venerdì 9 febbraio 2007

pacs o dico: carta dei diritti per le convivenze

"pacs" dai francesi abbiamo importato il concetto (=patto civile di solidarietà);
"dico" all'italiana il governo ha proposto al Parlamento il disegno di legge (non é legge: é una proposta, sebbene Ministro Pollastrini e Viceministro Bindi diano al testo proposto già valore di "legge" nella conferenza stampa di ieri. questo é il link al video della conferenza. dura una mezz'oretta. (dico=diritti delle convivenze stabili).

il video della conferenza stampa

al di là degli aspetti civili (convivenza, gay, permessi di soggiorno, ecc che lascio al comune senso e valore dei con-cittadini), aspetto di capire i risvolti di natura fiscale che più mi premono.

Già da una prima lettura personale del disegno di legge segnalo quanto segue:
1) non possono essere sottoscritti patti DICO coloro che hanno rapporti di parentela diretta (vale a dire il nonno e il nipote, anche se maggiorenne, non creano patto di convivenza ai sensi del ddl) o per cause di adozione o affiliazione.
2) non possono essere sottoscritti patti DICO nemmeno per chi ha rapporti di lavoro nella famiglia (colf, badanti, giardianiere, ecc.)
3) dopo 9 anni di convivenza il convivente partecipa alla successione-legittima dell'altro.
4) chi sottoscrive patto DICO non può più beneficiare dei diritti patrimoniali (o altri) derivante da precedente matrimonio

Anche se per motivi morali personali preferirei non avvenisse, attendo il testo definitivo della Legge sui DICO soprattutto per capire come a livello fiscale potrebbero deducibilità e detraibilità degli onei nonché la possibilità di redigere dichiarazione congiunta.

Infine mi chiedo come questo ddl o (legge se lo diverrà) sia compatibilie con gli articoli 29, 30 e 31 della costituzione. Li allego, per memoria di tutti noi, tralasciando le mie domande di legittimità costituzionale che conservo per me.

costituzione Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

costituzione Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

costituzione Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

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