venerdì 7 marzo 2008

non é reato mentire per tutelare il proprio onore!

Fantastica Sentenza della Cassazione Penale (n. 10381/2008): in sostanza la moglie infedele aveva mentito ai Pubblici Ufficiali. Interrogata più volte su telefonate ingiuriose arrivate a suo marito da uno "sconosciuto", questa ha sempre negato di conoscerne l'origine. Ma dato che le telefonate arrivavano dalla sua scheda telefonica, é stata denunciata per favoreggiamento e falsa testimonianza. Il motivo? le telefonate si é scoperto provenivano dal suo amante!
Beh, la Corte d'Appello prima e la Cassazione poi (vertice della giurisprudenza penale italiana) hanno confermato la "non punibilità ex art. 384 del Codice Penale" perché la donna ha mentito "per difendere il proprio onore".
Non mi intrometto nei fatti personali, né in quelli di cuore, ma da lunedì, quando tornerò al lavoro, non saprò veramente cosa rispondere agli imprenditori che mi chiederanno se é lecito mentire al fisco per "difendere il proprio onore". Vi ho avvisati: risparmiatemi la risata!
(ironia a parte, l'art. 384 del codice penale prevede che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore", nei casi espressamente previsti dal Codice Penale artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378; l'area tributaria-civile-d'impresa é esclusa.)

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