenza del Consiglio dell'Unione europea del 28.06.2007.
clicca qui per il testo
SE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione incluse): IVA detraibile al 100%
SE NON ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione): IVA detraibile al 40%
SE AGENTI DI COMMERCIO: IVA detraibile al 100%.
CONSUMI
fonte art. 19 bis 1 lett d) del dpr 633/72.
valgono le regole come impostate per l'acquisto degli stessi mezzi.
Per consumi la norma intende carburanti, lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, rimessaggi (vedere in dettaglio).
sabato 20 dicembre 2008
partita IVA intracomunitaria
Per controllare la partita IVA di uno stato membro UE ci si può collegare facilmente al sito Agenzia Entrate e verificare l'esistenza della partita IVA. clicca qui per il servizio AgenziaEntrate
Bonus straordinario 2008 del Decreto Salvacrisi: modulistica
Il modulo da presentare al datore lavoro (o erogatore pensione): clicca qui
Le istruzioni per il modulo di cui sopra: clicca qui
Il modulo da presentare all'Agenzia Entrate: clicca qui
Le istruzioni per il modulo di cui sopra:
clicca qui
IVA - testo unico europeo - dir. 2006/112/CE
clicca qui per il testo.
Questa ha sostituito la sesta direttiva CEE del 1977 (77/338/CEE).
Quanto sopra non é da confondere con il Dpr 633/72 che é la norma istitutiva IVA in ambito Italia.
mercoledì 3 dicembre 2008
decreto SalvaCrisi - mutuo prima casa a tasso variabile
per i mutui 1' casa a tasso variabile, se la differenza - per le rate da saldare nel 2009- fra tasso applicato(senza spread, spese o altre maggiorazioni) e tasso contrattuale é maggiore del 4% lo Stato accolla la quota eccedente.
Vale solo per mutui sulla prima casa, eccetto abitazioni categorie A1,A8,A9 (di lusso) e alle persone fisiche per contratti stipulati fino al 31.10.2008
salvo errori&omissioni
decreto SalvaCrisi - bonus ai lavoratori dipendenti
si prevede un bonus straordinario (una tantum) ai lavoratori dipendenti, agli assimilati e ai pensionati.
BONUS------SOGGETTO BENEFICIARIO----reddito max del nucleo fam.
200 euro-----pensionato solo,nel nucleo fam----<15.000euro
- viene erogato dai sostituti d'imposta (datore lavoro o ente che eroga la pensione);
- va fatta richiesta al sostituto d'imposta entro il 31.01.2009 su apposito modulo;
- per il sostituto d'imposta il bonus é compensabile
salvo errori & omissioni
decreto SalvaCrisi
Si tratta del decreto legge 185 del 29.11.2008.
questo il link al d.l. 185/2008.
Nei prossimi post, provvederemo a schematizzare il contenuto della norma,
ricordando a tutti che i decreti-legge, per loro natura, possono essere modificati prima della conversione in Legge o addirittura non confermati quindi decadono.
D'altra parte a tutti i cittadini sono note le controversie (politiche e non) che imperversano in questi giorni internet e i media in generale, ad esempio in materia di IVA sulla TV (a pagamento), bonus energia, ecc ecc. staremo a vedere.
lunedì 20 ottobre 2008
reverse charge in edilizia.
La norma di riferimento é la Legge 296 del 2006 (finanziaria 2007) all'art. 1, comma 44.
Esiste una circolare ministeriale esplicativa che é la numero 37 del 2006. clicca qui per il testo.
In sostanza chi emette fattura per prestazione d'opera in ambito edile inserirà dicitura "non soggetto IVA art. 17 comma 6 del Dpr 633/72" (esente da marca da bollo).
Chi riceve la fattura non imponibile in questo senso, dovrà integrarla dell'aliquota IVA e dell'importo dell'IVA liquidato sull'imponibile.
La fattura dovrà essere registrata nel registro IVA acquisti e per la sola IVA nel registro IVA vendite, in modo tale che non risulti credito o debito IVA.
Contattate il vostro commercialista di per la effettiva contabilizzazione nel vostro gestionale di contabilità.
giovedì 2 ottobre 2008
ZFU: ecco la lista!
Questo un articolo a cura della redazione FiscoOggi (Agenzia Entrate). clicca qui
martedì 30 settembre 2008
spese ristoranti e alberghi - novità IVA e redditi
Per allinearsi alla normativa IVA europea, con la Legge 133 (agosto) 2008 é stata sancita la detraibilità IVA dalle fatture ristoranti e alberghi [dal 01 settembre 2008] e la deducibilità del costo al 75% [dal 01 gennaio 2009] per le spese inerenti l'attività d'impresa o professionale.
In altre parole l'IVA é detraibile se la spesa (vitto e/o alloggio) é INERENTE l'attività d'impresa o professionale.
Perché questo sia possibile, condizione necessaria (ma non sufficiente) é che la spesa sia documentata da fattura (e non scontrino, salvo scontrino parlante, cioé integrato del numero di partita IVA del destinatario).
La spesa non é detraibile ai fini IVA/redditi come qui esposto, se rientra nella fattispecie della "spesa di rappresentanza", rimandando alla disciplina fiscale preposta a quella fattispecie.
Dal punto di vista "costo" di spesa ristorazione / albergo la legge distingue fra il regime dei professionisti e il regime delle imprese.
Per i professionisti (art. 54, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 54 del TUIR, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile il 75%del costo (cioé ora imponibile), nel limite del 2% dei compensi dichiarati (cioé incassati; ricordiamoci che il reddito professionale é tassato per "cassa" e non per "competenza").
--> spesa di rappresentanza relativi ad alberghi e ristoranti = é deducibile nel massimo dell'1% dei compensi, ridotto al 75% per analogia di cui alla norma precedente.
--> spese di vitto/alloggio per partecipazione a convegni/congressi = sono deducibili al 50% per definizione e vista la nuova disciplina (IVA detraibile) il costo é deducibile al 75%
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) non rientrano in questa novità, essendo regolate nell'art. 95, comma 3 dello stesso TUIR)
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3
Per le imprese (art. 109, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 109, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile, se inerente lo'attività d'impresa, nel limite del 75% del costo sostenuto (cioé dell'imponibile).
--> spese rappresentanza per albeghi e ristoranti = é deducibile (art. 108 c. 2)
questo é l'art. 108, vedere c. 2
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) sono disciplinate dall'art. 95 comma 3.
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3
questo il testo della circolare Direzione nazionale Ag. Entrate (n. 53 del 05/09/2008)
lunedì 1 settembre 2008
novità d'estate
Questo il testo della legge (oltre 200pagine): clicca qui.
ancora sulle ZFU - zone franche urbane
clicca qui
venerdì 4 luglio 2008
fatturazione delle cessioni avvenute online
Una legge di riferimento c'é: é la legge finanziaria del 1997 (L. 662/97) che all'art. 3, comma 136 prevede la possibilità di farsi gestire gli incassi e la fatturazione attiva da un intermediario abilitato. Peccato (per l'imprenditore) che quella legge di 11 anni fa non abbia ancora avuto regolamentazione, e pertanto non é soluzione di fatto operante, né di prospettiva attuale...
La soluzione é una sola: arrangiarsi, adeguarsi ed emettere fattura per ogni singola transazione.
Il fisco in data 03 luglio 2008 ha emesso una interessante Risoluzione Ministeriale (n. 274/E), a seguito di interpello di un contribuente. Per chi non lo sapesse, la procedura di interpello é una domanda posta al Ministero delle Finanze il quale emette Risoluzione al caso, se il quesito non prevede soluzioni elementari, ed evidenzia problematiche di rilievo - . Questo atto é vincolante per il contribuente, ma l'analogia come forma di interpretazione vale per la platea nazionale.
Per questo cliccando qui potete leggere il quesito, la soluzione e la risposta della Direzione Nazionale dell'Agenzia Entrate.
mercoledì 2 luglio 2008
studi settore: le sanzioni
art. 1 del D.Lgs. 471/1997,
art. 5 del D.Lgs. 471/1997,
art. 32 del D.Lgs. 446/1997
lunedì 30 giugno 2008
manovra d'estate: il d.l. 112 del 2008
- cumulo pensione e redditi di lavoro
- contratto apprendistato
- contratto occasionale accessorio
- studi settore "locali"
- abolizione elenchi clienti-fornitori IVA
- carta identità decennale
- notifica telematica nel processo civile
- contrasto al trasferimento di residenza all'estero (di comodo) delle persone fisiche
- parziale semplificazione del DPS (privacy)
- tetto di 12.500euro ai movimenti di denaro
- abolizione del vincolo di incasso con bonifico o assegno dei compensi percepiti dai professionisti
- gli studi di settore dovranno essere publicati in corso d'anno e non oltre fine esercizio
- abrogazione espressa di diverse leggi e norme
- consulenti del lavoro: variazione alla tenuta scritture contabili
e tanto (anche troppo) ancora!
Questo il testo del decreto legge pubblicato in GazzettaUfficiale il 25.06.2008.
Segue l'elaborato prodotto da IlSole24Ore, in due puntate, tratto dal sito della testata Sole24Ore.it:
dossier n.1
dossier n.2
mercoledì 25 giugno 2008
sospensione termini "estivi" in materia tributaria
Il riferimento normativo é la legge 742/1969.
Ricordo che l'interruzione é solo in materia processuale; i versamenti dovuti all'Erario non subiscono pertanto alcuna interruzione.
Questo il testo dell'art. 1 della citata legge.
Legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1969, n. 281.
Art. 1. 1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.
mercoledì 18 giugno 2008
dichiarazione redditi 2007 - Unico 2008 - modelli e istruzioni
Unico Persone Fisiche (ex 740)
modello 1' parte......................................................istruzioni 1' parte
modello 2' parte......................................................istruzioni 2' parte
modello 3' parte......................................................istruzioni 3' parte
(la differenza fra i tre modelli é contenuta sulla prima pagina delle istruzioni)
parametri unicoPF
parametri professionisti_modello..............................istruzioni
parametri impresa persone fisiche_modello...............istruzioni
indicatori normalità economica
provvedimenti utili (circolari ufficiali Min. Finanze)
06.03.2008 (liquidazioni e controllo, indicatori normalità e altro)
04.03.2008_primo (correzioni alle istruzioni)
04.03.2008_secondo (scheda 5 e 8 x1000)
15.02.2008 (trasmissione telematica_specifiche) tecniche
31.01.2008(approvazione modelli e istruzioni
Unico Società Persone( ex 750)
modello.....................................................................istruzioni
parametri professioni_modello....................................istruzioni
parametri impresa.....................................................istruzioni
indicatori normalità economica
Unico Società di Capitali (ex 760)
modello......................................................................istruzioni
parametri..................................................................istruzioni
indicatori normalità economica
Irap - Imposta sul Reddito delle Attività Produttive
Persone Fisiche
Società di Persone
Società di Capitali
IVA - Imposta sul Valore Aggiunto
modello.............istruzioni
mod 74bis (pre-fallimento)
mod 26LP (IVA di gruppo)
mod VR (IVA a rimborso)
Studi di Settore
istruzioni parte comune
servizi
commercio
manifatture
professionisti
(nella tabella a cui conduce il link, trovate il codice attività dell'impresa e a sinistra il link per lo studio di settore da compilare per l'anno 2007)
tabella raccordo ATECO_atecofin
lunedì 9 giugno 2008
ICI - esonero prima casa
Ecco il testo: clicca qui
scadenze dichiarazioni fiscali redditi 2007
Clicca qui per il testo.
Le nuove scadenze dei dichiarativi sono pertanto:
-UnicoPF se presentato a posta/banca al 30 giugno 2008
-mod 770 semplificato al 10 luglio 2008
-UnicoPF e UnicoSP (740 e 750) al 30 settembre 2008
-UnicoSC (760) al 30 settembre 2008
mercoledì 30 aprile 2008
INPS contributi artigiani e commercianti
Per il 2008 questi contributi fissi (gli importi del contributo sono da suddividere in 4 rate costanti trimestrali, le cui scadenze sono fissate: 16.5, 16.8, 16.11, 16.2.2009):
artigiani: contributo fisso 2.763,80
commercianti: contributo fisso 2.776,24
reddito minimale: euro 13.147,68
massimale: euro 67.942,00 (oltre il quale non si paga il contributo INPS)
(salvo errori o modifiche successive)
martedì 29 aprile 2008
nuovo codice deontologico del dottore commercialista
clicca qui
sabato 15 marzo 2008
IVA sulle imbarcazioni
Questa la Risoluzione n. 95 del 14.03.2008.
giovedì 13 marzo 2008
cessione a San Marino - come fatturare?
Questo il testo.
mercoledì 12 marzo 2008
Istituita la commissione Imprese Immobiliari
Questo il decreto ministeriale.
mezzi pubblici? abbonamento detraibile da Unico Persone fisiche
Ma aggiungamo anche questo alla dichiarazione, goccia su goccia non dimentichiamo di dicharare tutto ciò che ci permette di avere risparmio di imposta!
Questa la circolare n. 19 del 07 marzo 2008 in merito.
lunedì 10 marzo 2008
imposta di bollo sugli assegni "non trasferibili"
Dal 30 aprile 2008 le banche emetteranno assegni con prestampata la dicitura "non traferibile". Su esplicita richiesta verranno emessi assegni "liberi". Su questi verrà addebitato 1,50 euro ciascuno, a titolo di "marca da bollo".
Inoltre le GIRATE dell'assegno traferibile, devono essere integrate del codice fiscale del beneficiario.
L'imposta di bollo sugli estratti conto ovviamente permane, la novità é solo un costo in più per chi ha necessità di emettere assegni bancari o postali trasferibili.
Questa la circolare n. 18 della Direzione Agenzia delle Entrate, datata 07 marzo 2008, ha di fatto esposto chiaramente la normativa contenuta nel d.lgs. 231/2007 art. 49 comma 10. Nel resto del testo, il comportamento per vaglia cambiari e assegni circolari.
domenica 9 marzo 2008
falsari...che fare?
Questo il video. Dura quasi una mezz'oretta, ma può valer la pena prenderne visione, soprattutto se siamo commercianti e maneggiamo denaro contante.
venerdì 7 marzo 2008
tassa vidimazione libri sociali 2008
Per capitali sociali "normali" (sotto i 516.456,90 euro) la tassa é di euro 309,87; (oltre la soglia di capitale sociale indicata, la tassa è di euro 516,46).
Va' versato con mod. F24, indicando nella sezione ERARIO il codice tributo 7085 e l'anno 2008.
non é reato mentire per tutelare il proprio onore!
Beh, la Corte d'Appello prima e la Cassazione poi (vertice della giurisprudenza penale italiana) hanno confermato la "non punibilità ex art. 384 del Codice Penale" perché la donna ha mentito "per difendere il proprio onore".
Non mi intrometto nei fatti personali, né in quelli di cuore, ma da lunedì, quando tornerò al lavoro, non saprò veramente cosa rispondere agli imprenditori che mi chiederanno se é lecito mentire al fisco per "difendere il proprio onore". Vi ho avvisati: risparmiatemi la risata!
(ironia a parte, l'art. 384 del codice penale prevede che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore", nei casi espressamente previsti dal Codice Penale artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378; l'area tributaria-civile-d'impresa é esclusa.)
giovedì 6 marzo 2008
proposta nuova tariffa per i commercialisti
martedì 4 marzo 2008
contributi ENASARCO 2008
(Fonte Enasarco del 04.03.2008):
Massimali:
- monomandatari euro 26.603,00
- plurimandatari: euro 15.202,00
Minimali:
- monomandatari euro 759,00
- plurimandatari euro 381,00
questo il link per le istruzioni su come effettuare il calcolo.
questo il link per effettuare i calcoli, anche ai fini del FIRR (Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto)
IVA dovuta solo all'incasso
Tutti sappiamo che oggi - all'opposto - il debito IVA sorge nel momento in cui la fattura viene emessa, anche se incassata dopo mesi (o nei casi peggiori... mai!).
Interessante prima pagina de IlSole24Ore di oggi - 04.03.2008 - a firma nientemeno che Raffaele Rizzardi. Dopo aver analizzato brevemente la possibilità della gestione in conformità al dettato Comunitario e amministrativo, alcuni regimi già vigenti, l'autore indica come auspicabile l'intervento del futuro legsitlatore. Speriamo che qualcuno si muova sui fatti e non solo sulle parole, nell'interesse di tutti (imprenditori e non).
mercoledì 27 febbraio 2008
diritti CCIAA 2008
Ricordo che i "diritti" CCIAA sono intesi da anni ormai come un vero e proprio tributo. Le novità sono sostanziali; cambiano le tariffe e le aliquote, dando così notevole differenza di calcolo fra impresa e impresa.
Le imprese individuali vedono un aumento del 10% secco: da 80 a 88 euro.
Le società di capitali invece vedono ridursi il diritto da 373 a 200euro, con fatturato inferiore a 100mila euro. Oltre tale soglia, al diritto si aggiunge una percentuale sul fatturato, a scaglioni (tanto per semplificarci la vita). Gli scaglioni vanno dallo 0,15% al 0,001%, in base al fatturato. Le unità locali pagano il 20% della sede principale. rimane l'obbligo di versamento con F24 alla scadenza pagamento imposte sul reddito.
codici attività ATECOFIN
Questa è la tabella di raccordo da i "vecchi" codici (del 2004) e quelli in vigore dal 2008: clicca qui.
rivendita auto usate: acquisto CEE
Ritengo d'interesse per i commercianti di autoveicoli, che utilizzano il regime del margine IVA, in merito ad acquisti di auto dalla Unione Europea.
Questo il testo della Circolare.
da ora, infatti, prima di immatricolare l'automezzo in Italia, vanno trasmessi i documenti all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti IVA agevolata.
Questo il testo della nota Informativa dell'Agenzia Entrate.
martedì 26 febbraio 2008
ispezioni CCIAA
La Camera di Commercio (almeno quella di Milano) ha pubblicato un interessante opuscolo di 44 pagine che contiene il vademecum dell'etichettatura della merce. Si parla di fibre, di materiali, di etichette e soprattutto di garanzia di qualità della merce che vendiamo nei nostri negozi.
Ho scoperto che molti negozianti non ne sapevano nulla.. e questo non fa' onore alla categoria, né alla Pubblica Amministrazione che a mio avvisa non porta a conoscenza gli operatori di (anche) questi obblighi che imcombono sulle attività al dettaglio e all'ingrosso, con adeguata pubblicità d'interesse pubblico.
Ovviamente molti di questi negozianti mi hanno anche risposto che ci sono altrettanti venditori ambulanti, evasori totali, che vendono merce senza nemmeno l'etichetta... ma questo é tutt'altro mondo... e non sono qui per fare molemiche. Lascio ad altre professioni il mestiere di verificare il commercio al dettaglio, anche se purtroppo lo Stato che emana le Leggi é il primo a non fare una capillare pulizia del commercio illegale.
Guarda caso, però, se ti capita un'ispezione, le sanzioni sono salate!
Questo é l'opuscolo citato, che tengo a far divulgare nell'interesse di tutti (non certo dei clienti di FacendoImpresa, che sono già stati ben informati).
IVA auto 40%, 90% o 100% ?!
Questa volta a pronunciarsi é lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato la Risoluzioe n. 6/dpf a data 20.02.2008 (prot. 1619/2008). Mio malgrado non posso inserire il link al testo ufficiale, perché ancora non disponsibile sui siti della Pubblica Amministrazione.
In sostanza la risoluzione esprime quanto segue:
1) le auto utilizzate da imprese e professionisti ad "uso promiscuo" (fra privato e impresa) non si verifica la quota effettiva di utilizzo per la finalità d'impresa, ma l'IVA è detraibile forfettariamente al 40% su acquisto, noleggio, leasing, carburanti, ricambi, manutenzione, custodia e impiego (la Risoluzione dice anche "pedaggi stradali inclusi!")
2) le auto utilizzate da imprese e professinisti ad "uso esclusivo" (solo per l'impresa) posso far detrarre all'impresa l'IVA sulle spese indicate sopra al 100%.
Fra i casi di utilizzo esclusivo é prevista l'assegnazione del mezzo al dipendente, se a questo paga un corrispettivo per l'utilizzo.
Queste le parole della Risoluzione (pag. 5) a riguardo:
In particolare, devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ad IVA (...) I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).
Nella lettera b) del nuovo terzo comma di detto articolo è stato segnatamente previsto che, in caso di messa a disposizione dei veicoli di cui trattasi da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo. Inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi del primo comma dell’articolo 18 del decreto IVA.
Nel recepire tali disposizioni, con la lettera d) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, si è inteso circoscrivere le difficoltà di tipo operativo cui può dare adito l’utilizzazione quale base imponibile di un ammontare oggetto di stima – quale appunto il valore normale – in luogo di un ammontare determinato contrattualmente dalle parti, quale è il corrispettivo.
In questo senso, il nuovo sesto comma dell’articolo 14 del decreto IVA, aggiunto dalla predetta disposizione, prevede una regola particolare per la messa a disposizione a titolo oneroso, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore. In particolare, al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, viene stabilito che per tali operazioni il valore normale sia determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell’Irpef, ovvero in misura pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso inclusa. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita – in luogo del corrispettivo – dall’importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Una precisazione merita, infine, l’ipotesi in cui – in una situazione nella quale di regola il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo – gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati. Al riguardo, deve ritenersi che anche in relazione a tale fattispecie si rendano applicabili soluzioni analoghe a quelle indicate nel presente paragrafo.
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circostanza che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell’esercizio di impresa – nel caso in cui lo stesso sia acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore di cui trattasi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (circostanza che deve ritenersi ricorrente, in via meramente esemplificativa, quando l’attività propria dell’acquirente sia caratterizzata dalla commercializzazione dei predetti veicoli o dalla locazione, anche finanziaria, o noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi).
Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Peraltro, in queste due ipotesi nelle quali la detrazione dell’imposta va commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli nell’esercizio dell’impresa, potrebbe essere, in pratica, non agevole individuare ex ante la quota del bene o servizio acquistato destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, ove sia operata una detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto IVA, non modificato dalla legge finanziaria 2008, con una base imponibile pari al valore normale determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA.
Per la specifica ipotesi della messa a disposizione senza corrispettivo, da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa, come si ricava dal nuovo sesto comma del citato articolo 14, che fa riferimento anche al caso in cui non sia richiesto al dipendente uno specifico corrispettivo.
Ai sensi della lettera b) dello stesso comma 264, invece, le disposizioni che, modificando innovativamente gli articoli 13 e 14 del decreto IVA, individuano le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso, trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2008.
il decreto milleproroghe 2007
recesso del socio: costo deducibile
Diverso é il caso di società di capitali, dove la liquidazione della quota al socio che recede é tassata in capo al socio come reddito di capitale. Interessante é invece vedere lo sviluppo dei casi in cui ci fosse tassazione per trasparenza in capo a SRL, che non viene menzionata, né sollevata come questione.
fare pace col fisco... voglio lo sconto!?
Il dubbio esistenziale che coglie il contribuente é legittimo. Ma non sottovaluti l'operato dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di competenza (Pesaro). Personalmente non ho studiato il caso. Quindi ancora una volta mi astengo dal giudicare. Mi sono però aggiornato da riviste specializzate e ho appreso che per il Campione non sono stati risevati né comportamenti di "comodo", né di favoreggiamento. L'entità dell'importo al Fisco interessa poco; gli sconti non esistono nella legislazione italiana...nemmeno per i campioni, i VIP o le star. Nel caso in questione la difesa tributaria ha applicato l'adesione al contraddittorio e richiesto la deducibilità dei costi che altrimenti non erano stati considerati dall'ente accertatore. In fin dei conti il contribuente in questione ha regolarizzato la sua posizione pagando il dovuto, come avremmo fatto noi "comuni mortali" che lavoriamo ogni giorno impegnati nelle nostre professioni e imprese e che magari non arriviamo a poterci permettere di pagare 35milioni di euro fra imposte, sanzioni e interessi.
A chi mi chiede di voler avere "uno sconto" o di "sedersi a tavolino con gli Ispettori" ricordo che la legge vale per tutti... o comunque così voglio continuare a pensarlo!
(fonti varie, fra cui per il pubblico: ItaliaOggi del 13.02.2008 p. 38; IlSole24Ore del 26.02.2008 p. 29))
lunedì 18 febbraio 2008
accertamento induttivo sui famigliari dell'imprenditore
Il motivo della rilevanza é che malgrado l'imprenditore (un autotrasportatore) avesse una contabilità regolare e il suo tenore di vita conforme a quanto dichiarato, il Fisco si é aggrappato ai movimenti sui conti correnti della figlia dell'imprenditore, adducendo che le entrate erano da far risalire all'attività del padre, che aveva libera disponibilità sul conto corrente.
Dal punto di vista giuridico questa possibilità di riconduzione del reddito all'imprenditore è contenuta nelle norme sull'accertamento induttivo, addossando al contribuente l'onere della prova dell'estraneità dei fatti alla propria impresa, che ovviamente é davvero difficile poter dimostrare!
autotrasporti: agevolazioni per l'Euro5
Questo il testo del Decreto Presidenziale: clicca qui.
In sostanza l'agevolazione prevede sgravi per l'acquisto di motrici e camion sulla differenza di prezzo fra Euro4 ed Euro5. L'agevolazione spettante é nell'ordine di circa 2.500euro fino a 4.250 in funzione del 30% del sovrapprezzo per l'acquisto di Euro5 e di eventale Area Depressa dove é situata l'impresa.
restiamo in attesa di Decreto di Attuazione.
lunedì 4 febbraio 2008
artigiani e commercianti: INPS al 20%
I contributi minimi 2008 sono imposti come segue:
- artigiani euro 2.763,80 annui (da versare in quattro rate trimestrali);
- commercianti euro 2.776,24 annui (da versare in quattro rate trimestrali).
Gli importo sopra indicati si dimezzano ("sconto" del 50%) per i soggetti over65anni già in pensione INPS.
venerdì 4 gennaio 2008
Tassazione separata per i redditi persona fisica
Comma 41 LF 2008 - l'opzione detta non è esercitabile se l'impresa è in contabilità semplificata.
Comma 42 LF2008 - l'opzione di cui sopra è sottoposta a decreto Min Finanze di cui attendiamo il testo
Immobili e imprenditore individuale
Imprese immobiliari
Ammortamenti - primo anno
Spese di rappresentanza
Rimangono deducibili le spese per omaggi e regalie se di importo inferiore a 50 euro ognuno. La norma vale dal 2007.
Partecipazioni "in trasparenza" snc e sas - perdite
Interessi passivi nel reddito d'impresa
Per gli anni 2008 e 2009 esisterà una soglia di limite di deducibilità aumentato rispettivamente di 10.000 e di 5.000euro.
IRES (srl e spa) al 27,5%
Interessi passivi nel reddito d'impresa
Determinazione reddito complessivo delle Persone Fisiche
Comma 29 e 33 LF 2008 - riscrive integralmente l'art 8 del TUIR (dpr 917/86), soprattutto facendo riferimento alle perdite conseguite dalle società di persone. (es: esclusione delle perdite conseguite in attività professionali)
Ristrutturazioni "ecologiche"
Ristrutturazioni IVA al 10%
Ristrutturazioni 36%
Comma 19 LF2008 - l'agevolazione è valida se in fattura è evidenziato il costo della manodopera
Detrazione figli a carico
Questa norma vale già dal 2007 (comma 16)
Redditi da immobili - esenzione
Abitazione principale in affitto - "giovani"
Abitazione principale in affitto - detrazione
- euro 300 se i redditi sono inferiori a euro 15.493,71 (in Lire 30milioni) (il fisco converte ancora da lire le basi imponibili, ma arrotonda per difetto le detrazioni; questo ne è un esempio)
- euro 150 se i redditi sono inferiori a 30.987,41 ma maggiori di quanto sopra.
Ovviamente il fisco italiano non ha ancora idea di quali siano i costi delle locazioni; le cifre sopra indicate sono su base annuale.
Comma 10 LF2008- queste soglie di detrazione sono valide già dal 2007; essendo peggiorative rispetto alla situazione precedente, ecco un bell'esempio di norma tributaria retroattiva.
ICI - caso di separazione legale
ICI - agevolata dal 2009 per impianti "ecologici"
ICI - ulteriore detrazione abitazione principale
Finanziaria per il 2008
Questo il link al testo della Gazzetta Ufficiale: clicca qui.
Faccio notare che il testo si compone di oltre 300 pagine, dove in 3 articoli é stata ridisegnata la griglia della fiscalità nazionale per il 2008, in vigore già dal 01 gennaio.
Nelle prossime settimane provvederemo ad emettere -su questo blog- singoli post che espongono i dettagli che interessano gli imprenditori, nella generalità dei casi che seguiamo. Ometteremo di analizzare le normative locali e quelle specifiche a settori non rilevanti per la collettività. Per i casi specifici d'interesse sarete contattati direttamente dal personale di Studio.
mercoledì 12 dicembre 2007
sentenza unica: 13milioni di euro.
Questo l'articolo tratto dal sito AgenziaEntrate: link
non pagare imposte? nella ZFU
Un bel lavoro per incentivare le "zone depresse"; mi chiedo solo che fine stà facendo l'articolo 53 della Costituzione: "tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la loro capacità contributiva". Ovviamente sono critico non verso il "privilegio" di cui si potrà godere nelle ZFU (fortunati loro), ma del fatto che chi ha comprato con sacrifici il proprio stabilimento, con altri sacrifici ha lesinato per assumere dipendente su dipendente, e altrettanto si é fornito di organizzazione lavorando senza tregua, non può godere di alcun privilegio perché non ha pensato di fare tutto questo in una ZFU, ma semplicemente in una parte della sua Italia che - a differenza da lui- "non é depressa".
lunedì 12 novembre 2007
locazione: imponibile IRPEF anche se non incassato
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12905 del 1° giugno 2007 ribardisce che perfino la successiva risoluzione del contratto per mancati pagamenti vale per dimostrare la possibilità di non dichiarare il reddito non incassato.
Interessanti le parole: "salvo che non risulti l'inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva".
link Agenzia Entrate alla sentenza Cassazione
acquisto intracomunitario: contabilizzazione IVA.
Nel caso di vendita dall'Italia non si pongono grossi problemi, trattandosi in fondo di una cessione non imponibile.
Per gli acquisti intracomunitari, invece, bisogna sempre ricordarsi di provvedere alla cosidetta "autofatturazione" dell'acquisto con cui si annota la fattura fornitore nel registro IVA acquisti e la stessa fattura ("integrata") nel registro IVA vendite.
L'Agenzia Entrate ha emesso questo aggiornamento in materia.
link Agenzia Entrate 1' puntata
link Agenzia Entrate 2' puntata
venerdì 12 ottobre 2007
idee d'impresa: enoteca.
Lo scopo dell'enoteca é l'offerta di vino, acompagnati da piccoli assaggi per la degustazione. Per questo l'investimento é relativamente esiguo.
La parte principale é l'allestimento del locale: oltre al locale é necessario un buon arredamento in tema. L'attrezzatura é minima: và dall'allestimento di una piccola cucina, e suppellettili quali bicchieri e bicchieri da degustazione, apparati frigoriferi ecc.
L'investimento, escluso il locale, può aggirarsi in poche decine di migliaia di euro.
L'attività d'impresa và svolta previo lo svolgimento dei seguenti adempimenti:
- apertura Partita IVA (prima ancora eventuale costituzione di società),
- iscrizione alla Camera di Commercio
- iscrizione al REC (registro esercenti il commercio)
- licenza per l'apertura del locale,
- messa "a norma" del locale (uscite di sicurezza, bagni, areazione, ecc)
- autorizzazione sanitaria (rilasciata dall'ASL di competenza)
- dichiarazione inizio attività al Comune di sede dell'attività.
Per ulteriori informazioni, contattaci senza impegno: f.cesena@mclink.it
idee d'impresa: organizzare eventi
Non mi soffermo sulla forma giuridica dell'azienda (tipo di società) che è soggettiva, ma cercherò in estrema sintesi di tracciare i confini oggettivi per svolgere l'attività.
Lo svolgimento dell'impresa é possibie anche disponendo di strumentazioni relativamente limitate (attrezzature audio-video) che comportano investimenti minimi quantificabili in alcune decine di migliaia di euro.
L'investimento maggiore e fondamentale stà invece nella capacità organizzativa dell'imprenditore, sia dal punto di vista ricerca clienti (che riguarda ogni azienda) ma soprattutto dal profilo selezione e organizzazione delle risorse. Possono essere necessari per un evento professionisti come conduttori, registi, musicisti, ecc. L'introduzione in un tessuto sociale professionale é quindi requisito indispensabile per il successo dell'iniziativa, rivolto a persone con spicccate doti nelle pubbliche relazioni, di marketing e organizzative.
Dal punto di vista prettamente legislativo é richiesta la costituzione di impresa con relativa iscrizione alla Camera di Commercio e Partita IVA, e in aggiunta, la relativa licenza di Pubblica Sicurezza.
E' quest'ultimo requisito che spesso fa infrangere o rallentare il sogno d'impresa.
Ma spesso le cose sono più semplici di quello che appaiono ad un primo impatto.
Basti pensare infatti che l'organizzazione di eventi rientra nel dettato dell'art. 115 del TULP (Testo Unico di Pubblica Sicurezza r.d. 773/1931), nella voce delle "agenzie pubbliche".
Il problema oggi é rivestito dalla competenza delegata agli Enti Locali, nello specifico i Comuni. Infatti l’art. 163, lettera d) del D.Lgs. 112/1998 ha riservato al Questore solo specifiche attività (quelle di: - agenzia di affari di recupero crediti, - agenzia di pubblici incanti (aste), - agenzia matrimoniale e - agenzia di pubbliche relazioni), demandando il resto agli enti Locali.
In buona sostanza bisogna fare riferimento quindi alla disciplina regionale di competenza (se esiste) e poi al Comune spesso alla sezione della Polizia amministrativa, di solito retta dal settore Commercio e pubblici esercizi del Municipio. Per ogni dettaglio sui di documenti e sui requisiti necessari al rilascio della licenza é quindi indispensabile recarsi al Comune della sede legale dell'attività, e fare riferimento in taluni casi anche all'atuorizzazione alla disciplna del Comune dello svolgimento della manifestazione.
Per maggiori informazioni non esistate a contattarci a mezzo email, senza impegno a: f.cesena@mclink.it
lunedì 1 ottobre 2007
responsabilità della trasmissione telematica
questa la circolare 52/E del 2007.
accertamento sintetico: circolare operativa.
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007
studi settore e capacità contributiva: sentenza Cassazione
La Cassazione ha sancìto che l'accertamento "deve basarsi non solo su coefficienti presuntivi di calcolo" ma deve essere integrata "da altri elementi oggettivi, specifici delle situazione sulla quale si sta effettuando il controllo. La flessibilità degli strumenti induttivi di determinazione della capacità contributiva di un soggetto trova origine direttamente dall'art. 53 della Costituzione.
Segnalo per questo la sentenza Corte di Cassazione n. 18983 del 2007.
sabato 29 settembre 2007
detrazione al 55% sugli immobili: risparmio energetico
Per questo motivo segnalo la circolare applcativa n.36 del 2007, che rende operativa la procedura introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2007.
questo il link
Segnalo che:
- l'agevolazione del 55% può essere usufruita non solo dal "privato" che adegua il proprio immobile, ma anche da imprenditori e professionisti per la loro sede di attività, anche se in affitto (verificare i termini specifici nella circolare), per qualsiasi categoria catastale (inclusi capannoni, uffici, ecc.).
- l'elenco delle spese agevolabili e le modabilità di detrazione sono contenute nella circolare citata, ai paragrafi 3 e 5.
lunedì 24 settembre 2007
trasferisco la società all'estero per pagare minori imposte?!
Motivo del ricorrente? Con accertamento si é visto attribuire in Italia il reddito della sua impresa localizzata all'estero, ma amministrata dal suolo di madre patria.
La cosidetta "esterovestizione" é un'arma a doppio taglio.
Invito gli interessati a leggere l'articolo di FISCOoggi. Questo il link
dipendente e incidente nell'orario di lavoro. L'INAIL non risponde, se il lavoratore si é attardato.
In sintesi il lavoratore, nell'orario di mansioni, ha avuto un incidente d'auto. L'INAIL però non risarcisce il danno perchè il dipendente si é attardato per motivi futili e personali dal rientrare al luogo di lavoro.
Interessante sotto il profilo giuridico la sentenza della Corte sezione Lavoro.
questo il link, tratto da altalex
giovedì 20 settembre 2007
fringe benefit autoveicoli in uso al dipendente
link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)
mercoledì 19 settembre 2007
palestre e piscine: onere detraibile per i figli a carico.
perché l'onere sia dimostrabile ai fini tributari (da inserire nel modello Unico 2008/redditi 2007), questa la procedura:
"la spesa va certificata mediante bollettino bancario o postale,
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l'indicazione della ditta,
della denominazione o ragione sociale e della sede legale, oppure, se
persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonche' del codice
fiscale. E' inoltre necessario riportare la causale di pagamento,
l'attivita' sportiva esercitata, l'importo corrisposto per la prestazione
resa, i dati anagrafici e il codice fiscale del praticante l'attivita'
sportiva e del soggetto che effettua il pagamento".
Queste parole sono tratte dal comunicato stampa Agenzia Entrate del 14.5.2007.
vedi il comunicato.
martedì 18 settembre 2007
auto aziendali: costo e IVA, il punto della situazione.
Cerco di fare un po' di chiarezza, invitando il lettore comunque a interpellare il proprio commercialista per verificare il caso soggettivo e chiarire la posizione fiscale del contribuente. La disciplina di sotto riportata non sarà necessariamente in seguito aggiornata, pertanto raccomandiamo anche di verificare che il contenuto sia ancora attuale nel momento della eventuale adozione. Inoltre, rimane fuori dal discorso che segue il trattamento fiscale delle auto degli agenti di commercio, delle società di leasing, dei tassisti e dei veicoli immatricolati autocarro, per citare alcuni casi che vengono disciplinati da normative 'ad hoc'. Di seguito indichiamo con la parola generica "veicoli" i mezzi di trasporto a motore, meglio intesi come auto, motocicli, ciclomotori ecc. Se necessario viene dettagliata la distinzione per i singoli beni.
Più o meno tutto è iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia UE (del 14.09.2006), nella quale la suprema Corte ha stabilito la violazione alle norme europee in materia di detraibilità IVA (ricordo che le norme UE sono fonte di gradino pari o superiore a quelle italiane, nelle materie da queste disciplinate).
In materia di indetraibilità IVA sul costo di auto aziendali, ricordiamo che l'Italia ha obbligato negli ultimi anni a rendere totalmente indetraibile (100%) l'IVA su tali costi, in contrasto con il coordinato comportamento dei Paesi dell'Unione Europea. Da questa sentenza sappiamo tutti che l'Italia ha dovuto dapprima sobbarcarsi l'onere di restituire ai contribuenti il 50% dell'IVA non detratta; siamo ancora tutti più o meno in alto mare infatti, per quanto riguarda la "richiesta di rimborso IVA auto", da presentare al prossimo 20 ottobre 2007.
Sappiamo anche che il nostro governo ha cominciato un lungo gioco di ping pong con l'armonizzatore europeo, vincendo per sfinimenti sotto rete, uno sconto del 10% dell'IVA da restituire per cui il rimborso concesso ai contribuenti è rimasto confermato al 40% anziché al 50%. Questa aliquota è stata accertata in data 27 giugno 2007. Da questa autorizzazione è rimasta implicita anche per il futuro (per quanto dura) la deducibilità IVA al 40% delle spese auto non interamente utilizzate ai fini professionali (con questo intendiamo gli autocarri che hanno disciplina diversa. Cfr. altri post di questo blog). Nel frattempo il governo italiano ha adottato la indeducibiltà del costo totale (100%) sulle auto non strumentali (quindi non "necessarie" all'attività d'impresa), compensando la "perdita" IVA concessa a detrazione con il maggior incasso di imposte dirette [ricordo che se un costo è indeducibile dal reddito, và da sé che questo costo diventa base imponibile Irpef o Ires]. Ma ancora una volta il grande occhio dell'UE ha vigilato e l'Italia ha emanato una nuova norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2007 che ha integrato (rimaneggiandolo) l'art. 164 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR Dpr 917/86).In estrema sintesi, da valutare caso per caso, la disciplina aggiornata ad oggi è la seguente.
vedi l'art. 164 aggiornato al 18.8.2007, cliccando qui.
deducibilità dei COSTI dei veicoli.
Il costo dell'auto da parte dell'imprenditore è deducibile solo (ed esclusivamente) in questi casi:
1 - al 100% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - solo ed esclusivamente se sono 'strumentali' all'attività d'impresa.
b) i mezzi adibiti ad uso pubblico.Per capire il concetto e la portata di 'strumentalità' in senso tributario si veda la Risoluzione Agenzia Entrate (se non si ha voglia di leggerla tutta, si legga almeno a pag. 4 il primo capoverso) dove il Ministero delle Finanze, in risposta a un interpello di un contribuente ha sancito che perfino le auto date ai dipendenti per eseguire visite tecniche presso i clienti NON sono strumentali!, asserendo che si ritengono strumentali solo quegli autoveicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata.
Questo il link.
2) - al 40% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - se detti veicoli NON sono strumentali come indicato dal punto precedente.
Nota per gli agenti di commercio à in deroga sono deducibili i costi all'80% per gli stessi beni strumentali indicati al punto 2), se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Nota per i professionisti à sono deducibili al 40%, limitatamente ad un solo veicolo.
Le franchigie ai costi d'acquisto dei veicoli.
l'aliquota del 40% o dell'80% di deducibilità del costo, come sopra indicato nel punto 2) non tiene conto della quota che eccede:
- 35milioni di lire per auto e caravan, (50milioni per agenti e rappresentanti di commercio)
- 8milioni di lire per motociclii
- 4 milioni di lire per ciclomotori.
In altre parole, per esempio, un'auto il cui costo sia di 50milioni di lire è deducibile per un imprenditore, non agente di commercio, al 40% di 35milioni di lire, pertanto: 14milioni di lire (perdonatemi se conto ancora in lire, ma mi adatto agli strumenti del nostro Ministero. E fortuna vuole che abbiano abbandonato dai testi di legge la 'libra moneta' di carolingia memoria). Non illudiamoci qua: ricordiamoci che il costo d'acquisto di un autoveicolo utilizzato nell'impresa và ammortizzato (cioè spalmato) su più anni. Ma questo è un altro discorso.
Il leasing e il noleggio dei veicoli.
Prosegue l'art. 164 del Dpr 917/86 con la disciplina del leasing e del noleggio dei veicoli. Se i beni suddetti sono stati acquistati con leasing (locazione finanziaria), i canoni pagati nel periodo di locazione vanno riproporzionati alle franchigie sopra riportate e pertanto la quota annuale deducibile al 40% deve essere calcolata nella franchigia di:
- 7 milioni di lire per auto e caravan, -
- 1,5milioni di lire per motocicli e
- 8.cento.mila lire per i ciclomotori(praticamente sono i valori indicati sopra, divisi per 5).
3) - al 90%
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nella maggior parte dell'anno.(per promiscuo si intende l'utilizzo privato e aziendale del mezzo, sfruttato dal dipendente, nella maggior parte dell'anno. Io deduco almeno per 183 giorni. Ma su questo spartiacque c'è dottrina contraria. Vedremo che dirà la giurisprudenza.) In questo caso il fringe benefit in capo al lavoratore dipendente viene tassato su una base imponibile pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza figurativa (quindi forfetaria) di 15.000km anno, al costo stabilito nella tabella ACI.
detraibilità IVA sui veicoli.
Questo il testo dell'art 19bis1 del dpr 633/1972 presente sul sito dell'Agenzia Entrate, ad oggi NON aggiornato - si vedano le lettere c) e d) che ancora prescrivono la totale non detraibilità IVA sull'acquisto di auto- : clicca qui
Il motivo per cui la fonte normativa italiana sull'IVA non è stata 'corretta' è relativamente semplice: lo stesso consiglio dell'Unione Europea con propria decisione n. 441 del 27/06/2007, ha autorizzato la detraibilità IVA al 40% per i soggetti che acquistino autoveicoli non integralmente strumentali per l'impresa. Ricordiamoci che una "decisione" dell'UE è vincolante per il destinatario, in base all'art. 249 comma 4 del Trattato CEE, senza che sia obbligatorio pertanto per l'Italia recepire in una propria norma di ordinamento interno la disciplina contenuta nel citato atto UE. Rifacciamoci pertanto alla Decisione UE, apprendendo il testo direttamente dalla GUUE (gazzetta ufficiale dell'unione europea), questo il link, dove al punto 5) si legge esplicitamente che la detraibilità IVA per le auto ad uso promiscuo è detraibile al 40% a far data dal 27/06/2007. Rimane detraibile al 100% l'IVA per l'acquisto effettuato dagli agenti di commercio (art. 19 bis 1 lett c del dpr 633/72, ultima riga).
RIASSUMENDO e semplificando estremamente:
costi auto:
- strumentali: deducibilità al 100%
- se non strumentali: deducibilità al 40% del costo, entro la franchigia (35milioni, ecc)
IVA sulle auto:
- strumentali: detraibilità 100%
- se non strumentali: detraibilità a 40% (salvo agenti di commercio al 100%)
Ricordo ancora una volta di contattare il proprio consulente fiscale di fiducia per verificare la propria situazione in materia di deducibilità costi auto e detraibilità IVA relativa. I dati sopra esposti si devono ritenere solo appunti personali di chi li ha scritti. Invito a verificare gli aggiornamenti della materia in oggetto, che subisce repentine variazioni e che questo blog non ha obblighi di aggiornamento né di segnalare le novità al pubblico.
Nessuna responsabilità può essere imputata a chi ha scritto questo post.
lunedì 17 settembre 2007
rimborsi IVA auto prorogati al 20 ottobre 2007
Questo il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate