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mercoledì 18 aprile 2007

parola d'ordine: delocalizzarsi.

Con alcuni amici e clienti ho parlato già negli scorsi mesi, se non anni, di come la tecnologia ci stia aiutando a delocalizzare la nostra professione.

Sicuramente per la mia esperienza personale, riesco a seguire clienti fisicamente lontani, come se invece fossero nell'hinterland della città.

Grazie a PC portatili, cellulari, connessioni internet, videoconferenza e così via diversi imprenditori hanno iniziato a intasare meno le strade dal percorso casa-ufficio, organizzandosi efficacemente da altre postazioni loro congeniali. Questo a vantaggio anche di tutti: minor traffico, minor inquinamento, minor stress, maggiore reperibilità, maggiore "presenza".

Qualche giorno fa su IlSole24Ore ho letto un articolo a riguardo. Era il 16aprile2007, pagina I (dell'inserto "affari privati").

Si parla anche lì di questi aspetti e di quanto costi effettivamente delocalizzarsi; questo termine non é usato nell'articolo, ma l'ho sempre utilizzato parlando di come poter essere fuori dall'azienda, e allo stesso tempo presente in essa.

In tutto, secondo l'articolista un paio di migliaia di euro.
Io aggiungerei, oltre al costo monetario, che il maggior costo da sostenere é la capacità di organizzarsi e di autodeterminarsi. Il rischio è per molti il non saper staccarsi dal lavoro.

mercoledì 28 marzo 2007

bilanci in forma abbreviata. i limiti.

Ai sensi dell'art. 2435bis del codice civile, ricordo che il deposito dei bilanci può avvenire in forma abbreviata o ordinaria.

Ovviamente parlo di bilanci società di capitali (srl ed spa).

La forma ordinaria di redazione del bilancio é per tutte le società.
La forma abbreviata é permessa alle sole società che abbiano avuto nell'anno precedente valori superiori ad almeno DUE su TRE dei parametri qui indicati
(valori validi dal bilancio del 31.12.2006, perché negli anni precedenti le soglie erano inferiori):
1) * ATTIVO di stato patrimoniale € 3.650.000
2) * RICAVI € 7.300.000
3) * numero medio dipendenti: 50

dove si intende:
1) ATTIVO la sommatoria dell'attivo di stato patrimoniale, come previsto nella struttura indicata dal codice civile;
2) RICAVI rigo A1 del conto economico prescritto dal codice civile;
3) numero medio dipendenti occupati nell'anno, calcolati con una media ponderta per i giorni di appartenenza nell'azienda.

mercoledì 31 gennaio 2007

maggiori entrate per lo Stato nel 2006

Leggo da IlSole24Ore di oggi 31 gennaio, pagg. 3-4, che le entrate tributarie nelle casse dello Stato sono aumentate più del 10% fra il 2006 e il 2005, raggiungendo quasi quota 400miliardi di euro.

Ministro Padoa-Schioppa e Viceministro Visco e si complimentano fra loro per l'operato del Governo e delle sue manovre fiscali. Da parte mia ricordo la Manovra "d'estate", quella "d'autunno" e la Finanziaria in stagione invernale che fra dettami e contraddizioni hanno portato molti contribuenti a nausearsi di correre dietro alle novità in materia tributaria, in attesa che il "corpus iuris" venga riscritto.

Allora quali sono i motivi delle maggiori entrate?

Nell'articolo a firma Gazzini, della citata testata, leggo quattro ragioni cardine:
-la crescita economica: aumenta il PIL, aumenta la base imponibile e quindi aumentano le imposte.
- le imposte "una tantum" (che da sole forniscono almeno il 9% d'incremento sul 2005) e derivano da gestione del Governo precedente a quello attuale che per imposte 2005 incassate nel 2006 dai soggetti IRE, rimborsi di buoni postali, e imposte sulle assicurazioni, ha permesso nel 2006 di incassare circa 8miliardi di euro.
- una migliore "tax compliance". Vale a dire che quasi 15miliardi di euro di maggiori imposte il fisco non se li sa spiegare e le giustifica come motivazioni intrinseche al contribuente che "volontariamente" si porta ad adempiere ai propri doveri di cittadino, evitando le elusioni che il fisco ritiene fossero più frequenti fino all'anno scorso.
- altri dettagli: gli evasori che spontaneamente visto il "regime" fiscale introdotto "hanno cominciato a mettersi a posto" (parole di Visco).

Io mi permetto solo di aggiungere che molti imprenditori, viste le modifiche a quasi tutto l'ordinamento tributario, gettate fra decreti e decretini, hanno portato molta confusione sia fra loro che fra i loro consulenti, correndo il rischio di rendere inaffidabili, confuse e caotiche le norme di riferimento a cui dobbiamo attingere.

lunedì 18 dicembre 2006

eletto uomo dell'anno dal Time!

con orgoglio posso ammettere di essere stato eletto uomo dell'anno dalla rivista settimanale americana TIME.
Ti consiglio di verificare se ci sei anche tu!

http://www.tgcom.mediaset.it/mondo/articoli/articolo340727.shtml

domenica 17 dicembre 2006

finanziamento soci: art. 98 Dpr 917/86

Il testo Unico delle Imposte sui Redditi (Dpr 917/86) é stato integrato dell'articolo 98 che rileva ai fini della cosidetta "thin capitalization"; cioé delle società sottocapitalizzate (o che comunque hanno fatto ricorso più a risorse finanziare di terzi, che proprie.
Al fisco non penso dia fastidio sostanzialmente il fatto che i soci ricorrano al finanziamento anziché all'apporto di capitale, non fosse altro per il fatto che lo scopo di dimostrare elusivo un risparmio d'imposta di questo tipo é senza dubbio lo scopo primario dell'amministrazione finanziaria. Il motivo é evidente se ci si pensa: bisogna per esempio finanziare l'impresa con 1milione di euro a lungo termine. Se il finanziamento avviene con apporto di capitale, viene poi tassato il dividendo in capo al percettore, sotto forma di imponibile IREs o IRPEF a seconda del percipiente. Se il finanziamento avviene con apporto di risorse che non vanno a cpaitale (finanziamento fruttifero, per esempio) la tassazione della rendita é del 12,50% fissa, nettamente inferiore alla tassazione del caso precedente. Non solo: il dividendo del primo caso é il risultato di un reddito netto, mentre nel pagamento di interessi questi possono essere dedotti dall'utile d'essrcizio con un indubbio risparmio fiscale anche di IRES o IRPEF a seconda del soggetto che corrisponde gli interessi sul capitale prestato.
Per questo il fisco ritiene elusivo il comportamento di chi apporta alla propria impresa (società) un capitale finanziario di funzionamento (a lunga) che nella forma si fa risultare di finanziamento.

la norma si applica solo ai soggetti esonerati dagli studi di settore per dimensione (fatturato superiore ai 5.164.569 euro) (comma 7 dell'art 98 richiamato in oggetto); ovvero a ogni dimensione di fatturato, quando l'oggetto sociale ha obiettivo l'attivitò di partcipazioni societaria (holding)

inoltre la norma si applica ai soli finanziamenti effettuati dai soci qualificati (che detengano quindi lameno il 25% del capitale sociale)

ancora: la "thin cap" si applica solo se i finanziamenti ritenuti elusivi eccedono il quadruplo del patrimonio netto contabile afferente al socio. Il livello di indebitamento inferiore a tale limite viene dunque considerato fisiologico dal Legislatore, e quindi non punibile.

Le conseguenze del fatto di aver tenuto un comportamento elusivo ex art 98 significa che per la quota eccedente il quadruplpo dle patrimonio netto, come sopra indicato, diviene interesse passivo indeducibile per la società che l'ha erogato; e ovviamente diviene tassato sotto forma di dividendo e non di interesse in capo al socio percettore delle somme.