Art 1 comma 28 e 29: spese mediche
Rimangono detraibili le spese mediche MA dal 2007 devono essere certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la natura la qualità e la quantità dei farmaci, nonché il codice fiscale del destinatario.
Fino al 31.12.2007, se l'acquirente non è il destinatario del farmaco, non conosca il codice fiscale o non abbia con sé il tesserino ASL può indicare manualmente sullo scontrino il proprio codice fiscale direttamente.
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