il d.l. 138/2011 (Manovra di Ferragosto) ha variato l'aliquota IVA dal 20 al 21%.
questo il link alla circolare 45/E Agenzia Entrate. A oltre due settimane dall'entrata in vigore della nuova aliquota ecco le "istruzioni" dell'Agenzia Entrate sull'appplicazione dell'aliquota IVA al 21%.
In sostanza la circolare 45/E del 2011 "concede" più tempo per adeguare i propri sistemi informatici all'IVA 21%: potrà essere versata l'IVA in più (1% sull'imponibile) conguagliando i conti non soltanto nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale ordinarie), ma anche :
--> entro il 27 dicembre 2011 (scedenza dell'acconto IVA 2011), oppure
--> entro il 16 marzo 2012 (scadenza IVA annuale a saldo 2011)
maggiorando i versamenti dei soli interessi di dilazione (sulla differenza IVA 20 e 21%)
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
giovedì 13 ottobre 2011
mercoledì 12 ottobre 2011
spesometro per il 2010: la trasmissione é posticipata al 31.12.2011
la scadenza della trasmissione telematica delle comunicazioni ai fini dello spesometro anno 2010 (operazioni IVA pari o superiori a 25.000euro) sono state posticipate dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011.....conoscendo i tempi tecnici di elaborazione dei software....buon Capodanno a tutti!
questo il link del provvedimento Agenzia Entrate
che posticipa il termine di presentazione della Comunicazione
questo il link del provvedimento Agenzia Entrate
che posticipa il termine di presentazione della Comunicazione
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martedì 19 luglio 2011
il nuovo regime dei MINIMI
il d.l. 98/2011 é stato convertito nella L. 111/2011.
L'art. 27 del d.l. contiene il nuovo regime dei MINIMI,
che analizziamo qui di seguito:
- entrata in vigore: dal 01.01.2012, ma utilizzabile anche da chi abbia già iniziato attività nel 2008, già in regime dei minimi. Il nuovo regime varrà per l'anno d'inizio attività e per i 4 consecutivi (ad esempio se ho aperto la P.IVA nel 2009, sono stato regime minimo per il 2009, il 2010 e lo sono anche nel corrente 2011. Dall'anno prossimo 2012 rientrerò nel nuovo regime dei minimi (nuove aliquote che vedremo di seguito) e sarò ancora nel regime dei minimi anche per il 2013, per complessivi 5 anni).
Ma c'é di più: il regime dei minimi può essere prorogato su richiesta del contribuente fino all'anno di compimento del 35' anno di età inlcuso.
- il regime dei minimi ha una tassazione del reddito con aliquota agevolata (imposta sostitutiva) che congloba Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale. Fino al 31.12.2010 l'aliquota sostitutiva é pari al 20% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo prodotto sotto il regime dei minimi, dall'anmno 2012 incluso l'imposta scende al 5% sullo stesso reddito. Ai fini del reddito si intendono i ricavi meno i costi inerenti l'attività e i contributi INPS (che vengono trattati come oneri deducibili e non detraibili - come per tutti i contribuenti "ordinari").
- i requisiti per poter essere nel regime dei minimi sono:
a) il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale, d'impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni precedenti l'inizio attività
b) il contribuente non può avere più di 35 anni di età
c) l'attività da esercitare non sia prosecuzione di attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività svolta in precedenza non consistesse nella pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di attività professionali come ad esempio l'avvocato o il medico)
- inoltre i requisiti del nuovo regime minimi assume come presupposti gli stessi del precedente regime dei minimi (valido fino al 31.12.2011) che prevede:
- tassazione del reddito conseguito nel regime dei minimi al 5% a decorrere dal reddito prodotto nel 2012; tassazione al 20% per il reddito prodotto fino al 2011 incluso (precedente regime dei minimi)
- nessun adempimento IVA, ad esclusione di certificare i comepnsi/ricavi con scontrini-ricevute fiscali e fatture (in via ordinaria, conservare le fatture e protocollarle in via ordinaria e presentare gli elenchi Intrastat in via ordinaria)
- esclusione IRAP
- esclusione Studi Settore e Parametri.
Per l'oggetto di tutto quanto sopra vi invito a contattare il vostro Commercialista di fiducia per verificare i requisiti e i vantaggi o gli svantaggi in merito all'apertura di un'attività con il nuovo regime dei minimi.
In ogni caso siamo a vostra disposizione per colloqui (anche a mezzo email o telefono) ricordando che non esiste alcuna "distanza" per ottenere consulenze da parte nostra e gestione di contabilità o dichiarazioni fiscali.
Contattateci senza impegno a:
filippo.cesena@gmail.com
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per un uso improprio di quanto qui riportato e in ogni caso senza aver verificato il caso di specie con lo scrivente o con un nostro collega Commercialista.
L'art. 27 del d.l. contiene il nuovo regime dei MINIMI,
che analizziamo qui di seguito:
- entrata in vigore: dal 01.01.2012, ma utilizzabile anche da chi abbia già iniziato attività nel 2008, già in regime dei minimi. Il nuovo regime varrà per l'anno d'inizio attività e per i 4 consecutivi (ad esempio se ho aperto la P.IVA nel 2009, sono stato regime minimo per il 2009, il 2010 e lo sono anche nel corrente 2011. Dall'anno prossimo 2012 rientrerò nel nuovo regime dei minimi (nuove aliquote che vedremo di seguito) e sarò ancora nel regime dei minimi anche per il 2013, per complessivi 5 anni).
Ma c'é di più: il regime dei minimi può essere prorogato su richiesta del contribuente fino all'anno di compimento del 35' anno di età inlcuso.
- il regime dei minimi ha una tassazione del reddito con aliquota agevolata (imposta sostitutiva) che congloba Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale. Fino al 31.12.2010 l'aliquota sostitutiva é pari al 20% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo prodotto sotto il regime dei minimi, dall'anmno 2012 incluso l'imposta scende al 5% sullo stesso reddito. Ai fini del reddito si intendono i ricavi meno i costi inerenti l'attività e i contributi INPS (che vengono trattati come oneri deducibili e non detraibili - come per tutti i contribuenti "ordinari").
- i requisiti per poter essere nel regime dei minimi sono:
a) il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale, d'impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni precedenti l'inizio attività
b) il contribuente non può avere più di 35 anni di età
c) l'attività da esercitare non sia prosecuzione di attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività svolta in precedenza non consistesse nella pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di attività professionali come ad esempio l'avvocato o il medico)
- inoltre i requisiti del nuovo regime minimi assume come presupposti gli stessi del precedente regime dei minimi (valido fino al 31.12.2011) che prevede:
- fatturato massimo 30.000euro/anno
- non devono essere fatte cessioni all'esportazione
- non di deve avere lavoratori dipendenti o a progetto
- il valore dei beni strumentali non deve superare i 15.000euro.
- tassazione del reddito conseguito nel regime dei minimi al 5% a decorrere dal reddito prodotto nel 2012; tassazione al 20% per il reddito prodotto fino al 2011 incluso (precedente regime dei minimi)
- nessun adempimento IVA, ad esclusione di certificare i comepnsi/ricavi con scontrini-ricevute fiscali e fatture (in via ordinaria, conservare le fatture e protocollarle in via ordinaria e presentare gli elenchi Intrastat in via ordinaria)
- esclusione IRAP
- esclusione Studi Settore e Parametri.
Per l'oggetto di tutto quanto sopra vi invito a contattare il vostro Commercialista di fiducia per verificare i requisiti e i vantaggi o gli svantaggi in merito all'apertura di un'attività con il nuovo regime dei minimi.
In ogni caso siamo a vostra disposizione per colloqui (anche a mezzo email o telefono) ricordando che non esiste alcuna "distanza" per ottenere consulenze da parte nostra e gestione di contabilità o dichiarazioni fiscali.
Contattateci senza impegno a:
filippo.cesena@gmail.com
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per un uso improprio di quanto qui riportato e in ogni caso senza aver verificato il caso di specie con lo scrivente o con un nostro collega Commercialista.
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