mercoledì 29 novembre 2006

deducibilità auto: il trattamento dei COSTI

Alla luce delle novità introdotte dal DL 262/2006 in materia di trattamento fiscale auto intestate alle imprese ecco un riepilogo utile alle contabilizzazioni:

auto strumentali
deducibili al 100% i veicoli senza i quali é impossibile lo svolgimento dell'attività d'impresa.
Qui al di là del dibattito degli imprenditori che ritengono ogni graffetta appoggiata sulla propria scrivania come strumentale (altrimenti che ce la tiene a fare?), il fisco ha più o meno chiarito cosa si deve intendere con tale concetto.

dipendenti
prima dell'entrata in vigore del citato decreto valeva l'art. 164 del Dpr 917/86 che permetteva di dedurre al 100% i veicoli assegnati per la maggioranza del periodo d'imposta al dipendente, nonché i relativi costi. Ora questo famoso articolo 164 viene riscritto permettendo la deducibilità del solo compenso in natura imputato al dipendente (come vale per gli amministratori e i co.co.co.). Si tenga presente che tale compenso in natura é inteso come il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000km annui ai valori ACI.

agenti e rappresentanti di commercio
rimane confermata la deducibilità del costo all'80% con un limite di costo pari a euro 25.822,24

lavoratori autonomi
passano dal 50% al 25% le deducibilità dei costi auto per i professionisti e lavoratori autonomi in genere; rimane il limite di deucibilità di un mezzo per professionista, e l'importo massimo di costo pari a euro 18.075,99.

come ormai questo governo ci sta abituando a ragionare, il regime fiscale (approvato a ottobre 2006) é valido retroattivamente dall'inizio dell'anno fiscale 2006.

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