lunedì 22 gennaio 2007

trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR)

Il concetto di tassazione per trasparenza è ormai chiaro a tutti.

Semplicemente: si rende imponibile il reddito di una società di capitali (srl o spa) in capo ai soci (soggetti IRPEF e non IRES) i quali dichiarano il reddito pro-quota della società nel proprio modello di dichiarazione redditi.

La società non pagherà IRES, mentre il socio cumulerà il reddito d'impresa ad eventuali altri redditi.

Affinché l'opzione abbia effetto si pongono questi requisiti:
- i soci abbiano quote dal 10% al 50% del capitale sociale (sotto il minimo o oltre il massimo il socio non può optare per il regime di trasparenza) [vedi sotto l'eccezione per SRL a ristretta base proprietaria];
- la tassazione in capo al socio della quota di utile fiscale maturato avviene a prescindere che il socio abbia o meno effettivamente percepito (incassato) tale reddito.
- I soci non siano obbligati al consolidato nazionale o al consolidato mondiale (di cui agli artt. 117 e 130 del TUIR)
- L'opzione è vincolante per 3 esercizi consecutivi

Inoltre, SE si tratta di SRL con ricavi inferiori al massimo a cui può essere assoggettata agli studi settore, con al massimo 10 soci tutte persone fisiche, allora l'opzione della tassazione per trasparenza può essere esercitata anche per quote sotto il 10% e sopra il 50% sopra indicati (trasparenza nelle srl a ristretta base proprietaria)

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