Il d.l. 262/2006 all'art. 2 comma 8 detta il principio secondo il quale vada riscritto l'art. 75bis del Dpr 602/73.
Specificatamente prevede che l'agente della riscossione possa (decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento) prima di procedere al pignoramento dei beni, chiedere ai terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo di "indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore".
Il terzo ha tempo 30gg per rispondere all'agente della riscossione; in caso di inadempienza è sanzionabile (amministativa-tributaria) con la pena da euro 2.065 a 20.658 (in D.Lgs. 18.12.97 n. 471)
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