martedì 23 gennaio 2007

i buoni pasto

Ricordo in questa sede, visto che spesso vengo interrogato circa la deducibilità fiscale dei buoni pasto dati dal datore di lavoro al proprio lavoratore dipendente, che -ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, i buoni pasto non concorrono al reddito di lavoro dipendente, quali compensi in natura, nel limite di 5,29 euro giornalieri (ovviamente per ogni dipendente-benficiario)

La non imponibilità ai fini fiscali comporta anche l’esclusione dalla base imponibile contributiva in capo allo stesso dipendente (art. 12 della L. 30.4.69 n. 153).

Lavoratori part time:
Sulla base anche del DPCM 18.11.2005 e della la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30.10.2006 n. 118 si precisa che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, possono beneficiare dell’agevolazione riconosciuta dallo stesso citato art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR (vedi mio precedente post)

Lavoratori assimilati (co.co.co. e co.co.pro.):
Le citate disposizioni sopra richiamate potrebbero valere anche per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché per i collaboratori a progetto. Infatti, poiché il DPCM del 2005 stabilisce espressamente che i buoni pasto possono essere utilizzati anche dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione non subordinato, seguendo il "percorso interpretativo" della risoluzione 118/2006, anche i ticket restaurant attribuiti ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori a progetto dovrebbero beneficiare dell’esclusione dall’imponibile fiscale e contributivo nel limite di 5,29 euro giornalieri.

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