Ritengo interessante, e per questo la cito in questo post, la .risoluzione n. 41 del 09 marzo 2007.
Tale documento riguarda un interpello (cioé un quesito) proposto da un contribuente residente in Repubblica di san Marino (ma si potrebbe trattare di qualsiasi altro Paese) esercente l'attività di acquisto crediti su territorio italiano.
Il contribuente suppone di non avere stabile organizzazione né "materiale" (cioé senza sede fissa in Italia) ai sensi dell'art. 162 commi da 1 a 5 del TUIR), né "personale" (stesso art. 162 ma commi da 6 a 8), per il concetto che trattandosi di cessione di crediti pro-soluto (il contribuente ritiene), si tratti di cessione di beni per i quali non si configura stabile organizzazione soggettiva.
Il contribuente conclude chiedendo se la popria posizione fiscale sia corretta con l'Italia (cioé di non dichiarare nulla al fisco italiano, ritenendosi non in possesso di stabile organizzazione nel territorio).
Ovviamente la posizione dell'Agenzia Entrate é leggermente diversa (d'altra parte ognuno tira l'acqua al proprio mulino!).
Anzitutto l'Agenzia cita l'art. 151 del TUIR, che ritiene soggette ad imposte italiane le operazioni intrattenute da soggetti residenti all'estero, se le operazioni d'impresa sono esercitate in Italia, anche senza stabile organizzazione.
Si tenga presente che il citato art. 151 effettivamente rimanda in via esplicita all'art. 23 (e quindi al 6) del TUIR (praticamente tutte le tipologie di reddito: fabbricati, terreni, lavoro dipendente e autonomo nonché d'impresa).
Si conclude:
- se esiste stabile organizzazione sono dovute le imposte in base al reddito prodotto in Italia (reddito = differenza fra ricavi e costi nel territorio);
- se non esiste stabile organizzazione, il reddito prodotto in Italia é soggetto ad imposte secondo la fattispecie impositiva oggettiva a cui il reddito fa riferimento (terreni, fabbricati, lavoro autonomo, ecc).
Al caso di specie (contribuente Sammarinese operante nel settore del recupero crediti acquistati pro-soluto) l'Agenzia Entrate propone anzitutto "ruling internazionale" (che ha una funzione più "vincolante" di un interpello, e permette un'indagine operativa soggettiva più approfondita, al fine di prevenire contenzioso in futuro) ai sensi dell'art. 8 d.l. 30.09.2003 n. 269 convertito in Legge n. 326/2006.
E in via secondaria la stessa Agenzia ricorda che trova comunque applcazione l'". art. 23 comma 1 lettera f) del TUIR: sono prodotti (e quindi tassabili) nel territorio dello Stato italiano "i redditi diversi derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso".
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