Tutti più o meno abbiamo seguito con curiosità le vicende tributarie di Valentino Rossi. Non mi interessa commentare né lui né le sue scelte. Mi interessa pensare a quanti imprenditori mi hanno detto negli ultimi giorni: "perché io devo pagare tutto per intero e invece arriva Valentino che deve pagare 100milioni di euro e riesce a ottenere sconti dal Fisco che a me non vengono concessi?!".
Il dubbio esistenziale che coglie il contribuente é legittimo. Ma non sottovaluti l'operato dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di competenza (Pesaro). Personalmente non ho studiato il caso. Quindi ancora una volta mi astengo dal giudicare. Mi sono però aggiornato da riviste specializzate e ho appreso che per il Campione non sono stati risevati né comportamenti di "comodo", né di favoreggiamento. L'entità dell'importo al Fisco interessa poco; gli sconti non esistono nella legislazione italiana...nemmeno per i campioni, i VIP o le star. Nel caso in questione la difesa tributaria ha applicato l'adesione al contraddittorio e richiesto la deducibilità dei costi che altrimenti non erano stati considerati dall'ente accertatore. In fin dei conti il contribuente in questione ha regolarizzato la sua posizione pagando il dovuto, come avremmo fatto noi "comuni mortali" che lavoriamo ogni giorno impegnati nelle nostre professioni e imprese e che magari non arriviamo a poterci permettere di pagare 35milioni di euro fra imposte, sanzioni e interessi.
A chi mi chiede di voler avere "uno sconto" o di "sedersi a tavolino con gli Ispettori" ricordo che la legge vale per tutti... o comunque così voglio continuare a pensarlo!
(fonti varie, fra cui per il pubblico: ItaliaOggi del 13.02.2008 p. 38; IlSole24Ore del 26.02.2008 p. 29))
...... ovvero il blog di un commercialista - appunti per sé e per i propri clienti - ...... (e per quelli che ancora non lo sono)
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martedì 26 febbraio 2008
lunedì 18 febbraio 2008
accertamento induttivo sui famigliari dell'imprenditore
Il 07 febbraio 2008 la Corte di Cassazione (con sentenza n. 2843/2008) ha confermato l'accertamento del tutto interessante svolto dall'Agenzia Entrate a un imprenditore, ditta individuale.
Il motivo della rilevanza é che malgrado l'imprenditore (un autotrasportatore) avesse una contabilità regolare e il suo tenore di vita conforme a quanto dichiarato, il Fisco si é aggrappato ai movimenti sui conti correnti della figlia dell'imprenditore, adducendo che le entrate erano da far risalire all'attività del padre, che aveva libera disponibilità sul conto corrente.
Dal punto di vista giuridico questa possibilità di riconduzione del reddito all'imprenditore è contenuta nelle norme sull'accertamento induttivo, addossando al contribuente l'onere della prova dell'estraneità dei fatti alla propria impresa, che ovviamente é davvero difficile poter dimostrare!
Il motivo della rilevanza é che malgrado l'imprenditore (un autotrasportatore) avesse una contabilità regolare e il suo tenore di vita conforme a quanto dichiarato, il Fisco si é aggrappato ai movimenti sui conti correnti della figlia dell'imprenditore, adducendo che le entrate erano da far risalire all'attività del padre, che aveva libera disponibilità sul conto corrente.
Dal punto di vista giuridico questa possibilità di riconduzione del reddito all'imprenditore è contenuta nelle norme sull'accertamento induttivo, addossando al contribuente l'onere della prova dell'estraneità dei fatti alla propria impresa, che ovviamente é davvero difficile poter dimostrare!
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Dpr 600 (accertamento)
mercoledì 12 dicembre 2007
sentenza unica: 13milioni di euro.
Segnalo per curiosità questo comunicato Agenzia Entrate con cui viene dato ragione al fisco di un accertamento che dopo 27 anni si chiude confermano un'"evasione" di 3 miliardi di Lire. Questa ha causato a suo tempo circa 2miliardi e mezzo di Lire di credito erariale fra imposte e sanzioni. Ora il tutto é lievitato a 13milioni (di euro); per giunta il tutto in capo agli eredi del contribuente.
Questo l'articolo tratto dal sito AgenziaEntrate: link
Questo l'articolo tratto dal sito AgenziaEntrate: link
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accertamento
lunedì 1 ottobre 2007
accertamento sintetico: circolare operativa.
L'accertamento sintetico é determinato dall'articolo 38, commi 4 e 5 del Dpr 600/1973.
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007
Questo l'articolo 38 dpr 600.
Il concetto di accertamento sintetico é basato sulla possibilità da parte dell'Agenzia Entrate di determinare un maggior reddito effettivo, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, quando il reddito effettivo si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato.
Il fisco può quindi accertare in base alla capacità di spesa del contribuente (si legga investimenti, detti "incrementi patrimoniali") un maggior reddito distribuendo la somma dell'investimento effettuato (non coperto da reddito dichiarato) 'spalmandolo' su cinque anni: quello dell'effettuazione dell'operazione d'investimento e i quattro precedenti, a quote costanti. Ne deriva che le singole dichiarazioni vengono riliquidate e le imposte ricalcolate sul reddito effettivo, dando (ovviamente) un debito d'imposta maggiore al dichiarato.
In questo caso vale la "capacità contributiva" del soggetto che ha effettuato l'investimento.
E' interessante a proposito la circolare n. 49/E che detta le istruzioni operative in materia, che mi limito a segnalare, per conoscenza.
Questa la circolare 49/E del 2007
studi settore e capacità contributiva: sentenza Cassazione
Ritengo interessante la sentenza della Cassazione, in merito ad accertamento studi di settore avanzato dall'Agenzia Entrate, a carico di un contribuente che malgrado l'attività iniziata di sana pianta non ingranasse effettivamente, si é visto un maggior reddito attribuito in base ai coefficienti.
La Cassazione ha sancìto che l'accertamento "deve basarsi non solo su coefficienti presuntivi di calcolo" ma deve essere integrata "da altri elementi oggettivi, specifici delle situazione sulla quale si sta effettuando il controllo. La flessibilità degli strumenti induttivi di determinazione della capacità contributiva di un soggetto trova origine direttamente dall'art. 53 della Costituzione.
Segnalo per questo la sentenza Corte di Cassazione n. 18983 del 2007.
La Cassazione ha sancìto che l'accertamento "deve basarsi non solo su coefficienti presuntivi di calcolo" ma deve essere integrata "da altri elementi oggettivi, specifici delle situazione sulla quale si sta effettuando il controllo. La flessibilità degli strumenti induttivi di determinazione della capacità contributiva di un soggetto trova origine direttamente dall'art. 53 della Costituzione.
Segnalo per questo la sentenza Corte di Cassazione n. 18983 del 2007.
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lunedì 24 settembre 2007
trasferisco la società all'estero per pagare minori imposte?!
Una recente sentenza della CTP (commissione tributaria provinciale) di Firenze, ha assegnato la vittoria del ricorso all'Agenzia Entrate.
Motivo del ricorrente? Con accertamento si é visto attribuire in Italia il reddito della sua impresa localizzata all'estero, ma amministrata dal suolo di madre patria.
La cosidetta "esterovestizione" é un'arma a doppio taglio.
Invito gli interessati a leggere l'articolo di FISCOoggi. Questo il link
Motivo del ricorrente? Con accertamento si é visto attribuire in Italia il reddito della sua impresa localizzata all'estero, ma amministrata dal suolo di madre patria.
La cosidetta "esterovestizione" é un'arma a doppio taglio.
Invito gli interessati a leggere l'articolo di FISCOoggi. Questo il link
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diritto trib. int.le
mercoledì 28 marzo 2007
archiviazione dei documenti contabili
Mi risulta ancora piuttosto disinformata la platea di contribuenti che cercano soluzioni alle questioni di spazio nei propri archivi.
Ormai da un paio d'anni esiste un tessuto più o meno solido di norme civilistiche e fiscali a fine di agevolare l'archiviazione dei documenti.
Questo il link al sito Min. finanze, laddove si accenna all'argomento.
Lo ritengo ben fatto e sintetico. Non servono miei commenti.
Ormai da un paio d'anni esiste un tessuto più o meno solido di norme civilistiche e fiscali a fine di agevolare l'archiviazione dei documenti.
Questo il link al sito Min. finanze, laddove si accenna all'argomento.
Lo ritengo ben fatto e sintetico. Non servono miei commenti.
venerdì 9 marzo 2007
archiviazione ottica delle fatture
Ancora in questa settimana un cliente mi chiedeva come archiviare su CD le immagini PDF delle fatture clienti e fornitori. Lui pensava fosse sufficiente masterizzarle sul suporto e conservarlo in archivio. Sbagliando.
La normativa per l'archiviazione dei documenti contabili su supporto magnetico prevede degli standard ben determinati, fra cui la certificazione del soggetto (firma digitale) e la marca temporale.
allego questo interessante e utile (nonché sintetico) LINK all'elaborato dell'Agenzia Entrate a riguardo.
La normativa per l'archiviazione dei documenti contabili su supporto magnetico prevede degli standard ben determinati, fra cui la certificazione del soggetto (firma digitale) e la marca temporale.
allego questo interessante e utile (nonché sintetico) LINK all'elaborato dell'Agenzia Entrate a riguardo.
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D. Lg.241/97,
D.Lgs. 231/2002),
dpr 404/2001,
informatica
lunedì 5 marzo 2007
la "para"-contabilità é fiscalmente rilevante
La Corte di Cassazione ha emesso una interessante sentenza - n. 3222 del 14.2.2007 - in materia di accertamento del reddito di contribuente imprenditore.
Infatti il ricorrente (cioé l'imprenditore che si é opposto all'accertamento induttivo) ha chiesto la disapplicazione della prova che matrici di assegni, appunti presi sul calendario e annotati su block notes vari perché -da lui- ritenuti non "ufficiale", o comunque non ufficializzati sui registri contabili.
Il giudice tributario di primo e secondo grado non ha riconosciuto questa richiesta di disapplicazione, che é stata pure ribadita in Cassazione nella citata sentenza di febbraio.
Pertanto se le prove sono "gravi, precise e concordanti" e anche se sono appaiono contrarie alle scritture contabili valgono a dimostrare a favore del fisco la para-contabilità di ciò che non é stato indicato sui registri.
Infatti il ricorrente (cioé l'imprenditore che si é opposto all'accertamento induttivo) ha chiesto la disapplicazione della prova che matrici di assegni, appunti presi sul calendario e annotati su block notes vari perché -da lui- ritenuti non "ufficiale", o comunque non ufficializzati sui registri contabili.
Il giudice tributario di primo e secondo grado non ha riconosciuto questa richiesta di disapplicazione, che é stata pure ribadita in Cassazione nella citata sentenza di febbraio.
Pertanto se le prove sono "gravi, precise e concordanti" e anche se sono appaiono contrarie alle scritture contabili valgono a dimostrare a favore del fisco la para-contabilità di ciò che non é stato indicato sui registri.
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Sentenze Cassazione
domenica 25 febbraio 2007
accertamenti tributari e rapporti bancari
Ricordo a tutti i contribuenti che la normativa tributaria da quest'anno riserva agli enti accertatori (dogana, agenzia entrate, ...) la disponibilità di tutte le informazioni finanziarie intrattenute sul territorio nazionale da ogni titolare di rapporto bancario o simile.
Infatti banche, SIM, società di leasing, posta, ecc ecc, dovranno comunicare entro il 30 aprile -per il periodo 2005 e 2006 e poi periodicamente dal 2007- tutti i dati disponibili a conoscenza dell'Istituto finanziario per ogni signolo codice fiscale.
Questa massa di dati verrà convogliata e parcheggiata in un database tenuto presso la Pubblica Amministrazione. I saldi dei rapporti o i singoli movimenti saranno eventualmente richiesti successvamente dall'ente accertatore (secondo i disposti dell'art. 32 dpr 600 e art 51 dpr 633).
In verità, per ovvie ragioni di privacy, nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febb 2007 (dm 19 gennaio) si precisa le modalità con cui la polizia tributaria o comunque gli enti indagatori potranno accedere ai dati.
Rimane escluso l'accesso agli organismi non tributari, come per esempio i magistrati e la polizia.
Pare che siano esclusi dalla segnalazione i "delegati" ad operare sui conti, nonché gli affidatari dei conti stessi.
Infatti banche, SIM, società di leasing, posta, ecc ecc, dovranno comunicare entro il 30 aprile -per il periodo 2005 e 2006 e poi periodicamente dal 2007- tutti i dati disponibili a conoscenza dell'Istituto finanziario per ogni signolo codice fiscale.
Questa massa di dati verrà convogliata e parcheggiata in un database tenuto presso la Pubblica Amministrazione. I saldi dei rapporti o i singoli movimenti saranno eventualmente richiesti successvamente dall'ente accertatore (secondo i disposti dell'art. 32 dpr 600 e art 51 dpr 633).
In verità, per ovvie ragioni di privacy, nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febb 2007 (dm 19 gennaio) si precisa le modalità con cui la polizia tributaria o comunque gli enti indagatori potranno accedere ai dati.
Rimane escluso l'accesso agli organismi non tributari, come per esempio i magistrati e la polizia.
Pare che siano esclusi dalla segnalazione i "delegati" ad operare sui conti, nonché gli affidatari dei conti stessi.
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mercoledì 21 febbraio 2007
art. 38 dpr 600 - accertamento sintetico del reddito - sentenza della cassazione
Da quando ci sono gli studi di settore non si parla d'altro che di quelli come strumento di accertamento e quindi come termometro "a cui stare attenti". Ma ricordo che anche altre fonti di accertamento sono nelle mani della Pubblica Amministrazione, oltre a quello citato. Come l'istituto dell'accertamento sintetico che é applicabile a tutti i contribuenti persone fisiche, titolari di partita IVA o meno.
L'art. 38 del dpr 600/73 é schietto: nella sostanza dice che l'Agenzia Entrate può procedere a rettificare la dichiarazione di un contribuente (persona fisica) quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivamente percepito dal contribuente.
Al comma 4 dello stesso articolo poi si precisa che l'ufficio può accertare (cioé ricalcolare) sinteticamente il reddito del soggetto se presunzioni certe, precise e concordanti portano a ritenere che il contribuente abbia per esempio un tenore di vita superiore a quello che con il reddito dichiarato potrebbe sostenere.
Ancora: l'accertamento scatta se il reddito sintetico é superiore almeno di un quarto rispetto a quello dichiarato dal contribuente.
La Corte di Cassazione é stata chiamata a giudicare sul caso di un contribuente che ai tempi dell'accertamento possedeva quattro autoveicoli di cui uno d'epoca, ovviamente oltre al resto.
Al comma 4 dello stesso articolo poi si precisa che l'ufficio può accertare (cioé ricalcolare) sinteticamente il reddito del soggetto se presunzioni certe, precise e concordanti portano a ritenere che il contribuente abbia per esempio un tenore di vita superiore a quello che con il reddito dichiarato potrebbe sostenere.
Ancora: l'accertamento scatta se il reddito sintetico é superiore almeno di un quarto rispetto a quello dichiarato dal contribuente.
La Corte di Cassazione é stata chiamata a giudicare sul caso di un contribuente che ai tempi dell'accertamento possedeva quattro autoveicoli di cui uno d'epoca, ovviamente oltre al resto.
La sentenza é la numero 1294 del 22 gennaio 2007, e questo il link del report Agenzia Entrate.
questo, per completezza, il testo dell'art. 38 dpr 600/73:
Titolo: accertamento sintetico - rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.
"L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
questo, per completezza, il testo dell'art. 38 dpr 600/73:
Titolo: accertamento sintetico - rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.
"L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)."
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)."
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martedì 13 febbraio 2007
parametri redd 2006
sono state pubblicate le istruzioni ministeriali relative ai modelli Parametri redditi 2006.
Ecco i link:
- redditi d'impresa
- redditi professionisti
Ecco i link:
- redditi d'impresa
- redditi professionisti
indicatori di normalità economica
Sono stati pubblicati gli indicatori di normalità economica.
La Legge finanziaria per il 2007 ha previsto che per i contribuenti -titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo- per i quali non sono applicabili gli studi di settore, devono allegare alla dichiarazione redditi 2006 gli 2indicatori di normalità", al fine di far emergere la presenza di ricavi non dichiarati (art. 1 comma comma 19 Legge 296/2006).
Qui di seguito elenco i modelli:
società persone
società capitali
persone fisiche
La Legge finanziaria per il 2007 ha previsto che per i contribuenti -titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo- per i quali non sono applicabili gli studi di settore, devono allegare alla dichiarazione redditi 2006 gli 2indicatori di normalità", al fine di far emergere la presenza di ricavi non dichiarati (art. 1 comma comma 19 Legge 296/2006).
Qui di seguito elenco i modelli:
società persone
società capitali
persone fisiche
mercoledì 7 febbraio 2007
circ. 5/2007: società di comodo all'interpello
Il giorno 02 febbraio 2007 è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate l'interessante circolare n. 5 ad oggetto le "società non operative".
E' corredata infatti da un ampio preambolo che tratta la disciplina fiscale delle società di comodo dall'istituzione della legge 724/1994 e successiva evoluzione normativa tributaria.
Il corpo della circolare comunque intende trattare della istanza di disapplicazione contenuta nella legge 724 del 23.12.1994 all'art. 30 comma 4 bis.
Infatti nella "vecchia" normativa il contribuente "era ammesso a fornire, in sede di accertamento, la prova contraria sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e proventi…"; in altre parole, prima di procedere con accertamento, l'Ufficio doveva formulare con questionario (raccomandata) una richiesta di chiarimenti intesi a verificare la presenza di requisiti oggettivi di non validità della definizione di "società di comodo" per il contribuente oggetto a verifica.
Dalla manovra d'estate del governo Prodi (decreto legge 223 del 04 luglio 2006 art. 4-bis, convertito nella Legge 248/2006) è stata innovata la procedura di disapplicazione della norma sulle società non operative. Dall'anno 2006 infatti viene ad essere disapplicabile la disciplina delle società di comodo ai sensi delle norme antielusive di cui all'art. 37-bis comma 8 del DpR 600/73
Viene quindi meno da un lato la possibilità di fornire la "prova contraria" in sede di accertamento, ma viene data la possibilità di procedere per interpello "disapplicativo" come unico rimedio per dimostrare obiettive situazioni che hanno determinato la impossibilità di determinare ricavi.
Questa nuova norma è entrata retroattivamente in vigore per tutto l'anno 2006. Per gli anni precedente vale la vecchia normativa.
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68aa08338b87b/circolare_5.pdf
E' corredata infatti da un ampio preambolo che tratta la disciplina fiscale delle società di comodo dall'istituzione della legge 724/1994 e successiva evoluzione normativa tributaria.
Il corpo della circolare comunque intende trattare della istanza di disapplicazione contenuta nella legge 724 del 23.12.1994 all'art. 30 comma 4 bis.
Infatti nella "vecchia" normativa il contribuente "era ammesso a fornire, in sede di accertamento, la prova contraria sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e proventi…"; in altre parole, prima di procedere con accertamento, l'Ufficio doveva formulare con questionario (raccomandata) una richiesta di chiarimenti intesi a verificare la presenza di requisiti oggettivi di non validità della definizione di "società di comodo" per il contribuente oggetto a verifica.
Dalla manovra d'estate del governo Prodi (decreto legge 223 del 04 luglio 2006 art. 4-bis, convertito nella Legge 248/2006) è stata innovata la procedura di disapplicazione della norma sulle società non operative. Dall'anno 2006 infatti viene ad essere disapplicabile la disciplina delle società di comodo ai sensi delle norme antielusive di cui all'art. 37-bis comma 8 del DpR 600/73
Viene quindi meno da un lato la possibilità di fornire la "prova contraria" in sede di accertamento, ma viene data la possibilità di procedere per interpello "disapplicativo" come unico rimedio per dimostrare obiettive situazioni che hanno determinato la impossibilità di determinare ricavi.
Questa nuova norma è entrata retroattivamente in vigore per tutto l'anno 2006. Per gli anni precedente vale la vecchia normativa.
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb68aa08338b87b/circolare_5.pdf
giovedì 25 gennaio 2007
circolare agenzia entrate n. 2/E 2007
Il 23 gennaio '07 è stata emanata la circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 2007 dal titolo: "Prevenzione e contrasto all'evasione - anno 2007 -primi indirizzi operativi".
In sostanza nel testo l'Agenzia delle Entrate dichiara - a seguito dell'emanazione della Finanziaria 2007 - il proprio impegno in materia di attività di accertamento nei settori dove "si registra la più marcata presenza di evasione". A questo fine si legge che gli intenti di cooperazione internazionale per l'analisi e la ricerca dei dati fiscali saranno incrementate e affinate, soprattutto in ambito IVA e con riguardo alle frodi intracomunitarie.
L'attività accertatrice e di verifica, svolta di concerto con il Comando della Guardia di Finanza, avrà come primari obiettivi la verifica soggettiva di:
- fenomeni evasivi e fraudolenti nel settore immobiliare ed edilizia;
- fittizie residenze all'estero;
- omesse dichiarazioni redditi ed IVA.
In parallelo a quanto sopra indicato, il dettato della circolare si riferisce ai controlli nei confronti dei soggetti con volume d'affari superiore ai 25milioni di euro inizieranno ad essere effettivi del cosidetto controllo sistematico, introdotto dall'art. 42 Legge 388/2000 . Questi soggetti-contribuenti ammontano a circa 10.000 unità.
Per i soggetti che attestano invece il proprio volume d'affari al di sotto dei 25milioni di euro, sono da programmare in un piano triennale 2007-2009 le verifiche nei confronti di soggetti di piccole-medie dimensioni, privilegiando posizioni:
- in relazioni alle quali sono state rilevati comportamenti fraudolenti;
- che siano state segnalate come Partite IVA anomale o comunque "meritevoli di approfondimento";
- che presentino volume d'affari non coerente con ammontare di acquisti e di manodopera.
Inoltre, per i contribuenti con volume d'affari sotto i 5milioni di euro, oltre alle citate tipologie di accertamento, saranno anche "colpiti" da verifiche, essendo privilegiati:
- soggetti per i quali non esistono studi settore o parametri;
- soggetti per i quali è stata accertata un'attività diversa da quella dichiarata ai fini degli studi di settore;
- soggetti con evidenti non coerenze e congruità agli studi settore soprattutto in materia di magazzino e rotazione delle scorte;
- soggetti che pur essendo congrui e coerenti agli studi settore presentino risultanze di trend "appiattite" sui valori degli studi stessi.
Le verifiche sopra indicate riguarderanno preferibilmente l'anno 2004.
Per quanto riguarda le modalità di verifica, fatto salvo lo statuto dei diritti del contribuente, utilizzando le guide metodologiche standard e già diramate.
Infine segnalo come nella circolare l'Agenzia delle Entrate si prefigga l'obiettivo di concludere nel più breve tempo necessario tutte le verifiche art 36ter del Dpr 600 per tutte le dichiarazioni segnalate.
Tralascio il resto.
In sostanza nel testo l'Agenzia delle Entrate dichiara - a seguito dell'emanazione della Finanziaria 2007 - il proprio impegno in materia di attività di accertamento nei settori dove "si registra la più marcata presenza di evasione". A questo fine si legge che gli intenti di cooperazione internazionale per l'analisi e la ricerca dei dati fiscali saranno incrementate e affinate, soprattutto in ambito IVA e con riguardo alle frodi intracomunitarie.
L'attività accertatrice e di verifica, svolta di concerto con il Comando della Guardia di Finanza, avrà come primari obiettivi la verifica soggettiva di:
- fenomeni evasivi e fraudolenti nel settore immobiliare ed edilizia;
- fittizie residenze all'estero;
- omesse dichiarazioni redditi ed IVA.
In parallelo a quanto sopra indicato, il dettato della circolare si riferisce ai controlli nei confronti dei soggetti con volume d'affari superiore ai 25milioni di euro inizieranno ad essere effettivi del cosidetto controllo sistematico, introdotto dall'art. 42 Legge 388/2000 . Questi soggetti-contribuenti ammontano a circa 10.000 unità.
Per i soggetti che attestano invece il proprio volume d'affari al di sotto dei 25milioni di euro, sono da programmare in un piano triennale 2007-2009 le verifiche nei confronti di soggetti di piccole-medie dimensioni, privilegiando posizioni:
- in relazioni alle quali sono state rilevati comportamenti fraudolenti;
- che siano state segnalate come Partite IVA anomale o comunque "meritevoli di approfondimento";
- che presentino volume d'affari non coerente con ammontare di acquisti e di manodopera.
Inoltre, per i contribuenti con volume d'affari sotto i 5milioni di euro, oltre alle citate tipologie di accertamento, saranno anche "colpiti" da verifiche, essendo privilegiati:
- soggetti per i quali non esistono studi settore o parametri;
- soggetti per i quali è stata accertata un'attività diversa da quella dichiarata ai fini degli studi di settore;
- soggetti con evidenti non coerenze e congruità agli studi settore soprattutto in materia di magazzino e rotazione delle scorte;
- soggetti che pur essendo congrui e coerenti agli studi settore presentino risultanze di trend "appiattite" sui valori degli studi stessi.
Le verifiche sopra indicate riguarderanno preferibilmente l'anno 2004.
Per quanto riguarda le modalità di verifica, fatto salvo lo statuto dei diritti del contribuente, utilizzando le guide metodologiche standard e già diramate.
Infine segnalo come nella circolare l'Agenzia delle Entrate si prefigga l'obiettivo di concludere nel più breve tempo necessario tutte le verifiche art 36ter del Dpr 600 per tutte le dichiarazioni segnalate.
Tralascio il resto.
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