Dal 01. gennaio.2010 l'Agenzia delle Dogane introdurrà l'obbligo di presentazione del modello INTRASTAT esclusivamente a mezzo telematico. Pertanto si invitano le imprese a dotarsi singolarmente di autorizzazione alla procedura di inoltro, tramite la registrazione al sito Agenzia delle Dogane. Successivamente alla registrazione sul sito, si verrà contattati dall'Agenzia per ricevere le credenziali di presentazione telematica dei modelli Intracomunitari periodici.
Dal gennaio 2010 verrà anche eliminata la presentazione dell'Intrastat annuale, per dare spazio alle scadenze solo mensili e trimestrali; verranno rivisti gli scaglioni di presentazione.
Sarà obbligatoria la presentazione dei modelli Intastat anche per le prestazioni di servizi (oggi è previsto solo per le cessioni di beni)
Quanto sopra in base al recepimento della Direttiva 2006/112/Ce, di prossima emanazione in Decreto Legislativo in via di approvazione al Parlamento italiano.
Sostanziali novità anche in materia IVA intraUE che riformeranno l'attuale normativa IVA UE "transitoria" (lo è dal 1993).
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
lunedì 23 novembre 2009
lunedì 27 aprile 2009
Lungaggini burocratiche? nessun diritto di risarcimento al contribuente
Più di un contribuente da noi assistito ci ha chiesto in questi anni di professione di poter citare in giudizio la Pubblica Amministrazione (nello specifico amministrazione finanziaria) per ottenere rimborso danni per il tempo letteralmente perso a sistemare avvisi bonari, cartelle esattoriali, sgravi di vincoli aministrativi, iscrizioni di ipoteche del tutto errate e non dovute in principio.
A riguardo é interessante una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 8703 del 09 aprile 2009 - udienza del 17.3.2009).
In sostanza (strabiliante, se non sconvolgente!) il contribuente, residente a Catania, dopo aver chiesto tramite Giudice di Pace 300(trecento) euro a titolo di risarcimento danni ritenuto "(...)violato il divieto del nemin ledere, in considerazione della lunghezza dell'iter burocratico, durato sei mesi, con conseguente turbamento del "diritto alla tranquillità" del (contribuente) facendogli spendere tempo ed energie, tra visite "a vuoto" agli sportelli, richieste e reiterati solleciti, per dimostrare che la somma richiestagli non era dovuta (...)" si é visto negare dalla Cassazione l'ammontare.
La sentenza infatti recita "(...)nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del "diritto alla tranquillità" insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidiani "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione" (c.d. bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria(...)".
Insomma: richiesta di risarcimento rigettata. Ovvero armarsi di pazienza.
A riguardo é interessante una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 8703 del 09 aprile 2009 - udienza del 17.3.2009).
In sostanza (strabiliante, se non sconvolgente!) il contribuente, residente a Catania, dopo aver chiesto tramite Giudice di Pace 300(trecento) euro a titolo di risarcimento danni ritenuto "(...)violato il divieto del nemin ledere, in considerazione della lunghezza dell'iter burocratico, durato sei mesi, con conseguente turbamento del "diritto alla tranquillità" del (contribuente) facendogli spendere tempo ed energie, tra visite "a vuoto" agli sportelli, richieste e reiterati solleciti, per dimostrare che la somma richiestagli non era dovuta (...)" si é visto negare dalla Cassazione l'ammontare.
La sentenza infatti recita "(...)nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del "diritto alla tranquillità" insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidiani "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione" (c.d. bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria(...)".
Insomma: richiesta di risarcimento rigettata. Ovvero armarsi di pazienza.
lunedì 20 aprile 2009
IVA auto 2008
In questi giorni di quadrature di bilanci e di assestamenti in vista delle prossime dichiarazioni, mi rendo conto che la confusione regna in materia di detraibilità IVA auto.
Cerco, per quanto possibile, di chiarire i comportamenti da tenere in materia, rimandando ogni imprenditore al proprio commercialista di riferimento, al fine di non fraintedere il contenuto che segue. Ogni tipologia d'impresa infatti é a sé stante e potrebbe ricadere in talune fattispecie specifiche qui non trattate.
trattiamo di veicoli stradali a motore
ACQUISTO
fonte:
art. 19 bis 1 lett c) del dpr 633/72. NB: testo in vigore dal 01.09.2008,
a seguito di sentenza del Consiglio dell'Unione europea del 28.06.2007.
clicca qui per il testo
SE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione incluse): IVA detraibile al 100%
SE NON ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione): IVA detraibile al 40%
SE AGENTI DI COMMERCIO: IVA detraibile al 100%.
CONSUMI
fonte art. 19 bis 1 lett d) del dpr 633/72.
valgono le regole come impostate per l'acquisto degli stessi mezzi.
Per consumi la norma intende carburanti, lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, rimessaggi (vedere in dettaglio).
Cerco, per quanto possibile, di chiarire i comportamenti da tenere in materia, rimandando ogni imprenditore al proprio commercialista di riferimento, al fine di non fraintedere il contenuto che segue. Ogni tipologia d'impresa infatti é a sé stante e potrebbe ricadere in talune fattispecie specifiche qui non trattate.
trattiamo di veicoli stradali a motore
ACQUISTO
fonte:
art. 19 bis 1 lett c) del dpr 633/72. NB: testo in vigore dal 01.09.2008,
a seguito di sentenza del Consiglio dell'Unione europea del 28.06.2007.
clicca qui per il testo
SE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione incluse): IVA detraibile al 100%
SE NON ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione): IVA detraibile al 40%
SE AGENTI DI COMMERCIO: IVA detraibile al 100%.
CONSUMI
fonte art. 19 bis 1 lett d) del dpr 633/72.
valgono le regole come impostate per l'acquisto degli stessi mezzi.
Per consumi la norma intende carburanti, lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, rimessaggi (vedere in dettaglio).
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