venerdì 4 luglio 2008

fatturazione delle cessioni avvenute online

Più di un imprenditore mi ha chiesto come fatturare le vendite effettuate in internet. Chi distribuisce software, chi immagini, chi per pochi euro vende procedure, fogli di calcolo e tanto altro ancora si é posto la domanda: come posso fatturare ai clienti, senza avere enormi quantità di fatture emesse, di importo minimo ciascuna?

Una legge di riferimento c'é: é la legge finanziaria del 1997 (L. 662/97) che all'art. 3, comma 136 prevede la possibilità di farsi gestire gli incassi e la fatturazione attiva da un intermediario abilitato. Peccato (per l'imprenditore) che quella legge di 11 anni fa non abbia ancora avuto regolamentazione, e pertanto non é soluzione di fatto operante, né di prospettiva attuale...

La soluzione é una sola: arrangiarsi, adeguarsi ed emettere fattura per ogni singola transazione.

Il fisco in data 03 luglio 2008 ha emesso una interessante Risoluzione Ministeriale (n. 274/E), a seguito di interpello di un contribuente. Per chi non lo sapesse, la procedura di interpello é una domanda posta al Ministero delle Finanze il quale emette Risoluzione al caso, se il quesito non prevede soluzioni elementari, ed evidenzia problematiche di rilievo - . Questo atto é vincolante per il contribuente, ma l'analogia come forma di interpretazione vale per la platea nazionale.

Per questo cliccando qui potete leggere il quesito, la soluzione e la risposta della Direzione Nazionale dell'Agenzia Entrate.

1 commento:

  1. Tutto giusto, per quanto assurdo!, ma attenzione alla distinzione tra commercio elettronico diretto e indiretto. Direi che i clienti che menzioni rientrano nel primo caso (in pratica senza spedizione fisica), e quindi si applica la regola indicata. Per chi fa invece commercio elettronico indiretto, con spedizione dei beni, si applica la normativa per le vendite a distanza, su catalogo, e cioè si possono usare i corrispettivi.
    Complimenti per il blog (da $ 564!).
    Francesco.

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