venerdì 4 gennaio 2008

ICI - caso di separazione legale

Comma 6 LF2008- In caso di separazione legale il coniuge al quale non rimane l'uso dell'abitazione principale, può continuare a pagare l'ICI come se fosse abitazione principale, a meno che non abbia disponibilità di altro immobile nello stesso Comune.

2 commenti:

  1. Cosa significa "disponibilità": avere in affitt0, abitare dai parenti anche se non paga nulla,oppure di essere proprietario di un'altra casa ?

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  2. Questo il testo originale della norma (legge finanziaria per il 2008, articolo 1, comma 6)


    "All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) (omesso)
    b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

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