Ieri sul sito della Corte di Giustizia europea é stata pubblicata la sentenza di cui alla Causa C-292/2004 che ritengo di interesse per tutte le imprese che abbiano distribuito dividendi negli anni 2002 e 2003, dall'Italia verso il resto d'Europa.
Infatti nella causa era giudicato il comportamento del fisco tedesco, ma nulla vieta di immedesiarsi in quello italiano per gli stessi motivi, e pensare alla illegittima discriminazione effetuata nei confronti dei percettori di dividendi di società.
Nel caso trattato dalla Corte, é stato contestato infatti alla Germania di "favorire" i beneficiari residenti rispetto ai non residenti, in merito alla tassazione (beneficio del credito d'imposta) in capo al percettore stesso.
La massima della sentenza potrebbe essere sintetizzata nel concetto che un diverso trattamento tributario nei confronti di contribuenti nazionali o esteri (membri UE) configura un ingiustificato ostacolo alla libera circolazione dei capitali invece sancita e garantita nel trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea.
Mi vien da pensare, se non sbaglio, che pari trattamento discriminatorio era riservato ai beneficiari di dividendi nel periodo 2002-2003 laddove si trattasse di tassazione ordinaria dei dividendi e non di quella a titolo d'imposta.
Infatti nella causa era giudicato il comportamento del fisco tedesco, ma nulla vieta di immedesiarsi in quello italiano per gli stessi motivi, e pensare alla illegittima discriminazione effetuata nei confronti dei percettori di dividendi di società.
Nel caso trattato dalla Corte, é stato contestato infatti alla Germania di "favorire" i beneficiari residenti rispetto ai non residenti, in merito alla tassazione (beneficio del credito d'imposta) in capo al percettore stesso.
La massima della sentenza potrebbe essere sintetizzata nel concetto che un diverso trattamento tributario nei confronti di contribuenti nazionali o esteri (membri UE) configura un ingiustificato ostacolo alla libera circolazione dei capitali invece sancita e garantita nel trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea.
Mi vien da pensare, se non sbaglio, che pari trattamento discriminatorio era riservato ai beneficiari di dividendi nel periodo 2002-2003 laddove si trattasse di tassazione ordinaria dei dividendi e non di quella a titolo d'imposta.
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