mercoledì 10 gennaio 2007

finanziaria: diritto penale integrato

Art 1 comma 220: confisca

Modifiche al codice penale affinché al condannato per reati siano confiscati i beni, il denaro e le altre utilità, salvo che il reo dimostri i proventi dichiarati da cui ha prodotto il reddito capace di "acquistare" tali beni.

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