E' stata pubblicata la prima guida 2007 dell'Agenzia ad oggetto le associazioni sportive dilettantistiche.
Clicca qui per vederla.
Inviaci una email per contattarci, senza impegno.
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
Visualizzazione post con etichetta società sportive. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta società sportive. Mostra tutti i post
giovedì 12 aprile 2007
lunedì 5 marzo 2007
associazioni senza fine di lucro - norme fiscali
Le associazioni senza fine di lucro, le Pro-Loco, le associazioni e società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, possono optare per le agevolazioni contenute nella Legge 398/1991.
I cori amatoriali, le associazioni bandistiche, filodrammatiche, di musica e danza senza fine di lucro aderiscono alle agevolazioni di cui alla citata legge 398 in funzione dell'esplicito rimando ad essa contenuto nella Legge 350/2003 art. 2 comma 31.
Per estrema sintesi il regime agevolato vale come segue (contattateci per approfondimenti):
- ricavi "commerciali" inferiori a 250.000euro;
- i contributi pubblici sono 'non imponibili' purché non siano corrispettivo di alcuna controprestazione e sia erogato per scopi generali dell'associazione (non per finalità specifiche o suggerite dall'ente locale).
Per quanto riguarda l'IVA, ricordo che l'associazione opera in ambito fuori campo per opzione. Vale l'art. 74 comma 6 per la detrazione forfetaria sugli acquisti, come segue:
- dalle sponsorizzazioni può detrarre il 10% dell'IVA,
- dai proventi per pubblicità può detrarre il 50% dell'IVA,
tenuto conto del volume "vendite" e relativi acquisti.
I cori amatoriali, le associazioni bandistiche, filodrammatiche, di musica e danza senza fine di lucro aderiscono alle agevolazioni di cui alla citata legge 398 in funzione dell'esplicito rimando ad essa contenuto nella Legge 350/2003 art. 2 comma 31.
Per estrema sintesi il regime agevolato vale come segue (contattateci per approfondimenti):
- ricavi "commerciali" inferiori a 250.000euro;
- i contributi pubblici sono 'non imponibili' purché non siano corrispettivo di alcuna controprestazione e sia erogato per scopi generali dell'associazione (non per finalità specifiche o suggerite dall'ente locale).
Per quanto riguarda l'IVA, ricordo che l'associazione opera in ambito fuori campo per opzione. Vale l'art. 74 comma 6 per la detrazione forfetaria sugli acquisti, come segue:
- dalle sponsorizzazioni può detrarre il 10% dell'IVA,
- dai proventi per pubblicità può detrarre il 50% dell'IVA,
tenuto conto del volume "vendite" e relativi acquisti.
Etichette:
associazioni,
ONLUS,
pro-loco,
società sportive
Iscriviti a:
Post (Atom)