Il 07 febbraio 2007 è stata emanata la circolare Agenzia Entrate n. 7 ad oggetto le ritenute del 4% per talune opere prestate ai condomini.
La norma di riferimento è contenuta nel Dpr 600/73 all'art. 25ter, introdotta dalla Finanziaria 207 (legge 296/2006 art. 1 comma 43) e dice:
"1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. "
nella circolare di ieri si precisa quanto segue:
CHI
le ritenute devono essere effettuate dal condominio, cioè dall'amministratore, qualsiasi sia la sua veste giuridica (ind., soc persone, capitali, ecc)
nelle realtà con non più di 4 condomini la ritenuta può essere effettuata da uno qualsiasi di questi, se non è nominato un amministratore.
Le regole per il condominio valgono anche per il "supercondominio".
CHI
le ritenute devono essere effettuate dal condominio, cioè dall'amministratore, qualsiasi sia la sua veste giuridica (ind., soc persone, capitali, ecc)
nelle realtà con non più di 4 condomini la ritenuta può essere effettuata da uno qualsiasi di questi, se non è nominato un amministratore.
Le regole per il condominio valgono anche per il "supercondominio".
CHE COSA
La ritenuta va effettuata sui compensi dovuti per prestazioni "relative a contratti d'appalto effettuate nell'esercizio di impresa ovvero nell'esercizio di attività commerciali non abituali (ex art. 67 c. 1 lett i) del TUIR.
Soggetti a ritenuta:
Ad esempio la circolare dell'Agenzia porta i casi delle prestazioni "eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici ovvero l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori e giardini, piscine e altre parti comuni all'edificio".
Non soggetti a ritenuta:
Sono invece "per contro esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio quelli di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, trasporto e deposito.
Professionisti e lavoratori autonomi:
le prestazioni d'opera effettuate in forma di attività di lavoro autonomo (geometri, ingegneri, architetti) anche occasionale (non d'impresa) sono esclusi dalla ritenuta del 4%. Tali prestazioni ricadono nella previsione di ritenuta applicata al 20% come da art. 25 dpr 600/73.
Esenti:
Sono esenti da ritenuta le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o del regime fiscale agevolato per le attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 legge 388 del 23.12.2000.
Tale esenzione deve essere riconosciuta dal condominio mediante certificazione rilasciata dallo stesso prestatore d'opera "agevolato".
QUANDO e COME
Questa norma è in vigore per i pagamenti effettuati dal 01 gennaio 2007, quindi la prima ritenuta scadrà il 16 febbraio 2007. NB: non importa la data della fattura o la data delle prestazioni d'opera, ma solo la data del pagamento del corrispettivo.
Per il modello F24 sono stati istituiti i codici tributo:
1019 per i soggetti passivi IRPEF
1020 per i soggetti passivi IRES
i link alla circolare nel testo originale:
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