Art. 35 comma 13 dl 4.7.2006 n. 23, convertito nella Legge 248/2006, integra l'art. 73 del TUIR impostando questo principio:
salvo prova contraria, si considera esistente in Italia e quindi qui soggetta ad imposta italiana, la sede di una società che detiene partecipazioni in società italiane se:
a) sono controllanti ai sensi 2359CC. oppure
b) sono amministrati da CdA composto dalla maggioranza da soggetti residenti italiani
il concetto di "estero vestizione" dell'impresa è dettata e riconosciuta dall'evidente fatto che impostare un businessin Italia "facendolo figurare" operante dall'estero (dove inviare idividendi italiani in Paese a tassazione inferiore) medianteuna holding di facciata è elusivo: l'onere della prova spetta al contribuente.
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