...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
sabato 20 dicembre 2008
partita IVA intracomunitaria
Per controllare la partita IVA di uno stato membro UE ci si può collegare facilmente al sito Agenzia Entrate e verificare l'esistenza della partita IVA. clicca qui per il servizio AgenziaEntrate
Bonus straordinario 2008 del Decreto Salvacrisi: modulistica
Il modulo da presentare al datore lavoro (o erogatore pensione): clicca qui
Le istruzioni per il modulo di cui sopra: clicca qui
Il modulo da presentare all'Agenzia Entrate: clicca qui
Le istruzioni per il modulo di cui sopra:
clicca qui
IVA - testo unico europeo - dir. 2006/112/CE
clicca qui per il testo.
Questa ha sostituito la sesta direttiva CEE del 1977 (77/338/CEE).
Quanto sopra non é da confondere con il Dpr 633/72 che é la norma istitutiva IVA in ambito Italia.
mercoledì 3 dicembre 2008
decreto SalvaCrisi - mutuo prima casa a tasso variabile
per i mutui 1' casa a tasso variabile, se la differenza - per le rate da saldare nel 2009- fra tasso applicato(senza spread, spese o altre maggiorazioni) e tasso contrattuale é maggiore del 4% lo Stato accolla la quota eccedente.
Vale solo per mutui sulla prima casa, eccetto abitazioni categorie A1,A8,A9 (di lusso) e alle persone fisiche per contratti stipulati fino al 31.10.2008
salvo errori&omissioni
decreto SalvaCrisi - bonus ai lavoratori dipendenti
si prevede un bonus straordinario (una tantum) ai lavoratori dipendenti, agli assimilati e ai pensionati.
BONUS------SOGGETTO BENEFICIARIO----reddito max del nucleo fam.
200 euro-----pensionato solo,nel nucleo fam----<15.000euro
- viene erogato dai sostituti d'imposta (datore lavoro o ente che eroga la pensione);
- va fatta richiesta al sostituto d'imposta entro il 31.01.2009 su apposito modulo;
- per il sostituto d'imposta il bonus é compensabile
salvo errori & omissioni
decreto SalvaCrisi
Si tratta del decreto legge 185 del 29.11.2008.
questo il link al d.l. 185/2008.
Nei prossimi post, provvederemo a schematizzare il contenuto della norma,
ricordando a tutti che i decreti-legge, per loro natura, possono essere modificati prima della conversione in Legge o addirittura non confermati quindi decadono.
D'altra parte a tutti i cittadini sono note le controversie (politiche e non) che imperversano in questi giorni internet e i media in generale, ad esempio in materia di IVA sulla TV (a pagamento), bonus energia, ecc ecc. staremo a vedere.
lunedì 20 ottobre 2008
reverse charge in edilizia.
La norma di riferimento é la Legge 296 del 2006 (finanziaria 2007) all'art. 1, comma 44.
Esiste una circolare ministeriale esplicativa che é la numero 37 del 2006. clicca qui per il testo.
In sostanza chi emette fattura per prestazione d'opera in ambito edile inserirà dicitura "non soggetto IVA art. 17 comma 6 del Dpr 633/72" (esente da marca da bollo).
Chi riceve la fattura non imponibile in questo senso, dovrà integrarla dell'aliquota IVA e dell'importo dell'IVA liquidato sull'imponibile.
La fattura dovrà essere registrata nel registro IVA acquisti e per la sola IVA nel registro IVA vendite, in modo tale che non risulti credito o debito IVA.
Contattate il vostro commercialista di per la effettiva contabilizzazione nel vostro gestionale di contabilità.
giovedì 2 ottobre 2008
ZFU: ecco la lista!
Questo un articolo a cura della redazione FiscoOggi (Agenzia Entrate). clicca qui
martedì 30 settembre 2008
spese ristoranti e alberghi - novità IVA e redditi
Per allinearsi alla normativa IVA europea, con la Legge 133 (agosto) 2008 é stata sancita la detraibilità IVA dalle fatture ristoranti e alberghi [dal 01 settembre 2008] e la deducibilità del costo al 75% [dal 01 gennaio 2009] per le spese inerenti l'attività d'impresa o professionale.
In altre parole l'IVA é detraibile se la spesa (vitto e/o alloggio) é INERENTE l'attività d'impresa o professionale.
Perché questo sia possibile, condizione necessaria (ma non sufficiente) é che la spesa sia documentata da fattura (e non scontrino, salvo scontrino parlante, cioé integrato del numero di partita IVA del destinatario).
La spesa non é detraibile ai fini IVA/redditi come qui esposto, se rientra nella fattispecie della "spesa di rappresentanza", rimandando alla disciplina fiscale preposta a quella fattispecie.
Dal punto di vista "costo" di spesa ristorazione / albergo la legge distingue fra il regime dei professionisti e il regime delle imprese.
Per i professionisti (art. 54, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 54 del TUIR, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile il 75%del costo (cioé ora imponibile), nel limite del 2% dei compensi dichiarati (cioé incassati; ricordiamoci che il reddito professionale é tassato per "cassa" e non per "competenza").
--> spesa di rappresentanza relativi ad alberghi e ristoranti = é deducibile nel massimo dell'1% dei compensi, ridotto al 75% per analogia di cui alla norma precedente.
--> spese di vitto/alloggio per partecipazione a convegni/congressi = sono deducibili al 50% per definizione e vista la nuova disciplina (IVA detraibile) il costo é deducibile al 75%
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) non rientrano in questa novità, essendo regolate nell'art. 95, comma 3 dello stesso TUIR)
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3
Per le imprese (art. 109, comma 5 del TUIR = Dpr 917/86)
questo é l'art. 109, vedere comma 5
--> spesa di ristorazione e alberghi = é deducibile, se inerente lo'attività d'impresa, nel limite del 75% del costo sostenuto (cioé dell'imponibile).
--> spese rappresentanza per albeghi e ristoranti = é deducibile (art. 108 c. 2)
questo é l'art. 108, vedere c. 2
--> spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (o collaboratori co. & co.) sono disciplinate dall'art. 95 comma 3.
questo é l'art. 95 del TUIR, vedere comma 3
questo il testo della circolare Direzione nazionale Ag. Entrate (n. 53 del 05/09/2008)
lunedì 1 settembre 2008
novità d'estate
Questo il testo della legge (oltre 200pagine): clicca qui.
ancora sulle ZFU - zone franche urbane
clicca qui
venerdì 4 luglio 2008
fatturazione delle cessioni avvenute online
Una legge di riferimento c'é: é la legge finanziaria del 1997 (L. 662/97) che all'art. 3, comma 136 prevede la possibilità di farsi gestire gli incassi e la fatturazione attiva da un intermediario abilitato. Peccato (per l'imprenditore) che quella legge di 11 anni fa non abbia ancora avuto regolamentazione, e pertanto non é soluzione di fatto operante, né di prospettiva attuale...
La soluzione é una sola: arrangiarsi, adeguarsi ed emettere fattura per ogni singola transazione.
Il fisco in data 03 luglio 2008 ha emesso una interessante Risoluzione Ministeriale (n. 274/E), a seguito di interpello di un contribuente. Per chi non lo sapesse, la procedura di interpello é una domanda posta al Ministero delle Finanze il quale emette Risoluzione al caso, se il quesito non prevede soluzioni elementari, ed evidenzia problematiche di rilievo - . Questo atto é vincolante per il contribuente, ma l'analogia come forma di interpretazione vale per la platea nazionale.
Per questo cliccando qui potete leggere il quesito, la soluzione e la risposta della Direzione Nazionale dell'Agenzia Entrate.
mercoledì 2 luglio 2008
studi settore: le sanzioni
art. 1 del D.Lgs. 471/1997,
art. 5 del D.Lgs. 471/1997,
art. 32 del D.Lgs. 446/1997
lunedì 30 giugno 2008
manovra d'estate: il d.l. 112 del 2008
- cumulo pensione e redditi di lavoro
- contratto apprendistato
- contratto occasionale accessorio
- studi settore "locali"
- abolizione elenchi clienti-fornitori IVA
- carta identità decennale
- notifica telematica nel processo civile
- contrasto al trasferimento di residenza all'estero (di comodo) delle persone fisiche
- parziale semplificazione del DPS (privacy)
- tetto di 12.500euro ai movimenti di denaro
- abolizione del vincolo di incasso con bonifico o assegno dei compensi percepiti dai professionisti
- gli studi di settore dovranno essere publicati in corso d'anno e non oltre fine esercizio
- abrogazione espressa di diverse leggi e norme
- consulenti del lavoro: variazione alla tenuta scritture contabili
e tanto (anche troppo) ancora!
Questo il testo del decreto legge pubblicato in GazzettaUfficiale il 25.06.2008.
Segue l'elaborato prodotto da IlSole24Ore, in due puntate, tratto dal sito della testata Sole24Ore.it:
dossier n.1
dossier n.2
mercoledì 25 giugno 2008
sospensione termini "estivi" in materia tributaria
Il riferimento normativo é la legge 742/1969.
Ricordo che l'interruzione é solo in materia processuale; i versamenti dovuti all'Erario non subiscono pertanto alcuna interruzione.
Questo il testo dell'art. 1 della citata legge.
Legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1969, n. 281.
Art. 1. 1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.
mercoledì 18 giugno 2008
dichiarazione redditi 2007 - Unico 2008 - modelli e istruzioni
Unico Persone Fisiche (ex 740)
modello 1' parte......................................................istruzioni 1' parte
modello 2' parte......................................................istruzioni 2' parte
modello 3' parte......................................................istruzioni 3' parte
(la differenza fra i tre modelli é contenuta sulla prima pagina delle istruzioni)
parametri unicoPF
parametri professionisti_modello..............................istruzioni
parametri impresa persone fisiche_modello...............istruzioni
indicatori normalità economica
provvedimenti utili (circolari ufficiali Min. Finanze)
06.03.2008 (liquidazioni e controllo, indicatori normalità e altro)
04.03.2008_primo (correzioni alle istruzioni)
04.03.2008_secondo (scheda 5 e 8 x1000)
15.02.2008 (trasmissione telematica_specifiche) tecniche
31.01.2008(approvazione modelli e istruzioni
Unico Società Persone( ex 750)
modello.....................................................................istruzioni
parametri professioni_modello....................................istruzioni
parametri impresa.....................................................istruzioni
indicatori normalità economica
Unico Società di Capitali (ex 760)
modello......................................................................istruzioni
parametri..................................................................istruzioni
indicatori normalità economica
Irap - Imposta sul Reddito delle Attività Produttive
Persone Fisiche
Società di Persone
Società di Capitali
IVA - Imposta sul Valore Aggiunto
modello.............istruzioni
mod 74bis (pre-fallimento)
mod 26LP (IVA di gruppo)
mod VR (IVA a rimborso)
Studi di Settore
istruzioni parte comune
servizi
commercio
manifatture
professionisti
(nella tabella a cui conduce il link, trovate il codice attività dell'impresa e a sinistra il link per lo studio di settore da compilare per l'anno 2007)
tabella raccordo ATECO_atecofin
lunedì 9 giugno 2008
ICI - esonero prima casa
Ecco il testo: clicca qui
scadenze dichiarazioni fiscali redditi 2007
Clicca qui per il testo.
Le nuove scadenze dei dichiarativi sono pertanto:
-UnicoPF se presentato a posta/banca al 30 giugno 2008
-mod 770 semplificato al 10 luglio 2008
-UnicoPF e UnicoSP (740 e 750) al 30 settembre 2008
-UnicoSC (760) al 30 settembre 2008
mercoledì 30 aprile 2008
INPS contributi artigiani e commercianti
Per il 2008 questi contributi fissi (gli importi del contributo sono da suddividere in 4 rate costanti trimestrali, le cui scadenze sono fissate: 16.5, 16.8, 16.11, 16.2.2009):
artigiani: contributo fisso 2.763,80
commercianti: contributo fisso 2.776,24
reddito minimale: euro 13.147,68
massimale: euro 67.942,00 (oltre il quale non si paga il contributo INPS)
(salvo errori o modifiche successive)
martedì 29 aprile 2008
nuovo codice deontologico del dottore commercialista
clicca qui
sabato 15 marzo 2008
IVA sulle imbarcazioni
Questa la Risoluzione n. 95 del 14.03.2008.
giovedì 13 marzo 2008
cessione a San Marino - come fatturare?
Questo il testo.
mercoledì 12 marzo 2008
Istituita la commissione Imprese Immobiliari
Questo il decreto ministeriale.
mezzi pubblici? abbonamento detraibile da Unico Persone fisiche
Ma aggiungamo anche questo alla dichiarazione, goccia su goccia non dimentichiamo di dicharare tutto ciò che ci permette di avere risparmio di imposta!
Questa la circolare n. 19 del 07 marzo 2008 in merito.
lunedì 10 marzo 2008
imposta di bollo sugli assegni "non trasferibili"
Dal 30 aprile 2008 le banche emetteranno assegni con prestampata la dicitura "non traferibile". Su esplicita richiesta verranno emessi assegni "liberi". Su questi verrà addebitato 1,50 euro ciascuno, a titolo di "marca da bollo".
Inoltre le GIRATE dell'assegno traferibile, devono essere integrate del codice fiscale del beneficiario.
L'imposta di bollo sugli estratti conto ovviamente permane, la novità é solo un costo in più per chi ha necessità di emettere assegni bancari o postali trasferibili.
Questa la circolare n. 18 della Direzione Agenzia delle Entrate, datata 07 marzo 2008, ha di fatto esposto chiaramente la normativa contenuta nel d.lgs. 231/2007 art. 49 comma 10. Nel resto del testo, il comportamento per vaglia cambiari e assegni circolari.
domenica 9 marzo 2008
falsari...che fare?
Questo il video. Dura quasi una mezz'oretta, ma può valer la pena prenderne visione, soprattutto se siamo commercianti e maneggiamo denaro contante.
venerdì 7 marzo 2008
tassa vidimazione libri sociali 2008
Per capitali sociali "normali" (sotto i 516.456,90 euro) la tassa é di euro 309,87; (oltre la soglia di capitale sociale indicata, la tassa è di euro 516,46).
Va' versato con mod. F24, indicando nella sezione ERARIO il codice tributo 7085 e l'anno 2008.
non é reato mentire per tutelare il proprio onore!
Beh, la Corte d'Appello prima e la Cassazione poi (vertice della giurisprudenza penale italiana) hanno confermato la "non punibilità ex art. 384 del Codice Penale" perché la donna ha mentito "per difendere il proprio onore".
Non mi intrometto nei fatti personali, né in quelli di cuore, ma da lunedì, quando tornerò al lavoro, non saprò veramente cosa rispondere agli imprenditori che mi chiederanno se é lecito mentire al fisco per "difendere il proprio onore". Vi ho avvisati: risparmiatemi la risata!
(ironia a parte, l'art. 384 del codice penale prevede che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore", nei casi espressamente previsti dal Codice Penale artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378; l'area tributaria-civile-d'impresa é esclusa.)
giovedì 6 marzo 2008
proposta nuova tariffa per i commercialisti
martedì 4 marzo 2008
contributi ENASARCO 2008
(Fonte Enasarco del 04.03.2008):
Massimali:
- monomandatari euro 26.603,00
- plurimandatari: euro 15.202,00
Minimali:
- monomandatari euro 759,00
- plurimandatari euro 381,00
questo il link per le istruzioni su come effettuare il calcolo.
questo il link per effettuare i calcoli, anche ai fini del FIRR (Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto)
IVA dovuta solo all'incasso
Tutti sappiamo che oggi - all'opposto - il debito IVA sorge nel momento in cui la fattura viene emessa, anche se incassata dopo mesi (o nei casi peggiori... mai!).
Interessante prima pagina de IlSole24Ore di oggi - 04.03.2008 - a firma nientemeno che Raffaele Rizzardi. Dopo aver analizzato brevemente la possibilità della gestione in conformità al dettato Comunitario e amministrativo, alcuni regimi già vigenti, l'autore indica come auspicabile l'intervento del futuro legsitlatore. Speriamo che qualcuno si muova sui fatti e non solo sulle parole, nell'interesse di tutti (imprenditori e non).
mercoledì 27 febbraio 2008
diritti CCIAA 2008
Ricordo che i "diritti" CCIAA sono intesi da anni ormai come un vero e proprio tributo. Le novità sono sostanziali; cambiano le tariffe e le aliquote, dando così notevole differenza di calcolo fra impresa e impresa.
Le imprese individuali vedono un aumento del 10% secco: da 80 a 88 euro.
Le società di capitali invece vedono ridursi il diritto da 373 a 200euro, con fatturato inferiore a 100mila euro. Oltre tale soglia, al diritto si aggiunge una percentuale sul fatturato, a scaglioni (tanto per semplificarci la vita). Gli scaglioni vanno dallo 0,15% al 0,001%, in base al fatturato. Le unità locali pagano il 20% della sede principale. rimane l'obbligo di versamento con F24 alla scadenza pagamento imposte sul reddito.
codici attività ATECOFIN
Questa è la tabella di raccordo da i "vecchi" codici (del 2004) e quelli in vigore dal 2008: clicca qui.
rivendita auto usate: acquisto CEE
Ritengo d'interesse per i commercianti di autoveicoli, che utilizzano il regime del margine IVA, in merito ad acquisti di auto dalla Unione Europea.
Questo il testo della Circolare.
da ora, infatti, prima di immatricolare l'automezzo in Italia, vanno trasmessi i documenti all'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti IVA agevolata.
Questo il testo della nota Informativa dell'Agenzia Entrate.
martedì 26 febbraio 2008
ispezioni CCIAA
La Camera di Commercio (almeno quella di Milano) ha pubblicato un interessante opuscolo di 44 pagine che contiene il vademecum dell'etichettatura della merce. Si parla di fibre, di materiali, di etichette e soprattutto di garanzia di qualità della merce che vendiamo nei nostri negozi.
Ho scoperto che molti negozianti non ne sapevano nulla.. e questo non fa' onore alla categoria, né alla Pubblica Amministrazione che a mio avvisa non porta a conoscenza gli operatori di (anche) questi obblighi che imcombono sulle attività al dettaglio e all'ingrosso, con adeguata pubblicità d'interesse pubblico.
Ovviamente molti di questi negozianti mi hanno anche risposto che ci sono altrettanti venditori ambulanti, evasori totali, che vendono merce senza nemmeno l'etichetta... ma questo é tutt'altro mondo... e non sono qui per fare molemiche. Lascio ad altre professioni il mestiere di verificare il commercio al dettaglio, anche se purtroppo lo Stato che emana le Leggi é il primo a non fare una capillare pulizia del commercio illegale.
Guarda caso, però, se ti capita un'ispezione, le sanzioni sono salate!
Questo é l'opuscolo citato, che tengo a far divulgare nell'interesse di tutti (non certo dei clienti di FacendoImpresa, che sono già stati ben informati).
IVA auto 40%, 90% o 100% ?!
Questa volta a pronunciarsi é lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato la Risoluzioe n. 6/dpf a data 20.02.2008 (prot. 1619/2008). Mio malgrado non posso inserire il link al testo ufficiale, perché ancora non disponsibile sui siti della Pubblica Amministrazione.
In sostanza la risoluzione esprime quanto segue:
1) le auto utilizzate da imprese e professionisti ad "uso promiscuo" (fra privato e impresa) non si verifica la quota effettiva di utilizzo per la finalità d'impresa, ma l'IVA è detraibile forfettariamente al 40% su acquisto, noleggio, leasing, carburanti, ricambi, manutenzione, custodia e impiego (la Risoluzione dice anche "pedaggi stradali inclusi!")
2) le auto utilizzate da imprese e professinisti ad "uso esclusivo" (solo per l'impresa) posso far detrarre all'impresa l'IVA sulle spese indicate sopra al 100%.
Fra i casi di utilizzo esclusivo é prevista l'assegnazione del mezzo al dipendente, se a questo paga un corrispettivo per l'utilizzo.
Queste le parole della Risoluzione (pag. 5) a riguardo:
In particolare, devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ad IVA (...) I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro. Ne deriva che – in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA – l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).
Nella lettera b) del nuovo terzo comma di detto articolo è stato segnatamente previsto che, in caso di messa a disposizione dei veicoli di cui trattasi da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo. Inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi del primo comma dell’articolo 18 del decreto IVA.
Nel recepire tali disposizioni, con la lettera d) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, si è inteso circoscrivere le difficoltà di tipo operativo cui può dare adito l’utilizzazione quale base imponibile di un ammontare oggetto di stima – quale appunto il valore normale – in luogo di un ammontare determinato contrattualmente dalle parti, quale è il corrispettivo.
In questo senso, il nuovo sesto comma dell’articolo 14 del decreto IVA, aggiunto dalla predetta disposizione, prevede una regola particolare per la messa a disposizione a titolo oneroso, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore. In particolare, al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, viene stabilito che per tali operazioni il valore normale sia determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell’Irpef, ovvero in misura pari al 30 per cento dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso inclusa. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita – in luogo del corrispettivo – dall’importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Una precisazione merita, infine, l’ipotesi in cui – in una situazione nella quale di regola il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo – gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati. Al riguardo, deve ritenersi che anche in relazione a tale fattispecie si rendano applicabili soluzioni analoghe a quelle indicate nel presente paragrafo.
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circostanza che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell’esercizio di impresa – nel caso in cui lo stesso sia acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore di cui trattasi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (circostanza che deve ritenersi ricorrente, in via meramente esemplificativa, quando l’attività propria dell’acquirente sia caratterizzata dalla commercializzazione dei predetti veicoli o dalla locazione, anche finanziaria, o noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi).
Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione secondo le regole ordinarie, in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa.
Peraltro, in queste due ipotesi nelle quali la detrazione dell’imposta va commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli nell’esercizio dell’impresa, potrebbe essere, in pratica, non agevole individuare ex ante la quota del bene o servizio acquistato destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. In tal caso, ove sia operata una detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto IVA, non modificato dalla legge finanziaria 2008, con una base imponibile pari al valore normale determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA.
Per la specifica ipotesi della messa a disposizione senza corrispettivo, da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa, come si ricava dal nuovo sesto comma del citato articolo 14, che fa riferimento anche al caso in cui non sia richiesto al dipendente uno specifico corrispettivo.
Ai sensi della lettera b) dello stesso comma 264, invece, le disposizioni che, modificando innovativamente gli articoli 13 e 14 del decreto IVA, individuano le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso, trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2008.
il decreto milleproroghe 2007
recesso del socio: costo deducibile
Diverso é il caso di società di capitali, dove la liquidazione della quota al socio che recede é tassata in capo al socio come reddito di capitale. Interessante é invece vedere lo sviluppo dei casi in cui ci fosse tassazione per trasparenza in capo a SRL, che non viene menzionata, né sollevata come questione.
fare pace col fisco... voglio lo sconto!?
Il dubbio esistenziale che coglie il contribuente é legittimo. Ma non sottovaluti l'operato dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di competenza (Pesaro). Personalmente non ho studiato il caso. Quindi ancora una volta mi astengo dal giudicare. Mi sono però aggiornato da riviste specializzate e ho appreso che per il Campione non sono stati risevati né comportamenti di "comodo", né di favoreggiamento. L'entità dell'importo al Fisco interessa poco; gli sconti non esistono nella legislazione italiana...nemmeno per i campioni, i VIP o le star. Nel caso in questione la difesa tributaria ha applicato l'adesione al contraddittorio e richiesto la deducibilità dei costi che altrimenti non erano stati considerati dall'ente accertatore. In fin dei conti il contribuente in questione ha regolarizzato la sua posizione pagando il dovuto, come avremmo fatto noi "comuni mortali" che lavoriamo ogni giorno impegnati nelle nostre professioni e imprese e che magari non arriviamo a poterci permettere di pagare 35milioni di euro fra imposte, sanzioni e interessi.
A chi mi chiede di voler avere "uno sconto" o di "sedersi a tavolino con gli Ispettori" ricordo che la legge vale per tutti... o comunque così voglio continuare a pensarlo!
(fonti varie, fra cui per il pubblico: ItaliaOggi del 13.02.2008 p. 38; IlSole24Ore del 26.02.2008 p. 29))
lunedì 18 febbraio 2008
accertamento induttivo sui famigliari dell'imprenditore
Il motivo della rilevanza é che malgrado l'imprenditore (un autotrasportatore) avesse una contabilità regolare e il suo tenore di vita conforme a quanto dichiarato, il Fisco si é aggrappato ai movimenti sui conti correnti della figlia dell'imprenditore, adducendo che le entrate erano da far risalire all'attività del padre, che aveva libera disponibilità sul conto corrente.
Dal punto di vista giuridico questa possibilità di riconduzione del reddito all'imprenditore è contenuta nelle norme sull'accertamento induttivo, addossando al contribuente l'onere della prova dell'estraneità dei fatti alla propria impresa, che ovviamente é davvero difficile poter dimostrare!
autotrasporti: agevolazioni per l'Euro5
Questo il testo del Decreto Presidenziale: clicca qui.
In sostanza l'agevolazione prevede sgravi per l'acquisto di motrici e camion sulla differenza di prezzo fra Euro4 ed Euro5. L'agevolazione spettante é nell'ordine di circa 2.500euro fino a 4.250 in funzione del 30% del sovrapprezzo per l'acquisto di Euro5 e di eventale Area Depressa dove é situata l'impresa.
restiamo in attesa di Decreto di Attuazione.
lunedì 4 febbraio 2008
artigiani e commercianti: INPS al 20%
I contributi minimi 2008 sono imposti come segue:
- artigiani euro 2.763,80 annui (da versare in quattro rate trimestrali);
- commercianti euro 2.776,24 annui (da versare in quattro rate trimestrali).
Gli importo sopra indicati si dimezzano ("sconto" del 50%) per i soggetti over65anni già in pensione INPS.
venerdì 4 gennaio 2008
Tassazione separata per i redditi persona fisica
Comma 41 LF 2008 - l'opzione detta non è esercitabile se l'impresa è in contabilità semplificata.
Comma 42 LF2008 - l'opzione di cui sopra è sottoposta a decreto Min Finanze di cui attendiamo il testo
Immobili e imprenditore individuale
Imprese immobiliari
Ammortamenti - primo anno
Spese di rappresentanza
Rimangono deducibili le spese per omaggi e regalie se di importo inferiore a 50 euro ognuno. La norma vale dal 2007.
Partecipazioni "in trasparenza" snc e sas - perdite
Interessi passivi nel reddito d'impresa
Per gli anni 2008 e 2009 esisterà una soglia di limite di deducibilità aumentato rispettivamente di 10.000 e di 5.000euro.
IRES (srl e spa) al 27,5%
Interessi passivi nel reddito d'impresa
Determinazione reddito complessivo delle Persone Fisiche
Comma 29 e 33 LF 2008 - riscrive integralmente l'art 8 del TUIR (dpr 917/86), soprattutto facendo riferimento alle perdite conseguite dalle società di persone. (es: esclusione delle perdite conseguite in attività professionali)
Ristrutturazioni "ecologiche"
Ristrutturazioni IVA al 10%
Ristrutturazioni 36%
Comma 19 LF2008 - l'agevolazione è valida se in fattura è evidenziato il costo della manodopera
Detrazione figli a carico
Questa norma vale già dal 2007 (comma 16)
Redditi da immobili - esenzione
Abitazione principale in affitto - "giovani"
Abitazione principale in affitto - detrazione
- euro 300 se i redditi sono inferiori a euro 15.493,71 (in Lire 30milioni) (il fisco converte ancora da lire le basi imponibili, ma arrotonda per difetto le detrazioni; questo ne è un esempio)
- euro 150 se i redditi sono inferiori a 30.987,41 ma maggiori di quanto sopra.
Ovviamente il fisco italiano non ha ancora idea di quali siano i costi delle locazioni; le cifre sopra indicate sono su base annuale.
Comma 10 LF2008- queste soglie di detrazione sono valide già dal 2007; essendo peggiorative rispetto alla situazione precedente, ecco un bell'esempio di norma tributaria retroattiva.
ICI - caso di separazione legale
ICI - agevolata dal 2009 per impianti "ecologici"
ICI - ulteriore detrazione abitazione principale
Finanziaria per il 2008
Questo il link al testo della Gazzetta Ufficiale: clicca qui.
Faccio notare che il testo si compone di oltre 300 pagine, dove in 3 articoli é stata ridisegnata la griglia della fiscalità nazionale per il 2008, in vigore già dal 01 gennaio.
Nelle prossime settimane provvederemo ad emettere -su questo blog- singoli post che espongono i dettagli che interessano gli imprenditori, nella generalità dei casi che seguiamo. Ometteremo di analizzare le normative locali e quelle specifiche a settori non rilevanti per la collettività. Per i casi specifici d'interesse sarete contattati direttamente dal personale di Studio.