In questi giorni di quadrature di bilanci e di assestamenti in vista delle prossime dichiarazioni, mi rendo conto che la confusione regna in materia di detraibilità IVA auto.
Cerco, per quanto possibile, di chiarire i comportamenti da tenere in materia, rimandando ogni imprenditore al proprio commercialista di riferimento, al fine di non fraintedere il contenuto che segue. Ogni tipologia d'impresa infatti é a sé stante e potrebbe ricadere in talune fattispecie specifiche qui non trattate.
trattiamo di veicoli stradali a motore
ACQUISTO
fonte:
art. 19 bis 1 lett c) del dpr 633/72. NB: testo in vigore dal 01.09.2008,
a seguito di sentenza del Consiglio dell'Unione europea del 28.06.2007.
clicca qui per il testo
SE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione incluse): IVA detraibile al 100%
SE NON ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI per l'esercizio di impresa (arte o professione): IVA detraibile al 40%
SE AGENTI DI COMMERCIO: IVA detraibile al 100%.
CONSUMI
fonte art. 19 bis 1 lett d) del dpr 633/72.
valgono le regole come impostate per l'acquisto degli stessi mezzi.
Per consumi la norma intende carburanti, lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, rimessaggi (vedere in dettaglio).
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