l'Art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR, prevede che siano detraibili al 19% le spese mediche sostenute dal contribuente nell'anno di sostenimento delle stesse (ricordo che il principio di imputazione é per cassa).
Ovviamente stiamo trattando di persone fisiche, e non rileva che siano imprenditori o meno.
L'articolo citato impone anche, fra gli altri requisiti, che le spese siano effettivamente "rimaste a carico del contribuente".
Pertanto é abbastanza logico che qualora un'assicurazione - per esempio - abbia rimborsato in tutto o in parte tali spese, gli oneri sono del tutto (o parzialmente, per la differenza) indetraibili.
Ma, prosegue l'art. 15 TUIR, sono invece detraibili le spese non rimaste a carico del contribuente per effetto di rimborsi assicurativi, se i premi della polizza non é deducibile o detraibile dal reddito stesso.
Ancora: non é da escludere la convenienza dell'integrale deducibilità delle spese mediche, anche se rimborsate mediante assicurazioni detratte, e provvedere ad inserire il rimborso assicurativo nei redditi soggetti a tassazione separata.
Pertanto, prima di decidere sulla detraibilità o meno delle spese mediche, é bene provvedere ad una verifica approfondita del caso, del contribuente e della natura del rimborso delle spese stesse.
Spunto di riflessione é la risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 2007.
allego inoltre il citato art. 15 del Dpr 917/86 (tuir), é composto da 5 pagine. ma non perdiamoci d'animo! ..
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