Il d.l. 262/2006 all'art. 2 comma 13 ha introdotto l'art. 28ter nel dpr 602/73, prima inesistente.
Ora infatti qualora un contribuente abbia diritto ad un credito a rimborso d'imposta, e abbia una o più iscrizioni a ruolo (debiti verso lo stato) può chiedere la compensazione delle stesse.
Questa procedura avverrà in automatico: l'agenzia entrate con in carico la pratica di rimborso segnalerà all'agente della riscossione l'esistenza di un credito a rimborso. L'agente della riscossione, verificata la sussistenza di un'eventuale iscrizione a ruolo, provvede ad inviare al contribuente una "proposta di compensazione" fra le due posizioni.
Il contribuente deve indicare entro 60gg. La propria eventuale volontà di adesione.
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