Secondo l'art. 84 del Testo Unico sui Redditi (TUIR) le eventuali perdite d'esercizio sono riportabili negli esercizi successivi in diminuzione dei relativi redditi fino a capienza della perdita stessa.
Ma tale riporto NON può avvenire oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui è maturata la perdita.
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