venerdì 29 dicembre 2006

biblioteche in Italia: fuori legge?!

Non ne ho sentito parlare, nemmeno sui giornali. Forse é passata in sordina, anche perché - in fondo - conseguenze reali non ce ne sono (per il momento).
Ma la Repubblica italiana é stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea in materia di diritti d'autore. Infatti le biblioteche italiane (pubbliche) distribuiscono (a prestito gratuito) anche libri soggetti a diritto d'autore, senza rispettare la stessa norma europea che prevede sì la possibilità di distribuire gratuitamente i libri per scopo di pubblica utilità, ma di notificare all'autore l'attività svolta e remunerare il compenso allo stesso il quale altrimenti vedrebbe mancare il proprio diritto per l'opera prodotta.
Ecco la sentenza:

studi settore: escluso il periodo ante-liquidazione

E’ uno dei chiarimenti forniti a questioni poste dai contribuenti al call center dell’Agenzia delle entrate, la rivista telematica delle entrate. Partendo dal presupposto che la messa in liquidazione dell’impresa determina contemporaneamente la fine del normale periodo d’imposta e l’inizio d un altro periodo, ai fini degli studi di settore, si chiarisce, il periodo compreso tra il giorno d’inizio dell’esercizio normale e il giorno d’inizio della liquidazione, è ritenuto periodo di non normale svolgimento dell’attività. Questo periodo rimane pertanto escluso dall’applicazione degli studi di settore.
Fonte: Antonio G. Paladino, Studi di settore, pre-liquidazione fuori, in Italia Oggi, 15/11/2006, pag. 34

wi-max: la banda larga senza fili

da luglio 2007, .. ne vedremo delle belle!

http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=200612281600556064&chkAgenzie=TMFI

venerdì 22 dicembre 2006

fallimenti: cessione dei crediti

Leggo da ItaliaOggi del 20 dic.2006 pag. 28 che la cessione dei crediti da parte delle società fallite non ha avuto l'esito sperato.
Di fatto il tribunale di Milano (pioniere in Italia) aveva progettato di cedere i crediti di imposta (dirette e IVA) delle società fallite ad acquirenti, mediante sconto; di fatto mettendoli all'asta. Indicativamente le base d'asta sarebbero state del 75% per i crediti certi e del 40% per i crediti dubbi. Sembra però che la burocrazia (certificazioni varie) abbia rallentato la procedura. Un peccato per tutte le parti in causa.

giovedì 21 dicembre 2006

i reati tributari. il D.Lgs. 74/2000

I reati di natura tributaria sono disciplinati anzitutto dal decreto legislativo 74 del 2000, che prevedono in materia di imposte sui redditi e di IVA le tipologie di delitti e relative pene.

Nella citata norma i reati identificati in via principale sono i seguenti:
(le cifre in euro sono da me arrotondate):

- fatturazione falsa (passiva) per acquisti inesistenti: da 1annoe6mesi a 6 anni di reclusione;
ma se le fatture false sono fino a 154.000euro di importi nell'anno, allora la reclusione é da 6mesi a 2anni.
-false dichiarazioni dei redditi ed IVA (dichiari il falso per ridurre la base imponibile): reclusione da 1annoe6mesi a 6 anni.

-dichiarazioni infedeli (quando l'imposta evasa é maggiore a 103.000euro E si é dichiarato un minor imponibile pari ad almeno il 10%) da 1 a 3 anni di reclusione;

-omessa dichiarazione dei redditi, se l'imposta dovuta é maggiore a 77.000euro: reclusione da 1 a 3 anni;

- omessi versamenti ritenute acconto certificate, maggiori a 50.000euro da 6mesi a 2anni

- omessi versamenti IVA maggiori a 50.000euro da 6 mesi a 2anni;

- indebita compensazione di crediti inesistenti maggiori a 50.000 euro: da 6 mesi a 2 anni

- atti fraudolenti al fine di far sparire il proprio patrimonio per non pagare imposte da 6mesi a 4anni di reclusione.

Trascuro le altre sanzioni penali di corollario a quelle sopra esposte.
Ovviamente i reati sopra elencati sono cumulabili fra loro.

Non cito qui i reati di natura commerciale e fallimentare che riguardano l'imprenditore. spero di farlo presto!

fatture dei professionisti (IVA, INPS e RITENUTA)

Spesso mi viene chiesto come deve essere fisicamente esposto in fattura l'IVA il contributo Cassa Previdenza o INPS e la ritenuta acconto dei professionisti e lavoratori autonomi.

Qui voglio solo annotare un paio di casi:

1) lavoratore autonomo con contributo INPS del quale può chiedere rivalsa 4% al poprio cliente;
2) professionista con Cassa di Previdenza (2% o 4%; ma in questo esempio uso il 4% più frequente).

caso 1)
la fattura deve contenere rivalsa INPS 4%, IVA 20% e ritenuta acconto 20%.
Ovviamente si tenga presente che per addebitare il contributo INPS il contribuente deve eesersi già iscritto alla gestione separata INPS. La rivalsa dà diritto ad incassare il 4% del fatturato. Poi i contribuente verserà nel modello Unico quanto dovuto in base al quadro RR, dove il conteggio avviene sul reddito netto (il 18,20% fino a euro 39.297 e 19,20% da 39.297 a 85.478 -oltre nulla é dovuto)

La bozza della fattura sarebbe (con INPS):
compenso: 1.000+
rivalsa 4%: 40+
IVA su 1.040 (imponibile): 208+
totale fattura: 1.248=
- ritenuta 20% su 1.040: 208-
totale netto a pagare: 1.000.//

caso 2)
questa invece la fattura con cassa Previdenziale (NON INPS):
compenso: 1.000+
rivalsa 4%: 40+
IVA su 1.040 (imponibile): 208+
totale fattura: 1.248=
- ritenuta 20% su 1.000: 200-
totale netto a pagare: 1.048.//

Infine: la differenza fra i due tipi di contributo é che la ritenuta d'acconto é da calcolare sul 4% se il contributo é INPS; altrimenti la ritenuta non si liquida sul contributo dovuto alle Casse di Previdenza non INPS.

mercoledì 20 dicembre 2006

IRPEF - gli scaglioni (dpr 917/86) art 13

Gli scaglioni IRPEF si applicano sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (artt 10 oneri dedubiili, 11 o tax area e 12 famgliari a carico).

Gli scaglioni per il reddito 2006 sono:

23% fino 26.000 euro
33% oltre, fino 33.500 euro
39% oltre i 33.500 euro

NB:
  • se al reddito complessivo concorrono solo redditi pensione <=7.500euro, e/o redditi terreni <=185,2euro, e/o abitazione principale e pertinenze: non é dovuta alcuna imposta

Dall'imposta lorda ottenuta, si sottraggono gli importi detrabili di cui agli artt. 15 e 16

Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti dall'art 165

IRPEF - deduzioni oneri famiglia. art 12

L'art 12 del Dpr 917/86 prevede la deducibilità dal reddito delle somme figurative qui elencate:
  • coniuge non separato 3.200euro (se il reddito del coniuge é <= 2.840,51euro, al lordo degli oneri deducibili); con questo si intende anche il limite di reddito per il coniuge "a carico"
  • ogni figlio 2.900 euro (idem, se il reddito del figlio <= 2.840,51 euro)
  • ma 3.450 euro se il figlio ha età inferiore ai 3 anni
  • ma 3.200 euro per il primo figlio se manca l'altro genitore
  • ma 3.700 euro per ogni figlio portatore di handicap (legge 104/92)

tutte queste deduzioni per carichi di famiglia devono essere ragguagliate a mese di validità nell'anno di imposizione

  • sono deducibili fino 1.820euro le spese documentate, sostenute per gli addetti alla propria assisnteza personale, nei casi di non autosufficienza.
  • sono altrettanto deducibili le stesse cifre nell'interessevdelle persone indicate dall'art.433CC

tutte le deduzioni sopra indicate spettano per la parte corrispondente al rapporto che segue:

(78.000+DeduzioniTutte-RedditoComplessivo)/78.000

se il rapporto >=1 la deduzione spetta per intero;

se il rapporto <=0 la deduzione NON spetta;

se il rapporto é compreso fra 0 ed 1, estremi esclusi, si calcola la proporzione utilizzando le prime quattro cifre decimali del rapporto ottenuto.

IRPEF - gli oneri deducibili (art. 10 dpr 917/86)

Sono direttamente deducibili dal reddito complessivo :
  • spese mediche e per assistenza specifica a portatori di handicap; le spese mediche e di assistenza infermieristica e riabilitativa, per personale con qualifica professionale
  • assegni periodici al coniuge separato (escluso mantenimento figli)
  • assegni periodici dovuti in forza di testamento
  • somme restituite all'erogatore, se hanno concorso al reddito in anni precedenti
  • contributi previdenza e assistenza obbligatoria (contributi INSP e casse di previdenza, nonché per i colaboratori continuativi la quota previdenziale rimasta a loro carico)
  • contributi per pensione complementare /previdenza complementare (comunque non superiori al 12% del reddito e in ogni caso inferiori a 5.164,57euro)
  • contributi al fondo integrativo del SSN
  • somme dovute ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni agli ufici elettorali
  • contributi, donazioni non superiori al 2% del reddito complessivo, se desitnati a favore delle organizzazioni non governative (art 28 legge 49/87; ai paesi in via di sviluppo)
  • erogazioni liberali in favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica con un importo massimo di euro 1.032,91
  • il 50% delle spese sostenute per la procedura di adozione di minorenni stranieri
  • la rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze

IRPEF - la "no tax area" (art 11 dpr 917/86)

l'art. 11 del Dpr 917/86 garantisce al contribuente la "deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione", detta "no tax area" (NTA).
  • il principio base é che dal reddito complessivo netto si deduce l'importo di 3.000euro.
  • ma se al reddito complessivo partecipano reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli elencati all'art. 50 comma 1) lettere a) b) c) c-bis) d) h-bis) l)) allora la deduzione si aumenta di 4.500 euro.
  • ma se al reddito complessivo partecipano redditi di pensione allora la deduzione si aumenta di euro 4.000.
  • ma se al reddito complessivo partecipano redditi professionali o lavoro autonomo(art. 53) o d'impresa (art.66) la deduzione si aumenta di 1.500euro.
RIEPILOGO:
tutti: 3.000 euro
dipendenti: 7.500 euro
pensionati: 7.000 euro
imprese ind. o professionisti: 4.500euro.

NB la deduzione dal reddito complessivo é limitata in percentuale, in funzione del reddito (più é alto il reddito, più la no tax area si restringe).

Esiste la formula per cui calcolare la propria aliquota di deducibilità NTA:

(26.000+3.000+(4.000 oppure 4.500 oppure 1.500)-reddito complessivo) / 26.000

Se il risultato >= 1 la deduzione compete per intero;
se il risultato <= 0 la deduzione non compete per nulla;
se il risultato é compreso fra 0 e 1, estremi esclusi, si considerano le prime quattro cifre decimali e si moltiplica per l'ottenuto la deduzione totale che verrà così rapportata alla proporzione di reddito esente che spetta.

POP ed SMTP di tutti i provider posta

utilissimo link a praticamente tutti i provider POP3/SMTP per i parametri IN e OUT di posta elettronica. grazie a chi l'ha creato e reso disponibile

http://lnx.web-burning.it/2006/10/20/configurazione-email-pop3smtp/

modulistica fiscale

tutti i modelli necessari alla nostra attività:

f24, modelli dichiarazione, Unico PF-SP-SC, IVA, ecc:

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/

riordino professioni

disegno di legge delega per il riordino delle libere professioni intellettuali in Italia

http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2006/12/ddl_delega_professioni_intellettuali.doc?uuid=4f1429ba-8551-11db-8374-00000e251029

modello DURC

si intende il Documento Unico di Regolarità contributiva.
Il DURC è un certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Viene richiesto alle imprese che intendono procedere con costruzioni immobiliari, al fine di permettere la verifica della legalità e conformità dell'impresa stessa alle normative contributive in vigore.
Il rilascio del DURC é sottoposto a normativa contenuta nelle circolari IAIL n. 38/2005 e INPS n. 92/2005.
eccole:
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/docs/Inail_Circolare_38_2005.pdf

http://www.sportellounicoprevidenziale.it/docs/Inps_Circolare_92_2005.pdf

finanziaria 2007: le ultime modifiche dal Senato

Il Senato della Repubblica il 15 dic 2006 ha modificato il disegno di legge di Finanziaria 2007 approvato dalla camera.

Ecco il testo aggiornato delle modifiche. siamo in attesa della promulgazione del testo definitivo.
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/finanziaria2007/C1746_bis_B.pdf?uuid=b286b238-8f33-11db-bf71-00000e25108c

DAU - documento amministativo unico

Imposto dall'art. 62 del Codice Doganale Comunitario.
Impone ad ogni operatore che effettui operazioni doganali di dichiarare, anche per il tramite di un rappresentante, su un apposito stampato (DAU - bolletta doganale) i dati relativi alla merce oggetto dell'operazione ed allegare tutti i documenti ad essa relativi per l'applicazione del regime doganale richiesto.

La dogana provvederà ad accertare la dichiarazione constatando formalmente la modulistica, i tributi versati, gli allegati presentati.

Non analizzo la normativa nel dettaglio, rimandando al tuo spedizioniere di fiducia il rimando alla normativa attuale.

In materia sono state pubblicate due circolari datate dicembre 2006, le allego. sono complete di codici e spiegazioni:

http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/18dicembre2006/circ_dogane_11_11_06_n_45d.pdf?cmd=art


http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/18dicembre2006/circ_dogane_12_12_2006_46.pdf?cmd=art

thailandia - capitali dall'estero

settimana scrosa: delibera del governo thailandese di congelare, senza interessi, per il periodo di un anno, i nuovi depositi in valuta estera superiori ai 20.000US$. Motivo: abbassare (o arginare) la rivalutazione del bath (moneta del Paese) che rischia di daneggiare le esportazioni.
Ovviamente gli stranieri presenti con valuta in Thailandia non ha fatto altro che prelevare dai conti correnti (ovvero investimenti mobiliari) per riportarli al paese di origine.
Conseguenza della settimana corrente: un calo dell'indice di borsa thailandese del 15-19%!
Oggi: il governo thailandese ha abrogato la norma che vincolava di fatto il 30% dei patrimoni, nella speranza di una ripresa delle quotazioni.
Allego link de IlSole24Ore: http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2006/12/alan_19dic_Thailandia.shtml?uuid=7d40ee9e-8f3e-11db-bf71-00000e25108c&DocRulesView=Libero

domenica 17 dicembre 2006

finanziamento soci: art. 98 Dpr 917/86

Il testo Unico delle Imposte sui Redditi (Dpr 917/86) é stato integrato dell'articolo 98 che rileva ai fini della cosidetta "thin capitalization"; cioé delle società sottocapitalizzate (o che comunque hanno fatto ricorso più a risorse finanziare di terzi, che proprie.
Al fisco non penso dia fastidio sostanzialmente il fatto che i soci ricorrano al finanziamento anziché all'apporto di capitale, non fosse altro per il fatto che lo scopo di dimostrare elusivo un risparmio d'imposta di questo tipo é senza dubbio lo scopo primario dell'amministrazione finanziaria. Il motivo é evidente se ci si pensa: bisogna per esempio finanziare l'impresa con 1milione di euro a lungo termine. Se il finanziamento avviene con apporto di capitale, viene poi tassato il dividendo in capo al percettore, sotto forma di imponibile IREs o IRPEF a seconda del percipiente. Se il finanziamento avviene con apporto di risorse che non vanno a cpaitale (finanziamento fruttifero, per esempio) la tassazione della rendita é del 12,50% fissa, nettamente inferiore alla tassazione del caso precedente. Non solo: il dividendo del primo caso é il risultato di un reddito netto, mentre nel pagamento di interessi questi possono essere dedotti dall'utile d'essrcizio con un indubbio risparmio fiscale anche di IRES o IRPEF a seconda del soggetto che corrisponde gli interessi sul capitale prestato.
Per questo il fisco ritiene elusivo il comportamento di chi apporta alla propria impresa (società) un capitale finanziario di funzionamento (a lunga) che nella forma si fa risultare di finanziamento.

la norma si applica solo ai soggetti esonerati dagli studi di settore per dimensione (fatturato superiore ai 5.164.569 euro) (comma 7 dell'art 98 richiamato in oggetto); ovvero a ogni dimensione di fatturato, quando l'oggetto sociale ha obiettivo l'attivitò di partcipazioni societaria (holding)

inoltre la norma si applica ai soli finanziamenti effettuati dai soci qualificati (che detengano quindi lameno il 25% del capitale sociale)

ancora: la "thin cap" si applica solo se i finanziamenti ritenuti elusivi eccedono il quadruplo del patrimonio netto contabile afferente al socio. Il livello di indebitamento inferiore a tale limite viene dunque considerato fisiologico dal Legislatore, e quindi non punibile.

Le conseguenze del fatto di aver tenuto un comportamento elusivo ex art 98 significa che per la quota eccedente il quadruplpo dle patrimonio netto, come sopra indicato, diviene interesse passivo indeducibile per la società che l'ha erogato; e ovviamente diviene tassato sotto forma di dividendo e non di interesse in capo al socio percettore delle somme.

email: a chi la password in caso di morte?

il caso legale sottoposto nel numero 12/2006 della rivista CHIP a pag. 42 lascia tutt'altro che indifferenti. Si parla nell'interessante articolo del caso (più d'uno in verità) in cui il proprietario di un indirizzo email muoia, lasciando nulla detto circa la password della propria casella di posta elettronica. Google e Yahoo hanno già dovuto vivere il caso di richieste di eredi che chiedessero accesso all'archivio di posta del de cuius. Ebbene, stando all'articolo la risposta dei provider é stato "niente da fare". Giustamente o meno, per la privacy nemmeno i legittimi eredi non possono accedere al contenuto di posta virtuale che viene cancellata dal server alla scadenza contrattuale. L'unica salvezza é prevedere in testamento la concessione della comunicazione della propria ID e password dal provider al beneficiario dell'atto di ultima volontà.
Effetti e conseguenze? beh, .. basti pensare al caso del defunto che potesse essere un famoso scrittore e avesse lasciato i propri (inediti) scirtti archiviati diligentemente nella propria casella di posta a cui nessuno, mai .. potrà più accedere.

venerdì 15 dicembre 2006

giovedì 14 dicembre 2006

supporti informatici di documenti fiscali

rimando integralmente alla circolare 36 del 06 dicembre 2006, in materia di "assolvimento obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in divesi tipi di supporto".

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf9d545c638a91/circolare_36.pdf

Corte di Cassazione specializzata in dir. tributario

il viceministro all'economia e finanze Visco stà procedendo speditamente alla creazine di una sezione specializzata in materia di diritto tributario presso la Corte di Cassazione.

Ricordo che il contenzioso tributario oggi avviene presso le Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado (provinciali e regionali). Dopo il secondo grado l'ulimo "appello" é di rilevanza costituzionale presso la Corte di Cassazione.

Tale Corte é ovviamente sovraccaricata da ogni parte della giustizia nazionale, dovendosi occupare ache della magistratura ordinaria (penale e civile).

Pertanto (anche) per snellire il lavoro della commissione, si sta creando una sezione speciale che si occupaerà ad hoc dei ricorsi in cassazione in materia tributaria.

E' sorprendente pensare alla dimensione del contenzioso presso la orte suprema: dati 2005 sono presenti poco meno di 5 milioni di ricorsi; tolti quelli "eiliminabili" e sussisterebbero circa 320.000 che smaltiti al ritmo di 8mila all'anno lascerebbe in vita la corte per i prossimi 40 anni!

I dai sono presi da ItaliaOggi del 13 dicembre 2006, pagina 37

IVA auto al rimborso

Tutti sappiamo ormai che la famosa sentenza della Corte di Giustizia europea ha sancito l'illeglità del comportamento Italia in merito alla indetraibilità IVA sulle auto d'impresa.
Tutti sappiamo anche che sarà diritto dei contribuenti chiedere il rimborso dell'IVA che non si é potuto detrarre all'epoca.
Forse non tutti sanno che:
- l'IVA rimborsabile sarà solo per il periodo 01.01.2003-13.09.2006. quindi per il periodo precedente "chi ha avuto ha avuto...e chi ha dato ha dato";
- la quota detraibile verrà "rimborsata" sotto forma di crediti IVA utilizzabili in compensazione;
- la data della dichiarazione di rimborso é fissata per il 15 aprile 2007;
- la norma di riferimento é il d.l. 258 del 15.09.2006 poi Legge 278 del 10.11.2006;
- per la quota IVA si procede con una "forfettizzazione" e non con un conteggio analitico (peraltro pressoché impossibile da effettuare, ma quasi certamente potrà essere richiesto e prodotto da parte del contribuente, se vantaggioso rispetto al forfettario);
e infine, il dubbio che avevo con taluni colleghi, si é avverato:
- chi chiederà il rimborso IVA, non avendo potuto detrarre l'IVA all'epoca e quindi l'ha dedotta come costo in bilancio, ora dovrà corrispondere IRES (o IRPEF), nonché IRAP sulla quota di IVA che invece viene rimborsata!

Stiamo ad aspettare la dichiarazione di rimborso e la relativa circolare ministeriale di sicuro accompagnamento.

acconto IVA al 27.XII.2006

Scadenza solita che chiama alla cassa per l'acconto dell'IVA di fine anno.
tre metodi opzionali fra loro:
STORICO,
PREVISIONALE
ANALITICO

1) metodo storico
prendere la liquidazione IVA dll'ultimo trimestre 2005 (al lordo dell'eventuale acconto dicembre 2005).
Se tale saldo era a credito l'acconto non é dovuto.
Se tale saldo invece é a debito, si versa l'88% di tale importo.
NB: l'ultimo periodo 2005 si intende trimestre per i trimestrali e mese per i mensili.
Diverso adempimento per chi da mensile é diventato trimetrale nel 2006 o viceversa da trimestrale é divenuto mensile. In tal caso verificare la propria posizione, dovendo ragguagliare pro-tempo il periodo da trimestre a mese, semplicemente in proporzione di 1 a 3.
NB: se il contribuente é IVAtrimestrale, non sommare l'1% di maggiorazione sull'importo dovuto!

2) metodo previsionale
il contribuente versa l'88% dll'IVA che ritiene dovuta per l'ultimo periodo di liquidzione 2006. Ovviamente si considera questo evento solo per chi in questo periodo ha una forte diminuzione di debito IVa verso l'erario. Altrimenti le sanzioni sono del 30% sulla differenza dovuta, oltre agli interessi.

3) metodo analitico
Si versa il 100% dell'IVA dovuta da liquidazione effettuata al 20 dicembre 2006.

infine il codice tributo:
per i mensili codice tributo 6013
per i trimestrali codice tributo 6035

Aggiungo per completezza il link al sito agenzia entrate, per le norme qui non richiamate.

http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=12610&giornale=12746

mercoledì 13 dicembre 2006

finanziamento soci in SRL: art 2467 CC


Ho predisposto questa ricerca ad oggetto il "finanziamento soci nelle SRL".
Come mai tanto interesse da scrivere una nuova norma, in occasione della revisione del codice civile in materia di diritto societario?
Ebbene la norma è stata scritta con evidente intento di "difendere" i creditori dell’impresa in caso di insolvenza della società. Infatti quando l’impresa è mantenuta con finanziamento soci, è sperimentato che spesso tale finanziamento è occorso per mantenere viva l’impresa. Ma in tal caso non si è fatto altro che simulare un apporto di capitale, che in caso di fallimento della srl sarebbe stato ripartito fra i creditori. Con il finanziamento soci invece l’importo versato nelle casse sociali fa parte dei debiti verso terzi (i soci) che paradossalmente potrebbero partecipare alle pretese dei creditori verso la società fallita. Da qui la norma: fare in modo che i finanziamenti soci, - quando effettivamente non temporanei, ma strutturali – siano postergati (cioè pagati dopo) rispetto ai creditori. E se i creditori non trovano soddisfazione sul patrimonio sociale, posso aggredire anche i finanziamenti dei soci, al fine di recuperare i propri crediti. In altre parole la legge prevede che nei casi in cui siamo in presenza di finanziamenti da parte dei soci e che formalmente si presentano come capitale di credito, si intende considerarli nella sostanza economica come costituenti parte del capitale proprio e quindi di rischio.
Per finanziamenti si intendono i versamenti dei soci a titolo di finanziamento avvenuto con qualsiasi strumento contrattuale, sia esso il finanziamento fruttifero o infruttifero, in conto capitale, a fondo perduto o altro ancora. Non solo, il comma 2 dell’art. 2467 ribadisce che in funzione dell’attività esercitata dall’impresa, se esiste un "eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto", si ricade nel dettato del comma 1.
Il comma 1 stabilisce che il finanziamento soci è restituito ai soci successivamente rispetto alla soddisfazione dei terzi creditori, e non solo: se il patrimonio è insufficiente per tale soddisfazione il curatore fallimentare può attingere a tali risorse. E ancora: se il finanziamento è stato rimborsato ai soci finanziatori entro l’anno precedente la dichiarazione di fallimento, allora il curatore può chiedere ai soci di restituire tale risorsa nelle casse sociali
Questo con la filosofia di pensiero che il socio finanziatore che apporti denaro in situazione di squilibrio, lo effettui a fine di apporto di capitale di rischio e non di finanziamento temporaneo.
Ricordo a questo punto che il parere dell’ABI che la disposizione di legge che prevede la postergazione del finanziamento soci si applicano anche nelle ipotesi in cui il socio utilizzi risorse bancarie ma da lui garantite personalmente. E ancora: per prassi si intende finanziatore il socio che personalmente paga debiti sociali con mezzi e risorse personali.
Ricordo, solo per gli imprenditori forse più sprovveduti che il "costo" di un aumento di capitale comporta dei cosi (atto notarile e imposte sul capitale), mentre la pratica di finanziamento soci potrebbe essere assolta con il solo costo di una raccomandata (e crepi l’avarizia anche quella della ricevuta di ritorno!)
Per quanto attiene la possibilità di finanziamento da parte del socio, richiamo quanto in delibera CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) del 03/03/1994, in attuazione del Testo Unico Bancario (il non rispetto di questi elementi è sanzionato penalmente):
possibilità di finanziamento solo da parte dei soci;
possibilità di finanziamento prevista in statuto;
possibilità di finanziamento anche in quote diverse da quelle di partecipazione al capitale sociale;
i soci finanziatori devono essere iscritti al libro soci da almeno 3 mesi;
i soci finanziatori devono detenere almeno il 2% del capitale sociale come risulta dall’ultimo bilancio approvato.
Operativamente non sto in questo blog a ricordare la possibilità di creare il finanziamento a titolo gratuito o fruttifero d’interesse. Tale corresponsione sarà assoggettata a ritenuta del 12,50%, ecc ecc.
Ritengo invece ancora opportuno ricordare che il contratto di finanziamento fra il socio e la società è considerato alla stregua del contratto di mutuo e pertanto oneroso per la società (art. 1815 CC) . Per questo è opportuno scegliere fra l’ipotesi di redigere atto pubblico, scrittur aprivata autenticata o registrata o mediante raccomandata AR in plico (senza busta). Questi strumenti servono per avere una "data certa" sul contratto.
Intendo nei prossimi giorni pubblicare su questo stesso blog l'analisi dello stesso tema "finanziamento soci", orientato alla normativa fiscale. Il contenuto fin qui richiamato é di natura strettamente civilistico e societario.
Art. 2467
Finanziamenti dei soci
- [1] Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
- [2] Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

guida agenzia entrate: la casa

é di nuova pubblicazione agenzia delle entrate la guida n' 5 / 2006 ad oggetto la compravendita della CASA. Dato che il governo di leggi e leggine ne ha fatte parecchie in questi utlimi (pochi) mesi, la guida era materiale necessario (ma forse insufficiente) per il cittadino che vorrà cimentarsi nella compravendita immobiliare.

pubblico comunque il link, a uso e consumo di chi mi visita.

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebfc1b47b46a533/GUIDA_compra_casa.pdf

ICI - saldo 2006 alla cassa entro il 20 dicembre

pro-memoria

scontrino: garanzia dell'acquisto...e aumenti dei corrispettivi!?

alla fine del mio piano di studi universitari, avevo in progetto di creare una tesi -in scienza delle finanze- ad oggetto la deducibilità dei costi per i privati cittadini. Una sorta di contabilità domestica che avrebbe concesso al contribuente (non impresa) di dedurre -o detrarre parzialmente- i costi inerenti la propria vita privata dalla dichiarazione dei redditi annuale.

Il risultato sarebbe stato eclatante: nessuna più sbadataggine nel ritirare o meno lo scontrino alla cassa, ed altre conseguenze che a livello macroeconomico sarebbero state tutt'altro che di minimo interesse.

Mio malgrado sono stato dirottato a scrivere una tesi sulla professione del commercialista, che allora vedevo come orgoglioso obiettivo accademico.

Ma quel precedente oggetto di tesi mi é sempre rimasto un cruccio e spesso mi accorgo che anche taluni interlocutori mi rivolgono la stessa domanda "ma se lo scontrino fosse deducibile da parte del cittadino, allora non ci sarebbe maggiore volume d'affari?". Ovviamente non sto solo parlando del parrucchiere e del barista ma avrei esteso l'analisi agli artigiani che lavorano nelle case private; dall'antennista all'idraulico, dal piastrellista all'elettricista e a tutti gli altri ancora.

Ok, non stò ora a disquisire sulle luci e sulle ombre di tale progetto. Ovviamente ci sono anche diversi lati negativi, ma non é questo l'obiettivo del post, così arrivo al target: é di questi giorni la pubblicità del ministero attività produttive, che invita i cittadini a conservare TUTTI gli scontrini fiscali per gli acquisti di beni, al fine di farli valere in caso di rivalsa per la garanzia di malfunzionamento.

Iniziativa interessante, .. anche così si incassano quattrini nelle casse erariali. Complimenti, a prescindere del colore politico dell'iniziativa!

allego il link che contiene anche spot TV e radio del messaggio pubblicitario.

http://www.attivitaproduttive.gov.it/GaranziePostvendita/index.htm

martedì 5 dicembre 2006

in borsa debutta il MAC: mercato alternativo del capitale

Con comunicato stampa la Borsa Italiana ha da ieri ufficializzato il battesimo del mercato dei titoli delle "medio piccole" società quotate. Sarà operativo dal primo gennaio 2007.
Buona quotazione a tutti!

http://www.borsaitaliana.it/documenti/ufficiostampa/comunicatistampa/2006/20061204mac.htm

venerdì 1 dicembre 2006

Svizzera: "concorrente fiscale sleale"

Leggo sul IlSole24Ore di oggi, pag29, come il dissenso fra unione europea e federazione elvetica in materia di imposizione diretta sia definita "concorrenza fiscale ". Terminologia ampiamente usata per i paradisi fiscali da anni, e da qualche tempo anche la Svizzera fa ormai part di questi. In soldoni si intendono operatori di concorrenza fiscale i Paesi che abbassano le aliquote delle imposte sui redditi (volutamente; si vede che possono farlo) per attrarre capitali stranieri e occupare risorse umane locali (tutto sommato mica stupida la politica). Mi chiedo in una pacifica ed innocente riflessione personale: ma se nel mio Paese invece le imposte non dimiuiscono - e forse anzi aumentano- può significare che i capitali andranno all'estero e che i lavoratori rimarranno nel medio - lungo periodo disoccupati?

nuovo sistema operativo Microsoft: VISTA

E' stato presentato ieri il nuovo sistema operativo Micosoft. Pare fossero ormai 5 anni che non usciva da quella casa di produzione un innovativo sistema operativo, dopo XP. Siginificativi (o impresionanti?) i dati di mercato Microsoft: nel 2007 prevede 200milioni di utenti che installeranno i nuovi prodotti; il 90% dei PC che usiamo a livello mondiale installa windows XP (fonti Il sole24ore 01 dicembre 2006, pag 39)