venerdì 30 marzo 2007

pedaggi autostradali: IVA indetraibile

dpr 633/72 art. 19 bis 1, comma 1, lettera e).

Questo é l'"indirizzo" per trovare nel tessuto delle norme fiscali l'esplicita indetraibilità IVA dei canoni di pedaggio autostradali (telepass o no).

Questo tipo di detraibilità si intende oggettiva, quindi a prescindere dal tipo di contribuente.

auto strumentali: una risoluz. agenzia entrate

ritengo molto interessante la domanda contenuta in questa risoluzione n. 59 del 23 marzo 2007.

Invito tutti alla sua lettura, essendo tutte le imprese interessate al trattamento fiscale del proprio parco auto (IVA e reddito imponibile).

Dopo aver ben identificato la domanda, ovviamente consiglio una attenta lettura della risposta fornita dalla direzione Agenzia Entrate, che sinteticamente NON riconosce strumentale l'auto utilizzata dall'impresa, negando qualsiasi deducilibilità dei costi.

Riporto le parole dell'Agenzia: "Pertanto, nel caso di specie, la scirvente ritiene che ai fini dell'IRES alle quattro autovetture in esame - di cui tre utilizzate con contratto di leasign e una con contratto di noleggio di lungo termine - e ai correlati costi di esercizio debba applicarsi il regime fiscaale della totale indeducibilità, in quanto trattasi di autoveicoli "non strumentali" all'attività d'impresa".

Per quanto rigarda la detraibilità IVA, invece, l'Agenzia ricorda che é esistente un "buco" legislativo: quello che permarrà finché l'Unione Europea non si pronuncerà sulla quota di detrazione IVA ammessa. Finché non avremo questo "parere" quindi l'IVA rimane detraibile ai sensi generici dell'art. 19 dpr 633/72.

A mio parere quindi, siamo in un assurdo caso in cui l'IVA sull'acquisto é detraibile, ma il costo indeducibile!

il rimborso IVA auto 2003-2006 verso la revisione?

Stò leggendo dai giornali di questi giorni di come la confusione generata dal fantasioso meccanismo fiscale di richiesta di rimborso IVA non detratta sulle auto stia portando al collasso l'intera procedura.

Il governo stà pensando a un disegno di legge (nemmeno a un decreto d'urgenza!), facendo pensare almeno due linee guida che potranno seguire:

- rinviare di un buon periodo tutta la procedura (sappiamo che i tempi di approvazione della legge sono di alcuni mesi);
- rendere la tassazione dell'IVA indetraibile restituita non analitica, ma ad hoc con imposta sostitutiva (c'é chi parla di un 5%?!).

Al 16 aprile 2007 (fra due settimane) c'é la scadenza del termine di presentazione della richeista di rimborso. Stiamo a vedere che succede: occhi aperti!

finanziamento agevolato agli artigiani

Fino ad esaurimento fondi, é disponibile un finanziamento agevolato nella misura del 100% degli investimenti effettuati da imprese artigiane in aree depresse (zona obiettivo 2).

L'importo degli investimenti ammessi al bando é dai 20mila ai 500mila euro.

Le spese ammesse sono per:
- ristrutturazioni fabbricati,
- macchinari,
- impianti,
- attrezzature.

Il periodo delle spese ammesse và dai 12 mesi antecedenti e i 12 successivi alla partecipazione al bando.

La durata del finanziamento agevolato può essere la massimo di 6 anni, rimborsabile in rate semestrali.

Il tasso applicato al finanziamento:
- 50% del finanziamento a tasso zero (rimborsato da fondo regionale)
- 50% del finanziamento messo a disposiozione da primari Istituti bancari con media di tasso 1%+euribor a 6 mesi

Inviateci una email per esporci il vostro caso, senza impegno, a: f.cesena@mclink.it

mercoledì 28 marzo 2007

archiviazione dei documenti contabili

Mi risulta ancora piuttosto disinformata la platea di contribuenti che cercano soluzioni alle questioni di spazio nei propri archivi.

Ormai da un paio d'anni esiste un tessuto più o meno solido di norme civilistiche e fiscali a fine di agevolare l'archiviazione dei documenti.

Questo il link al sito Min. finanze, laddove si accenna all'argomento.

Lo ritengo ben fatto e sintetico. Non servono miei commenti.

bilanci in forma abbreviata. i limiti.

Ai sensi dell'art. 2435bis del codice civile, ricordo che il deposito dei bilanci può avvenire in forma abbreviata o ordinaria.

Ovviamente parlo di bilanci società di capitali (srl ed spa).

La forma ordinaria di redazione del bilancio é per tutte le società.
La forma abbreviata é permessa alle sole società che abbiano avuto nell'anno precedente valori superiori ad almeno DUE su TRE dei parametri qui indicati
(valori validi dal bilancio del 31.12.2006, perché negli anni precedenti le soglie erano inferiori):
1) * ATTIVO di stato patrimoniale € 3.650.000
2) * RICAVI € 7.300.000
3) * numero medio dipendenti: 50

dove si intende:
1) ATTIVO la sommatoria dell'attivo di stato patrimoniale, come previsto nella struttura indicata dal codice civile;
2) RICAVI rigo A1 del conto economico prescritto dal codice civile;
3) numero medio dipendenti occupati nell'anno, calcolati con una media ponderta per i giorni di appartenenza nell'azienda.

lunedì 19 marzo 2007

in Germania si diminuiscono le imposte

Con i fatti (e non con le parole) in Germania é in corso un interessante alleggerimento fiscale in capo alle imprese. Dal 2008 infatti pare che le aliquote d'imposta scenderanno dall'attuale (oltre) 38% a meno del 30%.

Motivo? Mantenere i livelli di concorrenza fiscale fra i Paesi UE e non rischiare la perdita di gettito derivante dai propri imprenditori che fuggono all'estero, attratti da imposizione agevolata rispetto a quella locale.

Di questo avevo già parlato in altri post in materia di fiscalità internazionale.

Questo é l'articolo da cui traggo la notizia.

rimborsi IVA auto: un miraggio?!

ritengo eloquente l'articolo di oggi su IlSole24Ore pag. 29 (questo il link): una strada tortuosa e complessa quella della richiesta di rimborso. E non solo: talvolta anche contro-producente se non solo poco conveniente.

Ma d'altra parte sono ottimista per quanto sento dire dalle commissioni tributarie (mediante le loro sentenze) che pare stiano dando la meglio ai ricorrenti che hanno chiesto per il passato il 100% del rimborso IVA e non solo del 40% come "concesso" dal governo nella via non battagliera del giudice tributario.

Mi riferisco alle sentenze della ctp (commissione tributaria provinciale)
-di Vicenza sez. 4 n. 407/04/06,
-di Parma sez. 8 n. 113/08/07,
-di Reggio Emilia sez. 2 n. 98/02/07 e 99/03/07

Per questo consiglio di "tirare avanti" e chiediamo al fisco ciò che ci spetta!

elenchi IVA - clienti/fornitori: slitta la scadenza un'altra volta.

Eccoci ai tempi di rimandi e rinvii delle scadenze.

Leggo su IlSole24Ore del 17marzo pag. 28 che la scadenza già dilazionata per gli allegati clienti-fornitori sarà unificata al 15 ottobre per tutti i contribuenti.

La prima scadenza era al 29 aprile 2007 per tutti i ocntribuenti, poi é stato scaglionato l'admepimento in funzione del regime IVA e del numero di anagrafiche da allegare (vedi precedenti scadenze cliccando qui).

Ora aspettiamo la pubblicazione della notizia anche in Gazzetta Ufficiale, altrimeti rimarrà voce di corridoio dell'Agenzia Entrate, così da creare solo confusione ai contribuenti.

venerdì 16 marzo 2007

bar: abolita la possibilità di "dare l'esame da privatista".

Chi vuole aprire un bar o un ristorante (somministrazione alimenti e bevande) é tenuto ad essere iscritto al REC (registro esercenti il commercio).

A sua volta, per l'iscrizione al REC, é necessario da quest'anno frequentare obbligatoriamente i corsi CAPAC (provincia di Milano), non essendo più possibile tentare la via da privatista, presentandosi all'esame, dopo aver studiato in via privata, appunto.

La Legge che prevede questa modifica é regionale, e per la Regione Lombardia é del 27 febbraio 2007, la numero 5.

Per la provincia di Milano, ecco il link alla camera di commercio per i corsi abilitanti al REC.

mercoledì 14 marzo 2007

certificazione dividendi 2006

ricordo che nel mese di marzo và consegnata la certificazione dei dividendi corrisposti ai propri quotisti/azionisti per attestatre le distribuzioni di dividendi effettuate nel 2006. Ovviamente mi riferisco alle società di capitali (srl ed spa).

Il modello si chiama "certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati" (CUPE).

Questo é il modello della certificazione, completa di istruzioni e relativo provvedimento dell'Agenzia Entrate.

lunedì 12 marzo 2007

Opero dall'estero in Italia. Sono tassato in Italia?

Ritengo interessante, e per questo la cito in questo post, la .risoluzione n. 41 del 09 marzo 2007.

Tale documento riguarda un interpello (cioé un quesito) proposto da un contribuente residente in Repubblica di san Marino (ma si potrebbe trattare di qualsiasi altro Paese) esercente l'attività di acquisto crediti su territorio italiano.

Il contribuente suppone di non avere stabile organizzazione né "materiale" (cioé senza sede fissa in Italia) ai sensi dell'art. 162 commi da 1 a 5 del TUIR), né "personale" (stesso art. 162 ma commi da 6 a 8), per il concetto che trattandosi di cessione di crediti pro-soluto (il contribuente ritiene), si tratti di cessione di beni per i quali non si configura stabile organizzazione soggettiva.

Il contribuente conclude chiedendo se la popria posizione fiscale sia corretta con l'Italia (cioé di non dichiarare nulla al fisco italiano, ritenendosi non in possesso di stabile organizzazione nel territorio).

Ovviamente la posizione dell'Agenzia Entrate é leggermente diversa (d'altra parte ognuno tira l'acqua al proprio mulino!).

Anzitutto l'Agenzia cita l'art. 151 del TUIR, che ritiene soggette ad imposte italiane le operazioni intrattenute da soggetti residenti all'estero, se le operazioni d'impresa sono esercitate in Italia, anche senza stabile organizzazione.

Si tenga presente che il citato art. 151 effettivamente rimanda in via esplicita all'art. 23 (e quindi al 6) del TUIR (praticamente tutte le tipologie di reddito: fabbricati, terreni, lavoro dipendente e autonomo nonché d'impresa).

Si conclude:
- se esiste stabile organizzazione sono dovute le imposte in base al reddito prodotto in Italia (reddito = differenza fra ricavi e costi nel territorio);
- se non esiste stabile organizzazione, il reddito prodotto in Italia é soggetto ad imposte secondo la fattispecie impositiva oggettiva a cui il reddito fa riferimento (terreni, fabbricati, lavoro autonomo, ecc).

Al caso di specie (contribuente Sammarinese operante nel settore del recupero crediti acquistati pro-soluto) l'Agenzia Entrate propone anzitutto "ruling internazionale" (che ha una funzione più "vincolante" di un interpello, e permette un'indagine operativa soggettiva più approfondita, al fine di prevenire contenzioso in futuro) ai sensi dell'art. 8 d.l. 30.09.2003 n. 269 convertito in Legge n. 326/2006.
E in via secondaria la stessa Agenzia ricorda che trova comunque applcazione l'". art. 23 comma 1 lettera f) del TUIR: sono prodotti (e quindi tassabili) nel territorio dello Stato italiano "i redditi diversi derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso".

spese mediche rimborsate dall'assicurazione: indetraibili... o forse sì!?

l'Art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR, prevede che siano detraibili al 19% le spese mediche sostenute dal contribuente nell'anno di sostenimento delle stesse (ricordo che il principio di imputazione é per cassa).
Ovviamente stiamo trattando di persone fisiche, e non rileva che siano imprenditori o meno.
L'articolo citato impone anche, fra gli altri requisiti, che le spese siano effettivamente "rimaste a carico del contribuente".
Pertanto é abbastanza logico che qualora un'assicurazione - per esempio - abbia rimborsato in tutto o in parte tali spese, gli oneri sono del tutto (o parzialmente, per la differenza) indetraibili.
Ma, prosegue l'art. 15 TUIR, sono invece detraibili le spese non rimaste a carico del contribuente per effetto di rimborsi assicurativi, se i premi della polizza non é deducibile o detraibile dal reddito stesso.

Ancora: non é da escludere la convenienza dell'integrale deducibilità delle spese mediche, anche se rimborsate mediante assicurazioni detratte, e provvedere ad inserire il rimborso assicurativo nei redditi soggetti a tassazione separata.

Pertanto, prima di decidere sulla detraibilità o meno delle spese mediche, é bene provvedere ad una verifica approfondita del caso, del contribuente e della natura del rimborso delle spese stesse.
Spunto di riflessione é la risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 2007.

allego inoltre il citato art. 15 del Dpr 917/86 (tuir), é composto da 5 pagine. ma non perdiamoci d'animo! ..

venerdì 9 marzo 2007

archiviazione ottica delle fatture

Ancora in questa settimana un cliente mi chiedeva come archiviare su CD le immagini PDF delle fatture clienti e fornitori. Lui pensava fosse sufficiente masterizzarle sul suporto e conservarlo in archivio. Sbagliando.

La normativa per l'archiviazione dei documenti contabili su supporto magnetico prevede degli standard ben determinati, fra cui la certificazione del soggetto (firma digitale) e la marca temporale.

allego questo interessante e utile (nonché sintetico) LINK all'elaborato dell'Agenzia Entrate a riguardo.

tassa vidimazione libri sociali

le società di capitali (sintetizzo in: srl ed spa) devono provvedere al pagamento della TASSA di VIDIMAZIONE ANNUALE dei LIBRI SOCIALI.

Si provvede con mod. F24 e nella sezione erario si indica il codice tributo 7085, anno di riferimento 2007.

L'importo a debito da versare é (in alternativa) di euro:
309,87 per le società con capitale sociale inferiore a euro 516.456,90;
516,46 per le società con capitale sociale pari o superiore a euro 516.456,90.

linguaggio Xbrl

Ho letto qualche giorno fa su una rivista specializzata, che si sta creando con un nuovo linguaggio informatico la possibilità (e l'obbligo) per noi commercialisti di comunicare con maggior facilità con la Pubblica Amministrazione.

L'Xbrl (extensible business reporting language) é infatti un valido strumento che ci vedrà utenti dall'anno prossimo nell'invio dei bilanci societari alla Camera di Commercio. La CCIAA disporrà così dei dati di bilancio (per esempio) in un "formato elettronico elaborabile" e non un file PDF del tutto "morto".

Il database che si verrà a creare col tempo é di tutto interesse per tutti: verifiche e controlli a tutto campo con controlli incrociati su tutti i fronti.

Complimenti alla tecnologia e ai passi da gigante che sta facendo nel nostro settore da qualche anno a questa parte.

Mi auguro anche che tutto funzioni a dovere... e non che pe colpa di qualche miserabile "bit" arrivino cartelle pazze a zeri indefiniti ai contribuenti (clienti) che in alcuni casi ancora ignorano a che serva un PC, e stanno da giorni ancora litigando col proprio bancario perché non gli accetta l'F24 scritto con la stilografica su tre copie in originale!

giovedì 8 marzo 2007

privacy: datori di lavoro, internet, posta elettornica e dipendenti

L'equazione regge solo se il datore di lavoro e il dipendente opereranno nel rispetto (anche) della nuova linea guida pubblicata dal Garante e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Questo é il link alla "norma".

Non intendo volutamente sintetizzare il contenuto della linea guida, perché la ritengo opportunamente sintentica e schematica, benché sia contenuta in qualche pagina stampata.

Lascio a tutti la responsabilità di leggerla e attuarla.

mercoledì 7 marzo 2007

i patti di famiglia: successione o no per la mia impresa?

I cosidetti PATTI DI FAMIGLIA sono novità del 2006 nel sistema giuridico italiano e sono stati "tirati in ballo" anche nella Finanziaria per il 2007. E' d'obbligo quindi parlarne anche qui, ritenendo che l'argomento possa interessare di fatto quasi tutte le imprese italiane; ad eccezione delle grosse imprese dove il vincolo di parentela fra i soci non esiste.

Tutto nasce con la
Legge n. 55 del 2006, in vigore dal 16 marzo dello stesso anno.

Questa Legge ha inserito nel Codice Civile gli articoli dal 768bis al 768octies.

La parte di codice civile così riscritto và a tratteggiare la possibilità, dentro confini ben delineati, per un imprenditore di lasciare in eredità a un soggetto "prescelto", e non fare cadere in successione la propria impresa (o quota).
L'evidente vantaggio và a favore dell'azienda che non si trova "sgretolata" fra parenti - eredi i quali magari nulla di imprenditoriale hanno in testa o nei propri interessi.


Prima della riforma dei patti di famiglia valeva il precedente art. 458 del codice civile: "Divieto di patti successori -
E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

Ora questo art. 458 é stato così riscritto, con la riforma di cui trattiamo:
"Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

Di fatto il patto di famiglia é un contratto (non un atto di ultima volontà, qindi non un testamento o simile).

La materia é piuttosto articolata e complessa, per questo motivo segnalo in questo post solo l'esistenza di questa possibilità di comportamento che l'imprenditore può tenere, nell'interesse dell'impresa che verrebbe ad esistere dopo la sua morte.
Inoltre è bene valutare caso per caso come possa convenire uno o l'altro comportamento, anche in vista dei risvolti tributari che ne derivano, a seguito della reintrodotta imposta di successione.

A chiunque sia interessato, possiamo valutare e personalizzare le considerazioni in funzione del caso reale d'impresa in esame. Inoltrateci senza impegno una email con l'interesse ad essere contattati a riguardo.

Germania condannata dalla Corte UE in materia di credito d'imposta sui dividendi. Italia a rischio?

Ieri sul sito della Corte di Giustizia europea é stata pubblicata la sentenza di cui alla Causa C-292/2004 che ritengo di interesse per tutte le imprese che abbiano distribuito dividendi negli anni 2002 e 2003, dall'Italia verso il resto d'Europa.

Infatti nella causa era giudicato il comportamento del fisco tedesco, ma nulla vieta di immedesiarsi in quello italiano per gli stessi motivi, e pensare alla illegittima discriminazione effetuata nei confronti dei percettori di dividendi di società.

Nel caso trattato dalla Corte, é stato contestato infatti alla Germania di "favorire" i beneficiari residenti rispetto ai non residenti, in merito alla tassazione (beneficio del credito d'imposta) in capo al percettore stesso.

La massima della sentenza potrebbe essere sintetizzata nel concetto che un diverso trattamento tributario nei confronti di contribuenti nazionali o esteri (membri UE) configura un ingiustificato ostacolo alla libera circolazione dei capitali invece sancita e garantita nel trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea.

Mi vien da pensare, se non sbaglio, che pari trattamento discriminatorio era riservato ai beneficiari di dividendi nel periodo 2002-2003 laddove si trattasse di tassazione ordinaria dei dividendi e non di quella a titolo d'imposta.

ricorso in commissione tributaria: i termini

Tutti noi professionisti sappiamo che il termine per proporre ricorso in Commissione Tributaria é di 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento.

Porgo l'attenzione alla modalità con cui questi 60 giorni variano però in funzione di come il ricorso viene presentato alla stessa CT.

Con sentenza cassazione del 2006, n. 27067 la Suprema Corte ribadisce che i 60 giorni sono:
- dalla data di spedizione della raccomandata del plico senza busta
- dalla data di ricevimento della raccomandata da parte della CT se i lplico é in busta.

Questa la massima: "Il ricorso spedito a mezzo posta con plico raccomandato in busta, invece che senza busta come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non avendo il timbro postale apposto direttamente sul retro del ricorso (ma sulla busta che lo contiene), non si intende proposto alla data di spedizione bensi' a quella di ricezione."

lunedì 5 marzo 2007

associazioni senza fine di lucro - norme fiscali

Le associazioni senza fine di lucro, le Pro-Loco, le associazioni e società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, possono optare per le agevolazioni contenute nella Legge 398/1991.

I cori amatoriali, le associazioni bandistiche, filodrammatiche, di musica e danza senza fine di lucro aderiscono alle agevolazioni di cui alla citata legge 398 in funzione dell'esplicito rimando ad essa contenuto nella Legge 350/2003 art. 2 comma 31.

Per estrema sintesi il regime agevolato vale come segue (contattateci per approfondimenti):
- ricavi "commerciali" inferiori a 250.000euro;
- i contributi pubblici sono 'non imponibili' purché non siano corrispettivo di alcuna controprestazione e sia erogato per scopi generali dell'associazione (non per finalità specifiche o suggerite dall'ente locale).

Per quanto riguarda l'IVA, ricordo che l'associazione opera in ambito fuori campo per opzione. Vale l'art. 74 comma 6 per la detrazione forfetaria sugli acquisti, come segue:
- dalle sponsorizzazioni può detrarre il 10% dell'IVA,
- dai proventi per pubblicità può detrarre il 50% dell'IVA,
tenuto conto del volume "vendite" e relativi acquisti.

il promotore finanziario é un agente di commercio

la nota Minitero del Lavoro n. 2524/2005 sancisce che il promotore finanziario opera come agente o mandatario e pone in essere un rapporto giuridico pari al rapporto di agenzia con il proprio mandante.

Pertanto ricordo che oltre a sussistere per il promotore finanziario il regime civile dell'art. 1742 CC (definizione di agenzia) egli é anche tenuto alla contribuzione ENASARCO oltre a quella previdenziale INPS.

A livello fiscale il regime IVA per le auto é di detraibilità al 100%, ma essendo esente al 100% il proprio fatturato in praticamente tutti i casi (pro-rata 100%) diviene integralmente indetraibile per conseguenza.

Per i redditi invece l'auto é deducibile all'80% con il massimale di 25.822,84euro per automezzo.

..e così via, come per gli agenti di commercio.

privacy al 31 marzo!

Ricordo che a fine marzo (come ogni anno, dall'anno scorso) esiste l'onere per tutti di prsentare o rinnovare il DPS (acronimo di Documento Programmatico dela Sicurezza).

L'anno scorso ricordo che molti agenti di commercio mi dissero di essere "esonerati" o "esonerabili" per loro convinzioni e sotto la loro responsabilità non stilarono alcunché perché convinti che obbligati fossero solo le aziende mandanti.

Quest'anno stiamo cercando di diffondere la cultura di adempiere al DPS per la tutela della privacy di clienti e fornitori e terzi soggetti (lavoratori dipendenti, ecc).

Anche FederAgenti ha emanato la propria newsletter ad oggetto: "agenti di commercio: obbligo della privacy entro il 31 marzo 2007".


Allora .. tutti pronti?

le banche del tempo

Non è fantascienza, qualche mese fa ricordo me ne parlò un cliente. Accantonai l'idea con un ghigno ironico, o malinconico: "ah.. se esistessero" gli dissi.

Ebbene: esistono! Spero che lui legga questo mio post, e che domani mi chiami trionfante dicendomi: "te l'avevo detto!".

Ebbene, ecco i principi legali (che...ammetilo, tu però non fosti in grado di fornirmi).

Il concetto é semplice. Un associato offre un'unità di tempo (ora solare) per il disbrigo di una mansione a lui congeniale e riceve, quando e come intenderà, una pari unità di tempo in altra materia. Si può spaziare ovviamente dalla consulenza informatica al dog-sitting e così via.

La terminologia giuridica è pari pari a quella bancaria: estratto conto, versamento e prelevamento. Per assurdo ideologico non esiste interesse, che vede il tempo come l'entità a braccetto con il tasso a base del suo calcolo.

L'impresa "bancaria" é giuridicamente una associazione, ma non é riconosciuto il beneficio di ONLUS.

Per un approfondimento individuale segnalo le due leggi cardine che citano indirettamente il concetto di banca del tempo:

- Legge 383 del 07.12.2000 "disciplina delle associazioni di promozione sociale"

- Legge 53 del 08.03.2000 vedi l'art. 9 comma 1 lettera a), laddove si rende istituzionale la "banca del tempo" come risorsa a cui gli enti locali devono fare riferimento per la gestione delle risorse "tempo" per maternità e paternità (nel caso della legge 53)

esercito commercio "occasionale": sono un privato o un imprenditore? Interessante sentenza della Cassazione.

Penso che il mio post di qualche giorno fa in materia di commercio internet ebay da fastidio al fisco americano abbia posto a parecchie persone la "pulce nell'orecchio" in materia di commercio sotto forma di privati e non sotto forma di impresa.

Deduco questo - con ovvia soddisfazione personale - tenendo sott'occhio quotidianamente le visite a questo blog.

Penso quindi sia rilevante aggiungere a prova dell'illegalità di esercitare commercio "privato" la sentenza della Cassazione dell'ultimo dicembre scorso.

La sentenza n. 27208 del 20.12.2006 parla infatti di "presunzione di esercizio del commercio" per un soggetto che acquistava "grandi" quantitativi di beni senza essere titolare di Partita IVA ed é stato accertato in capo a lui dall'Agenzia Entrate una attribuzione di attività d'impresa per la sola operazione di aver acqsuitato all'asta mobili d'antiquariato che poi ha provveduto a rivendere a terzi.

Il contribuente (o meglio, il soggetto) non avendo dichiarato alcunché al fisco si é visto recapitare accertamento ai fini IVA e redditi perchè ritenuta rilevante l'attività d'impresa da lui svolta rispetto a qualsiasi attività occasionale, non organizzata e non professionale che svolgerebbe un "privato" (che acquisterebbe beni e servizi per il proprio consumo e bisogno ed eventualmente rivenderebbe successivamente, dopo aver soddisfatto le proprie necessità).

Inutile aggiungere il finale della sentenza Cassazione: il ricorso l'ha perso il contribuente.

per lo studio del diritto tributario comparato

Ho sempre stimato il prof. Enrico De Mita. In questi mesi anche occasionale docente di un corso presso l'Università statale di Milano, dove frequento un interessante approfondimento in tema di "formazione permanente" in materia di diritto tributario.

Fra le pieghe delle serate passate in compagnia di illustri relatori, il prof. De Mita ha segnalato un suo lavoro di traduzione di due importanti volumi di diritto tributario: uno per il sistema francese ed uno per il sistema tedesco.

Entrambi, assieme, formano un ineguagliabile tessuto di cultura in materia di diritto tributario comparato, al fine di intendere i coinvolgimenti che portano o porteranno l'Italia ad allinearsi al filone europeo in tema di federalismo, elusione fiscale, dossier fiscale del contribuente, e così via.

Consiglio la lettura ovviamente ai professionisti e a chiunque sia interessato di politica economica e scienza delle finanze.

IVA: istanza di rimborso per le auto/moto

Sappiamo ormai tutti che la Corte europea ha condannato il fisco italiano a restituire ai propri contribuenti (imprenditori) l'IVA che questi non hanno potuto detrarre in passato per divieto imposto dalla normativa tributaria nazionale.

Spetta ora a noi chiedere il rimborso di quell'IVA mediante due vie alternative:

1) in via forfettaria
2) in via analitica.

Nel primo caso (che caldamente consiglio rispetto alla seconda alternativa) l'impresa chiede un rimborso forfettario pari al 40% dell'IVA indetraibile dichiarata in passato. Questa richiesta di rimborso và presentata in via telematica entro il 16 aprile prossimo. Nel secondo caso, invece, la richiesta avviene in via analitica, pertanto liquidando fattura per fattura il rimborso che spetterebbe e chiedendo in via soggettiva un riesame da parte dell'Agenzia Entrate della dichiarazione presentata ai tempi per provare il diritto al credito.

Trascuro il punto 2) e mi fermo alla via del forfait che anche se può apparire più "semplice", già da molti della dottrina viene additata come una procedura così arzigogolata da far desistere anche i casi più semplici.

Non perdiamoci d'animo.

Questo è il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb76620eaba7f9d/comunicato_stampa.pdf

Segnalo quanto segue:
- il periodo di riferimento per il quale può essere chiesto il rimborso IVA va dal 01.01.2003 al 13.09.2006;
- gli acquisti con IVA indetraibile si devono riferire ad auto, moto, accessori, consumi, e costi inerenti con IVA che all'epoca era indetraibile;
- l'IVA su tali oneri è rimborsata dal fisco in ragione del 40% dell'importo dell'IVA stessa;
- vanno indicati i numeri dei documenti contabili (fatture, schede carburanti, ecc) che sono stati contabilizzati anno per anno - pertanto è necessaria una rivisitazione nei documenti contabili dei singoli anni;
- il totale dell'IVA che si chiede a rimborso è stato, nel singolo anno fiscale, dedotto dal reddito d'impresa come "costo". Pertanto in questa sede si dovrà apportare al reddito d'impresa una "variazione in aumento" al reddito, e procedere alla riliquidazione delle imposte dovute sul reddito così ri-conteggiato (IRES, IRPEF, IRAP, addizionali regionali e comunali, ecc ecc)
- ovviamente la ri-liquidazione delle imposte dovute sul rimborso IVA è da farsi anno per anno (2003, 2004 , 2005 e 2006) - che a conti fatti - in caso di società di persone - significa praticamente rielaborare le dichiarazioni redditi soci e società (ricalcolo delle imposte dovute, tenendo conto no-tax area, deduzioni e scaglioni di reddito ai fini irpef);
- ritengo interessante il quesito che mi son posto in merito agli studi di settore di quegli anni: in un'impresa con importi rilevanti, gli studi di settore sarebbe legittimo poterli "ritoccare" aggiustandoli del minor costo auto. Ma non c'è traccia nel modello di rimborso di dove indicare tali importi e tantomeno sono scaduti i termini per la trasmissione tardiva-correttiva delle dichiarazioni studi di settore stessi. Attendo di trovare riposta in qualche circolare, o articolo di dottrina.
- la sopravvenienza attiva che deriva nel reddito 2007 per il rimborso che avverrà, non dovrà essere ovviamente tassabile in sede di dichiarazione redditi, perché nella maniera sopra citata avremo già provveduto a rendere imponibile la mancata deduzione del costo (IVA non rimasta indetraibile);
- la dichiarazione dovrà essere presentata in via telematica;
- in parecchi casi (si vedano articoli sui giornali professionali) può non convenire chiedere il rimborso dell'IVA per l'incidenza degli oneri professionali in merito alle consulenze e alle rielaborazioni dei redditi;
- si tenga in dovuta considerazione che nel caso di rivendita dell'auto/moto con fattura che fu emessa esente art. 10 comma 27quinquies, và ora assoggettata ad IVA per la parte di cui si chiede rimborso. Anche per questo secondo motivo molti imprenditori potrebbero rilevare non conveniente chiedere il rimborso di quanto invece possibile.
- Tralascio in questo post di citare anche il caso in cui l'auto fosse attribuita in uso al dipendente per evitare di appesantire il discorso anche con la gestione dei frange-benefits.
Inviatemi una email per approfondire il discorso sui casi di specie o per avere un preventivo per l'elaborazione della dichirazione.

la "para"-contabilità é fiscalmente rilevante

La Corte di Cassazione ha emesso una interessante sentenza - n. 3222 del 14.2.2007 - in materia di accertamento del reddito di contribuente imprenditore.

Infatti il ricorrente (cioé l'imprenditore che si é opposto all'accertamento induttivo) ha chiesto la disapplicazione della prova che matrici di assegni, appunti presi sul calendario e annotati su block notes vari perché -da lui- ritenuti non "ufficiale", o comunque non ufficializzati sui registri contabili.

Il giudice tributario di primo e secondo grado non ha riconosciuto questa richiesta di disapplicazione, che é stata pure ribadita in Cassazione nella citata sentenza di febbraio.

Pertanto se le prove sono "gravi, precise e concordanti" e anche se sono appaiono contrarie alle scritture contabili valgono a dimostrare a favore del fisco la para-contabilità di ciò che non é stato indicato sui registri.

autocarri sotto l'occhio del fisco

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato con il 2007 a dare la caccia a quegli autoveicoli immatricolati autocarro, che tali non sono.

Sappiamo tutti infatti che possedere un autocarro nell'impresa permette di dedurne integralmente i costi e detrarne il 100% dell'IVA.

Il fisco ha provveduto ad emanare un paio di paginette per scovare chi abbia fatto immatricolare autocarro il proprio autoveicolo, solo per godere dei vantaggi nelle tasse di fine anno.

Sinteticamente il Provvedimento Agenzia Entrate del 06.12.2006, questo é il link prescrive che si intende "autocarro", a prescindere dalla immatricolazione (omologa sul libretto di circolazione) qualsiasi veicolo che dalla carta di circolazione non soddisfi anche uno dei tre seguenti requisiti:

- codice carrozzeria F0 (effe zero) al punto J2 del libretto di circolazione;
- almeno 4 posti;
- rapporto tra la potenza motore (Pt), in KW, e portata (P), ottenuta come differenza tra massa complessiva (Mc) e tara (T) in tonnellate, uguale o superiore a 180, come di seguito indicato nella formula:

Pt (Kw)
I = ----------- >= 180
Mc - T (t)