lunedì 1 ottobre 2007

accertamento sintetico: circolare operativa.

L'accertamento sintetico é determinato dall'articolo 38, commi 4 e 5 del Dpr 600/1973.
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007

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