Art 1 comma 109-110-111-112-113-114-116-117118: società di comodo
Viene modificata la normativa: anzitutto eliminando al contribuente la possibilità della prova contraria alla definizione di società di comodo se accertata dal fisco.
Agli immobili uso ufficio (A/10) l'aliquota dei ricavi presunti scende dal 6 al 5%.
Agli immobili uso abitazione da A/1 a A/9 l'aliquota dei ricavi presunti scende al 4%, dal 6% che era.
Questa normativa è valida dal 11.08.2006.
Le società d comodo possono sciogliersi in via agevolata entro il 31.maggio.2007 con imposta sostitutiva IRES e IRAP del 25% totale; le assegnazioni ai soci dei beni patrimoniali pagano l'1% di imposta registro e non sono soggette ad IVA.
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