I cosidetti PATTI DI FAMIGLIA sono novità del 2006 nel sistema giuridico italiano e sono stati "tirati in ballo" anche nella Finanziaria per il 2007. E' d'obbligo quindi parlarne anche qui, ritenendo che l'argomento possa interessare di fatto quasi tutte le imprese italiane; ad eccezione delle grosse imprese dove il vincolo di parentela fra i soci non esiste.
Tutto nasce con la
Legge n. 55 del 2006, in vigore dal 16 marzo dello stesso anno.
Questa Legge ha inserito nel Codice Civile gli articoli dal 768bis al 768octies.
La parte di codice civile così riscritto và a tratteggiare la possibilità, dentro confini ben delineati, per un imprenditore di lasciare in eredità a un soggetto "prescelto", e non fare cadere in successione la propria impresa (o quota).
L'evidente vantaggio và a favore dell'azienda che non si trova "sgretolata" fra parenti - eredi i quali magari nulla di imprenditoriale hanno in testa o nei propri interessi.
Prima della riforma dei patti di famiglia valeva il precedente art. 458 del codice civile: "Divieto di patti successori -
E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
Ora questo art. 458 é stato così riscritto, con la riforma di cui trattiamo:
"Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
Di fatto il patto di famiglia é un contratto (non un atto di ultima volontà, qindi non un testamento o simile).
La materia é piuttosto articolata e complessa, per questo motivo segnalo in questo post solo l'esistenza di questa possibilità di comportamento che l'imprenditore può tenere, nell'interesse dell'impresa che verrebbe ad esistere dopo la sua morte.
Inoltre è bene valutare caso per caso come possa convenire uno o l'altro comportamento, anche in vista dei risvolti tributari che ne derivano, a seguito della reintrodotta imposta di successione.
A chiunque sia interessato, possiamo valutare e personalizzare le considerazioni in funzione del caso reale d'impresa in esame. Inoltrateci senza impegno una email con l'interesse ad essere contattati a riguardo.
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