Segnalo per curiosità questo comunicato Agenzia Entrate con cui viene dato ragione al fisco di un accertamento che dopo 27 anni si chiude confermano un'"evasione" di 3 miliardi di Lire. Questa ha causato a suo tempo circa 2miliardi e mezzo di Lire di credito erariale fra imposte e sanzioni. Ora il tutto é lievitato a 13milioni (di euro); per giunta il tutto in capo agli eredi del contribuente.
Questo l'articolo tratto dal sito AgenziaEntrate: link
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
mercoledì 12 dicembre 2007
non pagare imposte? nella ZFU
La finanziaria 2008 prevede la creazione di ZoneFrancheUrbane (per il momento non si sà dove siano), per cui in Italia ci saranno "paradisi fiscali autorizzati" dal Ministero stesso. Lì le micro imprese (vedremo come saranno definite) avranno esenzione totale da imposte dirette per 5anni (e nei successivi 10 se va bene pagheranno il 20%), niente contributi per i dipendenti(!), esenzione IRAP e ICI e chi più ne ha più ne metta.
Un bel lavoro per incentivare le "zone depresse"; mi chiedo solo che fine stà facendo l'articolo 53 della Costituzione: "tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la loro capacità contributiva". Ovviamente sono critico non verso il "privilegio" di cui si potrà godere nelle ZFU (fortunati loro), ma del fatto che chi ha comprato con sacrifici il proprio stabilimento, con altri sacrifici ha lesinato per assumere dipendente su dipendente, e altrettanto si é fornito di organizzazione lavorando senza tregua, non può godere di alcun privilegio perché non ha pensato di fare tutto questo in una ZFU, ma semplicemente in una parte della sua Italia che - a differenza da lui- "non é depressa".
Un bel lavoro per incentivare le "zone depresse"; mi chiedo solo che fine stà facendo l'articolo 53 della Costituzione: "tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la loro capacità contributiva". Ovviamente sono critico non verso il "privilegio" di cui si potrà godere nelle ZFU (fortunati loro), ma del fatto che chi ha comprato con sacrifici il proprio stabilimento, con altri sacrifici ha lesinato per assumere dipendente su dipendente, e altrettanto si é fornito di organizzazione lavorando senza tregua, non può godere di alcun privilegio perché non ha pensato di fare tutto questo in una ZFU, ma semplicemente in una parte della sua Italia che - a differenza da lui- "non é depressa".
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lunedì 12 novembre 2007
locazione: imponibile IRPEF anche se non incassato
Ricordo che i canoni di locazione sono reddito imponibile per il locatore in base al principio "per competenza" e non "per cassa". Pertanto l'affitto concorre al reddito ache se non viene di fatto pagato da parte del conduttore.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12905 del 1° giugno 2007 ribardisce che perfino la successiva risoluzione del contratto per mancati pagamenti vale per dimostrare la possibilità di non dichiarare il reddito non incassato.
Interessanti le parole: "salvo che non risulti l'inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva".
link Agenzia Entrate alla sentenza Cassazione
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12905 del 1° giugno 2007 ribardisce che perfino la successiva risoluzione del contratto per mancati pagamenti vale per dimostrare la possibilità di non dichiarare il reddito non incassato.
Interessanti le parole: "salvo che non risulti l'inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva".
link Agenzia Entrate alla sentenza Cassazione
acquisto intracomunitario: contabilizzazione IVA.
Tutte le imprese hanno ormai a che fare almeno una volta nell'anno fiscale con movimenti intraCEE in materia IVA, siano essi acquisti o vendite.
Nel caso di vendita dall'Italia non si pongono grossi problemi, trattandosi in fondo di una cessione non imponibile.
Per gli acquisti intracomunitari, invece, bisogna sempre ricordarsi di provvedere alla cosidetta "autofatturazione" dell'acquisto con cui si annota la fattura fornitore nel registro IVA acquisti e la stessa fattura ("integrata") nel registro IVA vendite.
L'Agenzia Entrate ha emesso questo aggiornamento in materia.
link Agenzia Entrate 1' puntata
link Agenzia Entrate 2' puntata
Nel caso di vendita dall'Italia non si pongono grossi problemi, trattandosi in fondo di una cessione non imponibile.
Per gli acquisti intracomunitari, invece, bisogna sempre ricordarsi di provvedere alla cosidetta "autofatturazione" dell'acquisto con cui si annota la fattura fornitore nel registro IVA acquisti e la stessa fattura ("integrata") nel registro IVA vendite.
L'Agenzia Entrate ha emesso questo aggiornamento in materia.
link Agenzia Entrate 1' puntata
link Agenzia Entrate 2' puntata
venerdì 12 ottobre 2007
idee d'impresa: enoteca.
L'attività di enoteca, vineria o "wine bar" che dir si voglia, é può essere un interessante business, se creato in una zona intelligente e condotta con sapienza.
Lo scopo dell'enoteca é l'offerta di vino, acompagnati da piccoli assaggi per la degustazione. Per questo l'investimento é relativamente esiguo.
La parte principale é l'allestimento del locale: oltre al locale é necessario un buon arredamento in tema. L'attrezzatura é minima: và dall'allestimento di una piccola cucina, e suppellettili quali bicchieri e bicchieri da degustazione, apparati frigoriferi ecc.
L'investimento, escluso il locale, può aggirarsi in poche decine di migliaia di euro.
L'attività d'impresa và svolta previo lo svolgimento dei seguenti adempimenti:
- apertura Partita IVA (prima ancora eventuale costituzione di società),
- iscrizione alla Camera di Commercio
- iscrizione al REC (registro esercenti il commercio)
- licenza per l'apertura del locale,
- messa "a norma" del locale (uscite di sicurezza, bagni, areazione, ecc)
- autorizzazione sanitaria (rilasciata dall'ASL di competenza)
- dichiarazione inizio attività al Comune di sede dell'attività.
Per ulteriori informazioni, contattaci senza impegno: f.cesena@mclink.it
Lo scopo dell'enoteca é l'offerta di vino, acompagnati da piccoli assaggi per la degustazione. Per questo l'investimento é relativamente esiguo.
La parte principale é l'allestimento del locale: oltre al locale é necessario un buon arredamento in tema. L'attrezzatura é minima: và dall'allestimento di una piccola cucina, e suppellettili quali bicchieri e bicchieri da degustazione, apparati frigoriferi ecc.
L'investimento, escluso il locale, può aggirarsi in poche decine di migliaia di euro.
L'attività d'impresa và svolta previo lo svolgimento dei seguenti adempimenti:
- apertura Partita IVA (prima ancora eventuale costituzione di società),
- iscrizione alla Camera di Commercio
- iscrizione al REC (registro esercenti il commercio)
- licenza per l'apertura del locale,
- messa "a norma" del locale (uscite di sicurezza, bagni, areazione, ecc)
- autorizzazione sanitaria (rilasciata dall'ASL di competenza)
- dichiarazione inizio attività al Comune di sede dell'attività.
Per ulteriori informazioni, contattaci senza impegno: f.cesena@mclink.it
idee d'impresa: organizzare eventi
Più di un imprenditore (o neofita tale) mi ha sottoposto il quesito su come é disciplinata l'attività di organizzazione eventi, spettacoli, meeting, attività ricreative, fiere, ecc., al fine di intraprenderne l'impresa.
Non mi soffermo sulla forma giuridica dell'azienda (tipo di società) che è soggettiva, ma cercherò in estrema sintesi di tracciare i confini oggettivi per svolgere l'attività.
Lo svolgimento dell'impresa é possibie anche disponendo di strumentazioni relativamente limitate (attrezzature audio-video) che comportano investimenti minimi quantificabili in alcune decine di migliaia di euro.
L'investimento maggiore e fondamentale stà invece nella capacità organizzativa dell'imprenditore, sia dal punto di vista ricerca clienti (che riguarda ogni azienda) ma soprattutto dal profilo selezione e organizzazione delle risorse. Possono essere necessari per un evento professionisti come conduttori, registi, musicisti, ecc. L'introduzione in un tessuto sociale professionale é quindi requisito indispensabile per il successo dell'iniziativa, rivolto a persone con spicccate doti nelle pubbliche relazioni, di marketing e organizzative.
Dal punto di vista prettamente legislativo é richiesta la costituzione di impresa con relativa iscrizione alla Camera di Commercio e Partita IVA, e in aggiunta, la relativa licenza di Pubblica Sicurezza.
E' quest'ultimo requisito che spesso fa infrangere o rallentare il sogno d'impresa.
Ma spesso le cose sono più semplici di quello che appaiono ad un primo impatto.
Basti pensare infatti che l'organizzazione di eventi rientra nel dettato dell'art. 115 del TULP (Testo Unico di Pubblica Sicurezza r.d. 773/1931), nella voce delle "agenzie pubbliche".
Il problema oggi é rivestito dalla competenza delegata agli Enti Locali, nello specifico i Comuni. Infatti l’art. 163, lettera d) del D.Lgs. 112/1998 ha riservato al Questore solo specifiche attività (quelle di: - agenzia di affari di recupero crediti, - agenzia di pubblici incanti (aste), - agenzia matrimoniale e - agenzia di pubbliche relazioni), demandando il resto agli enti Locali.
In buona sostanza bisogna fare riferimento quindi alla disciplina regionale di competenza (se esiste) e poi al Comune spesso alla sezione della Polizia amministrativa, di solito retta dal settore Commercio e pubblici esercizi del Municipio. Per ogni dettaglio sui di documenti e sui requisiti necessari al rilascio della licenza é quindi indispensabile recarsi al Comune della sede legale dell'attività, e fare riferimento in taluni casi anche all'atuorizzazione alla disciplna del Comune dello svolgimento della manifestazione.
Per maggiori informazioni non esistate a contattarci a mezzo email, senza impegno a: f.cesena@mclink.it
Non mi soffermo sulla forma giuridica dell'azienda (tipo di società) che è soggettiva, ma cercherò in estrema sintesi di tracciare i confini oggettivi per svolgere l'attività.
Lo svolgimento dell'impresa é possibie anche disponendo di strumentazioni relativamente limitate (attrezzature audio-video) che comportano investimenti minimi quantificabili in alcune decine di migliaia di euro.
L'investimento maggiore e fondamentale stà invece nella capacità organizzativa dell'imprenditore, sia dal punto di vista ricerca clienti (che riguarda ogni azienda) ma soprattutto dal profilo selezione e organizzazione delle risorse. Possono essere necessari per un evento professionisti come conduttori, registi, musicisti, ecc. L'introduzione in un tessuto sociale professionale é quindi requisito indispensabile per il successo dell'iniziativa, rivolto a persone con spicccate doti nelle pubbliche relazioni, di marketing e organizzative.
Dal punto di vista prettamente legislativo é richiesta la costituzione di impresa con relativa iscrizione alla Camera di Commercio e Partita IVA, e in aggiunta, la relativa licenza di Pubblica Sicurezza.
E' quest'ultimo requisito che spesso fa infrangere o rallentare il sogno d'impresa.
Ma spesso le cose sono più semplici di quello che appaiono ad un primo impatto.
Basti pensare infatti che l'organizzazione di eventi rientra nel dettato dell'art. 115 del TULP (Testo Unico di Pubblica Sicurezza r.d. 773/1931), nella voce delle "agenzie pubbliche".
Il problema oggi é rivestito dalla competenza delegata agli Enti Locali, nello specifico i Comuni. Infatti l’art. 163, lettera d) del D.Lgs. 112/1998 ha riservato al Questore solo specifiche attività (quelle di: - agenzia di affari di recupero crediti, - agenzia di pubblici incanti (aste), - agenzia matrimoniale e - agenzia di pubbliche relazioni), demandando il resto agli enti Locali.
In buona sostanza bisogna fare riferimento quindi alla disciplina regionale di competenza (se esiste) e poi al Comune spesso alla sezione della Polizia amministrativa, di solito retta dal settore Commercio e pubblici esercizi del Municipio. Per ogni dettaglio sui di documenti e sui requisiti necessari al rilascio della licenza é quindi indispensabile recarsi al Comune della sede legale dell'attività, e fare riferimento in taluni casi anche all'atuorizzazione alla disciplna del Comune dello svolgimento della manifestazione.
Per maggiori informazioni non esistate a contattarci a mezzo email, senza impegno a: f.cesena@mclink.it
lunedì 1 ottobre 2007
responsabilità della trasmissione telematica
Segnalo la circolare n. 52/E del 2007 che riespone la normativa in capo ai soggetti che trasmettono in via telematica le dichiarazioni al Ministero Finanze.
questa la circolare 52/E del 2007.
questa la circolare 52/E del 2007.
accertamento sintetico: circolare operativa.
L'accertamento sintetico é determinato dall'articolo 38, commi 4 e 5 del Dpr 600/1973.
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007
studi settore e capacità contributiva: sentenza Cassazione
Ritengo interessante la sentenza della Cassazione, in merito ad accertamento studi di settore avanzato dall'Agenzia Entrate, a carico di un contribuente che malgrado l'attività iniziata di sana pianta non ingranasse effettivamente, si é visto un maggior reddito attribuito in base ai coefficienti.
La Cassazione ha sancìto che l'accertamento "deve basarsi non solo su coefficienti presuntivi di calcolo" ma deve essere integrata "da altri elementi oggettivi, specifici delle situazione sulla quale si sta effettuando il controllo. La flessibilità degli strumenti induttivi di determinazione della capacità contributiva di un soggetto trova origine direttamente dall'art. 53 della Costituzione.
Segnalo per questo la sentenza Corte di Cassazione n. 18983 del 2007.
La Cassazione ha sancìto che l'accertamento "deve basarsi non solo su coefficienti presuntivi di calcolo" ma deve essere integrata "da altri elementi oggettivi, specifici delle situazione sulla quale si sta effettuando il controllo. La flessibilità degli strumenti induttivi di determinazione della capacità contributiva di un soggetto trova origine direttamente dall'art. 53 della Costituzione.
Segnalo per questo la sentenza Corte di Cassazione n. 18983 del 2007.
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sabato 29 settembre 2007
detrazione al 55% sugli immobili: risparmio energetico
Trovo parecchia disinformazione fra i soggetti che ristrutturano casa e mi chiedono che agevolazioni esistono a riguardo. Mi riferisco alle detrazioni del 36% e del 41% per le ristrutturazioni di casa e pertinenze. Constato però maggior disinformazione nell'ulteriore agevolazione sugli immobili, volte a scontare il 55% delle opere se destinate al risparmio energetico.
Per questo motivo segnalo la circolare applcativa n.36 del 2007, che rende operativa la procedura introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2007.
questo il link
Segnalo che:
- l'agevolazione del 55% può essere usufruita non solo dal "privato" che adegua il proprio immobile, ma anche da imprenditori e professionisti per la loro sede di attività, anche se in affitto (verificare i termini specifici nella circolare), per qualsiasi categoria catastale (inclusi capannoni, uffici, ecc.).
- l'elenco delle spese agevolabili e le modabilità di detrazione sono contenute nella circolare citata, ai paragrafi 3 e 5.
Per questo motivo segnalo la circolare applcativa n.36 del 2007, che rende operativa la procedura introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2007.
questo il link
Segnalo che:
- l'agevolazione del 55% può essere usufruita non solo dal "privato" che adegua il proprio immobile, ma anche da imprenditori e professionisti per la loro sede di attività, anche se in affitto (verificare i termini specifici nella circolare), per qualsiasi categoria catastale (inclusi capannoni, uffici, ecc.).
- l'elenco delle spese agevolabili e le modabilità di detrazione sono contenute nella circolare citata, ai paragrafi 3 e 5.
lunedì 24 settembre 2007
trasferisco la società all'estero per pagare minori imposte?!
Una recente sentenza della CTP (commissione tributaria provinciale) di Firenze, ha assegnato la vittoria del ricorso all'Agenzia Entrate.
Motivo del ricorrente? Con accertamento si é visto attribuire in Italia il reddito della sua impresa localizzata all'estero, ma amministrata dal suolo di madre patria.
La cosidetta "esterovestizione" é un'arma a doppio taglio.
Invito gli interessati a leggere l'articolo di FISCOoggi. Questo il link
Motivo del ricorrente? Con accertamento si é visto attribuire in Italia il reddito della sua impresa localizzata all'estero, ma amministrata dal suolo di madre patria.
La cosidetta "esterovestizione" é un'arma a doppio taglio.
Invito gli interessati a leggere l'articolo di FISCOoggi. Questo il link
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dipendente e incidente nell'orario di lavoro. L'INAIL non risponde, se il lavoratore si é attardato.
Interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di lavoro dipendente.
In sintesi il lavoratore, nell'orario di mansioni, ha avuto un incidente d'auto. L'INAIL però non risarcisce il danno perchè il dipendente si é attardato per motivi futili e personali dal rientrare al luogo di lavoro.
Interessante sotto il profilo giuridico la sentenza della Corte sezione Lavoro.
questo il link, tratto da altalex
In sintesi il lavoratore, nell'orario di mansioni, ha avuto un incidente d'auto. L'INAIL però non risarcisce il danno perchè il dipendente si é attardato per motivi futili e personali dal rientrare al luogo di lavoro.
Interessante sotto il profilo giuridico la sentenza della Corte sezione Lavoro.
questo il link, tratto da altalex
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giovedì 20 settembre 2007
fringe benefit autoveicoli in uso al dipendente
In base al decreto legge 81/2007 art. 15bis comma 7 lett. a) (del 02 luglio 2007, convertito nella Legge 127/2007), l'utilizzo dell'auto aziendale da parte del lavoratore dipendente ha subìto un ritorno alla tassazione del 30% (non più del 50%) ai fini Irpef su una base imponibile pari ad una percorrenza forfettaria di 15.000kilometri anno valutati in base al tariffario ACI.
link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)
link al d.l. 81/2007 art. 15bis comma 7 lettera a)
link al dpr 917/86 art. 51 comma 4 lettera a)
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fringe benefits
mercoledì 19 settembre 2007
palestre e piscine: onere detraibile per i figli a carico.
ricordo che per l'anno 2007 le spese di palestre, piscine e altre attività sportive dilettantistiche dei figli a carico del contribuente, sono onere detraibile nel limite del 19% per un massimo di 210 euro / anno.
perché l'onere sia dimostrabile ai fini tributari (da inserire nel modello Unico 2008/redditi 2007), questa la procedura:
"la spesa va certificata mediante bollettino bancario o postale,
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l'indicazione della ditta,
della denominazione o ragione sociale e della sede legale, oppure, se
persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonche' del codice
fiscale. E' inoltre necessario riportare la causale di pagamento,
l'attivita' sportiva esercitata, l'importo corrisposto per la prestazione
resa, i dati anagrafici e il codice fiscale del praticante l'attivita'
sportiva e del soggetto che effettua il pagamento".
Queste parole sono tratte dal comunicato stampa Agenzia Entrate del 14.5.2007.
vedi il comunicato.
perché l'onere sia dimostrabile ai fini tributari (da inserire nel modello Unico 2008/redditi 2007), questa la procedura:
"la spesa va certificata mediante bollettino bancario o postale,
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l'indicazione della ditta,
della denominazione o ragione sociale e della sede legale, oppure, se
persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonche' del codice
fiscale. E' inoltre necessario riportare la causale di pagamento,
l'attivita' sportiva esercitata, l'importo corrisposto per la prestazione
resa, i dati anagrafici e il codice fiscale del praticante l'attivita'
sportiva e del soggetto che effettua il pagamento".
Queste parole sono tratte dal comunicato stampa Agenzia Entrate del 14.5.2007.
vedi il comunicato.
martedì 18 settembre 2007
auto aziendali: costo e IVA, il punto della situazione.
Dopo le ultime modifiche viste e vissute nei mesi passati, apportate alla deducibilità IVA e detraibilità dei costi auto aziendali in Italia si è creata molta confusione, aggrovigliata in una matassa di norme e aliquote nella quale è facile rimanere imbrogliati.
Cerco di fare un po' di chiarezza, invitando il lettore comunque a interpellare il proprio commercialista per verificare il caso soggettivo e chiarire la posizione fiscale del contribuente. La disciplina di sotto riportata non sarà necessariamente in seguito aggiornata, pertanto raccomandiamo anche di verificare che il contenuto sia ancora attuale nel momento della eventuale adozione. Inoltre, rimane fuori dal discorso che segue il trattamento fiscale delle auto degli agenti di commercio, delle società di leasing, dei tassisti e dei veicoli immatricolati autocarro, per citare alcuni casi che vengono disciplinati da normative 'ad hoc'. Di seguito indichiamo con la parola generica "veicoli" i mezzi di trasporto a motore, meglio intesi come auto, motocicli, ciclomotori ecc. Se necessario viene dettagliata la distinzione per i singoli beni.
Più o meno tutto è iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia UE (del 14.09.2006), nella quale la suprema Corte ha stabilito la violazione alle norme europee in materia di detraibilità IVA (ricordo che le norme UE sono fonte di gradino pari o superiore a quelle italiane, nelle materie da queste disciplinate).
In materia di indetraibilità IVA sul costo di auto aziendali, ricordiamo che l'Italia ha obbligato negli ultimi anni a rendere totalmente indetraibile (100%) l'IVA su tali costi, in contrasto con il coordinato comportamento dei Paesi dell'Unione Europea. Da questa sentenza sappiamo tutti che l'Italia ha dovuto dapprima sobbarcarsi l'onere di restituire ai contribuenti il 50% dell'IVA non detratta; siamo ancora tutti più o meno in alto mare infatti, per quanto riguarda la "richiesta di rimborso IVA auto", da presentare al prossimo 20 ottobre 2007.
Sappiamo anche che il nostro governo ha cominciato un lungo gioco di ping pong con l'armonizzatore europeo, vincendo per sfinimenti sotto rete, uno sconto del 10% dell'IVA da restituire per cui il rimborso concesso ai contribuenti è rimasto confermato al 40% anziché al 50%. Questa aliquota è stata accertata in data 27 giugno 2007. Da questa autorizzazione è rimasta implicita anche per il futuro (per quanto dura) la deducibilità IVA al 40% delle spese auto non interamente utilizzate ai fini professionali (con questo intendiamo gli autocarri che hanno disciplina diversa. Cfr. altri post di questo blog). Nel frattempo il governo italiano ha adottato la indeducibiltà del costo totale (100%) sulle auto non strumentali (quindi non "necessarie" all'attività d'impresa), compensando la "perdita" IVA concessa a detrazione con il maggior incasso di imposte dirette [ricordo che se un costo è indeducibile dal reddito, và da sé che questo costo diventa base imponibile Irpef o Ires]. Ma ancora una volta il grande occhio dell'UE ha vigilato e l'Italia ha emanato una nuova norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2007 che ha integrato (rimaneggiandolo) l'art. 164 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR Dpr 917/86).In estrema sintesi, da valutare caso per caso, la disciplina aggiornata ad oggi è la seguente.
vedi l'art. 164 aggiornato al 18.8.2007, cliccando qui.
deducibilità dei COSTI dei veicoli.
Il costo dell'auto da parte dell'imprenditore è deducibile solo (ed esclusivamente) in questi casi:
1 - al 100% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - solo ed esclusivamente se sono 'strumentali' all'attività d'impresa.
b) i mezzi adibiti ad uso pubblico.Per capire il concetto e la portata di 'strumentalità' in senso tributario si veda la Risoluzione Agenzia Entrate (se non si ha voglia di leggerla tutta, si legga almeno a pag. 4 il primo capoverso) dove il Ministero delle Finanze, in risposta a un interpello di un contribuente ha sancito che perfino le auto date ai dipendenti per eseguire visite tecniche presso i clienti NON sono strumentali!, asserendo che si ritengono strumentali solo quegli autoveicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata.
Questo il link.
2) - al 40% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - se detti veicoli NON sono strumentali come indicato dal punto precedente.
Nota per gli agenti di commercio à in deroga sono deducibili i costi all'80% per gli stessi beni strumentali indicati al punto 2), se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Nota per i professionisti à sono deducibili al 40%, limitatamente ad un solo veicolo.
Le franchigie ai costi d'acquisto dei veicoli.
l'aliquota del 40% o dell'80% di deducibilità del costo, come sopra indicato nel punto 2) non tiene conto della quota che eccede:
- 35milioni di lire per auto e caravan, (50milioni per agenti e rappresentanti di commercio)
- 8milioni di lire per motociclii
- 4 milioni di lire per ciclomotori.
In altre parole, per esempio, un'auto il cui costo sia di 50milioni di lire è deducibile per un imprenditore, non agente di commercio, al 40% di 35milioni di lire, pertanto: 14milioni di lire (perdonatemi se conto ancora in lire, ma mi adatto agli strumenti del nostro Ministero. E fortuna vuole che abbiano abbandonato dai testi di legge la 'libra moneta' di carolingia memoria). Non illudiamoci qua: ricordiamoci che il costo d'acquisto di un autoveicolo utilizzato nell'impresa và ammortizzato (cioè spalmato) su più anni. Ma questo è un altro discorso.
Il leasing e il noleggio dei veicoli.
Prosegue l'art. 164 del Dpr 917/86 con la disciplina del leasing e del noleggio dei veicoli. Se i beni suddetti sono stati acquistati con leasing (locazione finanziaria), i canoni pagati nel periodo di locazione vanno riproporzionati alle franchigie sopra riportate e pertanto la quota annuale deducibile al 40% deve essere calcolata nella franchigia di:
- 7 milioni di lire per auto e caravan, -
- 1,5milioni di lire per motocicli e
- 8.cento.mila lire per i ciclomotori(praticamente sono i valori indicati sopra, divisi per 5).
3) - al 90%
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nella maggior parte dell'anno.(per promiscuo si intende l'utilizzo privato e aziendale del mezzo, sfruttato dal dipendente, nella maggior parte dell'anno. Io deduco almeno per 183 giorni. Ma su questo spartiacque c'è dottrina contraria. Vedremo che dirà la giurisprudenza.) In questo caso il fringe benefit in capo al lavoratore dipendente viene tassato su una base imponibile pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza figurativa (quindi forfetaria) di 15.000km anno, al costo stabilito nella tabella ACI.
detraibilità IVA sui veicoli.
Questo il testo dell'art 19bis1 del dpr 633/1972 presente sul sito dell'Agenzia Entrate, ad oggi NON aggiornato - si vedano le lettere c) e d) che ancora prescrivono la totale non detraibilità IVA sull'acquisto di auto- : clicca qui
Il motivo per cui la fonte normativa italiana sull'IVA non è stata 'corretta' è relativamente semplice: lo stesso consiglio dell'Unione Europea con propria decisione n. 441 del 27/06/2007, ha autorizzato la detraibilità IVA al 40% per i soggetti che acquistino autoveicoli non integralmente strumentali per l'impresa. Ricordiamoci che una "decisione" dell'UE è vincolante per il destinatario, in base all'art. 249 comma 4 del Trattato CEE, senza che sia obbligatorio pertanto per l'Italia recepire in una propria norma di ordinamento interno la disciplina contenuta nel citato atto UE. Rifacciamoci pertanto alla Decisione UE, apprendendo il testo direttamente dalla GUUE (gazzetta ufficiale dell'unione europea), questo il link, dove al punto 5) si legge esplicitamente che la detraibilità IVA per le auto ad uso promiscuo è detraibile al 40% a far data dal 27/06/2007. Rimane detraibile al 100% l'IVA per l'acquisto effettuato dagli agenti di commercio (art. 19 bis 1 lett c del dpr 633/72, ultima riga).
RIASSUMENDO e semplificando estremamente:
costi auto:
- strumentali: deducibilità al 100%
- se non strumentali: deducibilità al 40% del costo, entro la franchigia (35milioni, ecc)
IVA sulle auto:
- strumentali: detraibilità 100%
- se non strumentali: detraibilità a 40% (salvo agenti di commercio al 100%)
Ricordo ancora una volta di contattare il proprio consulente fiscale di fiducia per verificare la propria situazione in materia di deducibilità costi auto e detraibilità IVA relativa. I dati sopra esposti si devono ritenere solo appunti personali di chi li ha scritti. Invito a verificare gli aggiornamenti della materia in oggetto, che subisce repentine variazioni e che questo blog non ha obblighi di aggiornamento né di segnalare le novità al pubblico.
Nessuna responsabilità può essere imputata a chi ha scritto questo post.
Cerco di fare un po' di chiarezza, invitando il lettore comunque a interpellare il proprio commercialista per verificare il caso soggettivo e chiarire la posizione fiscale del contribuente. La disciplina di sotto riportata non sarà necessariamente in seguito aggiornata, pertanto raccomandiamo anche di verificare che il contenuto sia ancora attuale nel momento della eventuale adozione. Inoltre, rimane fuori dal discorso che segue il trattamento fiscale delle auto degli agenti di commercio, delle società di leasing, dei tassisti e dei veicoli immatricolati autocarro, per citare alcuni casi che vengono disciplinati da normative 'ad hoc'. Di seguito indichiamo con la parola generica "veicoli" i mezzi di trasporto a motore, meglio intesi come auto, motocicli, ciclomotori ecc. Se necessario viene dettagliata la distinzione per i singoli beni.
Più o meno tutto è iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia UE (del 14.09.2006), nella quale la suprema Corte ha stabilito la violazione alle norme europee in materia di detraibilità IVA (ricordo che le norme UE sono fonte di gradino pari o superiore a quelle italiane, nelle materie da queste disciplinate).
In materia di indetraibilità IVA sul costo di auto aziendali, ricordiamo che l'Italia ha obbligato negli ultimi anni a rendere totalmente indetraibile (100%) l'IVA su tali costi, in contrasto con il coordinato comportamento dei Paesi dell'Unione Europea. Da questa sentenza sappiamo tutti che l'Italia ha dovuto dapprima sobbarcarsi l'onere di restituire ai contribuenti il 50% dell'IVA non detratta; siamo ancora tutti più o meno in alto mare infatti, per quanto riguarda la "richiesta di rimborso IVA auto", da presentare al prossimo 20 ottobre 2007.
Sappiamo anche che il nostro governo ha cominciato un lungo gioco di ping pong con l'armonizzatore europeo, vincendo per sfinimenti sotto rete, uno sconto del 10% dell'IVA da restituire per cui il rimborso concesso ai contribuenti è rimasto confermato al 40% anziché al 50%. Questa aliquota è stata accertata in data 27 giugno 2007. Da questa autorizzazione è rimasta implicita anche per il futuro (per quanto dura) la deducibilità IVA al 40% delle spese auto non interamente utilizzate ai fini professionali (con questo intendiamo gli autocarri che hanno disciplina diversa. Cfr. altri post di questo blog). Nel frattempo il governo italiano ha adottato la indeducibiltà del costo totale (100%) sulle auto non strumentali (quindi non "necessarie" all'attività d'impresa), compensando la "perdita" IVA concessa a detrazione con il maggior incasso di imposte dirette [ricordo che se un costo è indeducibile dal reddito, và da sé che questo costo diventa base imponibile Irpef o Ires]. Ma ancora una volta il grande occhio dell'UE ha vigilato e l'Italia ha emanato una nuova norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2007 che ha integrato (rimaneggiandolo) l'art. 164 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR Dpr 917/86).In estrema sintesi, da valutare caso per caso, la disciplina aggiornata ad oggi è la seguente.
vedi l'art. 164 aggiornato al 18.8.2007, cliccando qui.
deducibilità dei COSTI dei veicoli.
Il costo dell'auto da parte dell'imprenditore è deducibile solo (ed esclusivamente) in questi casi:
1 - al 100% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - solo ed esclusivamente se sono 'strumentali' all'attività d'impresa.
b) i mezzi adibiti ad uso pubblico.Per capire il concetto e la portata di 'strumentalità' in senso tributario si veda la Risoluzione Agenzia Entrate (se non si ha voglia di leggerla tutta, si legga almeno a pag. 4 il primo capoverso) dove il Ministero delle Finanze, in risposta a un interpello di un contribuente ha sancito che perfino le auto date ai dipendenti per eseguire visite tecniche presso i clienti NON sono strumentali!, asserendo che si ritengono strumentali solo quegli autoveicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata.
Questo il link.
2) - al 40% per:
a) aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, auto e caravan (di cui al codice della strada comma 1 art 54 d.lgs.285/1992), ciclomotori e motocicli - se detti veicoli NON sono strumentali come indicato dal punto precedente.
Nota per gli agenti di commercio à in deroga sono deducibili i costi all'80% per gli stessi beni strumentali indicati al punto 2), se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Nota per i professionisti à sono deducibili al 40%, limitatamente ad un solo veicolo.
Le franchigie ai costi d'acquisto dei veicoli.
l'aliquota del 40% o dell'80% di deducibilità del costo, come sopra indicato nel punto 2) non tiene conto della quota che eccede:
- 35milioni di lire per auto e caravan, (50milioni per agenti e rappresentanti di commercio)
- 8milioni di lire per motociclii
- 4 milioni di lire per ciclomotori.
In altre parole, per esempio, un'auto il cui costo sia di 50milioni di lire è deducibile per un imprenditore, non agente di commercio, al 40% di 35milioni di lire, pertanto: 14milioni di lire (perdonatemi se conto ancora in lire, ma mi adatto agli strumenti del nostro Ministero. E fortuna vuole che abbiano abbandonato dai testi di legge la 'libra moneta' di carolingia memoria). Non illudiamoci qua: ricordiamoci che il costo d'acquisto di un autoveicolo utilizzato nell'impresa và ammortizzato (cioè spalmato) su più anni. Ma questo è un altro discorso.
Il leasing e il noleggio dei veicoli.
Prosegue l'art. 164 del Dpr 917/86 con la disciplina del leasing e del noleggio dei veicoli. Se i beni suddetti sono stati acquistati con leasing (locazione finanziaria), i canoni pagati nel periodo di locazione vanno riproporzionati alle franchigie sopra riportate e pertanto la quota annuale deducibile al 40% deve essere calcolata nella franchigia di:
- 7 milioni di lire per auto e caravan, -
- 1,5milioni di lire per motocicli e
- 8.cento.mila lire per i ciclomotori(praticamente sono i valori indicati sopra, divisi per 5).
3) - al 90%
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nella maggior parte dell'anno.(per promiscuo si intende l'utilizzo privato e aziendale del mezzo, sfruttato dal dipendente, nella maggior parte dell'anno. Io deduco almeno per 183 giorni. Ma su questo spartiacque c'è dottrina contraria. Vedremo che dirà la giurisprudenza.) In questo caso il fringe benefit in capo al lavoratore dipendente viene tassato su una base imponibile pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza figurativa (quindi forfetaria) di 15.000km anno, al costo stabilito nella tabella ACI.
detraibilità IVA sui veicoli.
Questo il testo dell'art 19bis1 del dpr 633/1972 presente sul sito dell'Agenzia Entrate, ad oggi NON aggiornato - si vedano le lettere c) e d) che ancora prescrivono la totale non detraibilità IVA sull'acquisto di auto- : clicca qui
Il motivo per cui la fonte normativa italiana sull'IVA non è stata 'corretta' è relativamente semplice: lo stesso consiglio dell'Unione Europea con propria decisione n. 441 del 27/06/2007, ha autorizzato la detraibilità IVA al 40% per i soggetti che acquistino autoveicoli non integralmente strumentali per l'impresa. Ricordiamoci che una "decisione" dell'UE è vincolante per il destinatario, in base all'art. 249 comma 4 del Trattato CEE, senza che sia obbligatorio pertanto per l'Italia recepire in una propria norma di ordinamento interno la disciplina contenuta nel citato atto UE. Rifacciamoci pertanto alla Decisione UE, apprendendo il testo direttamente dalla GUUE (gazzetta ufficiale dell'unione europea), questo il link, dove al punto 5) si legge esplicitamente che la detraibilità IVA per le auto ad uso promiscuo è detraibile al 40% a far data dal 27/06/2007. Rimane detraibile al 100% l'IVA per l'acquisto effettuato dagli agenti di commercio (art. 19 bis 1 lett c del dpr 633/72, ultima riga).
RIASSUMENDO e semplificando estremamente:
costi auto:
- strumentali: deducibilità al 100%
- se non strumentali: deducibilità al 40% del costo, entro la franchigia (35milioni, ecc)
IVA sulle auto:
- strumentali: detraibilità 100%
- se non strumentali: detraibilità a 40% (salvo agenti di commercio al 100%)
Ricordo ancora una volta di contattare il proprio consulente fiscale di fiducia per verificare la propria situazione in materia di deducibilità costi auto e detraibilità IVA relativa. I dati sopra esposti si devono ritenere solo appunti personali di chi li ha scritti. Invito a verificare gli aggiornamenti della materia in oggetto, che subisce repentine variazioni e che questo blog non ha obblighi di aggiornamento né di segnalare le novità al pubblico.
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lunedì 17 settembre 2007
rimborsi IVA auto prorogati al 20 ottobre 2007
E' stato proprogato il termine di presentazione delle dichirazioni telematiche "rimborsi IVA auto", dal 20 settembre al 20 ottobre 2007.
Questo il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate
Questo il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate
marchi e brevetti: database mondiale completo
Ecco il link all'utilisimo database dei brevetti mondiali: cliccare qui.
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CCIAA: nuove tariffe per il Registro Imprese
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29.08.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 settembre 2007, sono state modificate le tariffe dei diritti delle Camere di Commercio (visure, certificati, bollinature, iscrizioni, cancellazioni, altri atti e documenti del Registro Imprese).
Segnalo l'abolizione del diritto di segreteria CCIAA per la dichiarazione di inizio attività e attribuzione IVA.
clicca qui per il testo Gazz. Uff. del decreto 29.8.2007 (nella seconda pagina il "nuovo taiffario"CCIAA").
Segnalo l'abolizione del diritto di segreteria CCIAA per la dichiarazione di inizio attività e attribuzione IVA.
clicca qui per il testo Gazz. Uff. del decreto 29.8.2007 (nella seconda pagina il "nuovo taiffario"CCIAA").
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venerdì 14 settembre 2007
iniziative d'impresa: energia dall'acqua di mare?!
Scoperta accidentale e occasionale come lo scopritore ha ammesso, quella di scomporre le molecole d'acqua di mare, liberando energia bruciando l'idrogeno contenuto in esse.
Apprendo la notizia da internet, confermata da siti istituzionali e di ricerca USA.
Il medico (John Kanzius) specializzato nella ricerca contro il cancro ha utilizzato un radiofrequenzimentro per dividere le cellule malate da quelle sane.
Provando a desalinizzare l'acqua di mare con lo strumento, l'acqua si é incendiata sprigionando energia.
Il Governo degli Stati Uniti stà provvedendo a incentivare l'iniziativa con finanziamenti ad-hoc.
Ritengo la notizia interessante per il nostro blog.
questo il link a un notiziario video, riportato in YouTube.
Apprendo la notizia da internet, confermata da siti istituzionali e di ricerca USA.
Il medico (John Kanzius) specializzato nella ricerca contro il cancro ha utilizzato un radiofrequenzimentro per dividere le cellule malate da quelle sane.
Provando a desalinizzare l'acqua di mare con lo strumento, l'acqua si é incendiata sprigionando energia.
Il Governo degli Stati Uniti stà provvedendo a incentivare l'iniziativa con finanziamenti ad-hoc.
Ritengo la notizia interessante per il nostro blog.
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giovedì 13 settembre 2007
sostituzione frigoriferi e congelatori. procedura per l'agevolazione.
Nella Finanziaria per il 2007 l'agevolazione per la sostituzione dei frigoriferi e congelatori é stata forse presa sottogamba, sebbene ne avessimo già parlato in un precedente post. Evidentemente l'entità della detrazione é di modesta rilevanza, ma...se stiamo sostituendo il vecchio frigorifero, perché non utilizzare l'agevolazione tributaria?
Segnalo la procedura per la detrazione del costo, contenuta nella circolare 24/E dell'Agenzia Entrate datata 27.04.2007. Ricordo che vale per tutto il 2007 (anche per gli acquisti già effettuati, comprovati da fattura o scontrino parlante) e dà diritto al 20% di detrazione fino a un massimo di 200 euro.
questo il link
Segnalo la procedura per la detrazione del costo, contenuta nella circolare 24/E dell'Agenzia Entrate datata 27.04.2007. Ricordo che vale per tutto il 2007 (anche per gli acquisti già effettuati, comprovati da fattura o scontrino parlante) e dà diritto al 20% di detrazione fino a un massimo di 200 euro.
questo il link
libri usati e prodotti filatelici
Qualche operatore del settore "usati" si pone questa domanda: vendo libri di seconda mano ...devo emettere fattura? ricevuta? scontrino?
Ebbene la risposta arriva cristallina dall'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 73/2007. (questo il link)
La Risoluzione rimanda al d.l. 23.02.1995, n. 41 (convertito in legge 85/1995 ->la "famosa" delle del regime del margine).
In sonstanza la risposta é negativa. Non é necessario certificare la vendita ambulante di libri usati (acquistati da privati) mediante corrispettivo, ad eccezione dei libri d'antiquariato (per i quali é necessaria ricevuta o scontrino).
Questo perché é applicato il regime del margine.
Diverso é il discorso per i francobolli e le collezioni filateliche (penso anche numismatiche, quindi): essendo non "di modico valore", per le argomentazioni contenute nella Risoluzione che invito a leggere, le cessioni vanno sempre certificate da scontrini o ricevute fiscali.
Ebbene la risposta arriva cristallina dall'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 73/2007. (questo il link)
La Risoluzione rimanda al d.l. 23.02.1995, n. 41 (convertito in legge 85/1995 ->la "famosa" delle del regime del margine).
In sonstanza la risposta é negativa. Non é necessario certificare la vendita ambulante di libri usati (acquistati da privati) mediante corrispettivo, ad eccezione dei libri d'antiquariato (per i quali é necessaria ricevuta o scontrino).
Questo perché é applicato il regime del margine.
Diverso é il discorso per i francobolli e le collezioni filateliche (penso anche numismatiche, quindi): essendo non "di modico valore", per le argomentazioni contenute nella Risoluzione che invito a leggere, le cessioni vanno sempre certificate da scontrini o ricevute fiscali.
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lunedì 10 settembre 2007
trasmissione corrispettivi entro il 25 settembre 2007
I contribuenti "minimi in franchigia" devono trasmettere in via telematica entro il giorno 25 settembre 2007 i corrispettivi dei primi 8 mesi dell'anno.
L'adempimento riguarda i commercianti al dettaglio che nel 2006 abbiano faturato meno di 7mila euro e altri come specificato di seguito nel link all'informazione.
Questo il link all'Agenzia Entrate.
L'adempimento riguarda i commercianti al dettaglio che nel 2006 abbiano faturato meno di 7mila euro e altri come specificato di seguito nel link all'informazione.
Questo il link all'Agenzia Entrate.
la TV della camera di commercio di Milano
Segnalo l'esistenza di "impresalive.tv", la TV internet della CCIAA di Milano.
Questo il link per vederla gratuitamente.
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nuova camera di commercio: Monza e Brianza
Silenziosamente é nata la Camera di Commercio di Monza e Brianza.
Gli imprenditori con sede legale nell'area di Monza e Brianza (questo l'elenco) devono riferirsi a questa Camera di Commercio e non più alla camera di Commercio di Milano.
Clicca qui per il sito della Camera di Commercio di Monza e Brianza.
Gli imprenditori con sede legale nell'area di Monza e Brianza (questo l'elenco) devono riferirsi a questa Camera di Commercio e non più alla camera di Commercio di Milano.
Clicca qui per il sito della Camera di Commercio di Monza e Brianza.
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fiscalità del Trust
Segnalo la circolare ministeriale n. 48 dell'agosto 2007 inerente l'imposizione tributaria del trust. Non la commento, trattandosi di materia relativamente poco applicata, sebbene spesso alcuni imprenditori mi chiedono di spiegar loro di che si tratta. La ritengo però molto interessante, perché in 25 pagine riporta di fatto e di diritto l'intera disciplina italiana del trust (ancora molto poco o per niente utilizzata, rispetto ai Paesi di diritto anglosassone).
clicca qui per la circolare ministeriale.
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venerdì 7 settembre 2007
Partita IVA sui siti aziendali
Ricordo a tutti gli imprenditori che sui siti aziendali (imprese e professionisti) é obbligatorio inserire il numero di Partita IVA del titolare del sito e, se é esercitato commercio elettronico, anche i dati identificativi dell'internet service provider.
L'obbligo deriva dall'articolo 2 del dpr 404/2001 e prevede sanzioni da 258,23 euro a un massimo di 2.065,83 euro.
L'obbligo deriva dall'articolo 2 del dpr 404/2001 e prevede sanzioni da 258,23 euro a un massimo di 2.065,83 euro.
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licenziamento per uso improprio del cellulare aziendale
Ritengo interessante per i miei lettori questo articolo tratto dal sito de "ilSole24Ore" di oggi, rigurdante la giusta causa per il licenziamento di lavoratori dipendenti che utilizzano impropriamente il cellulare aziendale (nelle ore di lavoro, e non).
questo il link.
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giovedì 6 settembre 2007
Condivisione documenti su Google. Siamo tranquilli?
A scopo ludico qualcuno di noi ha cominciato da mesi a "giocare" con le funzionalità Google-web inerenti la condivisione file e cartelle.
Ora leggo con stupore e sconsolatezza del cavillo giuridico contenuto nelle condizioni di utilizzo di GoogleApps. Spero si tratti davvero di una imbroglio di parole e di non altri tipi di garbugli.
Vi invito a leggere il post di punto-informatico.it, cliccando qui.
Ora leggo con stupore e sconsolatezza del cavillo giuridico contenuto nelle condizioni di utilizzo di GoogleApps. Spero si tratti davvero di una imbroglio di parole e di non altri tipi di garbugli.
Vi invito a leggere il post di punto-informatico.it, cliccando qui.
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martedì 4 settembre 2007
interessi di mora per i tardivi pagamenti
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tasso d'interesse applicabile ai pagamenti tardivi (Gazz. Uff. Rep. It. 175 del 30.07.2007).
Ricordo che questo tasso é semestrale e vale per il periodo 01 luglio 2007-31 dicembre 2007 (come previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002).
Per le transazioni commerciali: 4,07%+7% = applicabile l' 11,07%
Per transazioni con prodotti alimentari deteriorabili: 4,07%+9%= applicabile 13,07%.
Ricordo che questo tasso é semestrale e vale per il periodo 01 luglio 2007-31 dicembre 2007 (come previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002).
Per le transazioni commerciali: 4,07%+7% = applicabile l' 11,07%
Per transazioni con prodotti alimentari deteriorabili: 4,07%+9%= applicabile 13,07%.
spese di rappresentanza, pubblicità o costi "normali"?
Spesso mi trovo a confrontarmi con imprenditori di ogni estrazione per la deducilità delle spese di pubblicità, propaganda, rappresentanza, e chi più ne ha più ne metta.
Vorrei in maniera assolutamente sintetica segnalare le implicazioni tributarie che sottostanno alle varie configurazioni delle spese, che vanno ben oltre alla semplice "etichetta" con cui si infilano in contabilità seguendo il piano dei conti.
SPESE DI RAPPRESENTANZA.
Sono spese sostenute per accrescere, posizionare, promuovore l'immagine dell'azienda presso il pubblico generalmente inteso. Si tratta di spese sostenute senza un vantaggio diretto, a favore di terze persone che non danno un contro-corrispettivo diretto all'impresa che le elargisce (per esempio finanziare un'opera, una biblioteca, ecc.).
SPESE DI PUBBLICITA' e PROPAGANDA.
Sono spese sostenute al fine di promuovere i prodotti, il marchio dell'impresa o l'azienda stessa nel suo insieme. Si tratta di spese sostenute con la stipula di un contratto a prestazioni reciproche (una parte si obbliga a "far pubblicità" con i veicoli di promozione disponibili e l'altra parte si obbliga al pagamento. Per esempio il semplice volantinaggio o la pubblicità sui canali TV).
SPESE ORDINARIE (INERENTI).
Sono spese considerate "normali", in regime ordinario, che sebbene sostenute in particolari iniziative di promozione non sono da considerare spese di pubblicità né di rappresentanza. Per esempio in caso di vendite promozionali, saldi di stagione, ecc.
Perché la distinzione sopra riportata?
Perché ovviamente a livello fiscale le spese di rappresentanza, le spese di pubblicità e le spese ordinarie hanno deducibilità fiscali differenti a seconda che siano state sostenute in attività d'impresa o professionale o in regime agricolo o altro ancora..
Vorrei in maniera assolutamente sintetica segnalare le implicazioni tributarie che sottostanno alle varie configurazioni delle spese, che vanno ben oltre alla semplice "etichetta" con cui si infilano in contabilità seguendo il piano dei conti.
SPESE DI RAPPRESENTANZA.
Sono spese sostenute per accrescere, posizionare, promuovore l'immagine dell'azienda presso il pubblico generalmente inteso. Si tratta di spese sostenute senza un vantaggio diretto, a favore di terze persone che non danno un contro-corrispettivo diretto all'impresa che le elargisce (per esempio finanziare un'opera, una biblioteca, ecc.).
SPESE DI PUBBLICITA' e PROPAGANDA.
Sono spese sostenute al fine di promuovere i prodotti, il marchio dell'impresa o l'azienda stessa nel suo insieme. Si tratta di spese sostenute con la stipula di un contratto a prestazioni reciproche (una parte si obbliga a "far pubblicità" con i veicoli di promozione disponibili e l'altra parte si obbliga al pagamento. Per esempio il semplice volantinaggio o la pubblicità sui canali TV).
SPESE ORDINARIE (INERENTI).
Sono spese considerate "normali", in regime ordinario, che sebbene sostenute in particolari iniziative di promozione non sono da considerare spese di pubblicità né di rappresentanza. Per esempio in caso di vendite promozionali, saldi di stagione, ecc.
Perché la distinzione sopra riportata?
Perché ovviamente a livello fiscale le spese di rappresentanza, le spese di pubblicità e le spese ordinarie hanno deducibilità fiscali differenti a seconda che siano state sostenute in attività d'impresa o professionale o in regime agricolo o altro ancora..
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D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
dpr 404/2001,
spese pubblicità,
spese rappresentanza
intermediari ablitati: ravvedimenti possibili.
Ricordo che la Finanziaria 2007 ha modificato (fra il resto) l'art 39 comma 1bis del D.Lgs 241/97 in materia di sanzioni amministrative tributarie.
Nello specifico quindi, le sanzioni per omesse o tardive trasmissione in via telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati ricordo sono da 516 a 5.164 euro (art. 7bis del D.Lgs. 241/97).
Ma tali sanzioni sono ravvedibili da parte dell'incaricato, trattandosi di violazioni tributarie (prima della Finanziaria 2007 non si riteneva tali, pertanto non valeva il regime del ravvedimento operoso).
Nello specifico quindi, le sanzioni per omesse o tardive trasmissione in via telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati ricordo sono da 516 a 5.164 euro (art. 7bis del D.Lgs. 241/97).
Ma tali sanzioni sono ravvedibili da parte dell'incaricato, trattandosi di violazioni tributarie (prima della Finanziaria 2007 non si riteneva tali, pertanto non valeva il regime del ravvedimento operoso).
sabato 1 settembre 2007
sicurezza nei luoghi di lavoro
Tutti quanti siamo stati alle prese qualche anno fa, e tuttora lo siamo, con la conosciuta, talvolta contestata e talaltra temuta "legge 626", inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Forse qualcuno si é persa la legge 123/2007 perché pubblicata il 10 agosto 2007, io per primo non lo nascondo e non me ne vergogno. (spero che anche i miei visitatori e lettori abbiano goduto di serene ferie, se non altro nella settimana di ferragosto!)
La portata di questa legge non é però da poco: viene data delega al Governo di emanare (o partorire) entro 9 mesi dalla pubblicazione un Testo Unico che riscriva l'intero istituto giuridico della sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse le relative sanzioni. anzitutto mi chiedo: verrà quindi abrogata la 626? Staremo a vedere..., per il momento il d.lgs 626/1994 è stato modificato in parte dall'articolo 3 della sopra citata legge.
Per il momento, la cosa importante da sottolineare e porre in evidenza al lettore é la parte che riguarda la sicurezza nei cantieri.
Dal primo settembre (oggi) debutta infatti l'obbligo di esibizione del tesserino da parte dei lavoratori addetti nei cantieri edili, nei casi di appalto e subappalto. Le sanzioni sono di 500euro per ogni dipendente non "tesserato". Per datori di lavoro con meno di 10 lavoratori può essere creato un unico registro, vidimato presso la direzione provinciale del lavoro. (art. 6 della citata legge 123/2007).
giovedì 17 maggio 2007
attenzione ai virus via email
Tengo a diffondere l'avviso che il provider McLink - che utilizzo per la mia posta elettronica - da oggi segnala ad ogni accesso al sito.
"ATTENZIONE!!!
In queste ultime ore si sta registrando un massivo inoltro di messaggi di posta elettronica con il quale il mittente, il sedicente "Capitano della Polizia Prisco Mazzi - pr_mazzi@poliziadistato.it", segnala ai destinatari che il loro personal computer avrebbe visitato siti web che violano la normativa sul diritto d'autore, invitandoli inoltre ad effettuare il download del file compresso denominato "avviso_98361420.zip", allegato alle e-mail in questione, e ad eseguirlo mediante l'utilizzo della parola chiave "1605".
In realtà, tale messaggio nasconde un tentativo di diffusione di un virus informatico, altamente pericoloso per l'utenza internet che incautamente dovesse accogliere l'invito in questione.
Si precisa, al riguardo, che l'indirizzo di posta elettronica mittente, riportato nelle e-mail inviate, è frutto di contraffazione dell'header dei messaggi e che nessun Funzionario della Polizia di Stato risponde alle generalità "Prisco Mazzi".
"ATTENZIONE!!!
In queste ultime ore si sta registrando un massivo inoltro di messaggi di posta elettronica con il quale il mittente, il sedicente "Capitano della Polizia Prisco Mazzi - pr_mazzi@poliziadistato.it", segnala ai destinatari che il loro personal computer avrebbe visitato siti web che violano la normativa sul diritto d'autore, invitandoli inoltre ad effettuare il download del file compresso denominato "avviso_98361420.zip", allegato alle e-mail in questione, e ad eseguirlo mediante l'utilizzo della parola chiave "1605".
In realtà, tale messaggio nasconde un tentativo di diffusione di un virus informatico, altamente pericoloso per l'utenza internet che incautamente dovesse accogliere l'invito in questione.
Si precisa, al riguardo, che l'indirizzo di posta elettronica mittente, riportato nelle e-mail inviate, è frutto di contraffazione dell'header dei messaggi e che nessun Funzionario della Polizia di Stato risponde alle generalità "Prisco Mazzi".
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D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
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mercoledì 18 aprile 2007
lavorare da casa: i costi deducibili per gli imprenditori.
Per gli imprenditori che utilizzano la casa (luogo di residenza) come anche strumentale alla propria attività, ricordo che vale l'articolo 64 comma 2 del TUIR.
Presupposto: l'imprenditore non deve disporre di altro immobile adibito esclusivamente all'attività d'impresa (a differenza del lavoratore autonomo, che é tenuto a non disporre di altro immobile adibito alla professione, nello stesso Comune - cfr. art. 54 comma 3 TUIR).
Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;
questo il citato art. 64 co. 2 TUIR
Presupposto: l'imprenditore non deve disporre di altro immobile adibito esclusivamente all'attività d'impresa (a differenza del lavoratore autonomo, che é tenuto a non disporre di altro immobile adibito alla professione, nello stesso Comune - cfr. art. 54 comma 3 TUIR).
Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;
questo il citato art. 64 co. 2 TUIR
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lavorare da casa: i costi deducibili per i lavoratori autonomi.
Per i lavoratori autonomi che utilizzano la casa (luogo di residenza) come anche strumentale alla propria attività, ricordo che vale l'articolo 54 comma 3 del TUIR.
Presupposto: il professionista / lavoratore autonomo "NON deve disporre nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività".
Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;
- le spese per i servizi inerenti a tale immobile sono deducibili al 50%;
questo il citato art. 54 co. 3 TUIR
Presupposto: il professionista / lavoratore autonomo "NON deve disporre nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività".
Deducibile:
- se di proprietà il 50% della rendita catastale;
- se in locazione (anche leasing) il 50% dei canoni;
- le spese per i servizi inerenti a tale immobile sono deducibili al 50%;
questo il citato art. 54 co. 3 TUIR
parola d'ordine: delocalizzarsi.
Con alcuni amici e clienti ho parlato già negli scorsi mesi, se non anni, di come la tecnologia ci stia aiutando a delocalizzare la nostra professione.
Sicuramente per la mia esperienza personale, riesco a seguire clienti fisicamente lontani, come se invece fossero nell'hinterland della città.
Grazie a PC portatili, cellulari, connessioni internet, videoconferenza e così via diversi imprenditori hanno iniziato a intasare meno le strade dal percorso casa-ufficio, organizzandosi efficacemente da altre postazioni loro congeniali. Questo a vantaggio anche di tutti: minor traffico, minor inquinamento, minor stress, maggiore reperibilità, maggiore "presenza".
Qualche giorno fa su IlSole24Ore ho letto un articolo a riguardo. Era il 16aprile2007, pagina I (dell'inserto "affari privati").
Si parla anche lì di questi aspetti e di quanto costi effettivamente delocalizzarsi; questo termine non é usato nell'articolo, ma l'ho sempre utilizzato parlando di come poter essere fuori dall'azienda, e allo stesso tempo presente in essa.
In tutto, secondo l'articolista un paio di migliaia di euro.
Io aggiungerei, oltre al costo monetario, che il maggior costo da sostenere é la capacità di organizzarsi e di autodeterminarsi. Il rischio è per molti il non saper staccarsi dal lavoro.
Sicuramente per la mia esperienza personale, riesco a seguire clienti fisicamente lontani, come se invece fossero nell'hinterland della città.
Grazie a PC portatili, cellulari, connessioni internet, videoconferenza e così via diversi imprenditori hanno iniziato a intasare meno le strade dal percorso casa-ufficio, organizzandosi efficacemente da altre postazioni loro congeniali. Questo a vantaggio anche di tutti: minor traffico, minor inquinamento, minor stress, maggiore reperibilità, maggiore "presenza".
Qualche giorno fa su IlSole24Ore ho letto un articolo a riguardo. Era il 16aprile2007, pagina I (dell'inserto "affari privati").
Si parla anche lì di questi aspetti e di quanto costi effettivamente delocalizzarsi; questo termine non é usato nell'articolo, ma l'ho sempre utilizzato parlando di come poter essere fuori dall'azienda, e allo stesso tempo presente in essa.
In tutto, secondo l'articolista un paio di migliaia di euro.
Io aggiungerei, oltre al costo monetario, che il maggior costo da sostenere é la capacità di organizzarsi e di autodeterminarsi. Il rischio è per molti il non saper staccarsi dal lavoro.
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D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
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idee d'impresa,
società
Bar interni al circolo: é soggetto a imposte ordinarie
La Cassazione nello scorso 30 marzo 2007 ha provveduto con Sentenza n. 7953 a sciogliere ogni dubbio. Molti gestori di bar "chiusi" (nel senso di non aperti al pubblico) situati in circoli privati, club culturali, ricreativi o associazioni ritenevano di non essere soggetti a tassazione ordinaria per la distribuzione di bevande ai propri iscritti.
Nell citata sentenza viene stabilito che, laddove l'ente incassa un corrispettivo a fronte di una mescita di bevande, questo é tassato come rientrante nell'attività commerciale ordinaria d'impresa e non rientra nella finalità istituzionale dell'associazione o club che sia.
Nell citata sentenza viene stabilito che, laddove l'ente incassa un corrispettivo a fronte di una mescita di bevande, questo é tassato come rientrante nell'attività commerciale ordinaria d'impresa e non rientra nella finalità istituzionale dell'associazione o club che sia.
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D. Lg.241/97,
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impresa: bar
coltivazioni di elettricità e gasolio.
Ritengo molto interessante e fantastico il progresso che la scienza stà sviluppando in materia di ricerca e creazione di energia non inquinante, anche se purtroppo ancora silenziosamente per le orecchie del mondo occidentale.
Intendo qui solo accennare alle vere e proprie coltivazioni di Jatropha, pianta dalla quale si riesce già a produrre un olio che funziona come normale carburante (gasolio), come normale olio per lampade, fertilizzant, sapone e anche gas per fornelli da cucina!
Sicuramente si tratta di una speranza per i Paesi finora emarginati dall'utilizzo di motori diesel ed di energia elettrica, per evidente mancanza delle fonti.
Le foglie di questa pianta sono velenose per l'uomo, ma la combustione dell'olio che ne deriva no. E pare che non sia nemmeno inquinante.
In alcuni Paesi d'Africa (Tanzania soprattutto) le coltivazioni stanno prendendo piede e c'é già chi sta creando imprese agricole di produzione gasolio e di elettricità.
Un sincero in bocca al lupo ai pionieri di queste imprese!
clicca qui per visitare il sito di JatrophaBioDiesel
Intendo qui solo accennare alle vere e proprie coltivazioni di Jatropha, pianta dalla quale si riesce già a produrre un olio che funziona come normale carburante (gasolio), come normale olio per lampade, fertilizzant, sapone e anche gas per fornelli da cucina!
Sicuramente si tratta di una speranza per i Paesi finora emarginati dall'utilizzo di motori diesel ed di energia elettrica, per evidente mancanza delle fonti.
Le foglie di questa pianta sono velenose per l'uomo, ma la combustione dell'olio che ne deriva no. E pare che non sia nemmeno inquinante.
In alcuni Paesi d'Africa (Tanzania soprattutto) le coltivazioni stanno prendendo piede e c'é già chi sta creando imprese agricole di produzione gasolio e di elettricità.
Un sincero in bocca al lupo ai pionieri di queste imprese!
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D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
dpr 404/2001,
idee d'impresa
CUD rifatti dall'INPS per 1milione e 600mila pensionati
Per effetto del ricalcolo degli acconti addizionali comunali e regionali per il 2007 sulla base 2006, l'INPs si é vista costretta a rielaborare e rispedire ai pensionati almeno 1.600.000 CUD.
Attenzione quindi và prestata a chi effettuerà le dichiarazioni dei redditi, perché il contrbuente si trova in possesso di due modelli CUD dei quali il secondo annulla e sostituisce il precedente.
Attenzione quindi và prestata a chi effettuerà le dichiarazioni dei redditi, perché il contrbuente si trova in possesso di due modelli CUD dei quali il secondo annulla e sostituisce il precedente.
Guida sulla ristrutturazione edilizia 36% e 41%
Segnalo la Guida dell'Agenzia Entrate ad oggetto la detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia (36 o 41%).
Questo il link.
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Guida Agenzia Entrate,
immobili
Guida sulla compravendita della casa
L'Agenzia delle Entrate, fra le pubblicazioni che effettua durante l'anno, ha creato
questa guida "alla compravendita della casa", aggiornata alle ultime novità 2007 (marzo).
Interessante per chiunque stia pensando di vendere o acquistare un immobile.
questa guida "alla compravendita della casa", aggiornata alle ultime novità 2007 (marzo).
Interessante per chiunque stia pensando di vendere o acquistare un immobile.
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venerdì 13 aprile 2007
rimborso IVA sulle AUTO: rinvio al 20 settembre 2007
é stato (finalmente!) pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale l'atteso rinvio delle richieste di rimborso IVA indetraibile sulle auto.
Il tutto slitta al 20 settembre. Confido nel fatto che non sia solo un rinvio temporale, ma che nel frattempo la normativa cambi anche nella sostanza. Stiamo ad aspettare (come sempre).
Questo il link al decreto di rinvio.
Il tutto slitta al 20 settembre. Confido nel fatto che non sia solo un rinvio temporale, ma che nel frattempo la normativa cambi anche nella sostanza. Stiamo ad aspettare (come sempre).
Questo il link al decreto di rinvio.
giovedì 12 aprile 2007
associazioni sportive dilettantistiche -
E' stata pubblicata la prima guida 2007 dell'Agenzia ad oggetto le associazioni sportive dilettantistiche.
Clicca qui per vederla.
Inviaci una email per contattarci, senza impegno.
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IRPEF: addizionali comunali
spesso non sappiamo dove trovare un elenco completo e (relativamente aggiornato) delle addizionali comunali all'IRPEF.
Ecco allora il database. clicca qui , é poi sufficiente inserire il nome del comune, per avere le addizionali comunali IRPEF nella "storia".
Ecco allora il database. clicca qui , é poi sufficiente inserire il nome del comune, per avere le addizionali comunali IRPEF nella "storia".
ICI - aliquote e detrazioni; le delibere comunali
spesso non sappiamo dove trovare un elenco completo e (relativamente aggiornato) delle aliquote ICI dei comuni italiani, o le delibere comunali, le detrazioni, inerenti l'imposta sugli immobili.
Ecco allora il database. clicca qui , é poi sufficiente inserire il nome del comune, per avere le aliquote ICI nella "storia".
Ecco allora il database. clicca qui , é poi sufficiente inserire il nome del comune, per avere le aliquote ICI nella "storia".
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D.Lgs. 231/2002),
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ICI
venerdì 30 marzo 2007
pedaggi autostradali: IVA indetraibile
dpr 633/72 art. 19 bis 1, comma 1, lettera e).
Questo é l'"indirizzo" per trovare nel tessuto delle norme fiscali l'esplicita indetraibilità IVA dei canoni di pedaggio autostradali (telepass o no).
Questo tipo di detraibilità si intende oggettiva, quindi a prescindere dal tipo di contribuente.
Questo é l'"indirizzo" per trovare nel tessuto delle norme fiscali l'esplicita indetraibilità IVA dei canoni di pedaggio autostradali (telepass o no).
Questo tipo di detraibilità si intende oggettiva, quindi a prescindere dal tipo di contribuente.
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D. Lg.241/97,
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pedaggi autostradali
auto strumentali: una risoluz. agenzia entrate
ritengo molto interessante la domanda contenuta in questa risoluzione n. 59 del 23 marzo 2007.
Invito tutti alla sua lettura, essendo tutte le imprese interessate al trattamento fiscale del proprio parco auto (IVA e reddito imponibile).
Dopo aver ben identificato la domanda, ovviamente consiglio una attenta lettura della risposta fornita dalla direzione Agenzia Entrate, che sinteticamente NON riconosce strumentale l'auto utilizzata dall'impresa, negando qualsiasi deducilibilità dei costi.
Riporto le parole dell'Agenzia: "Pertanto, nel caso di specie, la scirvente ritiene che ai fini dell'IRES alle quattro autovetture in esame - di cui tre utilizzate con contratto di leasign e una con contratto di noleggio di lungo termine - e ai correlati costi di esercizio debba applicarsi il regime fiscaale della totale indeducibilità, in quanto trattasi di autoveicoli "non strumentali" all'attività d'impresa".
Per quanto rigarda la detraibilità IVA, invece, l'Agenzia ricorda che é esistente un "buco" legislativo: quello che permarrà finché l'Unione Europea non si pronuncerà sulla quota di detrazione IVA ammessa. Finché non avremo questo "parere" quindi l'IVA rimane detraibile ai sensi generici dell'art. 19 dpr 633/72.
A mio parere quindi, siamo in un assurdo caso in cui l'IVA sull'acquisto é detraibile, ma il costo indeducibile!
Invito tutti alla sua lettura, essendo tutte le imprese interessate al trattamento fiscale del proprio parco auto (IVA e reddito imponibile).
Dopo aver ben identificato la domanda, ovviamente consiglio una attenta lettura della risposta fornita dalla direzione Agenzia Entrate, che sinteticamente NON riconosce strumentale l'auto utilizzata dall'impresa, negando qualsiasi deducilibilità dei costi.
Riporto le parole dell'Agenzia: "Pertanto, nel caso di specie, la scirvente ritiene che ai fini dell'IRES alle quattro autovetture in esame - di cui tre utilizzate con contratto di leasign e una con contratto di noleggio di lungo termine - e ai correlati costi di esercizio debba applicarsi il regime fiscaale della totale indeducibilità, in quanto trattasi di autoveicoli "non strumentali" all'attività d'impresa".
Per quanto rigarda la detraibilità IVA, invece, l'Agenzia ricorda che é esistente un "buco" legislativo: quello che permarrà finché l'Unione Europea non si pronuncerà sulla quota di detrazione IVA ammessa. Finché non avremo questo "parere" quindi l'IVA rimane detraibile ai sensi generici dell'art. 19 dpr 633/72.
A mio parere quindi, siamo in un assurdo caso in cui l'IVA sull'acquisto é detraibile, ma il costo indeducibile!
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dpr 404/2001,
risoluzioni agenzia entrate
il rimborso IVA auto 2003-2006 verso la revisione?
Stò leggendo dai giornali di questi giorni di come la confusione generata dal fantasioso meccanismo fiscale di richiesta di rimborso IVA non detratta sulle auto stia portando al collasso l'intera procedura.
Il governo stà pensando a un disegno di legge (nemmeno a un decreto d'urgenza!), facendo pensare almeno due linee guida che potranno seguire:
- rinviare di un buon periodo tutta la procedura (sappiamo che i tempi di approvazione della legge sono di alcuni mesi);
- rendere la tassazione dell'IVA indetraibile restituita non analitica, ma ad hoc con imposta sostitutiva (c'é chi parla di un 5%?!).
Al 16 aprile 2007 (fra due settimane) c'é la scadenza del termine di presentazione della richeista di rimborso. Stiamo a vedere che succede: occhi aperti!
Il governo stà pensando a un disegno di legge (nemmeno a un decreto d'urgenza!), facendo pensare almeno due linee guida che potranno seguire:
- rinviare di un buon periodo tutta la procedura (sappiamo che i tempi di approvazione della legge sono di alcuni mesi);
- rendere la tassazione dell'IVA indetraibile restituita non analitica, ma ad hoc con imposta sostitutiva (c'é chi parla di un 5%?!).
Al 16 aprile 2007 (fra due settimane) c'é la scadenza del termine di presentazione della richeista di rimborso. Stiamo a vedere che succede: occhi aperti!
finanziamento agevolato agli artigiani
Fino ad esaurimento fondi, é disponibile un finanziamento agevolato nella misura del 100% degli investimenti effettuati da imprese artigiane in aree depresse (zona obiettivo 2).
L'importo degli investimenti ammessi al bando é dai 20mila ai 500mila euro.
Le spese ammesse sono per:
- ristrutturazioni fabbricati,
- macchinari,
- impianti,
- attrezzature.
Il periodo delle spese ammesse và dai 12 mesi antecedenti e i 12 successivi alla partecipazione al bando.
La durata del finanziamento agevolato può essere la massimo di 6 anni, rimborsabile in rate semestrali.
Il tasso applicato al finanziamento:
- 50% del finanziamento a tasso zero (rimborsato da fondo regionale)
- 50% del finanziamento messo a disposiozione da primari Istituti bancari con media di tasso 1%+euribor a 6 mesi
Inviateci una email per esporci il vostro caso, senza impegno, a: f.cesena@mclink.it
L'importo degli investimenti ammessi al bando é dai 20mila ai 500mila euro.
Le spese ammesse sono per:
- ristrutturazioni fabbricati,
- macchinari,
- impianti,
- attrezzature.
Il periodo delle spese ammesse và dai 12 mesi antecedenti e i 12 successivi alla partecipazione al bando.
La durata del finanziamento agevolato può essere la massimo di 6 anni, rimborsabile in rate semestrali.
Il tasso applicato al finanziamento:
- 50% del finanziamento a tasso zero (rimborsato da fondo regionale)
- 50% del finanziamento messo a disposiozione da primari Istituti bancari con media di tasso 1%+euribor a 6 mesi
Inviateci una email per esporci il vostro caso, senza impegno, a: f.cesena@mclink.it
mercoledì 28 marzo 2007
archiviazione dei documenti contabili
Mi risulta ancora piuttosto disinformata la platea di contribuenti che cercano soluzioni alle questioni di spazio nei propri archivi.
Ormai da un paio d'anni esiste un tessuto più o meno solido di norme civilistiche e fiscali a fine di agevolare l'archiviazione dei documenti.
Questo il link al sito Min. finanze, laddove si accenna all'argomento.
Lo ritengo ben fatto e sintetico. Non servono miei commenti.
Ormai da un paio d'anni esiste un tessuto più o meno solido di norme civilistiche e fiscali a fine di agevolare l'archiviazione dei documenti.
Questo il link al sito Min. finanze, laddove si accenna all'argomento.
Lo ritengo ben fatto e sintetico. Non servono miei commenti.
bilanci in forma abbreviata. i limiti.
Ai sensi dell'art. 2435bis del codice civile, ricordo che il deposito dei bilanci può avvenire in forma abbreviata o ordinaria.
Ovviamente parlo di bilanci società di capitali (srl ed spa).
La forma ordinaria di redazione del bilancio é per tutte le società.
La forma abbreviata é permessa alle sole società che abbiano avuto nell'anno precedente valori superiori ad almeno DUE su TRE dei parametri qui indicati
(valori validi dal bilancio del 31.12.2006, perché negli anni precedenti le soglie erano inferiori):
1) * ATTIVO di stato patrimoniale € 3.650.000
2) * RICAVI € 7.300.000
3) * numero medio dipendenti: 50
dove si intende:
1) ATTIVO la sommatoria dell'attivo di stato patrimoniale, come previsto nella struttura indicata dal codice civile;
2) RICAVI rigo A1 del conto economico prescritto dal codice civile;
3) numero medio dipendenti occupati nell'anno, calcolati con una media ponderta per i giorni di appartenenza nell'azienda.
Ovviamente parlo di bilanci società di capitali (srl ed spa).
La forma ordinaria di redazione del bilancio é per tutte le società.
La forma abbreviata é permessa alle sole società che abbiano avuto nell'anno precedente valori superiori ad almeno DUE su TRE dei parametri qui indicati
(valori validi dal bilancio del 31.12.2006, perché negli anni precedenti le soglie erano inferiori):
1) * ATTIVO di stato patrimoniale € 3.650.000
2) * RICAVI € 7.300.000
3) * numero medio dipendenti: 50
dove si intende:
1) ATTIVO la sommatoria dell'attivo di stato patrimoniale, come previsto nella struttura indicata dal codice civile;
2) RICAVI rigo A1 del conto economico prescritto dal codice civile;
3) numero medio dipendenti occupati nell'anno, calcolati con una media ponderta per i giorni di appartenenza nell'azienda.
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D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
dpr 404/2001,
società
lunedì 19 marzo 2007
in Germania si diminuiscono le imposte
Con i fatti (e non con le parole) in Germania é in corso un interessante alleggerimento fiscale in capo alle imprese. Dal 2008 infatti pare che le aliquote d'imposta scenderanno dall'attuale (oltre) 38% a meno del 30%.
Motivo? Mantenere i livelli di concorrenza fiscale fra i Paesi UE e non rischiare la perdita di gettito derivante dai propri imprenditori che fuggono all'estero, attratti da imposizione agevolata rispetto a quella locale.
Di questo avevo già parlato in altri post in materia di fiscalità internazionale.
Questo é l'articolo da cui traggo la notizia.
Motivo? Mantenere i livelli di concorrenza fiscale fra i Paesi UE e non rischiare la perdita di gettito derivante dai propri imprenditori che fuggono all'estero, attratti da imposizione agevolata rispetto a quella locale.
Di questo avevo già parlato in altri post in materia di fiscalità internazionale.
Questo é l'articolo da cui traggo la notizia.
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D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
diritto trib. int.le,
dpr 404/2001,
paesi esteri
rimborsi IVA auto: un miraggio?!
ritengo eloquente l'articolo di oggi su IlSole24Ore pag. 29 (questo il link): una strada tortuosa e complessa quella della richiesta di rimborso. E non solo: talvolta anche contro-producente se non solo poco conveniente.
Ma d'altra parte sono ottimista per quanto sento dire dalle commissioni tributarie (mediante le loro sentenze) che pare stiano dando la meglio ai ricorrenti che hanno chiesto per il passato il 100% del rimborso IVA e non solo del 40% come "concesso" dal governo nella via non battagliera del giudice tributario.
Mi riferisco alle sentenze della ctp (commissione tributaria provinciale)
-di Vicenza sez. 4 n. 407/04/06,
-di Parma sez. 8 n. 113/08/07,
-di Reggio Emilia sez. 2 n. 98/02/07 e 99/03/07
Per questo consiglio di "tirare avanti" e chiediamo al fisco ciò che ci spetta!
Ma d'altra parte sono ottimista per quanto sento dire dalle commissioni tributarie (mediante le loro sentenze) che pare stiano dando la meglio ai ricorrenti che hanno chiesto per il passato il 100% del rimborso IVA e non solo del 40% come "concesso" dal governo nella via non battagliera del giudice tributario.
Mi riferisco alle sentenze della ctp (commissione tributaria provinciale)
-di Vicenza sez. 4 n. 407/04/06,
-di Parma sez. 8 n. 113/08/07,
-di Reggio Emilia sez. 2 n. 98/02/07 e 99/03/07
Per questo consiglio di "tirare avanti" e chiediamo al fisco ciò che ci spetta!
elenchi IVA - clienti/fornitori: slitta la scadenza un'altra volta.
Eccoci ai tempi di rimandi e rinvii delle scadenze.
Leggo su IlSole24Ore del 17marzo pag. 28 che la scadenza già dilazionata per gli allegati clienti-fornitori sarà unificata al 15 ottobre per tutti i contribuenti.
La prima scadenza era al 29 aprile 2007 per tutti i ocntribuenti, poi é stato scaglionato l'admepimento in funzione del regime IVA e del numero di anagrafiche da allegare (vedi precedenti scadenze cliccando qui).
Ora aspettiamo la pubblicazione della notizia anche in Gazzetta Ufficiale, altrimeti rimarrà voce di corridoio dell'Agenzia Entrate, così da creare solo confusione ai contribuenti.
Leggo su IlSole24Ore del 17marzo pag. 28 che la scadenza già dilazionata per gli allegati clienti-fornitori sarà unificata al 15 ottobre per tutti i contribuenti.
La prima scadenza era al 29 aprile 2007 per tutti i ocntribuenti, poi é stato scaglionato l'admepimento in funzione del regime IVA e del numero di anagrafiche da allegare (vedi precedenti scadenze cliccando qui).
Ora aspettiamo la pubblicazione della notizia anche in Gazzetta Ufficiale, altrimeti rimarrà voce di corridoio dell'Agenzia Entrate, così da creare solo confusione ai contribuenti.
venerdì 16 marzo 2007
bar: abolita la possibilità di "dare l'esame da privatista".
Chi vuole aprire un bar o un ristorante (somministrazione alimenti e bevande) é tenuto ad essere iscritto al REC (registro esercenti il commercio).
A sua volta, per l'iscrizione al REC, é necessario da quest'anno frequentare obbligatoriamente i corsi CAPAC (provincia di Milano), non essendo più possibile tentare la via da privatista, presentandosi all'esame, dopo aver studiato in via privata, appunto.
La Legge che prevede questa modifica é regionale, e per la Regione Lombardia é del 27 febbraio 2007, la numero 5.
Per la provincia di Milano, ecco il link alla camera di commercio per i corsi abilitanti al REC.
A sua volta, per l'iscrizione al REC, é necessario da quest'anno frequentare obbligatoriamente i corsi CAPAC (provincia di Milano), non essendo più possibile tentare la via da privatista, presentandosi all'esame, dopo aver studiato in via privata, appunto.
La Legge che prevede questa modifica é regionale, e per la Regione Lombardia é del 27 febbraio 2007, la numero 5.
Per la provincia di Milano, ecco il link alla camera di commercio per i corsi abilitanti al REC.
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impresa: bar e ristoranti
mercoledì 14 marzo 2007
certificazione dividendi 2006
ricordo che nel mese di marzo và consegnata la certificazione dei dividendi corrisposti ai propri quotisti/azionisti per attestatre le distribuzioni di dividendi effettuate nel 2006. Ovviamente mi riferisco alle società di capitali (srl ed spa).
Il modello si chiama "certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati" (CUPE).
Questo é il modello della certificazione, completa di istruzioni e relativo provvedimento dell'Agenzia Entrate.
Il modello si chiama "certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati" (CUPE).
Questo é il modello della certificazione, completa di istruzioni e relativo provvedimento dell'Agenzia Entrate.
lunedì 12 marzo 2007
Opero dall'estero in Italia. Sono tassato in Italia?
Ritengo interessante, e per questo la cito in questo post, la .risoluzione n. 41 del 09 marzo 2007.
Tale documento riguarda un interpello (cioé un quesito) proposto da un contribuente residente in Repubblica di san Marino (ma si potrebbe trattare di qualsiasi altro Paese) esercente l'attività di acquisto crediti su territorio italiano.
Il contribuente suppone di non avere stabile organizzazione né "materiale" (cioé senza sede fissa in Italia) ai sensi dell'art. 162 commi da 1 a 5 del TUIR), né "personale" (stesso art. 162 ma commi da 6 a 8), per il concetto che trattandosi di cessione di crediti pro-soluto (il contribuente ritiene), si tratti di cessione di beni per i quali non si configura stabile organizzazione soggettiva.
Il contribuente conclude chiedendo se la popria posizione fiscale sia corretta con l'Italia (cioé di non dichiarare nulla al fisco italiano, ritenendosi non in possesso di stabile organizzazione nel territorio).
Ovviamente la posizione dell'Agenzia Entrate é leggermente diversa (d'altra parte ognuno tira l'acqua al proprio mulino!).
Anzitutto l'Agenzia cita l'art. 151 del TUIR, che ritiene soggette ad imposte italiane le operazioni intrattenute da soggetti residenti all'estero, se le operazioni d'impresa sono esercitate in Italia, anche senza stabile organizzazione.
Si tenga presente che il citato art. 151 effettivamente rimanda in via esplicita all'art. 23 (e quindi al 6) del TUIR (praticamente tutte le tipologie di reddito: fabbricati, terreni, lavoro dipendente e autonomo nonché d'impresa).
Si conclude:
- se esiste stabile organizzazione sono dovute le imposte in base al reddito prodotto in Italia (reddito = differenza fra ricavi e costi nel territorio);
- se non esiste stabile organizzazione, il reddito prodotto in Italia é soggetto ad imposte secondo la fattispecie impositiva oggettiva a cui il reddito fa riferimento (terreni, fabbricati, lavoro autonomo, ecc).
Al caso di specie (contribuente Sammarinese operante nel settore del recupero crediti acquistati pro-soluto) l'Agenzia Entrate propone anzitutto "ruling internazionale" (che ha una funzione più "vincolante" di un interpello, e permette un'indagine operativa soggettiva più approfondita, al fine di prevenire contenzioso in futuro) ai sensi dell'art. 8 d.l. 30.09.2003 n. 269 convertito in Legge n. 326/2006.
E in via secondaria la stessa Agenzia ricorda che trova comunque applcazione l'". art. 23 comma 1 lettera f) del TUIR: sono prodotti (e quindi tassabili) nel territorio dello Stato italiano "i redditi diversi derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso".
Tale documento riguarda un interpello (cioé un quesito) proposto da un contribuente residente in Repubblica di san Marino (ma si potrebbe trattare di qualsiasi altro Paese) esercente l'attività di acquisto crediti su territorio italiano.
Il contribuente suppone di non avere stabile organizzazione né "materiale" (cioé senza sede fissa in Italia) ai sensi dell'art. 162 commi da 1 a 5 del TUIR), né "personale" (stesso art. 162 ma commi da 6 a 8), per il concetto che trattandosi di cessione di crediti pro-soluto (il contribuente ritiene), si tratti di cessione di beni per i quali non si configura stabile organizzazione soggettiva.
Il contribuente conclude chiedendo se la popria posizione fiscale sia corretta con l'Italia (cioé di non dichiarare nulla al fisco italiano, ritenendosi non in possesso di stabile organizzazione nel territorio).
Ovviamente la posizione dell'Agenzia Entrate é leggermente diversa (d'altra parte ognuno tira l'acqua al proprio mulino!).
Anzitutto l'Agenzia cita l'art. 151 del TUIR, che ritiene soggette ad imposte italiane le operazioni intrattenute da soggetti residenti all'estero, se le operazioni d'impresa sono esercitate in Italia, anche senza stabile organizzazione.
Si tenga presente che il citato art. 151 effettivamente rimanda in via esplicita all'art. 23 (e quindi al 6) del TUIR (praticamente tutte le tipologie di reddito: fabbricati, terreni, lavoro dipendente e autonomo nonché d'impresa).
Si conclude:
- se esiste stabile organizzazione sono dovute le imposte in base al reddito prodotto in Italia (reddito = differenza fra ricavi e costi nel territorio);
- se non esiste stabile organizzazione, il reddito prodotto in Italia é soggetto ad imposte secondo la fattispecie impositiva oggettiva a cui il reddito fa riferimento (terreni, fabbricati, lavoro autonomo, ecc).
Al caso di specie (contribuente Sammarinese operante nel settore del recupero crediti acquistati pro-soluto) l'Agenzia Entrate propone anzitutto "ruling internazionale" (che ha una funzione più "vincolante" di un interpello, e permette un'indagine operativa soggettiva più approfondita, al fine di prevenire contenzioso in futuro) ai sensi dell'art. 8 d.l. 30.09.2003 n. 269 convertito in Legge n. 326/2006.
E in via secondaria la stessa Agenzia ricorda che trova comunque applcazione l'". art. 23 comma 1 lettera f) del TUIR: sono prodotti (e quindi tassabili) nel territorio dello Stato italiano "i redditi diversi derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso".
spese mediche rimborsate dall'assicurazione: indetraibili... o forse sì!?
l'Art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR, prevede che siano detraibili al 19% le spese mediche sostenute dal contribuente nell'anno di sostenimento delle stesse (ricordo che il principio di imputazione é per cassa).
Ovviamente stiamo trattando di persone fisiche, e non rileva che siano imprenditori o meno.
L'articolo citato impone anche, fra gli altri requisiti, che le spese siano effettivamente "rimaste a carico del contribuente".
Pertanto é abbastanza logico che qualora un'assicurazione - per esempio - abbia rimborsato in tutto o in parte tali spese, gli oneri sono del tutto (o parzialmente, per la differenza) indetraibili.
Ma, prosegue l'art. 15 TUIR, sono invece detraibili le spese non rimaste a carico del contribuente per effetto di rimborsi assicurativi, se i premi della polizza non é deducibile o detraibile dal reddito stesso.
Ancora: non é da escludere la convenienza dell'integrale deducibilità delle spese mediche, anche se rimborsate mediante assicurazioni detratte, e provvedere ad inserire il rimborso assicurativo nei redditi soggetti a tassazione separata.
Pertanto, prima di decidere sulla detraibilità o meno delle spese mediche, é bene provvedere ad una verifica approfondita del caso, del contribuente e della natura del rimborso delle spese stesse.
Spunto di riflessione é la risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 2007.
allego inoltre il citato art. 15 del Dpr 917/86 (tuir), é composto da 5 pagine. ma non perdiamoci d'animo! ..
Ovviamente stiamo trattando di persone fisiche, e non rileva che siano imprenditori o meno.
L'articolo citato impone anche, fra gli altri requisiti, che le spese siano effettivamente "rimaste a carico del contribuente".
Pertanto é abbastanza logico che qualora un'assicurazione - per esempio - abbia rimborsato in tutto o in parte tali spese, gli oneri sono del tutto (o parzialmente, per la differenza) indetraibili.
Ma, prosegue l'art. 15 TUIR, sono invece detraibili le spese non rimaste a carico del contribuente per effetto di rimborsi assicurativi, se i premi della polizza non é deducibile o detraibile dal reddito stesso.
Ancora: non é da escludere la convenienza dell'integrale deducibilità delle spese mediche, anche se rimborsate mediante assicurazioni detratte, e provvedere ad inserire il rimborso assicurativo nei redditi soggetti a tassazione separata.
Pertanto, prima di decidere sulla detraibilità o meno delle spese mediche, é bene provvedere ad una verifica approfondita del caso, del contribuente e della natura del rimborso delle spese stesse.
Spunto di riflessione é la risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 2007.
allego inoltre il citato art. 15 del Dpr 917/86 (tuir), é composto da 5 pagine. ma non perdiamoci d'animo! ..
venerdì 9 marzo 2007
archiviazione ottica delle fatture
Ancora in questa settimana un cliente mi chiedeva come archiviare su CD le immagini PDF delle fatture clienti e fornitori. Lui pensava fosse sufficiente masterizzarle sul suporto e conservarlo in archivio. Sbagliando.
La normativa per l'archiviazione dei documenti contabili su supporto magnetico prevede degli standard ben determinati, fra cui la certificazione del soggetto (firma digitale) e la marca temporale.
allego questo interessante e utile (nonché sintetico) LINK all'elaborato dell'Agenzia Entrate a riguardo.
La normativa per l'archiviazione dei documenti contabili su supporto magnetico prevede degli standard ben determinati, fra cui la certificazione del soggetto (firma digitale) e la marca temporale.
allego questo interessante e utile (nonché sintetico) LINK all'elaborato dell'Agenzia Entrate a riguardo.
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tassa vidimazione libri sociali
le società di capitali (sintetizzo in: srl ed spa) devono provvedere al pagamento della TASSA di VIDIMAZIONE ANNUALE dei LIBRI SOCIALI.
Si provvede con mod. F24 e nella sezione erario si indica il codice tributo 7085, anno di riferimento 2007.
L'importo a debito da versare é (in alternativa) di euro:
309,87 per le società con capitale sociale inferiore a euro 516.456,90;
516,46 per le società con capitale sociale pari o superiore a euro 516.456,90.
Si provvede con mod. F24 e nella sezione erario si indica il codice tributo 7085, anno di riferimento 2007.
L'importo a debito da versare é (in alternativa) di euro:
309,87 per le società con capitale sociale inferiore a euro 516.456,90;
516,46 per le società con capitale sociale pari o superiore a euro 516.456,90.
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linguaggio Xbrl
Ho letto qualche giorno fa su una rivista specializzata, che si sta creando con un nuovo linguaggio informatico la possibilità (e l'obbligo) per noi commercialisti di comunicare con maggior facilità con la Pubblica Amministrazione.
L'Xbrl (extensible business reporting language) é infatti un valido strumento che ci vedrà utenti dall'anno prossimo nell'invio dei bilanci societari alla Camera di Commercio. La CCIAA disporrà così dei dati di bilancio (per esempio) in un "formato elettronico elaborabile" e non un file PDF del tutto "morto".
Il database che si verrà a creare col tempo é di tutto interesse per tutti: verifiche e controlli a tutto campo con controlli incrociati su tutti i fronti.
Complimenti alla tecnologia e ai passi da gigante che sta facendo nel nostro settore da qualche anno a questa parte.
Mi auguro anche che tutto funzioni a dovere... e non che pe colpa di qualche miserabile "bit" arrivino cartelle pazze a zeri indefiniti ai contribuenti (clienti) che in alcuni casi ancora ignorano a che serva un PC, e stanno da giorni ancora litigando col proprio bancario perché non gli accetta l'F24 scritto con la stilografica su tre copie in originale!
L'Xbrl (extensible business reporting language) é infatti un valido strumento che ci vedrà utenti dall'anno prossimo nell'invio dei bilanci societari alla Camera di Commercio. La CCIAA disporrà così dei dati di bilancio (per esempio) in un "formato elettronico elaborabile" e non un file PDF del tutto "morto".
Il database che si verrà a creare col tempo é di tutto interesse per tutti: verifiche e controlli a tutto campo con controlli incrociati su tutti i fronti.
Complimenti alla tecnologia e ai passi da gigante che sta facendo nel nostro settore da qualche anno a questa parte.
Mi auguro anche che tutto funzioni a dovere... e non che pe colpa di qualche miserabile "bit" arrivino cartelle pazze a zeri indefiniti ai contribuenti (clienti) che in alcuni casi ancora ignorano a che serva un PC, e stanno da giorni ancora litigando col proprio bancario perché non gli accetta l'F24 scritto con la stilografica su tre copie in originale!
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giovedì 8 marzo 2007
privacy: datori di lavoro, internet, posta elettornica e dipendenti
L'equazione regge solo se il datore di lavoro e il dipendente opereranno nel rispetto (anche) della nuova linea guida pubblicata dal Garante e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Questo é il link alla "norma".
Non intendo volutamente sintetizzare il contenuto della linea guida, perché la ritengo opportunamente sintentica e schematica, benché sia contenuta in qualche pagina stampata.
Lascio a tutti la responsabilità di leggerla e attuarla.
Questo é il link alla "norma".
Non intendo volutamente sintetizzare il contenuto della linea guida, perché la ritengo opportunamente sintentica e schematica, benché sia contenuta in qualche pagina stampata.
Lascio a tutti la responsabilità di leggerla e attuarla.
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mercoledì 7 marzo 2007
i patti di famiglia: successione o no per la mia impresa?
I cosidetti PATTI DI FAMIGLIA sono novità del 2006 nel sistema giuridico italiano e sono stati "tirati in ballo" anche nella Finanziaria per il 2007. E' d'obbligo quindi parlarne anche qui, ritenendo che l'argomento possa interessare di fatto quasi tutte le imprese italiane; ad eccezione delle grosse imprese dove il vincolo di parentela fra i soci non esiste.
Tutto nasce con la
Legge n. 55 del 2006, in vigore dal 16 marzo dello stesso anno.
Questa Legge ha inserito nel Codice Civile gli articoli dal 768bis al 768octies.
La parte di codice civile così riscritto và a tratteggiare la possibilità, dentro confini ben delineati, per un imprenditore di lasciare in eredità a un soggetto "prescelto", e non fare cadere in successione la propria impresa (o quota).
L'evidente vantaggio và a favore dell'azienda che non si trova "sgretolata" fra parenti - eredi i quali magari nulla di imprenditoriale hanno in testa o nei propri interessi.
Prima della riforma dei patti di famiglia valeva il precedente art. 458 del codice civile: "Divieto di patti successori -
E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
Ora questo art. 458 é stato così riscritto, con la riforma di cui trattiamo:
"Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
Di fatto il patto di famiglia é un contratto (non un atto di ultima volontà, qindi non un testamento o simile).
La materia é piuttosto articolata e complessa, per questo motivo segnalo in questo post solo l'esistenza di questa possibilità di comportamento che l'imprenditore può tenere, nell'interesse dell'impresa che verrebbe ad esistere dopo la sua morte.
Inoltre è bene valutare caso per caso come possa convenire uno o l'altro comportamento, anche in vista dei risvolti tributari che ne derivano, a seguito della reintrodotta imposta di successione.
A chiunque sia interessato, possiamo valutare e personalizzare le considerazioni in funzione del caso reale d'impresa in esame. Inoltrateci senza impegno una email con l'interesse ad essere contattati a riguardo.
Tutto nasce con la
Legge n. 55 del 2006, in vigore dal 16 marzo dello stesso anno.
Questa Legge ha inserito nel Codice Civile gli articoli dal 768bis al 768octies.
La parte di codice civile così riscritto và a tratteggiare la possibilità, dentro confini ben delineati, per un imprenditore di lasciare in eredità a un soggetto "prescelto", e non fare cadere in successione la propria impresa (o quota).
L'evidente vantaggio và a favore dell'azienda che non si trova "sgretolata" fra parenti - eredi i quali magari nulla di imprenditoriale hanno in testa o nei propri interessi.
Prima della riforma dei patti di famiglia valeva il precedente art. 458 del codice civile: "Divieto di patti successori -
E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
Ora questo art. 458 é stato così riscritto, con la riforma di cui trattiamo:
"Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
Di fatto il patto di famiglia é un contratto (non un atto di ultima volontà, qindi non un testamento o simile).
La materia é piuttosto articolata e complessa, per questo motivo segnalo in questo post solo l'esistenza di questa possibilità di comportamento che l'imprenditore può tenere, nell'interesse dell'impresa che verrebbe ad esistere dopo la sua morte.
Inoltre è bene valutare caso per caso come possa convenire uno o l'altro comportamento, anche in vista dei risvolti tributari che ne derivano, a seguito della reintrodotta imposta di successione.
A chiunque sia interessato, possiamo valutare e personalizzare le considerazioni in funzione del caso reale d'impresa in esame. Inoltrateci senza impegno una email con l'interesse ad essere contattati a riguardo.
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D. Lg.241/97,
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Germania condannata dalla Corte UE in materia di credito d'imposta sui dividendi. Italia a rischio?
Ieri sul sito della Corte di Giustizia europea é stata pubblicata la sentenza di cui alla Causa C-292/2004 che ritengo di interesse per tutte le imprese che abbiano distribuito dividendi negli anni 2002 e 2003, dall'Italia verso il resto d'Europa.
Infatti nella causa era giudicato il comportamento del fisco tedesco, ma nulla vieta di immedesiarsi in quello italiano per gli stessi motivi, e pensare alla illegittima discriminazione effetuata nei confronti dei percettori di dividendi di società.
Nel caso trattato dalla Corte, é stato contestato infatti alla Germania di "favorire" i beneficiari residenti rispetto ai non residenti, in merito alla tassazione (beneficio del credito d'imposta) in capo al percettore stesso.
La massima della sentenza potrebbe essere sintetizzata nel concetto che un diverso trattamento tributario nei confronti di contribuenti nazionali o esteri (membri UE) configura un ingiustificato ostacolo alla libera circolazione dei capitali invece sancita e garantita nel trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea.
Mi vien da pensare, se non sbaglio, che pari trattamento discriminatorio era riservato ai beneficiari di dividendi nel periodo 2002-2003 laddove si trattasse di tassazione ordinaria dei dividendi e non di quella a titolo d'imposta.
Infatti nella causa era giudicato il comportamento del fisco tedesco, ma nulla vieta di immedesiarsi in quello italiano per gli stessi motivi, e pensare alla illegittima discriminazione effetuata nei confronti dei percettori di dividendi di società.
Nel caso trattato dalla Corte, é stato contestato infatti alla Germania di "favorire" i beneficiari residenti rispetto ai non residenti, in merito alla tassazione (beneficio del credito d'imposta) in capo al percettore stesso.
La massima della sentenza potrebbe essere sintetizzata nel concetto che un diverso trattamento tributario nei confronti di contribuenti nazionali o esteri (membri UE) configura un ingiustificato ostacolo alla libera circolazione dei capitali invece sancita e garantita nel trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea.
Mi vien da pensare, se non sbaglio, che pari trattamento discriminatorio era riservato ai beneficiari di dividendi nel periodo 2002-2003 laddove si trattasse di tassazione ordinaria dei dividendi e non di quella a titolo d'imposta.
ricorso in commissione tributaria: i termini
Tutti noi professionisti sappiamo che il termine per proporre ricorso in Commissione Tributaria é di 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento.
Porgo l'attenzione alla modalità con cui questi 60 giorni variano però in funzione di come il ricorso viene presentato alla stessa CT.
Con sentenza cassazione del 2006, n. 27067 la Suprema Corte ribadisce che i 60 giorni sono:
- dalla data di spedizione della raccomandata del plico senza busta
- dalla data di ricevimento della raccomandata da parte della CT se i lplico é in busta.
Questa la massima: "Il ricorso spedito a mezzo posta con plico raccomandato in busta, invece che senza busta come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non avendo il timbro postale apposto direttamente sul retro del ricorso (ma sulla busta che lo contiene), non si intende proposto alla data di spedizione bensi' a quella di ricezione."
Porgo l'attenzione alla modalità con cui questi 60 giorni variano però in funzione di come il ricorso viene presentato alla stessa CT.
Con sentenza cassazione del 2006, n. 27067 la Suprema Corte ribadisce che i 60 giorni sono:
- dalla data di spedizione della raccomandata del plico senza busta
- dalla data di ricevimento della raccomandata da parte della CT se i lplico é in busta.
Questa la massima: "Il ricorso spedito a mezzo posta con plico raccomandato in busta, invece che senza busta come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non avendo il timbro postale apposto direttamente sul retro del ricorso (ma sulla busta che lo contiene), non si intende proposto alla data di spedizione bensi' a quella di ricezione."
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lunedì 5 marzo 2007
associazioni senza fine di lucro - norme fiscali
Le associazioni senza fine di lucro, le Pro-Loco, le associazioni e società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, possono optare per le agevolazioni contenute nella Legge 398/1991.
I cori amatoriali, le associazioni bandistiche, filodrammatiche, di musica e danza senza fine di lucro aderiscono alle agevolazioni di cui alla citata legge 398 in funzione dell'esplicito rimando ad essa contenuto nella Legge 350/2003 art. 2 comma 31.
Per estrema sintesi il regime agevolato vale come segue (contattateci per approfondimenti):
- ricavi "commerciali" inferiori a 250.000euro;
- i contributi pubblici sono 'non imponibili' purché non siano corrispettivo di alcuna controprestazione e sia erogato per scopi generali dell'associazione (non per finalità specifiche o suggerite dall'ente locale).
Per quanto riguarda l'IVA, ricordo che l'associazione opera in ambito fuori campo per opzione. Vale l'art. 74 comma 6 per la detrazione forfetaria sugli acquisti, come segue:
- dalle sponsorizzazioni può detrarre il 10% dell'IVA,
- dai proventi per pubblicità può detrarre il 50% dell'IVA,
tenuto conto del volume "vendite" e relativi acquisti.
I cori amatoriali, le associazioni bandistiche, filodrammatiche, di musica e danza senza fine di lucro aderiscono alle agevolazioni di cui alla citata legge 398 in funzione dell'esplicito rimando ad essa contenuto nella Legge 350/2003 art. 2 comma 31.
Per estrema sintesi il regime agevolato vale come segue (contattateci per approfondimenti):
- ricavi "commerciali" inferiori a 250.000euro;
- i contributi pubblici sono 'non imponibili' purché non siano corrispettivo di alcuna controprestazione e sia erogato per scopi generali dell'associazione (non per finalità specifiche o suggerite dall'ente locale).
Per quanto riguarda l'IVA, ricordo che l'associazione opera in ambito fuori campo per opzione. Vale l'art. 74 comma 6 per la detrazione forfetaria sugli acquisti, come segue:
- dalle sponsorizzazioni può detrarre il 10% dell'IVA,
- dai proventi per pubblicità può detrarre il 50% dell'IVA,
tenuto conto del volume "vendite" e relativi acquisti.
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il promotore finanziario é un agente di commercio
la nota Minitero del Lavoro n. 2524/2005 sancisce che il promotore finanziario opera come agente o mandatario e pone in essere un rapporto giuridico pari al rapporto di agenzia con il proprio mandante.
Pertanto ricordo che oltre a sussistere per il promotore finanziario il regime civile dell'art. 1742 CC (definizione di agenzia) egli é anche tenuto alla contribuzione ENASARCO oltre a quella previdenziale INPS.
A livello fiscale il regime IVA per le auto é di detraibilità al 100%, ma essendo esente al 100% il proprio fatturato in praticamente tutti i casi (pro-rata 100%) diviene integralmente indetraibile per conseguenza.
Per i redditi invece l'auto é deducibile all'80% con il massimale di 25.822,84euro per automezzo.
..e così via, come per gli agenti di commercio.
Pertanto ricordo che oltre a sussistere per il promotore finanziario il regime civile dell'art. 1742 CC (definizione di agenzia) egli é anche tenuto alla contribuzione ENASARCO oltre a quella previdenziale INPS.
A livello fiscale il regime IVA per le auto é di detraibilità al 100%, ma essendo esente al 100% il proprio fatturato in praticamente tutti i casi (pro-rata 100%) diviene integralmente indetraibile per conseguenza.
Per i redditi invece l'auto é deducibile all'80% con il massimale di 25.822,84euro per automezzo.
..e così via, come per gli agenti di commercio.
privacy al 31 marzo!
Ricordo che a fine marzo (come ogni anno, dall'anno scorso) esiste l'onere per tutti di prsentare o rinnovare il DPS (acronimo di Documento Programmatico dela Sicurezza).
L'anno scorso ricordo che molti agenti di commercio mi dissero di essere "esonerati" o "esonerabili" per loro convinzioni e sotto la loro responsabilità non stilarono alcunché perché convinti che obbligati fossero solo le aziende mandanti.
Quest'anno stiamo cercando di diffondere la cultura di adempiere al DPS per la tutela della privacy di clienti e fornitori e terzi soggetti (lavoratori dipendenti, ecc).
Anche FederAgenti ha emanato la propria newsletter ad oggetto: "agenti di commercio: obbligo della privacy entro il 31 marzo 2007".
Allora .. tutti pronti?
L'anno scorso ricordo che molti agenti di commercio mi dissero di essere "esonerati" o "esonerabili" per loro convinzioni e sotto la loro responsabilità non stilarono alcunché perché convinti che obbligati fossero solo le aziende mandanti.
Quest'anno stiamo cercando di diffondere la cultura di adempiere al DPS per la tutela della privacy di clienti e fornitori e terzi soggetti (lavoratori dipendenti, ecc).
Anche FederAgenti ha emanato la propria newsletter ad oggetto: "agenti di commercio: obbligo della privacy entro il 31 marzo 2007".
Allora .. tutti pronti?
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le banche del tempo
Non è fantascienza, qualche mese fa ricordo me ne parlò un cliente. Accantonai l'idea con un ghigno ironico, o malinconico: "ah.. se esistessero" gli dissi.
Ebbene: esistono! Spero che lui legga questo mio post, e che domani mi chiami trionfante dicendomi: "te l'avevo detto!".
Ebbene, ecco i principi legali (che...ammetilo, tu però non fosti in grado di fornirmi).
Il concetto é semplice. Un associato offre un'unità di tempo (ora solare) per il disbrigo di una mansione a lui congeniale e riceve, quando e come intenderà, una pari unità di tempo in altra materia. Si può spaziare ovviamente dalla consulenza informatica al dog-sitting e così via.
La terminologia giuridica è pari pari a quella bancaria: estratto conto, versamento e prelevamento. Per assurdo ideologico non esiste interesse, che vede il tempo come l'entità a braccetto con il tasso a base del suo calcolo.
L'impresa "bancaria" é giuridicamente una associazione, ma non é riconosciuto il beneficio di ONLUS.
Per un approfondimento individuale segnalo le due leggi cardine che citano indirettamente il concetto di banca del tempo:
- Legge 383 del 07.12.2000 "disciplina delle associazioni di promozione sociale"
- Legge 53 del 08.03.2000 vedi l'art. 9 comma 1 lettera a), laddove si rende istituzionale la "banca del tempo" come risorsa a cui gli enti locali devono fare riferimento per la gestione delle risorse "tempo" per maternità e paternità (nel caso della legge 53)
Ebbene: esistono! Spero che lui legga questo mio post, e che domani mi chiami trionfante dicendomi: "te l'avevo detto!".
Ebbene, ecco i principi legali (che...ammetilo, tu però non fosti in grado di fornirmi).
Il concetto é semplice. Un associato offre un'unità di tempo (ora solare) per il disbrigo di una mansione a lui congeniale e riceve, quando e come intenderà, una pari unità di tempo in altra materia. Si può spaziare ovviamente dalla consulenza informatica al dog-sitting e così via.
La terminologia giuridica è pari pari a quella bancaria: estratto conto, versamento e prelevamento. Per assurdo ideologico non esiste interesse, che vede il tempo come l'entità a braccetto con il tasso a base del suo calcolo.
L'impresa "bancaria" é giuridicamente una associazione, ma non é riconosciuto il beneficio di ONLUS.
Per un approfondimento individuale segnalo le due leggi cardine che citano indirettamente il concetto di banca del tempo:
- Legge 383 del 07.12.2000 "disciplina delle associazioni di promozione sociale"
- Legge 53 del 08.03.2000 vedi l'art. 9 comma 1 lettera a), laddove si rende istituzionale la "banca del tempo" come risorsa a cui gli enti locali devono fare riferimento per la gestione delle risorse "tempo" per maternità e paternità (nel caso della legge 53)
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esercito commercio "occasionale": sono un privato o un imprenditore? Interessante sentenza della Cassazione.
Penso che il mio post di qualche giorno fa in materia di commercio internet ebay da fastidio al fisco americano abbia posto a parecchie persone la "pulce nell'orecchio" in materia di commercio sotto forma di privati e non sotto forma di impresa.
Deduco questo - con ovvia soddisfazione personale - tenendo sott'occhio quotidianamente le visite a questo blog.
Penso quindi sia rilevante aggiungere a prova dell'illegalità di esercitare commercio "privato" la sentenza della Cassazione dell'ultimo dicembre scorso.
La sentenza n. 27208 del 20.12.2006 parla infatti di "presunzione di esercizio del commercio" per un soggetto che acquistava "grandi" quantitativi di beni senza essere titolare di Partita IVA ed é stato accertato in capo a lui dall'Agenzia Entrate una attribuzione di attività d'impresa per la sola operazione di aver acqsuitato all'asta mobili d'antiquariato che poi ha provveduto a rivendere a terzi.
Il contribuente (o meglio, il soggetto) non avendo dichiarato alcunché al fisco si é visto recapitare accertamento ai fini IVA e redditi perchè ritenuta rilevante l'attività d'impresa da lui svolta rispetto a qualsiasi attività occasionale, non organizzata e non professionale che svolgerebbe un "privato" (che acquisterebbe beni e servizi per il proprio consumo e bisogno ed eventualmente rivenderebbe successivamente, dopo aver soddisfatto le proprie necessità).
Inutile aggiungere il finale della sentenza Cassazione: il ricorso l'ha perso il contribuente.
Deduco questo - con ovvia soddisfazione personale - tenendo sott'occhio quotidianamente le visite a questo blog.
Penso quindi sia rilevante aggiungere a prova dell'illegalità di esercitare commercio "privato" la sentenza della Cassazione dell'ultimo dicembre scorso.
La sentenza n. 27208 del 20.12.2006 parla infatti di "presunzione di esercizio del commercio" per un soggetto che acquistava "grandi" quantitativi di beni senza essere titolare di Partita IVA ed é stato accertato in capo a lui dall'Agenzia Entrate una attribuzione di attività d'impresa per la sola operazione di aver acqsuitato all'asta mobili d'antiquariato che poi ha provveduto a rivendere a terzi.
Il contribuente (o meglio, il soggetto) non avendo dichiarato alcunché al fisco si é visto recapitare accertamento ai fini IVA e redditi perchè ritenuta rilevante l'attività d'impresa da lui svolta rispetto a qualsiasi attività occasionale, non organizzata e non professionale che svolgerebbe un "privato" (che acquisterebbe beni e servizi per il proprio consumo e bisogno ed eventualmente rivenderebbe successivamente, dopo aver soddisfatto le proprie necessità).
Inutile aggiungere il finale della sentenza Cassazione: il ricorso l'ha perso il contribuente.
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per lo studio del diritto tributario comparato
Ho sempre stimato il prof. Enrico De Mita. In questi mesi anche occasionale docente di un corso presso l'Università statale di Milano, dove frequento un interessante approfondimento in tema di "formazione permanente" in materia di diritto tributario.
Fra le pieghe delle serate passate in compagnia di illustri relatori, il prof. De Mita ha segnalato un suo lavoro di traduzione di due importanti volumi di diritto tributario: uno per il sistema francese ed uno per il sistema tedesco.
Entrambi, assieme, formano un ineguagliabile tessuto di cultura in materia di diritto tributario comparato, al fine di intendere i coinvolgimenti che portano o porteranno l'Italia ad allinearsi al filone europeo in tema di federalismo, elusione fiscale, dossier fiscale del contribuente, e così via.
Consiglio la lettura ovviamente ai professionisti e a chiunque sia interessato di politica economica e scienza delle finanze.
Fra le pieghe delle serate passate in compagnia di illustri relatori, il prof. De Mita ha segnalato un suo lavoro di traduzione di due importanti volumi di diritto tributario: uno per il sistema francese ed uno per il sistema tedesco.
Entrambi, assieme, formano un ineguagliabile tessuto di cultura in materia di diritto tributario comparato, al fine di intendere i coinvolgimenti che portano o porteranno l'Italia ad allinearsi al filone europeo in tema di federalismo, elusione fiscale, dossier fiscale del contribuente, e così via.
Consiglio la lettura ovviamente ai professionisti e a chiunque sia interessato di politica economica e scienza delle finanze.
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IVA: istanza di rimborso per le auto/moto
Sappiamo ormai tutti che la Corte europea ha condannato il fisco italiano a restituire ai propri contribuenti (imprenditori) l'IVA che questi non hanno potuto detrarre in passato per divieto imposto dalla normativa tributaria nazionale.
Spetta ora a noi chiedere il rimborso di quell'IVA mediante due vie alternative:
1) in via forfettaria
2) in via analitica.
Nel primo caso (che caldamente consiglio rispetto alla seconda alternativa) l'impresa chiede un rimborso forfettario pari al 40% dell'IVA indetraibile dichiarata in passato. Questa richiesta di rimborso và presentata in via telematica entro il 16 aprile prossimo. Nel secondo caso, invece, la richiesta avviene in via analitica, pertanto liquidando fattura per fattura il rimborso che spetterebbe e chiedendo in via soggettiva un riesame da parte dell'Agenzia Entrate della dichiarazione presentata ai tempi per provare il diritto al credito.
Trascuro il punto 2) e mi fermo alla via del forfait che anche se può apparire più "semplice", già da molti della dottrina viene additata come una procedura così arzigogolata da far desistere anche i casi più semplici.
Non perdiamoci d'animo.
Questo è il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb76620eaba7f9d/comunicato_stampa.pdf
Segnalo quanto segue:
- il periodo di riferimento per il quale può essere chiesto il rimborso IVA va dal 01.01.2003 al 13.09.2006;
- gli acquisti con IVA indetraibile si devono riferire ad auto, moto, accessori, consumi, e costi inerenti con IVA che all'epoca era indetraibile;
- l'IVA su tali oneri è rimborsata dal fisco in ragione del 40% dell'importo dell'IVA stessa;
- vanno indicati i numeri dei documenti contabili (fatture, schede carburanti, ecc) che sono stati contabilizzati anno per anno - pertanto è necessaria una rivisitazione nei documenti contabili dei singoli anni;
- il totale dell'IVA che si chiede a rimborso è stato, nel singolo anno fiscale, dedotto dal reddito d'impresa come "costo". Pertanto in questa sede si dovrà apportare al reddito d'impresa una "variazione in aumento" al reddito, e procedere alla riliquidazione delle imposte dovute sul reddito così ri-conteggiato (IRES, IRPEF, IRAP, addizionali regionali e comunali, ecc ecc)
- ovviamente la ri-liquidazione delle imposte dovute sul rimborso IVA è da farsi anno per anno (2003, 2004 , 2005 e 2006) - che a conti fatti - in caso di società di persone - significa praticamente rielaborare le dichiarazioni redditi soci e società (ricalcolo delle imposte dovute, tenendo conto no-tax area, deduzioni e scaglioni di reddito ai fini irpef);
- ritengo interessante il quesito che mi son posto in merito agli studi di settore di quegli anni: in un'impresa con importi rilevanti, gli studi di settore sarebbe legittimo poterli "ritoccare" aggiustandoli del minor costo auto. Ma non c'è traccia nel modello di rimborso di dove indicare tali importi e tantomeno sono scaduti i termini per la trasmissione tardiva-correttiva delle dichiarazioni studi di settore stessi. Attendo di trovare riposta in qualche circolare, o articolo di dottrina.
- la sopravvenienza attiva che deriva nel reddito 2007 per il rimborso che avverrà, non dovrà essere ovviamente tassabile in sede di dichiarazione redditi, perché nella maniera sopra citata avremo già provveduto a rendere imponibile la mancata deduzione del costo (IVA non rimasta indetraibile);
- la dichiarazione dovrà essere presentata in via telematica;
- in parecchi casi (si vedano articoli sui giornali professionali) può non convenire chiedere il rimborso dell'IVA per l'incidenza degli oneri professionali in merito alle consulenze e alle rielaborazioni dei redditi;
- si tenga in dovuta considerazione che nel caso di rivendita dell'auto/moto con fattura che fu emessa esente art. 10 comma 27quinquies, và ora assoggettata ad IVA per la parte di cui si chiede rimborso. Anche per questo secondo motivo molti imprenditori potrebbero rilevare non conveniente chiedere il rimborso di quanto invece possibile.
- Tralascio in questo post di citare anche il caso in cui l'auto fosse attribuita in uso al dipendente per evitare di appesantire il discorso anche con la gestione dei frange-benefits.
Spetta ora a noi chiedere il rimborso di quell'IVA mediante due vie alternative:
1) in via forfettaria
2) in via analitica.
Nel primo caso (che caldamente consiglio rispetto alla seconda alternativa) l'impresa chiede un rimborso forfettario pari al 40% dell'IVA indetraibile dichiarata in passato. Questa richiesta di rimborso và presentata in via telematica entro il 16 aprile prossimo. Nel secondo caso, invece, la richiesta avviene in via analitica, pertanto liquidando fattura per fattura il rimborso che spetterebbe e chiedendo in via soggettiva un riesame da parte dell'Agenzia Entrate della dichiarazione presentata ai tempi per provare il diritto al credito.
Trascuro il punto 2) e mi fermo alla via del forfait che anche se può apparire più "semplice", già da molti della dottrina viene additata come una procedura così arzigogolata da far desistere anche i casi più semplici.
Non perdiamoci d'animo.
Questo è il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb76620eaba7f9d/comunicato_stampa.pdf
Segnalo quanto segue:
- il periodo di riferimento per il quale può essere chiesto il rimborso IVA va dal 01.01.2003 al 13.09.2006;
- gli acquisti con IVA indetraibile si devono riferire ad auto, moto, accessori, consumi, e costi inerenti con IVA che all'epoca era indetraibile;
- l'IVA su tali oneri è rimborsata dal fisco in ragione del 40% dell'importo dell'IVA stessa;
- vanno indicati i numeri dei documenti contabili (fatture, schede carburanti, ecc) che sono stati contabilizzati anno per anno - pertanto è necessaria una rivisitazione nei documenti contabili dei singoli anni;
- il totale dell'IVA che si chiede a rimborso è stato, nel singolo anno fiscale, dedotto dal reddito d'impresa come "costo". Pertanto in questa sede si dovrà apportare al reddito d'impresa una "variazione in aumento" al reddito, e procedere alla riliquidazione delle imposte dovute sul reddito così ri-conteggiato (IRES, IRPEF, IRAP, addizionali regionali e comunali, ecc ecc)
- ovviamente la ri-liquidazione delle imposte dovute sul rimborso IVA è da farsi anno per anno (2003, 2004 , 2005 e 2006) - che a conti fatti - in caso di società di persone - significa praticamente rielaborare le dichiarazioni redditi soci e società (ricalcolo delle imposte dovute, tenendo conto no-tax area, deduzioni e scaglioni di reddito ai fini irpef);
- ritengo interessante il quesito che mi son posto in merito agli studi di settore di quegli anni: in un'impresa con importi rilevanti, gli studi di settore sarebbe legittimo poterli "ritoccare" aggiustandoli del minor costo auto. Ma non c'è traccia nel modello di rimborso di dove indicare tali importi e tantomeno sono scaduti i termini per la trasmissione tardiva-correttiva delle dichiarazioni studi di settore stessi. Attendo di trovare riposta in qualche circolare, o articolo di dottrina.
- la sopravvenienza attiva che deriva nel reddito 2007 per il rimborso che avverrà, non dovrà essere ovviamente tassabile in sede di dichiarazione redditi, perché nella maniera sopra citata avremo già provveduto a rendere imponibile la mancata deduzione del costo (IVA non rimasta indetraibile);
- la dichiarazione dovrà essere presentata in via telematica;
- in parecchi casi (si vedano articoli sui giornali professionali) può non convenire chiedere il rimborso dell'IVA per l'incidenza degli oneri professionali in merito alle consulenze e alle rielaborazioni dei redditi;
- si tenga in dovuta considerazione che nel caso di rivendita dell'auto/moto con fattura che fu emessa esente art. 10 comma 27quinquies, và ora assoggettata ad IVA per la parte di cui si chiede rimborso. Anche per questo secondo motivo molti imprenditori potrebbero rilevare non conveniente chiedere il rimborso di quanto invece possibile.
- Tralascio in questo post di citare anche il caso in cui l'auto fosse attribuita in uso al dipendente per evitare di appesantire il discorso anche con la gestione dei frange-benefits.
Inviatemi una email per approfondire il discorso sui casi di specie o per avere un preventivo per l'elaborazione della dichirazione.
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dichiarazione IVA a rimborso auto
la "para"-contabilità é fiscalmente rilevante
La Corte di Cassazione ha emesso una interessante sentenza - n. 3222 del 14.2.2007 - in materia di accertamento del reddito di contribuente imprenditore.
Infatti il ricorrente (cioé l'imprenditore che si é opposto all'accertamento induttivo) ha chiesto la disapplicazione della prova che matrici di assegni, appunti presi sul calendario e annotati su block notes vari perché -da lui- ritenuti non "ufficiale", o comunque non ufficializzati sui registri contabili.
Il giudice tributario di primo e secondo grado non ha riconosciuto questa richiesta di disapplicazione, che é stata pure ribadita in Cassazione nella citata sentenza di febbraio.
Pertanto se le prove sono "gravi, precise e concordanti" e anche se sono appaiono contrarie alle scritture contabili valgono a dimostrare a favore del fisco la para-contabilità di ciò che non é stato indicato sui registri.
Infatti il ricorrente (cioé l'imprenditore che si é opposto all'accertamento induttivo) ha chiesto la disapplicazione della prova che matrici di assegni, appunti presi sul calendario e annotati su block notes vari perché -da lui- ritenuti non "ufficiale", o comunque non ufficializzati sui registri contabili.
Il giudice tributario di primo e secondo grado non ha riconosciuto questa richiesta di disapplicazione, che é stata pure ribadita in Cassazione nella citata sentenza di febbraio.
Pertanto se le prove sono "gravi, precise e concordanti" e anche se sono appaiono contrarie alle scritture contabili valgono a dimostrare a favore del fisco la para-contabilità di ciò che non é stato indicato sui registri.
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autocarri sotto l'occhio del fisco
L'Agenzia delle Entrate ha iniziato con il 2007 a dare la caccia a quegli autoveicoli immatricolati autocarro, che tali non sono.
Sappiamo tutti infatti che possedere un autocarro nell'impresa permette di dedurne integralmente i costi e detrarne il 100% dell'IVA.
Il fisco ha provveduto ad emanare un paio di paginette per scovare chi abbia fatto immatricolare autocarro il proprio autoveicolo, solo per godere dei vantaggi nelle tasse di fine anno.
Sinteticamente il Provvedimento Agenzia Entrate del 06.12.2006, questo é il link prescrive che si intende "autocarro", a prescindere dalla immatricolazione (omologa sul libretto di circolazione) qualsiasi veicolo che dalla carta di circolazione non soddisfi anche uno dei tre seguenti requisiti:
- codice carrozzeria F0 (effe zero) al punto J2 del libretto di circolazione;
- almeno 4 posti;
- rapporto tra la potenza motore (Pt), in KW, e portata (P), ottenuta come differenza tra massa complessiva (Mc) e tara (T) in tonnellate, uguale o superiore a 180, come di seguito indicato nella formula:
Pt (Kw)
I = ----------- >= 180
Mc - T (t)
Sappiamo tutti infatti che possedere un autocarro nell'impresa permette di dedurne integralmente i costi e detrarne il 100% dell'IVA.
Il fisco ha provveduto ad emanare un paio di paginette per scovare chi abbia fatto immatricolare autocarro il proprio autoveicolo, solo per godere dei vantaggi nelle tasse di fine anno.
Sinteticamente il Provvedimento Agenzia Entrate del 06.12.2006, questo é il link prescrive che si intende "autocarro", a prescindere dalla immatricolazione (omologa sul libretto di circolazione) qualsiasi veicolo che dalla carta di circolazione non soddisfi anche uno dei tre seguenti requisiti:
- codice carrozzeria F0 (effe zero) al punto J2 del libretto di circolazione;
- almeno 4 posti;
- rapporto tra la potenza motore (Pt), in KW, e portata (P), ottenuta come differenza tra massa complessiva (Mc) e tara (T) in tonnellate, uguale o superiore a 180, come di seguito indicato nella formula:
Pt (Kw)
I = ----------- >= 180
Mc - T (t)
martedì 27 febbraio 2007
ebay da fastidio al fisco americano?!
Del dibattito che si sta scatenando in materia fiscale per il sito Ebay (e simili)se ne sente parlare da mesi. Ma ormai il tempo stringe e il fisco americano ha puntato sia il dito che gli occhi alle movimentazioni commerciali su quel "mercato virtuale" a cui soggiacciono in verità profitti ben materiali.
Sul IlSole24Ore di oggi -27.02.2007 pag. 11- leggo l'interessante articolo a tutta pagina dedicato al mercato Ebay e alla dimensione che le transazioni commerciali nel loro insieme stanno raggiungendo: 222 milioni di utenti registrati nel mondo, 4,3milioni di "neo-commercianti" che operano su Ebay, e 500.000US$ di transazioni commerciali che vengono effettuate ogni anno sul sito.
Il fisco americano sta chiedendo al gestore del portale di avere informazioni fiscali analitiche per ogni compra-vendita, al fine di scovare chi svolge attività d'impresa sotto forma "privata".
Per la eloquente risposta Ebay, riporto quanto scritto sul giornale citato: "L'internet company, gelosa della politica di protezione della privacy dei suoi aderenti non ne vuole sapere. Spetta chi vende dichiarare correttamente i propri guadagni, e non a Ebay di comportarsi come 'grande fratello'".
Si cita inoltre la situazione Italia: il mercato Ebay ha 1,5milioni di transazioni in offerta in ogni momento, 7milioni di visitatori e circa 6mila neo-imprenditri commerciali italiani.
Ricordo che il fisco italiano permette il mercato "privato", cioé fra soggetti non imprenditori se la vendita di beni o la prestazione di servizi non ha carattere pofessionale o d'impresa secondo i combinati disposti delle definizioni date dal codice civile e dal Testo Unico sulle Imposte sui Redditi.
Sul IlSole24Ore di oggi -27.02.2007 pag. 11- leggo l'interessante articolo a tutta pagina dedicato al mercato Ebay e alla dimensione che le transazioni commerciali nel loro insieme stanno raggiungendo: 222 milioni di utenti registrati nel mondo, 4,3milioni di "neo-commercianti" che operano su Ebay, e 500.000US$ di transazioni commerciali che vengono effettuate ogni anno sul sito.
Il fisco americano sta chiedendo al gestore del portale di avere informazioni fiscali analitiche per ogni compra-vendita, al fine di scovare chi svolge attività d'impresa sotto forma "privata".
Per la eloquente risposta Ebay, riporto quanto scritto sul giornale citato: "L'internet company, gelosa della politica di protezione della privacy dei suoi aderenti non ne vuole sapere. Spetta chi vende dichiarare correttamente i propri guadagni, e non a Ebay di comportarsi come 'grande fratello'".
Si cita inoltre la situazione Italia: il mercato Ebay ha 1,5milioni di transazioni in offerta in ogni momento, 7milioni di visitatori e circa 6mila neo-imprenditri commerciali italiani.
Ricordo che il fisco italiano permette il mercato "privato", cioé fra soggetti non imprenditori se la vendita di beni o la prestazione di servizi non ha carattere pofessionale o d'impresa secondo i combinati disposti delle definizioni date dal codice civile e dal Testo Unico sulle Imposte sui Redditi.
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lunedì 26 febbraio 2007
circ. 10/2007: incentivo all'esodo dei lavoratori
E' stata pubblicata la circolare n. 10/2007 avente per titolo: Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23 - Abrogazione del
comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir - Modifiche alla disciplina fiscale
applicabile alle somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di anticipare l'esodo dei lavoratori.
Ritengo non direttamente interessati gli imprenditori che assisto, pertanto tralascio il commento.
comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir - Modifiche alla disciplina fiscale
applicabile alle somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di anticipare l'esodo dei lavoratori.
Ritengo non direttamente interessati gli imprenditori che assisto, pertanto tralascio il commento.
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diritto del lavoro
circ. 9/2007: IRAP riconosciuta legittima dalla UE
Negli ultimi tre anni c'é stato un pesante dibattito (tutto italiano) sulla legittimità dell'IRAP.
qualcuno é arrivato a contestarla in Commissione Tributaria, facendo ricorso rado per grado, fino a presentare la vertenza sulla scrivania della corte di Giustizia europea.
Il tema del contendere era il fatto che per alcuni contribuenti l'IRAP veniva a sommarsi all'IVA - già dovuta sul volume d'affari dell'impresa - e pertanto si creava una doppia imposizione su una stessa base imponibile IVA, che di per sé é illegittima per la VI direttiva comunitaria IVA che istituisce tale stessa imposta.
Il 03 ottobre 2006 é stata emanata sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea (la numero C 475/03) sancendo che l'IRAP é legittima e non é in contrasto con la normativa IVA.
La circolare n. 9/2007 riporta quanto ho esposto e inoltre "detta" come chiudere in maniera 'agevolata' i ricorsi giacenti presso le Commissioni Tributarie aventi per oggetto contenzioso in materia IRAP.
qualcuno é arrivato a contestarla in Commissione Tributaria, facendo ricorso rado per grado, fino a presentare la vertenza sulla scrivania della corte di Giustizia europea.
Il tema del contendere era il fatto che per alcuni contribuenti l'IRAP veniva a sommarsi all'IVA - già dovuta sul volume d'affari dell'impresa - e pertanto si creava una doppia imposizione su una stessa base imponibile IVA, che di per sé é illegittima per la VI direttiva comunitaria IVA che istituisce tale stessa imposta.
Il 03 ottobre 2006 é stata emanata sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea (la numero C 475/03) sancendo che l'IRAP é legittima e non é in contrasto con la normativa IVA.
La circolare n. 9/2007 riporta quanto ho esposto e inoltre "detta" come chiudere in maniera 'agevolata' i ricorsi giacenti presso le Commissioni Tributarie aventi per oggetto contenzioso in materia IRAP.
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volontariato: creare un'associazione
Sul IlSole24Ore di oggi 26febbraio2007 trovo un interessante inserto in materia di "volontariato", come creare una associazione.
Non é tanto analizzato il profilo burocratico, quando i rapporti interpersonali, di iniziativa, e di idee che portano a definire cosa sia agevolabile sotto il profilo civilistico e fiscale al fine di non incappare in discussioni (talvolta letali) con il fisco che accerterebbe lo scopo poco mutualistico o assistenziale, facendo ricadere l'associazione nelle imprese con scopo lucrativo e non associativo.
Consiglio la lettura dell'inserto a chiunque stia pensando ad aprire una ONLUS (Organismi Non Lucrativi ad Utilità Sociale).
Non é tanto analizzato il profilo burocratico, quando i rapporti interpersonali, di iniziativa, e di idee che portano a definire cosa sia agevolabile sotto il profilo civilistico e fiscale al fine di non incappare in discussioni (talvolta letali) con il fisco che accerterebbe lo scopo poco mutualistico o assistenziale, facendo ricadere l'associazione nelle imprese con scopo lucrativo e non associativo.
Consiglio la lettura dell'inserto a chiunque stia pensando ad aprire una ONLUS (Organismi Non Lucrativi ad Utilità Sociale).
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domenica 25 febbraio 2007
norme tributarie al limite della legittimità
Leggo con piacere che il professor De Mita (Enrico), docente presso l'Università Cattolica di Milano, ha pubblicato l'atteso articolo nel quale dichiara ai limiti della legittimità costituzionale la (fra le tante, aggiungo io) norma che prevede ai comuni la libertà di agire sulle addizionali comunali.
Il problema ovviamente non stà in questo, ma nel fatto che "la trasformazione delle deduzioni per carichi di famglia in detrazioni di imposta comporta l'applicazione di nuovi criteri per fissare la base imponibile delle addizionali stesse".
Ebbene nel corso dell'articolo viene esplicitata la illegittimità delle addizionali che prevedono parità di trattamento per situazioni contributive differenti, facendosi un baffo dei principi costituzionali della capacità contributiva e della eguaglianza.
Infatti nel caso di contribuenti con ad esempio tre famigliari a carico, le addizionali Irpef sono le stesse di un single. "A situazioni oggettivamente diverse di fatto viene applicato lo stesso trattamento".
Rimando ovviamente la lettura del testo integrale su IlSole24Ore del 20 febbraio 2007, "sistema iniquo e ai limiti della legittimità" in prima pagina.
Il problema ovviamente non stà in questo, ma nel fatto che "la trasformazione delle deduzioni per carichi di famglia in detrazioni di imposta comporta l'applicazione di nuovi criteri per fissare la base imponibile delle addizionali stesse".
Ebbene nel corso dell'articolo viene esplicitata la illegittimità delle addizionali che prevedono parità di trattamento per situazioni contributive differenti, facendosi un baffo dei principi costituzionali della capacità contributiva e della eguaglianza.
Infatti nel caso di contribuenti con ad esempio tre famigliari a carico, le addizionali Irpef sono le stesse di un single. "A situazioni oggettivamente diverse di fatto viene applicato lo stesso trattamento".
Rimando ovviamente la lettura del testo integrale su IlSole24Ore del 20 febbraio 2007, "sistema iniquo e ai limiti della legittimità" in prima pagina.
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accertamenti tributari e rapporti bancari
Ricordo a tutti i contribuenti che la normativa tributaria da quest'anno riserva agli enti accertatori (dogana, agenzia entrate, ...) la disponibilità di tutte le informazioni finanziarie intrattenute sul territorio nazionale da ogni titolare di rapporto bancario o simile.
Infatti banche, SIM, società di leasing, posta, ecc ecc, dovranno comunicare entro il 30 aprile -per il periodo 2005 e 2006 e poi periodicamente dal 2007- tutti i dati disponibili a conoscenza dell'Istituto finanziario per ogni signolo codice fiscale.
Questa massa di dati verrà convogliata e parcheggiata in un database tenuto presso la Pubblica Amministrazione. I saldi dei rapporti o i singoli movimenti saranno eventualmente richiesti successvamente dall'ente accertatore (secondo i disposti dell'art. 32 dpr 600 e art 51 dpr 633).
In verità, per ovvie ragioni di privacy, nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febb 2007 (dm 19 gennaio) si precisa le modalità con cui la polizia tributaria o comunque gli enti indagatori potranno accedere ai dati.
Rimane escluso l'accesso agli organismi non tributari, come per esempio i magistrati e la polizia.
Pare che siano esclusi dalla segnalazione i "delegati" ad operare sui conti, nonché gli affidatari dei conti stessi.
Infatti banche, SIM, società di leasing, posta, ecc ecc, dovranno comunicare entro il 30 aprile -per il periodo 2005 e 2006 e poi periodicamente dal 2007- tutti i dati disponibili a conoscenza dell'Istituto finanziario per ogni signolo codice fiscale.
Questa massa di dati verrà convogliata e parcheggiata in un database tenuto presso la Pubblica Amministrazione. I saldi dei rapporti o i singoli movimenti saranno eventualmente richiesti successvamente dall'ente accertatore (secondo i disposti dell'art. 32 dpr 600 e art 51 dpr 633).
In verità, per ovvie ragioni di privacy, nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febb 2007 (dm 19 gennaio) si precisa le modalità con cui la polizia tributaria o comunque gli enti indagatori potranno accedere ai dati.
Rimane escluso l'accesso agli organismi non tributari, come per esempio i magistrati e la polizia.
Pare che siano esclusi dalla segnalazione i "delegati" ad operare sui conti, nonché gli affidatari dei conti stessi.
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segreto bancario
elenco clienti-fornitori: le scadenze
E' stato approvato il decreto Agenzia Entrate che prevede per la trasmissione degli allegati clienti-fornitori (dati 2006) queste scadenze:
- 29 aprile i contribuenti con liquidazione IVA mensile che abbiano da comunicare fino a 10.000 nominativi
- 15 ottobre i contribuenti con liquidazione IVA mensile che abbiano da comunicare oltre i 10.000 nominativi
- 15 novembre i contribenti con liquidazione IVA trimestrale.
Si ricorda che sono pbbligati alla trasmissione tutti i contribuenti IVA.
Sono escluse dalla comunicazione gli acquisti e le cessioni IntraComunitarie, tutte le importazioni, ed alcune esportazioni.
Siamo in attesa della pubblicazione in gazzetta Ufficiale di quanto sopra riportato.
- 29 aprile i contribuenti con liquidazione IVA mensile che abbiano da comunicare fino a 10.000 nominativi
- 15 ottobre i contribuenti con liquidazione IVA mensile che abbiano da comunicare oltre i 10.000 nominativi
- 15 novembre i contribenti con liquidazione IVA trimestrale.
Si ricorda che sono pbbligati alla trasmissione tutti i contribuenti IVA.
Sono escluse dalla comunicazione gli acquisti e le cessioni IntraComunitarie, tutte le importazioni, ed alcune esportazioni.
Siamo in attesa della pubblicazione in gazzetta Ufficiale di quanto sopra riportato.
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giovedì 22 febbraio 2007
telematico intasato: occhio a non pagare di più!
Un cliente, mesi fa, mi raccontò di aver avuto un grave problema con l'F24 telematico, che gli generò un ingente danno finanziario.
Ora leggo su IlSole24Ore del 20 febbraio, pag. 35, "Il fisco corre ai ripari per l'ingorgo telematico", che quel suo danno é divenuto il problema di molti.
Stò parlando del pagamento (obbligatorio) dell'F24 telematico: il server dell'Agenzia delle Entrate, per potente che sia, ha una capacità pur sempre limitata di acquisire dati contemporaneamente. Il 16 febbraio scorso la rete era talmente intasata dai contribuenti che stavano pagando le imposte dovute, che non riusciva a produrre le relative ricevute.
Alcuni (a leggere: molti) intermediari e contribuenti non avendo ottenuto la ricevuta del pagamento che stavano effetuanto, nel dubbio, hanno ripetuto l'operazione anchce più di due volte.
Questo ha creato doppi e tripli pagamenti degli F24.
L'agenzia entrate ha promesso che risolverà il problema, ponendo magari dei controlli sui pagamenti già effettuati per lo stesso codice fiscale alla stessa scadenza
...quindi un occhio di attenzione in più quando si pagano le imposte...altrimenti diamo al governo il motivo di pensare che sono davvero aumentate le entrate fiscali!
Ora leggo su IlSole24Ore del 20 febbraio, pag. 35, "Il fisco corre ai ripari per l'ingorgo telematico", che quel suo danno é divenuto il problema di molti.
Stò parlando del pagamento (obbligatorio) dell'F24 telematico: il server dell'Agenzia delle Entrate, per potente che sia, ha una capacità pur sempre limitata di acquisire dati contemporaneamente. Il 16 febbraio scorso la rete era talmente intasata dai contribuenti che stavano pagando le imposte dovute, che non riusciva a produrre le relative ricevute.
Alcuni (a leggere: molti) intermediari e contribuenti non avendo ottenuto la ricevuta del pagamento che stavano effetuanto, nel dubbio, hanno ripetuto l'operazione anchce più di due volte.
Questo ha creato doppi e tripli pagamenti degli F24.
L'agenzia entrate ha promesso che risolverà il problema, ponendo magari dei controlli sui pagamenti già effettuati per lo stesso codice fiscale alla stessa scadenza
...quindi un occhio di attenzione in più quando si pagano le imposte...altrimenti diamo al governo il motivo di pensare che sono davvero aumentate le entrate fiscali!
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le nuove addizionali comunali
controlla in questo elenco -elaborato da Ilsole24Ore e pubblicato il 21febbraio'07- se il tuo Comune di residenza ha variato l'aliquota dell'addizionale IrPeF per il 2007.
L'elenco conprende i comuni che hanno deliberato le aliquote a tutto il 15 febbraio.
clicca qui
L'elenco conprende i comuni che hanno deliberato le aliquote a tutto il 15 febbraio.
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Italia - Svizzera: verso un accordo fiscale?
Ho già avuto modo di parlare della Svizzera e dei rapporti non troppo floridi che l'Italia le riserva in materia tributaria. Leggo con interesse (IlSole24Ore del 21 febbraio '07, pag. 32) che il Ministro degli Esteri della confederazione elvetica sarà in Italia il 5 marzo per una visita ufficiale.
All'ordine del giorno, fra il resto, la richiesta da parte di Berna di rivedere l'inserimento nella "black list" (=lista dei paradisi fiscali) da parte dell'Italia, non ritenendo giustificato l'inserimento.
Inoltre il dibattito tutto europeo contro la Svizzera per "concorrenza fiscale" ritenuta scorretta da parte di Bruxelles.
vedi altro post "svizzera" cliccando qui.
All'ordine del giorno, fra il resto, la richiesta da parte di Berna di rivedere l'inserimento nella "black list" (=lista dei paradisi fiscali) da parte dell'Italia, non ritenendo giustificato l'inserimento.
Inoltre il dibattito tutto europeo contro la Svizzera per "concorrenza fiscale" ritenuta scorretta da parte di Bruxelles.
vedi altro post "svizzera" cliccando qui.
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mercoledì 21 febbraio 2007
art. 38 dpr 600 - accertamento sintetico del reddito - sentenza della cassazione
Da quando ci sono gli studi di settore non si parla d'altro che di quelli come strumento di accertamento e quindi come termometro "a cui stare attenti". Ma ricordo che anche altre fonti di accertamento sono nelle mani della Pubblica Amministrazione, oltre a quello citato. Come l'istituto dell'accertamento sintetico che é applicabile a tutti i contribuenti persone fisiche, titolari di partita IVA o meno.
L'art. 38 del dpr 600/73 é schietto: nella sostanza dice che l'Agenzia Entrate può procedere a rettificare la dichiarazione di un contribuente (persona fisica) quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivamente percepito dal contribuente.
Al comma 4 dello stesso articolo poi si precisa che l'ufficio può accertare (cioé ricalcolare) sinteticamente il reddito del soggetto se presunzioni certe, precise e concordanti portano a ritenere che il contribuente abbia per esempio un tenore di vita superiore a quello che con il reddito dichiarato potrebbe sostenere.
Ancora: l'accertamento scatta se il reddito sintetico é superiore almeno di un quarto rispetto a quello dichiarato dal contribuente.
La Corte di Cassazione é stata chiamata a giudicare sul caso di un contribuente che ai tempi dell'accertamento possedeva quattro autoveicoli di cui uno d'epoca, ovviamente oltre al resto.
Al comma 4 dello stesso articolo poi si precisa che l'ufficio può accertare (cioé ricalcolare) sinteticamente il reddito del soggetto se presunzioni certe, precise e concordanti portano a ritenere che il contribuente abbia per esempio un tenore di vita superiore a quello che con il reddito dichiarato potrebbe sostenere.
Ancora: l'accertamento scatta se il reddito sintetico é superiore almeno di un quarto rispetto a quello dichiarato dal contribuente.
La Corte di Cassazione é stata chiamata a giudicare sul caso di un contribuente che ai tempi dell'accertamento possedeva quattro autoveicoli di cui uno d'epoca, ovviamente oltre al resto.
La sentenza é la numero 1294 del 22 gennaio 2007, e questo il link del report Agenzia Entrate.
questo, per completezza, il testo dell'art. 38 dpr 600/73:
Titolo: accertamento sintetico - rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.
"L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
questo, per completezza, il testo dell'art. 38 dpr 600/73:
Titolo: accertamento sintetico - rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.
"L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)."
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)."
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agenti di commercio: sentenza della Cassazione
Una interessante sentenza della Corte di Cassazione (sezione tributaria) è stata emessa il 30 gennaio 2007 con numero 1910.
La materia del contendere era la deducibilità o meno di un fondo, posto nel bilancio della società rappresentata, per accantonamento di una somma pari agli accantonamenti effettuati in vista della possibile erogazione dell’indennità suppletiva di clientela agli agenti di commercio, in adempimento degli obblighi imposti dai contratti collettivi del settore.
La Corte Suprema ha detto no.
Raccomando, di leggere con calma la sentenzaovvero l'estratto predisposto dall'Agenzia Entrate, soprattutto dove si ricorda che la quota di accantonamento per fine mandato é deducibile, ma é indeducibile (tema della sentenza) l'indennità suppletva di clientela che non é sempre dovuta da parte della rappresentata, ma solo in circostanze predeterminate.
La materia del contendere era la deducibilità o meno di un fondo, posto nel bilancio della società rappresentata, per accantonamento di una somma pari agli accantonamenti effettuati in vista della possibile erogazione dell’indennità suppletiva di clientela agli agenti di commercio, in adempimento degli obblighi imposti dai contratti collettivi del settore.
La Corte Suprema ha detto no.
Raccomando, di leggere con calma la sentenzaovvero l'estratto predisposto dall'Agenzia Entrate, soprattutto dove si ricorda che la quota di accantonamento per fine mandato é deducibile, ma é indeducibile (tema della sentenza) l'indennità suppletva di clientela che non é sempre dovuta da parte della rappresentata, ma solo in circostanze predeterminate.
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comunicazione annuale dati IVA
scade a fine febbraio l'adempimento telematico della comunicazione annuale dati IVA.
questo é il link al sito agenzia entrate con il sunto della normativa di riferimento.
questo é il link al sito agenzia entrate con il sunto della normativa di riferimento.
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adempimenti
giovedì 15 febbraio 2007
informative clienti - fornitori
a fine aprile 2007, salvo proroga dell'ultimo minuto che già é nell'aria, dovremo adempiere alla comunicazione clienti e fornitori delle nostre imprese per l'anno 2006.
Tutti siamo stati sommersi da carte e fax di richiesta conformità dei dati fiscali contenuti negli archivi informatici altrui con i nostri dati che abbiamo già esposto in fattura.
Tutta questa carta - come ho già detto in altro precedente post - non serve a nulla, perché nell'allegato da trasmettere sarà obbligatorio inserire il codice fiscale-partiva IVA e l'importo delle transazioni in euro.
Ogni altro dato é superfluo.
Il tutto é confermato anche dall'interessante analisi condotta da "diritto su web" in materia anche di privacy.
Consiglio a tutti di dargli un'occhiata QUI ...e ovviamente di attenersi ai documenti Programmatici per la Sicurezza predisposti per la propria azienda, come ricordato in fondo all'articolo di cui al link.
Tutti siamo stati sommersi da carte e fax di richiesta conformità dei dati fiscali contenuti negli archivi informatici altrui con i nostri dati che abbiamo già esposto in fattura.
Tutta questa carta - come ho già detto in altro precedente post - non serve a nulla, perché nell'allegato da trasmettere sarà obbligatorio inserire il codice fiscale-partiva IVA e l'importo delle transazioni in euro.
Ogni altro dato é superfluo.
Il tutto é confermato anche dall'interessante analisi condotta da "diritto su web" in materia anche di privacy.
Consiglio a tutti di dargli un'occhiata QUI ...e ovviamente di attenersi ai documenti Programmatici per la Sicurezza predisposti per la propria azienda, come ricordato in fondo all'articolo di cui al link.
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auto aziendali ... quali i comportamenti per il 2006
interessante l'articolo pubblicato oggi su IlSole24Ore che riguarda il comportamento da tenere per l'anno 2006 in materia di acquisto autoveicoli, alla luce della manovra Finanziaria2007.
Questo l'articolo
Questo l'articolo
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auto
condomini: ritenute dovute solo se superiori a 200euro
emendamento alle novità appena introdotte e in scadenza domani!
I condomini che devono operare le nuove ritenute del 4% sono tenuti a versarle solo se gli importi a debito superano i 200euro. Altrimenti sono differiti al periodo successivo, finché il debito supera i 200euro.
Come sempre si fa la legge, che già porta disagi, e si crea pure il controsenso della scadenza prorogata ad oltranza. Con buona pace di chi é felice che il contribuente sbagli e paghi le dovute sanzioni.
Questa novità é in un emendamento al dl Bersani, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi attenzione ai versamenti di domani: speriamo che il disegno di legge venga approvato.
Questo l'articolo in Ilsole24Ore di oggi
I condomini che devono operare le nuove ritenute del 4% sono tenuti a versarle solo se gli importi a debito superano i 200euro. Altrimenti sono differiti al periodo successivo, finché il debito supera i 200euro.
Come sempre si fa la legge, che già porta disagi, e si crea pure il controsenso della scadenza prorogata ad oltranza. Con buona pace di chi é felice che il contribuente sbagli e paghi le dovute sanzioni.
Questa novità é in un emendamento al dl Bersani, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi attenzione ai versamenti di domani: speriamo che il disegno di legge venga approvato.
Questo l'articolo in Ilsole24Ore di oggi
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