venerdì 12 ottobre 2007

idee d'impresa: enoteca.

L'attività di enoteca, vineria o "wine bar" che dir si voglia, é può essere un interessante business, se creato in una zona intelligente e condotta con sapienza.

Lo scopo dell'enoteca é l'offerta di vino, acompagnati da piccoli assaggi per la degustazione. Per questo l'investimento é relativamente esiguo.
La parte principale é l'allestimento del locale: oltre al locale é necessario un buon arredamento in tema. L'attrezzatura é minima: và dall'allestimento di una piccola cucina, e suppellettili quali bicchieri e bicchieri da degustazione, apparati frigoriferi ecc.
L'investimento, escluso il locale, può aggirarsi in poche decine di migliaia di euro.

L'attività d'impresa và svolta previo lo svolgimento dei seguenti adempimenti:
- apertura Partita IVA (prima ancora eventuale costituzione di società),
- iscrizione alla Camera di Commercio
- iscrizione al REC (registro esercenti il commercio)
- licenza per l'apertura del locale,
- messa "a norma" del locale (uscite di sicurezza, bagni, areazione, ecc)
- autorizzazione sanitaria (rilasciata dall'ASL di competenza)
- dichiarazione inizio attività al Comune di sede dell'attività.

Per ulteriori informazioni, contattaci senza impegno: f.cesena@mclink.it

idee d'impresa: organizzare eventi

Più di un imprenditore (o neofita tale) mi ha sottoposto il quesito su come é disciplinata l'attività di organizzazione eventi, spettacoli, meeting, attività ricreative, fiere, ecc., al fine di intraprenderne l'impresa.

Non mi soffermo sulla forma giuridica dell'azienda (tipo di società) che è soggettiva, ma cercherò in estrema sintesi di tracciare i confini oggettivi per svolgere l'attività.

Lo svolgimento dell'impresa é possibie anche disponendo di strumentazioni relativamente limitate (attrezzature audio-video) che comportano investimenti minimi quantificabili in alcune decine di migliaia di euro.
L'investimento maggiore e fondamentale stà invece nella capacità organizzativa dell'imprenditore, sia dal punto di vista ricerca clienti (che riguarda ogni azienda) ma soprattutto dal profilo selezione e organizzazione delle risorse. Possono essere necessari per un evento professionisti come conduttori, registi, musicisti, ecc. L'introduzione in un tessuto sociale professionale é quindi requisito indispensabile per il successo dell'iniziativa, rivolto a persone con spicccate doti nelle pubbliche relazioni, di marketing e organizzative.

Dal punto di vista prettamente legislativo é richiesta la costituzione di impresa con relativa iscrizione alla Camera di Commercio e Partita IVA, e in aggiunta, la relativa licenza di Pubblica Sicurezza.
E' quest'ultimo requisito che spesso fa infrangere o rallentare il sogno d'impresa.
Ma spesso le cose sono più semplici di quello che appaiono ad un primo impatto.
Basti pensare infatti che l'organizzazione di eventi rientra nel dettato dell'art. 115 del TULP (Testo Unico di Pubblica Sicurezza r.d. 773/1931), nella voce delle "agenzie pubbliche".
Il problema oggi é rivestito dalla competenza delegata agli Enti Locali, nello specifico i Comuni. Infatti l’art. 163, lettera d) del D.Lgs. 112/1998 ha riservato al Questore solo specifiche attività (quelle di: - agenzia di affari di recupero crediti, - agenzia di pubblici incanti (aste), - agenzia matrimoniale e - agenzia di pubbliche relazioni), demandando il resto agli enti Locali.
In buona sostanza bisogna fare riferimento quindi alla disciplina regionale di competenza (se esiste) e poi al Comune spesso alla sezione della Polizia amministrativa, di solito retta dal settore Commercio e pubblici esercizi del Municipio. Per ogni dettaglio sui di documenti e sui requisiti necessari al rilascio della licenza é quindi indispensabile recarsi al Comune della sede legale dell'attività, e fare riferimento in taluni casi anche all'atuorizzazione alla disciplna del Comune dello svolgimento della manifestazione.

Per maggiori informazioni non esistate a contattarci a mezzo email, senza impegno a: f.cesena@mclink.it

lunedì 1 ottobre 2007

responsabilità della trasmissione telematica

Segnalo la circolare n. 52/E del 2007 che riespone la normativa in capo ai soggetti che trasmettono in via telematica le dichiarazioni al Ministero Finanze.
questa la circolare 52/E del 2007.

accertamento sintetico: circolare operativa.

L'accertamento sintetico é determinato dall'articolo 38, commi 4 e 5 del Dpr 600/1973.
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007

studi settore e capacità contributiva: sentenza Cassazione

Ritengo interessante la sentenza della Cassazione, in merito ad accertamento studi di settore avanzato dall'Agenzia Entrate, a carico di un contribuente che malgrado l'attività iniziata di sana pianta non ingranasse effettivamente, si é visto un maggior reddito attribuito in base ai coefficienti.

La Cassazione ha sancìto che l'accertamento "deve basarsi non solo su coefficienti presuntivi di calcolo" ma deve essere integrata "da altri elementi oggettivi, specifici delle situazione sulla quale si sta effettuando il controllo. La flessibilità degli strumenti induttivi di determinazione della capacità contributiva di un soggetto trova origine direttamente dall'art. 53 della Costituzione.

Segnalo per questo la sentenza Corte di Cassazione n. 18983 del 2007.