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lunedì 5 marzo 2007

associazioni senza fine di lucro - norme fiscali

Le associazioni senza fine di lucro, le Pro-Loco, le associazioni e società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, possono optare per le agevolazioni contenute nella Legge 398/1991.

I cori amatoriali, le associazioni bandistiche, filodrammatiche, di musica e danza senza fine di lucro aderiscono alle agevolazioni di cui alla citata legge 398 in funzione dell'esplicito rimando ad essa contenuto nella Legge 350/2003 art. 2 comma 31.

Per estrema sintesi il regime agevolato vale come segue (contattateci per approfondimenti):
- ricavi "commerciali" inferiori a 250.000euro;
- i contributi pubblici sono 'non imponibili' purché non siano corrispettivo di alcuna controprestazione e sia erogato per scopi generali dell'associazione (non per finalità specifiche o suggerite dall'ente locale).

Per quanto riguarda l'IVA, ricordo che l'associazione opera in ambito fuori campo per opzione. Vale l'art. 74 comma 6 per la detrazione forfetaria sugli acquisti, come segue:
- dalle sponsorizzazioni può detrarre il 10% dell'IVA,
- dai proventi per pubblicità può detrarre il 50% dell'IVA,
tenuto conto del volume "vendite" e relativi acquisti.

le banche del tempo

Non è fantascienza, qualche mese fa ricordo me ne parlò un cliente. Accantonai l'idea con un ghigno ironico, o malinconico: "ah.. se esistessero" gli dissi.

Ebbene: esistono! Spero che lui legga questo mio post, e che domani mi chiami trionfante dicendomi: "te l'avevo detto!".

Ebbene, ecco i principi legali (che...ammetilo, tu però non fosti in grado di fornirmi).

Il concetto é semplice. Un associato offre un'unità di tempo (ora solare) per il disbrigo di una mansione a lui congeniale e riceve, quando e come intenderà, una pari unità di tempo in altra materia. Si può spaziare ovviamente dalla consulenza informatica al dog-sitting e così via.

La terminologia giuridica è pari pari a quella bancaria: estratto conto, versamento e prelevamento. Per assurdo ideologico non esiste interesse, che vede il tempo come l'entità a braccetto con il tasso a base del suo calcolo.

L'impresa "bancaria" é giuridicamente una associazione, ma non é riconosciuto il beneficio di ONLUS.

Per un approfondimento individuale segnalo le due leggi cardine che citano indirettamente il concetto di banca del tempo:

- Legge 383 del 07.12.2000 "disciplina delle associazioni di promozione sociale"

- Legge 53 del 08.03.2000 vedi l'art. 9 comma 1 lettera a), laddove si rende istituzionale la "banca del tempo" come risorsa a cui gli enti locali devono fare riferimento per la gestione delle risorse "tempo" per maternità e paternità (nel caso della legge 53)

lunedì 26 febbraio 2007

volontariato: creare un'associazione

Sul IlSole24Ore di oggi 26febbraio2007 trovo un interessante inserto in materia di "volontariato", come creare una associazione.
Non é tanto analizzato il profilo burocratico, quando i rapporti interpersonali, di iniziativa, e di idee che portano a definire cosa sia agevolabile sotto il profilo civilistico e fiscale al fine di non incappare in discussioni (talvolta letali) con il fisco che accerterebbe lo scopo poco mutualistico o assistenziale, facendo ricadere l'associazione nelle imprese con scopo lucrativo e non associativo.
Consiglio la lettura dell'inserto a chiunque stia pensando ad aprire una ONLUS (Organismi Non Lucrativi ad Utilità Sociale).