In questo post voglio ricordare -in via assolutamente sintetica, quindi non esaustiva- quali sono i soggetti a cui è rivolto l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale e dello scontrino. Infatti capita spesso nella realizzazione di impresa di trovare confusione circa l'utilizzo di tali documenti contabili.
La materia della RICEVUTA FISCALE è maturata negli anni e di riferimento è la seguente (molto sinteticamente):
- Legge n. 249 del 10.05.1976, art. 8: stabilisce la possibilità di obbligare alcuni contribuenti (all'epoca erano ancora da determinare) all'emissione della ricevuta fiscale qualora non fosse per essi obbligatoria l'emissione della fattura.
- Decreto ministeriale del 13 ottobre 1979, obbliga ad emettere ricevuta fiscale:
Per somministrazioni pasti e bevande, anche in mense aziendali, ecc. (poi le mense sono state esentate dal dm 21.12.1992)
Prestazioni alberghiere e ricettive complementari a carattere turistico sociale.
- Decreto ministeriale del 02 luglio 1980: obbliga ad emettere ricevuta fiscale:
Commercianti al minuto (al dettaglio) di pietre preziose, lavorazioni di platino, pelli di pellicceria;
Commercianti al minuto di frigoriferi, condizionatori d'aria, aspiratori, lucidatrici, televisori, mobili per arredamento, ed altre sottocategorie (verificare la norma direttamente);
chi lavora, ripara o effettua manutenzioni di autoveicoli, motoveicoli e loro parti;
Parrucchieri per signora.
- Decreto ministeriale del 28 gennaio 1983, obbliga ad emettere ricevuta fiscale queste categorie d'imprenditori:
Barbiere da uomo, laboratori falegnameria, laboratori fotografici, laboratori d'arte grafica e copisteria, riparazione impianti idraulici ed elettrici, lavanderie e tintorie, legatorie libri, maglierie e sartorie, oreficerie e riparazione orologi, laboratori di cornici-quadri-specchi, tappezzieri e materassai, pittura e stuccatura, imprese di pulizia.
- Decreto ministeriale del 29 gennaio 1992, ribadisce l'obbligo di cui al precedente d.m. 28.1.1983: barbiere e parrucchieri per uomo, nonché chi noleggia beni mobili non tenuti all'emissione di fattura, devono emettere ricevuta fiscale.
- Decreto ministeriale 21 dicembre 1992, detta per quali tipologie di contribuente si intendono esoneri nell'emissione delle ricevute fiscali. Non li riporto, poiché combaciano quasi tutti con quelli riportati nel successivo dpr 696/96
Negli stessi citati decreti ministeriali si impongono gli standard a cui la ricevuta fiscale deve attenersi (conformità formale alla modulistica adottata e contenuti minimi nonché pre-numerazione);
Inoltre si stabilisce che la ricevuta fiscale può essere sostituita dalla fattura di cui all'art. 21 dpr 633/72 conformi al modello ministeriale (ancora pre-numerati).
Se viene emessa ricevuta fiscale con l'indicazione "corripettivo non pagato" o "corrispettivo non determinato", dovrà essere emessa al momento dell'incasso altra ricevuta fiscale con l'indicazione della precedente (art. 1 dm 29.1.1992) se, nello stesso caso viene richiesta fattura al momento del pagamento, questa deve essere emessa su stampato prenumerato e fare riferimento esplicito alla ricevuta fiscale precedentemente rilasciata ad importo zero. (art 2 comma 2 dm 29.1.1992)
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Per fortuna - per districare il contribuente dalle ortiche in cui si trovava- tutta la norma è stata rinnovata nel Dpr 696 del 21.12.1996: in sostanza da allora chiunque effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi (artt. 2 e 3 del dpr 633/72) deve emettere una "certificazione" cioè una prova di corrispettivo (in forma di ricevuta fiscale o scontrino in via alternativa come da libera scelta del contribuente - subordinata a preventiva opzione), come stabilito dalla legge 413 del 30.12.1991 art. 12 comma 1.
Valgono le esenzioni contenute nello stesso dpr 696 all'art. 2. Cerco qui di elencare le più importanti:
- cessioni tabacchi,
- cessione beni iscritti al pubblico registro automobilistico, carburanti e lubrificanti
- cessione giornali e libri, con esclusione di antiquariato
- cessione alimenti e bevande tramite macchine a gettone o moneta
- cncorsi e scommesse
- somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali, scolastiche ed universitarie
- prestazioni di autoscuole per le prestazioni didattiche
- prestazioni rese da barbieri ed estetisti in caserme, ospedali ecc
- prestazioni rese da ombrellai, arrotini in forma itinerante
- prestazioni rese da sarte, se senza collaboratori o dipendenti
- prestazioni rese dai calzolai, se senza collaboratori o dipendenti
- prestazioni rese da riparatori di biciclette se senza collaboratori o dipendenti
cessioni da venditori ambulanti di piccoli oggetti per bambini, palloncini, gelati, caldarroste, olive e simili - somministrazione di alimenti e bevande effettuate in via ambulante negli stadi, stazioni ecc
- prestazioni rese da agenzie di viaggio circa la prenotazione di servizi effettuati in nome e per conto del cliente
- prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime Legge 398/1991
- prestazioni rese dalle pro-loco e associazioni senza fine di lucro di cui all'art. 9 bis legge 66/1992
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