venerdì 4 gennaio 2008

Interessi passivi nel reddito d'impresa

Comma 33 LF2008 - viene integralmente riscritto l'art. 96 del TUIR (dpr 917/86). Gli interessi passivi diversi da quelli inclusi nel costo dei beni (art 110 c.1. lett b), di fatto sono gli interessi capitalizzati al cespite) sono deducibili fino a occorrenza degli interessi attivi. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo). Per ROL si intende (il testo della legge prosegue a ricordarlo) la differenza fra valori e costi della produzione (righe A e B del conto economico "CEE"), con esclusione delle voci di cui al n. 10 lettera a) e b), dei canoni leasing.
Per gli anni 2008 e 2009 esisterà una soglia di limite di deducibilità aumentato rispettivamente di 10.000 e di 5.000euro.

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