Visualizzazione post con etichetta Dpr 600 (accertamento). Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Dpr 600 (accertamento). Mostra tutti i post

lunedì 18 febbraio 2008

accertamento induttivo sui famigliari dell'imprenditore

Il 07 febbraio 2008 la Corte di Cassazione (con sentenza n. 2843/2008) ha confermato l'accertamento del tutto interessante svolto dall'Agenzia Entrate a un imprenditore, ditta individuale.
Il motivo della rilevanza é che malgrado l'imprenditore (un autotrasportatore) avesse una contabilità regolare e il suo tenore di vita conforme a quanto dichiarato, il Fisco si é aggrappato ai movimenti sui conti correnti della figlia dell'imprenditore, adducendo che le entrate erano da far risalire all'attività del padre, che aveva libera disponibilità sul conto corrente.
Dal punto di vista giuridico questa possibilità di riconduzione del reddito all'imprenditore è contenuta nelle norme sull'accertamento induttivo, addossando al contribuente l'onere della prova dell'estraneità dei fatti alla propria impresa, che ovviamente é davvero difficile poter dimostrare!

lunedì 1 ottobre 2007

accertamento sintetico: circolare operativa.

L'accertamento sintetico é determinato dall'articolo 38, commi 4 e 5 del Dpr 600/1973.
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007

mercoledì 21 febbraio 2007

art. 38 dpr 600 - accertamento sintetico del reddito - sentenza della cassazione

Da quando ci sono gli studi di settore non si parla d'altro che di quelli come strumento di accertamento e quindi come termometro "a cui stare attenti". Ma ricordo che anche altre fonti di accertamento sono nelle mani della Pubblica Amministrazione, oltre a quello citato. Come l'istituto dell'accertamento sintetico che é applicabile a tutti i contribuenti persone fisiche, titolari di partita IVA o meno.
L'art. 38 del dpr 600/73 é schietto: nella sostanza dice che l'Agenzia Entrate può procedere a rettificare la dichiarazione di un contribuente (persona fisica) quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivamente percepito dal contribuente.
Al comma 4 dello stesso articolo poi si precisa che l'ufficio può accertare (cioé ricalcolare) sinteticamente il reddito del soggetto se presunzioni certe, precise e concordanti portano a ritenere che il contribuente abbia per esempio un tenore di vita superiore a quello che con il reddito dichiarato potrebbe sostenere.
Ancora: l'accertamento scatta se il reddito sintetico é superiore almeno di un quarto rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

La Corte di Cassazione é stata chiamata a giudicare sul caso di un contribuente che ai tempi dell'accertamento possedeva quattro autoveicoli di cui uno d'epoca, ovviamente oltre al resto.
La sentenza é la numero 1294 del 22 gennaio 2007, e questo il link del report Agenzia Entrate.

questo, per completezza, il testo dell'art. 38 dpr 600/73:

Titolo: accertamento sintetico - rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.

"L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)."

giovedì 8 febbraio 2007

circ. 7/2007: condomini e ritenute del 4%

Il 07 febbraio 2007 è stata emanata la circolare Agenzia Entrate n. 7 ad oggetto le ritenute del 4% per talune opere prestate ai condomini.

La norma di riferimento è contenuta nel Dpr 600/73 all'art. 25ter, introdotta dalla Finanziaria 207 (legge 296/2006 art. 1 comma 43) e dice:
"1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. "
nella circolare di ieri si precisa quanto segue:
CHI
le ritenute devono essere effettuate dal condominio, cioè dall'amministratore, qualsiasi sia la sua veste giuridica (ind., soc persone, capitali, ecc)
nelle realtà con non più di 4 condomini la ritenuta può essere effettuata da uno qualsiasi di questi, se non è nominato un amministratore.
Le regole per il condominio valgono anche per il "supercondominio".

CHE COSA
La ritenuta va effettuata sui compensi dovuti per prestazioni "relative a contratti d'appalto effettuate nell'esercizio di impresa ovvero nell'esercizio di attività commerciali non abituali (ex art. 67 c. 1 lett i) del TUIR.

Soggetti a ritenuta:
Ad esempio la circolare dell'Agenzia porta i casi delle prestazioni "eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici ovvero l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori e giardini, piscine e altre parti comuni all'edificio".

Non soggetti a ritenuta:
Sono invece "per contro esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio quelli di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, trasporto e deposito.

Professionisti e lavoratori autonomi:
le prestazioni d'opera effettuate in forma di attività di lavoro autonomo (geometri, ingegneri, architetti) anche occasionale (non d'impresa) sono esclusi dalla ritenuta del 4%. Tali prestazioni ricadono nella previsione di ritenuta applicata al 20% come da art. 25 dpr 600/73.

Esenti:
Sono esenti da ritenuta le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o del regime fiscale agevolato per le attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 legge 388 del 23.12.2000.
Tale esenzione deve essere riconosciuta dal condominio mediante certificazione rilasciata dallo stesso prestatore d'opera "agevolato".

QUANDO e COME
Questa norma è in vigore per i pagamenti effettuati dal 01 gennaio 2007, quindi la prima ritenuta scadrà il 16 febbraio 2007. NB: non importa la data della fattura o la data delle prestazioni d'opera, ma solo la data del pagamento del corrispettivo.

Per il modello F24 sono stati istituiti i codici tributo:
1019 per i soggetti passivi IRPEF
1020 per i soggetti passivi IRES

i link alla circolare nel testo originale:

mercoledì 7 febbraio 2007

circ. 5/2007: società di comodo all'interpello

Il giorno 02 febbraio 2007 è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate l'interessante circolare n. 5 ad oggetto le "società non operative".

E' corredata infatti da un ampio preambolo che tratta la disciplina fiscale delle società di comodo dall'istituzione della legge 724/1994 e successiva evoluzione normativa tributaria.
Il corpo della circolare comunque intende trattare della istanza di disapplicazione contenuta nella legge 724 del 23.12.1994 all'art. 30 comma 4 bis.

Infatti nella "vecchia" normativa il contribuente "era ammesso a fornire, in sede di accertamento, la prova contraria sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e proventi…"; in altre parole, prima di procedere con accertamento, l'Ufficio doveva formulare con questionario (raccomandata) una richiesta di chiarimenti intesi a verificare la presenza di requisiti oggettivi di non validità della definizione di "società di comodo" per il contribuente oggetto a verifica.

Dalla manovra d'estate del governo Prodi (decreto legge 223 del 04 luglio 2006 art. 4-bis, convertito nella Legge 248/2006) è stata innovata la procedura di disapplicazione della norma sulle società non operative. Dall'anno 2006 infatti viene ad essere disapplicabile la disciplina delle società di comodo ai sensi delle norme antielusive di cui all'art. 37-bis comma 8 del DpR 600/73

Viene quindi meno da un lato la possibilità di fornire la "prova contraria" in sede di accertamento, ma viene data la possibilità di procedere per interpello "disapplicativo" come unico rimedio per dimostrare obiettive situazioni che hanno determinato la impossibilità di determinare ricavi.

Questa nuova norma è entrata retroattivamente in vigore per tutto l'anno 2006. Per gli anni precedente vale la vecchia normativa.

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68aa08338b87b/circolare_5.pdf

mercoledì 29 novembre 2006

donazioni indirette? tassate!

La nuova legge finanziaria per il 2007 prevede nella sua bozza in corso di dibattito parlamentare, la tassazione delle successioni e delle donazioni, finora esenti da parecchi anni. Fin qui già tanti ne hanno parlato e, sebbene a mala voglia, ne abbiamo preso atto.
Voglio segnalare che da ora verrebbero annche tassate le donazioni indirette!
Per donazioni indirette si intendono gli arricchimenti del benficiario in correlazione a un connesso impoverimento del disponente, senza che sia stipulata una donazione formale, cioé notarile. (Ho preso questa definizione da Il sole 24 ore del 28.11.06, pag 29).
Pertanto prestiamo attenzione per esempio alle donazioni di fatto che avvengono fra genitori e figli quando il genitore paga un debito contratto dal figlio, senza chiederne la ripetizione al figlio stesso. Ma non solo: trovo interessante l'esempio riportato sul giornale citato, dove ci si potrebbe imbattere in donazioni indirette anche nelle strutture societarie e nelle realtive operazioni di fusione dove "il concambio delle partecipazioni viene volutamente alterato, rispetto a quello che emergerebbe da una obiettiva valutazione dei patrimoni delle società coinvolte nell'operazione; oppure come un aumento di capitale al valore nominale con il quale colui che lo sottoscrive acquisisce invero una quota che val ben più del versamento effettuato per liberare questa sottoscrizione".
Cito infine l'aliquota dell'imposta sulle donazioni indirette che sarà approvata sarà al 3,5% per gli importi superiori i 350milioni di Lire, per gli atti liberamente registrati volontariamente. Ovvero alla tassazione del 7% se l'operazione é rinvenuta dagli uffici fiscali e accertata regolarmente in sede di verifica fiscale di qualsiasi tipo. (anche qui bello l'esempio del citato giornale: "il caso classico dell'emersione della donazione indiretta é quello del contribuente che la confessi in occasione di un accertamento sintetico per incrementi patrimoniali, al fine di vincere la presunzione di aver sostenuto la spesa con redditi - non dichiarati - conseguiti nell'ultimo quinquennio (art 38 c.5 dpr 600/73)).
Stiamo a vedere che succederà.