questo il link al nuovo codice deontologico professionale dei dottori commericialisti ed esperti contabili, approvato il 09 aprile 2008.
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martedì 29 aprile 2008
giovedì 6 marzo 2008
proposta nuova tariffa per i commercialisti
Questo il link alla proposta di nuova tariffa Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili inviata al Ministero di Grazia e Giustizia nel febbraio 2008. Per il momento rimane in vigore il Dpr 100/1997 che contiene tariffe siglate nel 1992 a parzialmente liberalizzate dal Ministro Bersani.
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lunedì 22 gennaio 2007
Manovra d'autunno: professionisti e black list
Art. 1 comma 6 del dl 262/2006: come già per le imprese, è stato esteso anche ai professionisti il divieto di deduzione dei costi da imprese localizzate nei Paesi identificati nella black list del Ministero Economia e Finanze (cosidetti paradisi fiscali contenuti nel dm 23 gennaio 2002).
La ovvia portata della norma è di natura antielusiva: evitare di costituire o essere co-interessati con imprese a tassazione favorevole rispetto all'Italia, al fine di migrare là l'utile attraverso fatture di costi a debito del contribuente italiano.
"moralmente" giusto il tenore della norma. Ma se effettivamente un imprenditore (e ora anche un professionista) avesse effettivamente un fornitore localizzato in un Paradiso Fiscale? E' costretto a cambiare fornitore?!
No. Esiste un onere della prova a carico del contribuente: nel senso che di partito preso l'Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità del costo e stà ora al contribuente l'onere di provare che "le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione". (queste citate sono le parole riportate dalla circolare 1/E del 2007).
Infine ricordo che la cosa migliore è l'utilizzo dello strumento dell'interpello, diritto sancito nello Statuto dei diritti del contribuente.
La ovvia portata della norma è di natura antielusiva: evitare di costituire o essere co-interessati con imprese a tassazione favorevole rispetto all'Italia, al fine di migrare là l'utile attraverso fatture di costi a debito del contribuente italiano.
"moralmente" giusto il tenore della norma. Ma se effettivamente un imprenditore (e ora anche un professionista) avesse effettivamente un fornitore localizzato in un Paradiso Fiscale? E' costretto a cambiare fornitore?!
No. Esiste un onere della prova a carico del contribuente: nel senso che di partito preso l'Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità del costo e stà ora al contribuente l'onere di provare che "le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione". (queste citate sono le parole riportate dalla circolare 1/E del 2007).
Infine ricordo che la cosa migliore è l'utilizzo dello strumento dell'interpello, diritto sancito nello Statuto dei diritti del contribuente.
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mercoledì 10 gennaio 2007
finanziaria: cellulari nel reddito d'impresa
Art 401-402: cellulari
Nel reddito d'impresa e nel reddito di lavoro autonomo/professionisti il costo dei cellulari diventa deducibile all'80%, comprese le spese di impiego e manutenzione.
(nulla si dice circa l'IVA, che quindi rimane detraibile al 50%)
Nel reddito d'impresa e nel reddito di lavoro autonomo/professionisti il costo dei cellulari diventa deducibile all'80%, comprese le spese di impiego e manutenzione.
(nulla si dice circa l'IVA, che quindi rimane detraibile al 50%)
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finanziaria: immobili dei professionisti
Art 1 commi 334-335: lavoratori autonomi e immobili
Diventano deducibili i leasing immobiliari per contratti stipulati nel triennio 2007-2009 e ammortizzabili gli acquisti uso ufficio. Di conseguenza tassate le plusvalenze o deducibili le minusvalenze.
Per il primo triennio dalla legge finanziaria inclusa, i coefficienti d'ammortamento sono ridotti a un terzo.
Diventano deducibili i leasing immobiliari per contratti stipulati nel triennio 2007-2009 e ammortizzabili gli acquisti uso ufficio. Di conseguenza tassate le plusvalenze o deducibili le minusvalenze.
Per il primo triennio dalla legge finanziaria inclusa, i coefficienti d'ammortamento sono ridotti a un terzo.
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finanziaria: professionisti e incasso compensi
Art 1 commi 68-69: professionisti
I compensi incassati dai professionisti dovranno essere tracciabili, quindi non potranno più essere effettuati mediante denaro contante che può essere utilizzato per incassi al massimo dei seguenti importi:
fino al 30.06.2008 max 1.000 euro;
oltre, fino al 30.06.2009 max 500 euro;
oltre il 01.07.2009 max 100 euro
I compensi incassati dai professionisti dovranno essere tracciabili, quindi non potranno più essere effettuati mediante denaro contante che può essere utilizzato per incassi al massimo dei seguenti importi:
fino al 30.06.2008 max 1.000 euro;
oltre, fino al 30.06.2009 max 500 euro;
oltre il 01.07.2009 max 100 euro
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finanziaria: compensi ai medici di strutture sanitarie
Art 38-39-40-41-42: strutture sanitarie: compensi ai medici
I professionisti medici e paramedici che fanno parte di strutture sanitarie ricevono il compenso da dette strutture, che incassano in nome e per conto dei professionisti i compensi ad essi dovuti.
La struttura sanitaria che incassa in nome e per conto del professionista deve trasmettere in via telematica all'agenzia entrate i compensi incassati da ogni percipiente (al momento non si conoscono le modalità della trasmissione).
Questo adempimento è in vigore dal 01 marzo 2007.
I professionisti medici e paramedici che fanno parte di strutture sanitarie ricevono il compenso da dette strutture, che incassano in nome e per conto dei professionisti i compensi ad essi dovuti.
La struttura sanitaria che incassa in nome e per conto del professionista deve trasmettere in via telematica all'agenzia entrate i compensi incassati da ogni percipiente (al momento non si conoscono le modalità della trasmissione).
Questo adempimento è in vigore dal 01 marzo 2007.
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giovedì 21 dicembre 2006
fatture dei professionisti (IVA, INPS e RITENUTA)
Spesso mi viene chiesto come deve essere fisicamente esposto in fattura l'IVA il contributo Cassa Previdenza o INPS e la ritenuta acconto dei professionisti e lavoratori autonomi.
Qui voglio solo annotare un paio di casi:
1) lavoratore autonomo con contributo INPS del quale può chiedere rivalsa 4% al poprio cliente;
2) professionista con Cassa di Previdenza (2% o 4%; ma in questo esempio uso il 4% più frequente).
caso 1)
la fattura deve contenere rivalsa INPS 4%, IVA 20% e ritenuta acconto 20%.
Ovviamente si tenga presente che per addebitare il contributo INPS il contribuente deve eesersi già iscritto alla gestione separata INPS. La rivalsa dà diritto ad incassare il 4% del fatturato. Poi i contribuente verserà nel modello Unico quanto dovuto in base al quadro RR, dove il conteggio avviene sul reddito netto (il 18,20% fino a euro 39.297 e 19,20% da 39.297 a 85.478 -oltre nulla é dovuto)
La bozza della fattura sarebbe (con INPS):
compenso: 1.000+
rivalsa 4%: 40+
IVA su 1.040 (imponibile): 208+
totale fattura: 1.248=
- ritenuta 20% su 1.040: 208-
totale netto a pagare: 1.000.//
caso 2)
questa invece la fattura con cassa Previdenziale (NON INPS):
compenso: 1.000+
rivalsa 4%: 40+
IVA su 1.040 (imponibile): 208+
totale fattura: 1.248=
- ritenuta 20% su 1.000: 200-
totale netto a pagare: 1.048.//
Infine: la differenza fra i due tipi di contributo é che la ritenuta d'acconto é da calcolare sul 4% se il contributo é INPS; altrimenti la ritenuta non si liquida sul contributo dovuto alle Casse di Previdenza non INPS.
Qui voglio solo annotare un paio di casi:
1) lavoratore autonomo con contributo INPS del quale può chiedere rivalsa 4% al poprio cliente;
2) professionista con Cassa di Previdenza (2% o 4%; ma in questo esempio uso il 4% più frequente).
caso 1)
la fattura deve contenere rivalsa INPS 4%, IVA 20% e ritenuta acconto 20%.
Ovviamente si tenga presente che per addebitare il contributo INPS il contribuente deve eesersi già iscritto alla gestione separata INPS. La rivalsa dà diritto ad incassare il 4% del fatturato. Poi i contribuente verserà nel modello Unico quanto dovuto in base al quadro RR, dove il conteggio avviene sul reddito netto (il 18,20% fino a euro 39.297 e 19,20% da 39.297 a 85.478 -oltre nulla é dovuto)
La bozza della fattura sarebbe (con INPS):
compenso: 1.000+
rivalsa 4%: 40+
IVA su 1.040 (imponibile): 208+
totale fattura: 1.248=
- ritenuta 20% su 1.040: 208-
totale netto a pagare: 1.000.//
caso 2)
questa invece la fattura con cassa Previdenziale (NON INPS):
compenso: 1.000+
rivalsa 4%: 40+
IVA su 1.040 (imponibile): 208+
totale fattura: 1.248=
- ritenuta 20% su 1.000: 200-
totale netto a pagare: 1.048.//
Infine: la differenza fra i due tipi di contributo é che la ritenuta d'acconto é da calcolare sul 4% se il contributo é INPS; altrimenti la ritenuta non si liquida sul contributo dovuto alle Casse di Previdenza non INPS.
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mercoledì 20 dicembre 2006
riordino professioni
disegno di legge delega per il riordino delle libere professioni intellettuali in Italia
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2006/12/ddl_delega_professioni_intellettuali.doc?uuid=4f1429ba-8551-11db-8374-00000e251029
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2006/12/ddl_delega_professioni_intellettuali.doc?uuid=4f1429ba-8551-11db-8374-00000e251029
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