Ricordo che i canoni di locazione sono reddito imponibile per il locatore in base al principio "per competenza" e non "per cassa". Pertanto l'affitto concorre al reddito ache se non viene di fatto pagato da parte del conduttore.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12905 del 1° giugno 2007 ribardisce che perfino la successiva risoluzione del contratto per mancati pagamenti vale per dimostrare la possibilità di non dichiarare il reddito non incassato.
Interessanti le parole: "salvo che non risulti l'inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva".
link Agenzia Entrate alla sentenza Cassazione
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