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venerdì 12 ottobre 2007

idee d'impresa: enoteca.

L'attività di enoteca, vineria o "wine bar" che dir si voglia, é può essere un interessante business, se creato in una zona intelligente e condotta con sapienza.

Lo scopo dell'enoteca é l'offerta di vino, acompagnati da piccoli assaggi per la degustazione. Per questo l'investimento é relativamente esiguo.
La parte principale é l'allestimento del locale: oltre al locale é necessario un buon arredamento in tema. L'attrezzatura é minima: và dall'allestimento di una piccola cucina, e suppellettili quali bicchieri e bicchieri da degustazione, apparati frigoriferi ecc.
L'investimento, escluso il locale, può aggirarsi in poche decine di migliaia di euro.

L'attività d'impresa và svolta previo lo svolgimento dei seguenti adempimenti:
- apertura Partita IVA (prima ancora eventuale costituzione di società),
- iscrizione alla Camera di Commercio
- iscrizione al REC (registro esercenti il commercio)
- licenza per l'apertura del locale,
- messa "a norma" del locale (uscite di sicurezza, bagni, areazione, ecc)
- autorizzazione sanitaria (rilasciata dall'ASL di competenza)
- dichiarazione inizio attività al Comune di sede dell'attività.

Per ulteriori informazioni, contattaci senza impegno: f.cesena@mclink.it

idee d'impresa: organizzare eventi

Più di un imprenditore (o neofita tale) mi ha sottoposto il quesito su come é disciplinata l'attività di organizzazione eventi, spettacoli, meeting, attività ricreative, fiere, ecc., al fine di intraprenderne l'impresa.

Non mi soffermo sulla forma giuridica dell'azienda (tipo di società) che è soggettiva, ma cercherò in estrema sintesi di tracciare i confini oggettivi per svolgere l'attività.

Lo svolgimento dell'impresa é possibie anche disponendo di strumentazioni relativamente limitate (attrezzature audio-video) che comportano investimenti minimi quantificabili in alcune decine di migliaia di euro.
L'investimento maggiore e fondamentale stà invece nella capacità organizzativa dell'imprenditore, sia dal punto di vista ricerca clienti (che riguarda ogni azienda) ma soprattutto dal profilo selezione e organizzazione delle risorse. Possono essere necessari per un evento professionisti come conduttori, registi, musicisti, ecc. L'introduzione in un tessuto sociale professionale é quindi requisito indispensabile per il successo dell'iniziativa, rivolto a persone con spicccate doti nelle pubbliche relazioni, di marketing e organizzative.

Dal punto di vista prettamente legislativo é richiesta la costituzione di impresa con relativa iscrizione alla Camera di Commercio e Partita IVA, e in aggiunta, la relativa licenza di Pubblica Sicurezza.
E' quest'ultimo requisito che spesso fa infrangere o rallentare il sogno d'impresa.
Ma spesso le cose sono più semplici di quello che appaiono ad un primo impatto.
Basti pensare infatti che l'organizzazione di eventi rientra nel dettato dell'art. 115 del TULP (Testo Unico di Pubblica Sicurezza r.d. 773/1931), nella voce delle "agenzie pubbliche".
Il problema oggi é rivestito dalla competenza delegata agli Enti Locali, nello specifico i Comuni. Infatti l’art. 163, lettera d) del D.Lgs. 112/1998 ha riservato al Questore solo specifiche attività (quelle di: - agenzia di affari di recupero crediti, - agenzia di pubblici incanti (aste), - agenzia matrimoniale e - agenzia di pubbliche relazioni), demandando il resto agli enti Locali.
In buona sostanza bisogna fare riferimento quindi alla disciplina regionale di competenza (se esiste) e poi al Comune spesso alla sezione della Polizia amministrativa, di solito retta dal settore Commercio e pubblici esercizi del Municipio. Per ogni dettaglio sui di documenti e sui requisiti necessari al rilascio della licenza é quindi indispensabile recarsi al Comune della sede legale dell'attività, e fare riferimento in taluni casi anche all'atuorizzazione alla disciplna del Comune dello svolgimento della manifestazione.

Per maggiori informazioni non esistate a contattarci a mezzo email, senza impegno a: f.cesena@mclink.it

venerdì 14 settembre 2007

iniziative d'impresa: energia dall'acqua di mare?!

Scoperta accidentale e occasionale come lo scopritore ha ammesso, quella di scomporre le molecole d'acqua di mare, liberando energia bruciando l'idrogeno contenuto in esse.

Apprendo la notizia da internet, confermata da siti istituzionali e di ricerca USA.

Il medico (John Kanzius) specializzato nella ricerca contro il cancro ha utilizzato un radiofrequenzimentro per dividere le cellule malate da quelle sane.
Provando a desalinizzare l'acqua di mare con lo strumento, l'acqua si é incendiata sprigionando energia.

Il Governo degli Stati Uniti stà provvedendo a incentivare l'iniziativa con finanziamenti ad-hoc.

Ritengo la notizia interessante per il nostro blog.


questo il link a un notiziario video, riportato in YouTube.

mercoledì 18 aprile 2007

parola d'ordine: delocalizzarsi.

Con alcuni amici e clienti ho parlato già negli scorsi mesi, se non anni, di come la tecnologia ci stia aiutando a delocalizzare la nostra professione.

Sicuramente per la mia esperienza personale, riesco a seguire clienti fisicamente lontani, come se invece fossero nell'hinterland della città.

Grazie a PC portatili, cellulari, connessioni internet, videoconferenza e così via diversi imprenditori hanno iniziato a intasare meno le strade dal percorso casa-ufficio, organizzandosi efficacemente da altre postazioni loro congeniali. Questo a vantaggio anche di tutti: minor traffico, minor inquinamento, minor stress, maggiore reperibilità, maggiore "presenza".

Qualche giorno fa su IlSole24Ore ho letto un articolo a riguardo. Era il 16aprile2007, pagina I (dell'inserto "affari privati").

Si parla anche lì di questi aspetti e di quanto costi effettivamente delocalizzarsi; questo termine non é usato nell'articolo, ma l'ho sempre utilizzato parlando di come poter essere fuori dall'azienda, e allo stesso tempo presente in essa.

In tutto, secondo l'articolista un paio di migliaia di euro.
Io aggiungerei, oltre al costo monetario, che il maggior costo da sostenere é la capacità di organizzarsi e di autodeterminarsi. Il rischio è per molti il non saper staccarsi dal lavoro.

coltivazioni di elettricità e gasolio.

Ritengo molto interessante e fantastico il progresso che la scienza stà sviluppando in materia di ricerca e creazione di energia non inquinante, anche se purtroppo ancora silenziosamente per le orecchie del mondo occidentale.

Intendo qui solo accennare alle vere e proprie coltivazioni di Jatropha, pianta dalla quale si riesce già a produrre un olio che funziona come normale carburante (gasolio), come normale olio per lampade, fertilizzant, sapone e anche gas per fornelli da cucina!

Sicuramente si tratta di una speranza per i Paesi finora emarginati dall'utilizzo di motori diesel ed di energia elettrica, per evidente mancanza delle fonti.

Le foglie di questa pianta sono velenose per l'uomo, ma la combustione dell'olio che ne deriva no. E pare che non sia nemmeno inquinante.

In alcuni Paesi d'Africa (Tanzania soprattutto) le coltivazioni stanno prendendo piede e c'é già chi sta creando imprese agricole di produzione gasolio e di elettricità.

Un sincero in bocca al lupo ai pionieri di queste imprese!

clicca qui per visitare il sito di JatrophaBioDiesel

mercoledì 7 marzo 2007

i patti di famiglia: successione o no per la mia impresa?

I cosidetti PATTI DI FAMIGLIA sono novità del 2006 nel sistema giuridico italiano e sono stati "tirati in ballo" anche nella Finanziaria per il 2007. E' d'obbligo quindi parlarne anche qui, ritenendo che l'argomento possa interessare di fatto quasi tutte le imprese italiane; ad eccezione delle grosse imprese dove il vincolo di parentela fra i soci non esiste.

Tutto nasce con la
Legge n. 55 del 2006, in vigore dal 16 marzo dello stesso anno.

Questa Legge ha inserito nel Codice Civile gli articoli dal 768bis al 768octies.

La parte di codice civile così riscritto và a tratteggiare la possibilità, dentro confini ben delineati, per un imprenditore di lasciare in eredità a un soggetto "prescelto", e non fare cadere in successione la propria impresa (o quota).
L'evidente vantaggio và a favore dell'azienda che non si trova "sgretolata" fra parenti - eredi i quali magari nulla di imprenditoriale hanno in testa o nei propri interessi.


Prima della riforma dei patti di famiglia valeva il precedente art. 458 del codice civile: "Divieto di patti successori -
E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

Ora questo art. 458 é stato così riscritto, con la riforma di cui trattiamo:
"Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

Di fatto il patto di famiglia é un contratto (non un atto di ultima volontà, qindi non un testamento o simile).

La materia é piuttosto articolata e complessa, per questo motivo segnalo in questo post solo l'esistenza di questa possibilità di comportamento che l'imprenditore può tenere, nell'interesse dell'impresa che verrebbe ad esistere dopo la sua morte.
Inoltre è bene valutare caso per caso come possa convenire uno o l'altro comportamento, anche in vista dei risvolti tributari che ne derivano, a seguito della reintrodotta imposta di successione.

A chiunque sia interessato, possiamo valutare e personalizzare le considerazioni in funzione del caso reale d'impresa in esame. Inoltrateci senza impegno una email con l'interesse ad essere contattati a riguardo.

lunedì 5 marzo 2007

le banche del tempo

Non è fantascienza, qualche mese fa ricordo me ne parlò un cliente. Accantonai l'idea con un ghigno ironico, o malinconico: "ah.. se esistessero" gli dissi.

Ebbene: esistono! Spero che lui legga questo mio post, e che domani mi chiami trionfante dicendomi: "te l'avevo detto!".

Ebbene, ecco i principi legali (che...ammetilo, tu però non fosti in grado di fornirmi).

Il concetto é semplice. Un associato offre un'unità di tempo (ora solare) per il disbrigo di una mansione a lui congeniale e riceve, quando e come intenderà, una pari unità di tempo in altra materia. Si può spaziare ovviamente dalla consulenza informatica al dog-sitting e così via.

La terminologia giuridica è pari pari a quella bancaria: estratto conto, versamento e prelevamento. Per assurdo ideologico non esiste interesse, che vede il tempo come l'entità a braccetto con il tasso a base del suo calcolo.

L'impresa "bancaria" é giuridicamente una associazione, ma non é riconosciuto il beneficio di ONLUS.

Per un approfondimento individuale segnalo le due leggi cardine che citano indirettamente il concetto di banca del tempo:

- Legge 383 del 07.12.2000 "disciplina delle associazioni di promozione sociale"

- Legge 53 del 08.03.2000 vedi l'art. 9 comma 1 lettera a), laddove si rende istituzionale la "banca del tempo" come risorsa a cui gli enti locali devono fare riferimento per la gestione delle risorse "tempo" per maternità e paternità (nel caso della legge 53)

giovedì 1 febbraio 2007

noleggio autoveicoli con autista

Voglio fare il noleggiatore di autoveicoli. Che devo fare? Più d'uno mi ha posto questa domanda, ed ecco perché ora inserisco qui alcuni appunti in merito.

In questo post tratto l'autonoleggio CON CONDUCENTE, indicando la normativa di riferimento:
- art. 105 e art. 113 del TU in regio decreto 1740 del 08.12.1933 (norme per la tutela delle strade e della circolazione) in vigore grazie all'art. 145 del TU dpr 393/1959.
- Il Testo Unico sulla circolazione stradale contenuto nel DpR 393 datato 15 giugno 1959.
- Legge 62 del 14 febbraio 1974
- Legge 294 dell'agosto 1974
- Art. 86 e art. 121 del TULPS (testo unico legge di pubblica sicurezza) contenuto nel Decreto Presidente della Repubblica n. 773 del 18.06.1931 e relativo regolamento di attuazione n. 635 del 06.05.1940.
- Regolamento CEE 543 del 25.03.1969 e regolamento CEE n. 1463 del 20.07.1970
- art. 85 del dpr 616 del 24.07.1997
- legge della Regione Lombardia n. 9 del 31.01.1987.
- i veicoli devono essere immatricolati in conformità all'art .58 comma 6 del Testo Unico (decreto presidente della Repubblica 393 del 15.06.1959) e devono portare targa aggiuntiva di cui all'art. 105 del RD 1740 del 1933
- valgono i singoli regolamenti comunali, essendo l'esercizio dell'autonoleggio con conducente subordinato al possesso di licenza comunale.

mercoledì 17 gennaio 2007

aprire un asilo nido

Negli anni più di una persona si é presentata nel mio studio chiedendomi la procedura per aprire un asilo nido. Inutile dire che la categoria di persone interessate ereano donne di mezz'età -mamme o no- volte a fare di un'idea un business. Facendo quattro conti, fra le mura domestiche, una manciata di bimbi potrebbe coprire le spese e dare un guadagno -più o meno continuativo- all'imprenditrice. A fare i conti sulla carte però - fra investimenti necessari e previsioni di carico fiscale, si sono smontate e hanno smantellato quasi subito l'idea imprenditoriale a malincuore (anche mio).

Per sommi capi ricordo però che per conoscere gli obblighi per aprire un asilo nido in ambiente domestico bisogna anzitutto consultare la legge regionale competente (ogni territorio ha le proprie disposizoni in materia) e che genericamente richiede abilitabilità dei locali e idoneità igenico-sanitaria (ispezione ASL) e che i locali adibiti abbiano una superficie minima indispensabile (sala giochi circa 40mq, servizi igienici e cucina per ospitare 2-4 bambini); si contino anche investimenti nell'ordine di 3-5mila euro in termini di arredi, protezioni, giochi ecc.

Sono necessari anche requisiti personali dell'imprenditore (titolo di studio): in alcune regioni sono addirittura necessarie il diploma magistrale o la laurea in pedagogia. In Lombardia é "sufficiente" frequentare con successo un corso di formazione sugli aspetti pedagogici e gestionali dell'impresa nell'ambiente infantile. ricordarsi inoltre di stipulare assicurazioni per danni e per responabilità é buona cosa, se on obbligatoria per legge.

Infine -ma non ultimo- esistono agevolazioni sotto forma di contributi e finanziamenti agevolati per l'iniziativa femminile.

Se motivati all'idea, inviate senza impegno una email, per un colloquio personale.