Art. 1 comma 6 del dl 262/2006: come già per le imprese, è stato esteso anche ai professionisti il divieto di deduzione dei costi da imprese localizzate nei Paesi identificati nella black list del Ministero Economia e Finanze (cosidetti paradisi fiscali contenuti nel dm 23 gennaio 2002).
La ovvia portata della norma è di natura antielusiva: evitare di costituire o essere co-interessati con imprese a tassazione favorevole rispetto all'Italia, al fine di migrare là l'utile attraverso fatture di costi a debito del contribuente italiano.
"moralmente" giusto il tenore della norma. Ma se effettivamente un imprenditore (e ora anche un professionista) avesse effettivamente un fornitore localizzato in un Paradiso Fiscale? E' costretto a cambiare fornitore?!
No. Esiste un onere della prova a carico del contribuente: nel senso che di partito preso l'Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità del costo e stà ora al contribuente l'onere di provare che "le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione". (queste citate sono le parole riportate dalla circolare 1/E del 2007).
Infine ricordo che la cosa migliore è l'utilizzo dello strumento dell'interpello, diritto sancito nello Statuto dei diritti del contribuente.
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