Art 1 comma 309-310: valore-prezzo per gli immobili (vedi comma 307)
Per le persone fisiche, in relazione alle compravendite immobiliari non stipulate in ambito di attività IVA, è valido prendere come base di calcolo ai fini catastale e ipotecario il valore catastale dell'immobile oggetto.
Nessun commento:
Posta un commento