mercoledì 21 febbraio 2007

agenti di commercio: sentenza della Cassazione

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione (sezione tributaria) è stata emessa il 30 gennaio 2007 con numero 1910.

La materia del contendere era la deducibilità o meno di un fondo, posto nel bilancio della società rappresentata, per accantonamento di una somma pari agli accantonamenti effettuati in vista della possibile erogazione dell’indennità suppletiva di clientela agli agenti di commercio, in adempimento degli obblighi imposti dai contratti collettivi del settore.

La Corte Suprema ha detto no.

Raccomando, di leggere con calma la sentenzaovvero l'estratto predisposto dall'Agenzia Entrate, soprattutto dove si ricorda che la quota di accantonamento per fine mandato é deducibile, ma é indeducibile (tema della sentenza) l'indennità suppletva di clientela che non é sempre dovuta da parte della rappresentata, ma solo in circostanze predeterminate.

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