all'articolo 2 comma 6 del d.l. 262/2006 si introduce un nuovo meccanismo per la riscossione da parte dello stato dei crediti verso terzi vantati dal debitore in materia di tributi (il cosidetto pignoramento del quinto dello stipendio).
Infatti prima dell'entrata in vigore della norma in oggetto valeva l'art. 547 del codice di procedura civile per il quale si procedeva mediante la citazione del terzo (per esempio il datore di lavoro) a comparire davanti al giudice per la prescrizione del pignoramento del credito tributario.
Ora vale l'art. 543 del cpc e pertanto è sufficiente che l'atto di pignoramento contenga l'ordine al terzo di pagare al concessionario il debito tributario fino all'occorrenza dello stesso.
In caso di inadempienza del terzo, si applica il dettato del codice di procedura civile.
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