mercoledì 20 dicembre 2006

IRPEF - deduzioni oneri famiglia. art 12

L'art 12 del Dpr 917/86 prevede la deducibilità dal reddito delle somme figurative qui elencate:
  • coniuge non separato 3.200euro (se il reddito del coniuge é <= 2.840,51euro, al lordo degli oneri deducibili); con questo si intende anche il limite di reddito per il coniuge "a carico"
  • ogni figlio 2.900 euro (idem, se il reddito del figlio <= 2.840,51 euro)
  • ma 3.450 euro se il figlio ha età inferiore ai 3 anni
  • ma 3.200 euro per il primo figlio se manca l'altro genitore
  • ma 3.700 euro per ogni figlio portatore di handicap (legge 104/92)

tutte queste deduzioni per carichi di famiglia devono essere ragguagliate a mese di validità nell'anno di imposizione

  • sono deducibili fino 1.820euro le spese documentate, sostenute per gli addetti alla propria assisnteza personale, nei casi di non autosufficienza.
  • sono altrettanto deducibili le stesse cifre nell'interessevdelle persone indicate dall'art.433CC

tutte le deduzioni sopra indicate spettano per la parte corrispondente al rapporto che segue:

(78.000+DeduzioniTutte-RedditoComplessivo)/78.000

se il rapporto >=1 la deduzione spetta per intero;

se il rapporto <=0 la deduzione NON spetta;

se il rapporto é compreso fra 0 ed 1, estremi esclusi, si calcola la proporzione utilizzando le prime quattro cifre decimali del rapporto ottenuto.

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