Ricordo -in questo post- che esiste la possibilità di chiedere la rateazione delle cartelle esattoriali e che essa può eesere concessa da parte dell'esattore, in casi di "obiettiva difficoltà" al pagamento.
Tale diritto é contenuto nel Dpr 602/1973 all'art 19 intitolato: "dilazione del pagamento".
In sintesi:
1. Su richiesta del contribuente, l'Ufficio puo' concedere,
-->nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso,
a) la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo
di SESSANTA rate mensili.
ovvero
b) la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di QUARANTOTTO rate mensili.
nb: se l'importo a debito é superiore a 50milioni di Lire, la rateazione é subordinata alla presentazione di polizza polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza,
prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due
rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed
automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del
comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della
dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni
dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle
generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo'
procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso
ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II
del presente decreto.
a fine di questo post segnalo la risoluzione Agenzia Entrate n. 2 del 11/01/2007 che dà una interpretazione del comma 2 del sopracitato art. 19: in caso di irreperibilità del contribuente da parte di ufficiale della riscossione, questo non prcludo la possibilità della concessione della rateazione del dovuto.
questa la risoluzione:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb57cd0115042df/risoluzione_2.pdf
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