Il testo Unico delle Imposte sui Redditi (Dpr 917/86) é stato integrato dell'articolo 98 che rileva ai fini della cosidetta "thin capitalization"; cioé delle società sottocapitalizzate (o che comunque hanno fatto ricorso più a risorse finanziare di terzi, che proprie.
Al fisco non penso dia fastidio sostanzialmente il fatto che i soci ricorrano al finanziamento anziché all'apporto di capitale, non fosse altro per il fatto che lo scopo di dimostrare elusivo un risparmio d'imposta di questo tipo é senza dubbio lo scopo primario dell'amministrazione finanziaria. Il motivo é evidente se ci si pensa: bisogna per esempio finanziare l'impresa con 1milione di euro a lungo termine. Se il finanziamento avviene con apporto di capitale, viene poi tassato il dividendo in capo al percettore, sotto forma di imponibile IREs o IRPEF a seconda del percipiente. Se il finanziamento avviene con apporto di risorse che non vanno a cpaitale (finanziamento fruttifero, per esempio) la tassazione della rendita é del 12,50% fissa, nettamente inferiore alla tassazione del caso precedente. Non solo: il dividendo del primo caso é il risultato di un reddito netto, mentre nel pagamento di interessi questi possono essere dedotti dall'utile d'essrcizio con un indubbio risparmio fiscale anche di IRES o IRPEF a seconda del soggetto che corrisponde gli interessi sul capitale prestato.
Per questo il fisco ritiene elusivo il comportamento di chi apporta alla propria impresa (società) un capitale finanziario di funzionamento (a lunga) che nella forma si fa risultare di finanziamento.
la norma si applica solo ai soggetti esonerati dagli studi di settore per dimensione (fatturato superiore ai 5.164.569 euro) (comma 7 dell'art 98 richiamato in oggetto); ovvero a ogni dimensione di fatturato, quando l'oggetto sociale ha obiettivo l'attivitò di partcipazioni societaria (holding)
inoltre la norma si applica ai soli finanziamenti effettuati dai soci qualificati (che detengano quindi lameno il 25% del capitale sociale)
ancora: la "thin cap" si applica solo se i finanziamenti ritenuti elusivi eccedono il quadruplo del patrimonio netto contabile afferente al socio. Il livello di indebitamento inferiore a tale limite viene dunque considerato fisiologico dal Legislatore, e quindi non punibile.
Le conseguenze del fatto di aver tenuto un comportamento elusivo ex art 98 significa che per la quota eccedente il quadruplpo dle patrimonio netto, come sopra indicato, diviene interesse passivo indeducibile per la società che l'ha erogato; e ovviamente diviene tassato sotto forma di dividendo e non di interesse in capo al socio percettore delle somme.
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