Trovo parecchia disinformazione fra i soggetti che ristrutturano casa e mi chiedono che agevolazioni esistono a riguardo. Mi riferisco alle detrazioni del 36% e del 41% per le ristrutturazioni di casa e pertinenze. Constato però maggior disinformazione nell'ulteriore agevolazione sugli immobili, volte a scontare il 55% delle opere se destinate al risparmio energetico.
Per questo motivo segnalo la circolare applcativa n.36 del 2007, che rende operativa la procedura introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2007.
questo il link
Segnalo che:
- l'agevolazione del 55% può essere usufruita non solo dal "privato" che adegua il proprio immobile, ma anche da imprenditori e professionisti per la loro sede di attività, anche se in affitto (verificare i termini specifici nella circolare), per qualsiasi categoria catastale (inclusi capannoni, uffici, ecc.).
- l'elenco delle spese agevolabili e le modabilità di detrazione sono contenute nella circolare citata, ai paragrafi 3 e 5.
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
sabato 29 settembre 2007
lunedì 24 settembre 2007
trasferisco la società all'estero per pagare minori imposte?!
Una recente sentenza della CTP (commissione tributaria provinciale) di Firenze, ha assegnato la vittoria del ricorso all'Agenzia Entrate.
Motivo del ricorrente? Con accertamento si é visto attribuire in Italia il reddito della sua impresa localizzata all'estero, ma amministrata dal suolo di madre patria.
La cosidetta "esterovestizione" é un'arma a doppio taglio.
Invito gli interessati a leggere l'articolo di FISCOoggi. Questo il link
Motivo del ricorrente? Con accertamento si é visto attribuire in Italia il reddito della sua impresa localizzata all'estero, ma amministrata dal suolo di madre patria.
La cosidetta "esterovestizione" é un'arma a doppio taglio.
Invito gli interessati a leggere l'articolo di FISCOoggi. Questo il link
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dipendente e incidente nell'orario di lavoro. L'INAIL non risponde, se il lavoratore si é attardato.
Interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di lavoro dipendente.
In sintesi il lavoratore, nell'orario di mansioni, ha avuto un incidente d'auto. L'INAIL però non risarcisce il danno perchè il dipendente si é attardato per motivi futili e personali dal rientrare al luogo di lavoro.
Interessante sotto il profilo giuridico la sentenza della Corte sezione Lavoro.
questo il link, tratto da altalex
In sintesi il lavoratore, nell'orario di mansioni, ha avuto un incidente d'auto. L'INAIL però non risarcisce il danno perchè il dipendente si é attardato per motivi futili e personali dal rientrare al luogo di lavoro.
Interessante sotto il profilo giuridico la sentenza della Corte sezione Lavoro.
questo il link, tratto da altalex
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giovedì 20 settembre 2007
fringe benefit autoveicoli in uso al dipendente
In base al decreto legge 81/2007 art. 15bis comma 7 lett. a) (del 02 luglio 2007, convertito nella Legge 127/2007), l'utilizzo dell'auto aziendale da parte del lavoratore dipendente ha subìto un ritorno alla tassazione del 30% (non più del 50%) ai fini Irpef su una base imponibile pari ad una percorrenza forfettaria di 15.000kilometri anno valutati in base al tariffario ACI.
link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)
link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)
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mercoledì 19 settembre 2007
palestre e piscine: onere detraibile per i figli a carico.
ricordo che per l'anno 2007 le spese di palestre, piscine e altre attività sportive dilettantistiche dei figli a carico del contribuente, sono onere detraibile nel limite del 19% per un massimo di 210 euro / anno.
perché l'onere sia dimostrabile ai fini tributari (da inserire nel modello Unico 2008/redditi 2007), questa la procedura:
"la spesa va certificata mediante bollettino bancario o postale,
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l'indicazione della ditta,
della denominazione o ragione sociale e della sede legale, oppure, se
persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonche' del codice
fiscale. E' inoltre necessario riportare la causale di pagamento,
l'attivita' sportiva esercitata, l'importo corrisposto per la prestazione
resa, i dati anagrafici e il codice fiscale del praticante l'attivita'
sportiva e del soggetto che effettua il pagamento".
Queste parole sono tratte dal comunicato stampa Agenzia Entrate del 14.5.2007.
vedi il comunicato.
perché l'onere sia dimostrabile ai fini tributari (da inserire nel modello Unico 2008/redditi 2007), questa la procedura:
"la spesa va certificata mediante bollettino bancario o postale,
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l'indicazione della ditta,
della denominazione o ragione sociale e della sede legale, oppure, se
persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonche' del codice
fiscale. E' inoltre necessario riportare la causale di pagamento,
l'attivita' sportiva esercitata, l'importo corrisposto per la prestazione
resa, i dati anagrafici e il codice fiscale del praticante l'attivita'
sportiva e del soggetto che effettua il pagamento".
Queste parole sono tratte dal comunicato stampa Agenzia Entrate del 14.5.2007.
vedi il comunicato.
martedì 18 settembre 2007
auto aziendali: costo e IVA, il punto della situazione.
Dopo le ultime modifiche viste e vissute nei mesi passati, apportate alla deducibilità IVA e detraibilità dei costi auto aziendali in Italia si è creata molta confusione, aggrovigliata in una matassa di norme e aliquote nella quale è facile rimanere imbrogliati.
Cerco di fare un po' di chiarezza, invitando il lettore comunque a interpellare il proprio commercialista per verificare il caso soggettivo e chiarire la posizione fiscale del contribuente. La disciplina di sotto riportata non sarà necessariamente in seguito aggiornata, pertanto raccomandiamo anche di verificare che il contenuto sia ancora attuale nel momento della eventuale adozione. Inoltre, rimane fuori dal discorso che segue il trattamento fiscale delle auto degli agenti di commercio, delle società di leasing, dei tassisti e dei veicoli immatricolati autocarro, per citare alcuni casi che vengono disciplinati da normative 'ad hoc'. Di seguito indichiamo con la parola generica "veicoli" i mezzi di trasporto a motore, meglio intesi come auto, motocicli, ciclomotori ecc. Se necessario viene dettagliata la distinzione per i singoli beni.
Più o meno tutto è iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia UE (del 14.09.2006), nella quale la suprema Corte ha stabilito la violazione alle norme europee in materia di detraibilità IVA (ricordo che le norme UE sono fonte di gradino pari o superiore a quelle italiane, nelle materie da queste disciplinate).
In materia di indetraibilità IVA sul costo di auto aziendali, ricordiamo che l'Italia ha obbligato negli ultimi anni a rendere totalmente indetraibile (100%) l'IVA su tali costi, in contrasto con il coordinato comportamento dei Paesi dell'Unione Europea. Da questa sentenza sappiamo tutti che l'Italia ha dovuto dapprima sobbarcarsi l'onere di restituire ai contribuenti il 50% dell'IVA non detratta; siamo ancora tutti più o meno in alto mare infatti, per quanto riguarda la "richiesta di rimborso IVA auto", da presentare al prossimo 20 ottobre 2007.
Sappiamo anche che il nostro governo ha cominciato un lungo gioco di ping pong con l'armonizzatore europeo, vincendo per sfinimenti sotto rete, uno sconto del 10% dell'IVA da restituire per cui il rimborso concesso ai contribuenti è rimasto confermato al 40% anziché al 50%. Questa aliquota è stata accertata in data 27 giugno 2007. Da questa autorizzazione è rimasta implicita anche per il futuro (per quanto dura) la deducibilità IVA al 40% delle spese auto non interamente utilizzate ai fini professionali (con questo intendiamo gli autocarri che hanno disciplina diversa. Cfr. altri post di questo blog). Nel frattempo il governo italiano ha adottato la indeducibiltà del costo totale (100%) sulle auto non strumentali (quindi non "necessarie" all'attività d'impresa), compensando la "perdita" IVA concessa a detrazione con il maggior incasso di imposte dirette [ricordo che se un costo è indeducibile dal reddito, và da sé che questo costo diventa base imponibile Irpef o Ires]. Ma ancora una volta il grande occhio dell'UE ha vigilato e l'Italia ha emanato una nuova norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2007 che ha integrato (rimaneggiandolo) l'art. 164 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR Dpr 917/86).In estrema sintesi, da valutare caso per caso, la disciplina aggiornata ad oggi è la seguente.
vedi l'art. 164 aggiornato al 18.8.2007, cliccando qui.
deducibilità dei COSTI dei veicoli.
Il costo dell'auto da parte dell'imprenditore è deducibile solo (ed esclusivamente) in questi casi:
1 - al 100% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - solo ed esclusivamente se sono 'strumentali' all'attività d'impresa.
b) i mezzi adibiti ad uso pubblico.Per capire il concetto e la portata di 'strumentalità' in senso tributario si veda la Risoluzione Agenzia Entrate (se non si ha voglia di leggerla tutta, si legga almeno a pag. 4 il primo capoverso) dove il Ministero delle Finanze, in risposta a un interpello di un contribuente ha sancito che perfino le auto date ai dipendenti per eseguire visite tecniche presso i clienti NON sono strumentali!, asserendo che si ritengono strumentali solo quegli autoveicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata.
Questo il link.
2) - al 40% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - se detti veicoli NON sono strumentali come indicato dal punto precedente.
Nota per gli agenti di commercio à in deroga sono deducibili i costi all'80% per gli stessi beni strumentali indicati al punto 2), se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Nota per i professionisti à sono deducibili al 40%, limitatamente ad un solo veicolo.
Le franchigie ai costi d'acquisto dei veicoli.
l'aliquota del 40% o dell'80% di deducibilità del costo, come sopra indicato nel punto 2) non tiene conto della quota che eccede:
- 35milioni di lire per auto e caravan, (50milioni per agenti e rappresentanti di commercio)
- 8milioni di lire per motociclii
- 4 milioni di lire per ciclomotori.
In altre parole, per esempio, un'auto il cui costo sia di 50milioni di lire è deducibile per un imprenditore, non agente di commercio, al 40% di 35milioni di lire, pertanto: 14milioni di lire (perdonatemi se conto ancora in lire, ma mi adatto agli strumenti del nostro Ministero. E fortuna vuole che abbiano abbandonato dai testi di legge la 'libra moneta' di carolingia memoria). Non illudiamoci qua: ricordiamoci che il costo d'acquisto di un autoveicolo utilizzato nell'impresa và ammortizzato (cioè spalmato) su più anni. Ma questo è un altro discorso.
Il leasing e il noleggio dei veicoli.
Prosegue l'art. 164 del Dpr 917/86 con la disciplina del leasing e del noleggio dei veicoli. Se i beni suddetti sono stati acquistati con leasing (locazione finanziaria), i canoni pagati nel periodo di locazione vanno riproporzionati alle franchigie sopra riportate e pertanto la quota annuale deducibile al 40% deve essere calcolata nella franchigia di:
- 7 milioni di lire per auto e caravan, -
- 1,5milioni di lire per motocicli e
- 8.cento.mila lire per i ciclomotori(praticamente sono i valori indicati sopra, divisi per 5).
3) - al 90%
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nella maggior parte dell'anno.(per promiscuo si intende l'utilizzo privato e aziendale del mezzo, sfruttato dal dipendente, nella maggior parte dell'anno. Io deduco almeno per 183 giorni. Ma su questo spartiacque c'è dottrina contraria. Vedremo che dirà la giurisprudenza.) In questo caso il fringe benefit in capo al lavoratore dipendente viene tassato su una base imponibile pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza figurativa (quindi forfetaria) di 15.000km anno, al costo stabilito nella tabella ACI.
detraibilità IVA sui veicoli.
Questo il testo dell'art 19bis1 del dpr 633/1972 presente sul sito dell'Agenzia Entrate, ad oggi NON aggiornato - si vedano le lettere c) e d) che ancora prescrivono la totale non detraibilità IVA sull'acquisto di auto- : clicca qui
Il motivo per cui la fonte normativa italiana sull'IVA non è stata 'corretta' è relativamente semplice: lo stesso consiglio dell'Unione Europea con propria decisione n. 441 del 27/06/2007, ha autorizzato la detraibilità IVA al 40% per i soggetti che acquistino autoveicoli non integralmente strumentali per l'impresa. Ricordiamoci che una "decisione" dell'UE è vincolante per il destinatario, in base all'art. 249 comma 4 del Trattato CEE, senza che sia obbligatorio pertanto per l'Italia recepire in una propria norma di ordinamento interno la disciplina contenuta nel citato atto UE. Rifacciamoci pertanto alla Decisione UE, apprendendo il testo direttamente dalla GUUE (gazzetta ufficiale dell'unione europea), questo il link, dove al punto 5) si legge esplicitamente che la detraibilità IVA per le auto ad uso promiscuo è detraibile al 40% a far data dal 27/06/2007. Rimane detraibile al 100% l'IVA per l'acquisto effettuato dagli agenti di commercio (art. 19 bis 1 lett c del dpr 633/72, ultima riga).
RIASSUMENDO e semplificando estremamente:
costi auto:
- strumentali: deducibilità al 100%
- se non strumentali: deducibilità al 40% del costo, entro la franchigia (35milioni, ecc)
IVA sulle auto:
- strumentali: detraibilità 100%
- se non strumentali: detraibilità a 40% (salvo agenti di commercio al 100%)
Ricordo ancora una volta di contattare il proprio consulente fiscale di fiducia per verificare la propria situazione in materia di deducibilità costi auto e detraibilità IVA relativa. I dati sopra esposti si devono ritenere solo appunti personali di chi li ha scritti. Invito a verificare gli aggiornamenti della materia in oggetto, che subisce repentine variazioni e che questo blog non ha obblighi di aggiornamento né di segnalare le novità al pubblico.
Nessuna responsabilità può essere imputata a chi ha scritto questo post.
Cerco di fare un po' di chiarezza, invitando il lettore comunque a interpellare il proprio commercialista per verificare il caso soggettivo e chiarire la posizione fiscale del contribuente. La disciplina di sotto riportata non sarà necessariamente in seguito aggiornata, pertanto raccomandiamo anche di verificare che il contenuto sia ancora attuale nel momento della eventuale adozione. Inoltre, rimane fuori dal discorso che segue il trattamento fiscale delle auto degli agenti di commercio, delle società di leasing, dei tassisti e dei veicoli immatricolati autocarro, per citare alcuni casi che vengono disciplinati da normative 'ad hoc'. Di seguito indichiamo con la parola generica "veicoli" i mezzi di trasporto a motore, meglio intesi come auto, motocicli, ciclomotori ecc. Se necessario viene dettagliata la distinzione per i singoli beni.
Più o meno tutto è iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia UE (del 14.09.2006), nella quale la suprema Corte ha stabilito la violazione alle norme europee in materia di detraibilità IVA (ricordo che le norme UE sono fonte di gradino pari o superiore a quelle italiane, nelle materie da queste disciplinate).
In materia di indetraibilità IVA sul costo di auto aziendali, ricordiamo che l'Italia ha obbligato negli ultimi anni a rendere totalmente indetraibile (100%) l'IVA su tali costi, in contrasto con il coordinato comportamento dei Paesi dell'Unione Europea. Da questa sentenza sappiamo tutti che l'Italia ha dovuto dapprima sobbarcarsi l'onere di restituire ai contribuenti il 50% dell'IVA non detratta; siamo ancora tutti più o meno in alto mare infatti, per quanto riguarda la "richiesta di rimborso IVA auto", da presentare al prossimo 20 ottobre 2007.
Sappiamo anche che il nostro governo ha cominciato un lungo gioco di ping pong con l'armonizzatore europeo, vincendo per sfinimenti sotto rete, uno sconto del 10% dell'IVA da restituire per cui il rimborso concesso ai contribuenti è rimasto confermato al 40% anziché al 50%. Questa aliquota è stata accertata in data 27 giugno 2007. Da questa autorizzazione è rimasta implicita anche per il futuro (per quanto dura) la deducibilità IVA al 40% delle spese auto non interamente utilizzate ai fini professionali (con questo intendiamo gli autocarri che hanno disciplina diversa. Cfr. altri post di questo blog). Nel frattempo il governo italiano ha adottato la indeducibiltà del costo totale (100%) sulle auto non strumentali (quindi non "necessarie" all'attività d'impresa), compensando la "perdita" IVA concessa a detrazione con il maggior incasso di imposte dirette [ricordo che se un costo è indeducibile dal reddito, và da sé che questo costo diventa base imponibile Irpef o Ires]. Ma ancora una volta il grande occhio dell'UE ha vigilato e l'Italia ha emanato una nuova norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2007 che ha integrato (rimaneggiandolo) l'art. 164 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR Dpr 917/86).In estrema sintesi, da valutare caso per caso, la disciplina aggiornata ad oggi è la seguente.
vedi l'art. 164 aggiornato al 18.8.2007, cliccando qui.
deducibilità dei COSTI dei veicoli.
Il costo dell'auto da parte dell'imprenditore è deducibile solo (ed esclusivamente) in questi casi:
1 - al 100% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - solo ed esclusivamente se sono 'strumentali' all'attività d'impresa.
b) i mezzi adibiti ad uso pubblico.Per capire il concetto e la portata di 'strumentalità' in senso tributario si veda la Risoluzione Agenzia Entrate (se non si ha voglia di leggerla tutta, si legga almeno a pag. 4 il primo capoverso) dove il Ministero delle Finanze, in risposta a un interpello di un contribuente ha sancito che perfino le auto date ai dipendenti per eseguire visite tecniche presso i clienti NON sono strumentali!, asserendo che si ritengono strumentali solo quegli autoveicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata.
Questo il link.
2) - al 40% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - se detti veicoli NON sono strumentali come indicato dal punto precedente.
Nota per gli agenti di commercio à in deroga sono deducibili i costi all'80% per gli stessi beni strumentali indicati al punto 2), se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Nota per i professionisti à sono deducibili al 40%, limitatamente ad un solo veicolo.
Le franchigie ai costi d'acquisto dei veicoli.
l'aliquota del 40% o dell'80% di deducibilità del costo, come sopra indicato nel punto 2) non tiene conto della quota che eccede:
- 35milioni di lire per auto e caravan, (50milioni per agenti e rappresentanti di commercio)
- 8milioni di lire per motociclii
- 4 milioni di lire per ciclomotori.
In altre parole, per esempio, un'auto il cui costo sia di 50milioni di lire è deducibile per un imprenditore, non agente di commercio, al 40% di 35milioni di lire, pertanto: 14milioni di lire (perdonatemi se conto ancora in lire, ma mi adatto agli strumenti del nostro Ministero. E fortuna vuole che abbiano abbandonato dai testi di legge la 'libra moneta' di carolingia memoria). Non illudiamoci qua: ricordiamoci che il costo d'acquisto di un autoveicolo utilizzato nell'impresa và ammortizzato (cioè spalmato) su più anni. Ma questo è un altro discorso.
Il leasing e il noleggio dei veicoli.
Prosegue l'art. 164 del Dpr 917/86 con la disciplina del leasing e del noleggio dei veicoli. Se i beni suddetti sono stati acquistati con leasing (locazione finanziaria), i canoni pagati nel periodo di locazione vanno riproporzionati alle franchigie sopra riportate e pertanto la quota annuale deducibile al 40% deve essere calcolata nella franchigia di:
- 7 milioni di lire per auto e caravan, -
- 1,5milioni di lire per motocicli e
- 8.cento.mila lire per i ciclomotori(praticamente sono i valori indicati sopra, divisi per 5).
3) - al 90%
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nella maggior parte dell'anno.(per promiscuo si intende l'utilizzo privato e aziendale del mezzo, sfruttato dal dipendente, nella maggior parte dell'anno. Io deduco almeno per 183 giorni. Ma su questo spartiacque c'è dottrina contraria. Vedremo che dirà la giurisprudenza.) In questo caso il fringe benefit in capo al lavoratore dipendente viene tassato su una base imponibile pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza figurativa (quindi forfetaria) di 15.000km anno, al costo stabilito nella tabella ACI.
detraibilità IVA sui veicoli.
Questo il testo dell'art 19bis1 del dpr 633/1972 presente sul sito dell'Agenzia Entrate, ad oggi NON aggiornato - si vedano le lettere c) e d) che ancora prescrivono la totale non detraibilità IVA sull'acquisto di auto- : clicca qui
Il motivo per cui la fonte normativa italiana sull'IVA non è stata 'corretta' è relativamente semplice: lo stesso consiglio dell'Unione Europea con propria decisione n. 441 del 27/06/2007, ha autorizzato la detraibilità IVA al 40% per i soggetti che acquistino autoveicoli non integralmente strumentali per l'impresa. Ricordiamoci che una "decisione" dell'UE è vincolante per il destinatario, in base all'art. 249 comma 4 del Trattato CEE, senza che sia obbligatorio pertanto per l'Italia recepire in una propria norma di ordinamento interno la disciplina contenuta nel citato atto UE. Rifacciamoci pertanto alla Decisione UE, apprendendo il testo direttamente dalla GUUE (gazzetta ufficiale dell'unione europea), questo il link, dove al punto 5) si legge esplicitamente che la detraibilità IVA per le auto ad uso promiscuo è detraibile al 40% a far data dal 27/06/2007. Rimane detraibile al 100% l'IVA per l'acquisto effettuato dagli agenti di commercio (art. 19 bis 1 lett c del dpr 633/72, ultima riga).
RIASSUMENDO e semplificando estremamente:
costi auto:
- strumentali: deducibilità al 100%
- se non strumentali: deducibilità al 40% del costo, entro la franchigia (35milioni, ecc)
IVA sulle auto:
- strumentali: detraibilità 100%
- se non strumentali: detraibilità a 40% (salvo agenti di commercio al 100%)
Ricordo ancora una volta di contattare il proprio consulente fiscale di fiducia per verificare la propria situazione in materia di deducibilità costi auto e detraibilità IVA relativa. I dati sopra esposti si devono ritenere solo appunti personali di chi li ha scritti. Invito a verificare gli aggiornamenti della materia in oggetto, che subisce repentine variazioni e che questo blog non ha obblighi di aggiornamento né di segnalare le novità al pubblico.
Nessuna responsabilità può essere imputata a chi ha scritto questo post.
lunedì 17 settembre 2007
rimborsi IVA auto prorogati al 20 ottobre 2007
E' stato proprogato il termine di presentazione delle dichirazioni telematiche "rimborsi IVA auto", dal 20 settembre al 20 ottobre 2007.
Questo il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate
Questo il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate
marchi e brevetti: database mondiale completo
Ecco il link all'utilisimo database dei brevetti mondiali: cliccare qui.
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D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
dpr 404/2001
CCIAA: nuove tariffe per il Registro Imprese
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29.08.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 settembre 2007, sono state modificate le tariffe dei diritti delle Camere di Commercio (visure, certificati, bollinature, iscrizioni, cancellazioni, altri atti e documenti del Registro Imprese).
Segnalo l'abolizione del diritto di segreteria CCIAA per la dichiarazione di inizio attività e attribuzione IVA.
clicca qui per il testo Gazz. Uff. del decreto 29.8.2007 (nella seconda pagina il "nuovo taiffario"CCIAA").
Segnalo l'abolizione del diritto di segreteria CCIAA per la dichiarazione di inizio attività e attribuzione IVA.
clicca qui per il testo Gazz. Uff. del decreto 29.8.2007 (nella seconda pagina il "nuovo taiffario"CCIAA").
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D.Lgs. 231/2002),
dpr 404/2001
venerdì 14 settembre 2007
iniziative d'impresa: energia dall'acqua di mare?!
Scoperta accidentale e occasionale come lo scopritore ha ammesso, quella di scomporre le molecole d'acqua di mare, liberando energia bruciando l'idrogeno contenuto in esse.
Apprendo la notizia da internet, confermata da siti istituzionali e di ricerca USA.
Il medico (John Kanzius) specializzato nella ricerca contro il cancro ha utilizzato un radiofrequenzimentro per dividere le cellule malate da quelle sane.
Provando a desalinizzare l'acqua di mare con lo strumento, l'acqua si é incendiata sprigionando energia.
Il Governo degli Stati Uniti stà provvedendo a incentivare l'iniziativa con finanziamenti ad-hoc.
Ritengo la notizia interessante per il nostro blog.
questo il link a un notiziario video, riportato in YouTube.
Apprendo la notizia da internet, confermata da siti istituzionali e di ricerca USA.
Il medico (John Kanzius) specializzato nella ricerca contro il cancro ha utilizzato un radiofrequenzimentro per dividere le cellule malate da quelle sane.
Provando a desalinizzare l'acqua di mare con lo strumento, l'acqua si é incendiata sprigionando energia.
Il Governo degli Stati Uniti stà provvedendo a incentivare l'iniziativa con finanziamenti ad-hoc.
Ritengo la notizia interessante per il nostro blog.
questo il link a un notiziario video, riportato in YouTube.
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idee d'impresa
giovedì 13 settembre 2007
sostituzione frigoriferi e congelatori. procedura per l'agevolazione.
Nella Finanziaria per il 2007 l'agevolazione per la sostituzione dei frigoriferi e congelatori é stata forse presa sottogamba, sebbene ne avessimo già parlato in un precedente post. Evidentemente l'entità della detrazione é di modesta rilevanza, ma...se stiamo sostituendo il vecchio frigorifero, perché non utilizzare l'agevolazione tributaria?
Segnalo la procedura per la detrazione del costo, contenuta nella circolare 24/E dell'Agenzia Entrate datata 27.04.2007. Ricordo che vale per tutto il 2007 (anche per gli acquisti già effettuati, comprovati da fattura o scontrino parlante) e dà diritto al 20% di detrazione fino a un massimo di 200 euro.
questo il link
Segnalo la procedura per la detrazione del costo, contenuta nella circolare 24/E dell'Agenzia Entrate datata 27.04.2007. Ricordo che vale per tutto il 2007 (anche per gli acquisti già effettuati, comprovati da fattura o scontrino parlante) e dà diritto al 20% di detrazione fino a un massimo di 200 euro.
questo il link
libri usati e prodotti filatelici
Qualche operatore del settore "usati" si pone questa domanda: vendo libri di seconda mano ...devo emettere fattura? ricevuta? scontrino?
Ebbene la risposta arriva cristallina dall'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 73/2007. (questo il link)
La Risoluzione rimanda al d.l. 23.02.1995, n. 41 (convertito in legge 85/1995 ->la "famosa" delle del regime del margine).
In sonstanza la risposta é negativa. Non é necessario certificare la vendita ambulante di libri usati (acquistati da privati) mediante corrispettivo, ad eccezione dei libri d'antiquariato (per i quali é necessaria ricevuta o scontrino).
Questo perché é applicato il regime del margine.
Diverso é il discorso per i francobolli e le collezioni filateliche (penso anche numismatiche, quindi): essendo non "di modico valore", per le argomentazioni contenute nella Risoluzione che invito a leggere, le cessioni vanno sempre certificate da scontrini o ricevute fiscali.
Ebbene la risposta arriva cristallina dall'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 73/2007. (questo il link)
La Risoluzione rimanda al d.l. 23.02.1995, n. 41 (convertito in legge 85/1995 ->la "famosa" delle del regime del margine).
In sonstanza la risposta é negativa. Non é necessario certificare la vendita ambulante di libri usati (acquistati da privati) mediante corrispettivo, ad eccezione dei libri d'antiquariato (per i quali é necessaria ricevuta o scontrino).
Questo perché é applicato il regime del margine.
Diverso é il discorso per i francobolli e le collezioni filateliche (penso anche numismatiche, quindi): essendo non "di modico valore", per le argomentazioni contenute nella Risoluzione che invito a leggere, le cessioni vanno sempre certificate da scontrini o ricevute fiscali.
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lunedì 10 settembre 2007
trasmissione corrispettivi entro il 25 settembre 2007
I contribuenti "minimi in franchigia" devono trasmettere in via telematica entro il giorno 25 settembre 2007 i corrispettivi dei primi 8 mesi dell'anno.
L'adempimento riguarda i commercianti al dettaglio che nel 2006 abbiano faturato meno di 7mila euro e altri come specificato di seguito nel link all'informazione.
Questo il link all'Agenzia Entrate.
L'adempimento riguarda i commercianti al dettaglio che nel 2006 abbiano faturato meno di 7mila euro e altri come specificato di seguito nel link all'informazione.
Questo il link all'Agenzia Entrate.
la TV della camera di commercio di Milano
Segnalo l'esistenza di "impresalive.tv", la TV internet della CCIAA di Milano.
Questo il link per vederla gratuitamente.
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nuova camera di commercio: Monza e Brianza
Silenziosamente é nata la Camera di Commercio di Monza e Brianza.
Gli imprenditori con sede legale nell'area di Monza e Brianza (questo l'elenco) devono riferirsi a questa Camera di Commercio e non più alla camera di Commercio di Milano.
Clicca qui per il sito della Camera di Commercio di Monza e Brianza.
Gli imprenditori con sede legale nell'area di Monza e Brianza (questo l'elenco) devono riferirsi a questa Camera di Commercio e non più alla camera di Commercio di Milano.
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fiscalità del Trust
Segnalo la circolare ministeriale n. 48 dell'agosto 2007 inerente l'imposizione tributaria del trust. Non la commento, trattandosi di materia relativamente poco applicata, sebbene spesso alcuni imprenditori mi chiedono di spiegar loro di che si tratta. La ritengo però molto interessante, perché in 25 pagine riporta di fatto e di diritto l'intera disciplina italiana del trust (ancora molto poco o per niente utilizzata, rispetto ai Paesi di diritto anglosassone).
clicca qui per la circolare ministeriale.
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venerdì 7 settembre 2007
Partita IVA sui siti aziendali
Ricordo a tutti gli imprenditori che sui siti aziendali (imprese e professionisti) é obbligatorio inserire il numero di Partita IVA del titolare del sito e, se é esercitato commercio elettronico, anche i dati identificativi dell'internet service provider.
L'obbligo deriva dall'articolo 2 del dpr 404/2001 e prevede sanzioni da 258,23 euro a un massimo di 2.065,83 euro.
L'obbligo deriva dall'articolo 2 del dpr 404/2001 e prevede sanzioni da 258,23 euro a un massimo di 2.065,83 euro.
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licenziamento per uso improprio del cellulare aziendale
Ritengo interessante per i miei lettori questo articolo tratto dal sito de "ilSole24Ore" di oggi, rigurdante la giusta causa per il licenziamento di lavoratori dipendenti che utilizzano impropriamente il cellulare aziendale (nelle ore di lavoro, e non).
questo il link.
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giovedì 6 settembre 2007
Condivisione documenti su Google. Siamo tranquilli?
A scopo ludico qualcuno di noi ha cominciato da mesi a "giocare" con le funzionalità Google-web inerenti la condivisione file e cartelle.
Ora leggo con stupore e sconsolatezza del cavillo giuridico contenuto nelle condizioni di utilizzo di GoogleApps. Spero si tratti davvero di una imbroglio di parole e di non altri tipi di garbugli.
Vi invito a leggere il post di punto-informatico.it, cliccando qui.
Ora leggo con stupore e sconsolatezza del cavillo giuridico contenuto nelle condizioni di utilizzo di GoogleApps. Spero si tratti davvero di una imbroglio di parole e di non altri tipi di garbugli.
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martedì 4 settembre 2007
interessi di mora per i tardivi pagamenti
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tasso d'interesse applicabile ai pagamenti tardivi (Gazz. Uff. Rep. It. 175 del 30.07.2007).
Ricordo che questo tasso é semestrale e vale per il periodo 01 luglio 2007-31 dicembre 2007 (come previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002).
Per le transazioni commerciali: 4,07%+7% = applicabile l' 11,07%
Per transazioni con prodotti alimentari deteriorabili: 4,07%+9%= applicabile 13,07%.
Ricordo che questo tasso é semestrale e vale per il periodo 01 luglio 2007-31 dicembre 2007 (come previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002).
Per le transazioni commerciali: 4,07%+7% = applicabile l' 11,07%
Per transazioni con prodotti alimentari deteriorabili: 4,07%+9%= applicabile 13,07%.
spese di rappresentanza, pubblicità o costi "normali"?
Spesso mi trovo a confrontarmi con imprenditori di ogni estrazione per la deducilità delle spese di pubblicità, propaganda, rappresentanza, e chi più ne ha più ne metta.
Vorrei in maniera assolutamente sintetica segnalare le implicazioni tributarie che sottostanno alle varie configurazioni delle spese, che vanno ben oltre alla semplice "etichetta" con cui si infilano in contabilità seguendo il piano dei conti.
SPESE DI RAPPRESENTANZA.
Sono spese sostenute per accrescere, posizionare, promuovore l'immagine dell'azienda presso il pubblico generalmente inteso. Si tratta di spese sostenute senza un vantaggio diretto, a favore di terze persone che non danno un contro-corrispettivo diretto all'impresa che le elargisce (per esempio finanziare un'opera, una biblioteca, ecc.).
SPESE DI PUBBLICITA' e PROPAGANDA.
Sono spese sostenute al fine di promuovere i prodotti, il marchio dell'impresa o l'azienda stessa nel suo insieme. Si tratta di spese sostenute con la stipula di un contratto a prestazioni reciproche (una parte si obbliga a "far pubblicità" con i veicoli di promozione disponibili e l'altra parte si obbliga al pagamento. Per esempio il semplice volantinaggio o la pubblicità sui canali TV).
SPESE ORDINARIE (INERENTI).
Sono spese considerate "normali", in regime ordinario, che sebbene sostenute in particolari iniziative di promozione non sono da considerare spese di pubblicità né di rappresentanza. Per esempio in caso di vendite promozionali, saldi di stagione, ecc.
Perché la distinzione sopra riportata?
Perché ovviamente a livello fiscale le spese di rappresentanza, le spese di pubblicità e le spese ordinarie hanno deducibilità fiscali differenti a seconda che siano state sostenute in attività d'impresa o professionale o in regime agricolo o altro ancora..
Vorrei in maniera assolutamente sintetica segnalare le implicazioni tributarie che sottostanno alle varie configurazioni delle spese, che vanno ben oltre alla semplice "etichetta" con cui si infilano in contabilità seguendo il piano dei conti.
SPESE DI RAPPRESENTANZA.
Sono spese sostenute per accrescere, posizionare, promuovore l'immagine dell'azienda presso il pubblico generalmente inteso. Si tratta di spese sostenute senza un vantaggio diretto, a favore di terze persone che non danno un contro-corrispettivo diretto all'impresa che le elargisce (per esempio finanziare un'opera, una biblioteca, ecc.).
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Sono spese sostenute al fine di promuovere i prodotti, il marchio dell'impresa o l'azienda stessa nel suo insieme. Si tratta di spese sostenute con la stipula di un contratto a prestazioni reciproche (una parte si obbliga a "far pubblicità" con i veicoli di promozione disponibili e l'altra parte si obbliga al pagamento. Per esempio il semplice volantinaggio o la pubblicità sui canali TV).
SPESE ORDINARIE (INERENTI).
Sono spese considerate "normali", in regime ordinario, che sebbene sostenute in particolari iniziative di promozione non sono da considerare spese di pubblicità né di rappresentanza. Per esempio in caso di vendite promozionali, saldi di stagione, ecc.
Perché la distinzione sopra riportata?
Perché ovviamente a livello fiscale le spese di rappresentanza, le spese di pubblicità e le spese ordinarie hanno deducibilità fiscali differenti a seconda che siano state sostenute in attività d'impresa o professionale o in regime agricolo o altro ancora..
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intermediari ablitati: ravvedimenti possibili.
Ricordo che la Finanziaria 2007 ha modificato (fra il resto) l'art 39 comma 1bis del D.Lgs 241/97 in materia di sanzioni amministrative tributarie.
Nello specifico quindi, le sanzioni per omesse o tardive trasmissione in via telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati ricordo sono da 516 a 5.164 euro (art. 7bis del D.Lgs. 241/97).
Ma tali sanzioni sono ravvedibili da parte dell'incaricato, trattandosi di violazioni tributarie (prima della Finanziaria 2007 non si riteneva tali, pertanto non valeva il regime del ravvedimento operoso).
Nello specifico quindi, le sanzioni per omesse o tardive trasmissione in via telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati ricordo sono da 516 a 5.164 euro (art. 7bis del D.Lgs. 241/97).
Ma tali sanzioni sono ravvedibili da parte dell'incaricato, trattandosi di violazioni tributarie (prima della Finanziaria 2007 non si riteneva tali, pertanto non valeva il regime del ravvedimento operoso).
sabato 1 settembre 2007
sicurezza nei luoghi di lavoro
Tutti quanti siamo stati alle prese qualche anno fa, e tuttora lo siamo, con la conosciuta, talvolta contestata e talaltra temuta "legge 626", inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Forse qualcuno si é persa la legge 123/2007 perché pubblicata il 10 agosto 2007, io per primo non lo nascondo e non me ne vergogno. (spero che anche i miei visitatori e lettori abbiano goduto di serene ferie, se non altro nella settimana di ferragosto!)
La portata di questa legge non é però da poco: viene data delega al Governo di emanare (o partorire) entro 9 mesi dalla pubblicazione un Testo Unico che riscriva l'intero istituto giuridico della sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse le relative sanzioni. anzitutto mi chiedo: verrà quindi abrogata la 626? Staremo a vedere..., per il momento il d.lgs 626/1994 è stato modificato in parte dall'articolo 3 della sopra citata legge.
Per il momento, la cosa importante da sottolineare e porre in evidenza al lettore é la parte che riguarda la sicurezza nei cantieri.
Dal primo settembre (oggi) debutta infatti l'obbligo di esibizione del tesserino da parte dei lavoratori addetti nei cantieri edili, nei casi di appalto e subappalto. Le sanzioni sono di 500euro per ogni dipendente non "tesserato". Per datori di lavoro con meno di 10 lavoratori può essere creato un unico registro, vidimato presso la direzione provinciale del lavoro. (art. 6 della citata legge 123/2007).
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